Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 84
Riassunti/Appunti Diritto commerciale Pag. 1 Riassunti/Appunti Diritto commerciale Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 84.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti/Appunti Diritto commerciale Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 84.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti/Appunti Diritto commerciale Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 84.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti/Appunti Diritto commerciale Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 84.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti/Appunti Diritto commerciale Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 84.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti/Appunti Diritto commerciale Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 84.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti/Appunti Diritto commerciale Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 84.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti/Appunti Diritto commerciale Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 84.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti/Appunti Diritto commerciale Pag. 41
1 su 84
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE:

La società in accomandita semplice è una società di persone che prevede la presenza

due categorie di soci:

di i soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le

 obbligazioni sociali (a loro spetta l’amministrazione della società);

i soci accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita (sono

 obbligati solamente ad eseguire i conferimenti promessi).

Questo tipo di società consente l’esercizio in comune di un’impresa commerciale con

limitazione del rischio e non esposizione al fallimento personale per i soci

accomandanti. Proprio per questo ultimo fatto è un modello societario spesso soggetto

ad abusi.

Costituzione della società: per la costituzione della s.a.s. valgono le regole esposte per

la s.n.c.

L’atto costitutivo dovrà indicare quali sono i soci accomandatari e quali gli

accomandanti. L’atto costitutivo è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese.

Quello che contraddistingue la s.a.s. dalla s.n.c. è la ragione sociale; questa deve

essere formata con il nome di uno dei soci accomandatari e con l’indicazione del tipo

sociale. L’accomandante che consente che il suo nome sia compreso nella ragione

sociale risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci

accomandatari per le obbligazioni sociali, perdendo così il beneficio della

responsabilità limitata.

Soci accomandanti e amministrazione della società: gli accomandanti non possono

compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società,

se non in forza di procura speciale per singoli affari. Se l’accomandante viola questo

divieto risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente per tutte le

obbligazioni sociali che siano imputabili alla società (in caso di fallimento, anch’egli

sarà dichiarato fallito al pari degli accomandatari). È esposto inoltre all’esclusione

dalla società, con decisione a maggioranza degli altri soci.

Trasferimento della partecipazione sociale: i soci accomandatari sono sottoposti alla

disciplina prevista per la s.n.c. (il trasferimento per atto fra vivi della quota degli

accomandatari può avvenire solo col consenso di tutti gli altri soci e per la

trasmissione a causa di morte sarà necessario anche il consenso degli eredi).

Per quanto riguarda gli accomandanti, la loro quota è liberamente trasferibile per

causa di morte senza che sia necessario il consenso dei soci. Per il trasferimento per

atto fra vivi occorre il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale

sociale.

Scioglimento della società: la s.a.s. si scioglie, oltre che per le cause previste per la

s.n.c., quando rimangono soltanto soci accomandatari o soci accomandanti, sempre

che nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che viene meno. Inoltre, se

sono venuti meno i soci accomandatari, i soci accomandanti devono nominare un

amministratore provvisorio, i cui poteri sono per legge limitati al compimento degli atti

di ordinaria amministrazione (l’amministratore provvisorio non diventa socio

accomandatario).

Per il procedimento di liquidazione e estinzione valgono le regole dettate per la s.n.c.;

tuttavia, i creditori rimasti insoddisfatti potranno soddisfarsi solo sulla quota di

liquidazione dei soci accomandanti, dato che essi non erano soci a responsabilità

illimitata.

Società in accomandita irregolare: è irregolare la società in accomandita semplice il

cui atto costitutivo non è stato iscritto nel registro delle imprese.

SOCIETÀ PER AZIONI:

È una società di capitali nella quale:

per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio;

 la partecipazione sociale è rappresentata da azioni.

La società per azioni è la forma prescelta dalle imprese di media e grande dimensione

a capitale sia privato sia pubblico.

È dotata di personalità giuridica: è perciò un soggetto di diritto distinto dai soci e gode

di perfetta autonomia patrimoniale.

I soci sono obbligati solo ad eseguire i conferimenti promessi e possono

predeterminare quanta parte della propria ricchezza personale intendono esporre al

rischio dell’attività sociale.

Ha un’organizzazione di tipo corporativo: l’assemblea, un organo di gestione e un

organo di controllo. Il funzionamento dell’assemblea è dominato dal principio

maggioritario ed il peso di ogni socio in assemblea è proporzionato alla quota di

capitale sottoscritto ed al numero di azioni possedute (maggioranza per capitale).

Le azioni sono partecipazioni sociali di uguale valore che conferiscono ai loro

possessori uguali diritti. Le azioni sono liberamente trasferibili e la loro circolazione

avviene attraverso documenti assoggettati alla disciplina di titoli di credito.

La limitazione del rischio individuale dei soci e la possibilità di pronta mobilitazione

dell’investimento favoriscono infatti la raccolta degli ingenti capitali di rischio di cui ha

tipicamente bisogno la grande impresa. Inoltre si orienta verso l’investimento in azioni

la massa dei piccoli risparmiatori, privi di interesse e propensione per l’attività

d’impresa. Si ha così la compartecipazione di un ristretto numero di soci che

assumono l’iniziativa economica (azionisti imprenditori) con una gran massa di piccoli

azionisti che intendono investire fruttuosamente i propri risparmi (azionisti

risparmiatori).

L’evoluzione della disciplina: la riforma della disciplina nazionale è iniziato nel 1974

fino a sfociare nel 1998 in un’organica disciplina delle società di capitali non quotate.

Nel 1974 sono stati introdotti strumenti di etero tutela degli azionisti risparmiatori:

 è stata prevista la possibilità di emettere azioni (di risparmio) prive di diritto di voto

e privilegiate sotto il profilo patrimoniale; maggiore trasparenza della proprietà

azionaria e più ampia informazione del mercato; certificazione dei bilanci;

istituzione di un organo pubblico di controllo (CONSOB).

Un secondo intervento riformatore si è avuto nel 1998: nasce infatti l’investimento

 indiretto tramite operatori professionali: gli investitori istituzionali, dotati di grande

competenza professionale nella selezione delle imprese, raccolgono il risparmio fra

il pubblico e lo investono in partecipazioni di minoranza in società quotate secondo

il criterio di diversificazione del rischio.

Costituzione: si articola in due fasi essenziali: la stipulazione dell’atto costitutivo e

l’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese.

La stipulazione dell’atto costitutivo può avvenire secondo due diverse procedure:

stipulazione (o costituzione) simultanea: l’atto costitutivo è stipulato

 immediatamente da coloro che assumono l’iniziativa per la costituzione della

società (soci fondatori, provvedono all’integrale sottoscrizione dell’iniziale capitale

sociale);

stipulazione (o costituzione) per pubblica sottoscrizione: stipulazione dell’atto

 costitutivo al termine di un complesso procedimento che consente la raccolta fra il

pubblico del capitale iniziale sulla base di un programma predisposto da coloro che

assumono l’iniziativa (promotori). Si tratta di un procedimento largamente

utilizzato.

L’atto costitutivo: deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità della società

e deve indicare:

le generalità dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni

 assegnate a ciascuno di essi;

la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali

 sedi secondarie;

l’oggetto sociale: tipo di attività economica che la società si propone di svolgere;

 l’ammontare del capitale sottoscritto e versato;

 il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni;

 il valore attribuito ai crediti e ai valori conferiti in natura;

 le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;

 i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;

 il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro

 poteri;

il numero dei componenti del collegio sindacale;

 la nomina dei primi amministratori e sindaci;

 l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese poste a carico della società;

 la durata della società.

Spesso si preferisce procedere alla redazione di due distinti documenti: l’atto

costitutivo (più sintetico, contiene la manifestazione di volontà di costituire la società e

i dati fondamentali della costituenda società) e lo statuto (più analitico, contiene le

regole di funzionamento della società e si considera parte integrante dell’atto

costitutivo; deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità).

Condizioni per la costituzione: la s.p.a. deve costituirsi con un capitale non inferiore a

centoventimila euro. Altre condizioni stabilite dall’art. 2329 sono:

che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;

 che siano rispettate le disposizioni relative ai conferimenti (deve essere versato

 presso una banca il 25% dei conferimenti in denaro);

che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste;

I conferimenti in denaro devono essere versati prima della stipula dell’atto costitutivo

e restano vincolati presso la banca fino al completamento del processo di costituzione.

Iscrizione nel registro delle imprese:

Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo, entro venti giorni, presso

l’ufficio del registro delle imprese, allegando all’atto costitutivo i documenti che

comprovano l’osservanza delle condizioni richieste per la costituzione. Se il notaio non

provvede, l’obbligo incombe sugli amministratori. Nell’inerzia di entrambi ogni socio

può provvedervi a spese della società.

Se il notaio chiede l’iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo nel quale

risultano inesistenti le condizioni richieste, egli stesso è soggetto a una sanzione

amministrativa.

Se tale controllo ha esito positivo, il notaio richiede l’iscrizione della società nel

registro delle imprese; con l’iscrizione la società acquista la personalità giuridica e

viene ad esistenza. Non è configurabile una società per azioni irregolare.

Può verificarsi che nel periodo fra la stipulazione dell’atto costitutivo e l’iscrizione della

società nel registro delle imprese vengano compiute operazioni

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
84 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MrDandro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Santosuosso Daniele Umberto.