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Diritto commerciale

Parte I: Imprenditore

Articolo 2082

È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi

Attività produttiva

L’impresa è un’attività produttiva di nuova ricchezza, ciò significa che non sono imprese le attività di mero godimento (es. il proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in locazione).

Organizzazione

L’imprenditore crea un complesso produttivo, formato da persone e da beni strumentali (è quindi un’attività organizzata). È imprenditore anche chi opera senza utilizzare altrui prestazioni lavorative (es. lavanderia a gettoni); infatti l’organizzazione imprenditoriale può essere costituita dal solo capitale e dal proprio lavoro intellettuale e/o manuale. La semplice organizzazione ai fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata un’organizzazione imprenditoriale.

Economicità

È essenziale che l’attività produttiva sia svolta con metodo economico (coprendo i costi con i ricavi, assicurando l’autosufficienza economica). Non è quindi essenziale il perseguimento di uno scopo di lucro. Se si assumesse questo scopo come requisito essenziale dell’impresa sarebbero automaticamente escluse dalla categoria le imprese pubbliche.

Professionalità

Intesa come l’esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Non è richiesto che l’attività sia svolta senza interruzioni, poiché sarebbero escluse attività stagionali come alberghi e stabilimenti balneari, ma è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel dato tipo di attività.

Liberi professionisti

Non sono mai in quanto tali imprenditori. Le disposizioni in tema d’impresa si applicano solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa (es. il medico che gestisce la clinica privata nella quale opera o professore titolare di una scuola privata nella quale insegna). Motivo di questa esclusione è l’esistenza di specifici statuti per le diverse categorie professionali che sono già una forma di tutela per il professionista.

Categorie di imprese ed imprenditori

Imprenditore agricolo

È sottoposto solo alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale. È esonerato dalla applicazione della disciplina propria dell’imprenditore commerciale: tenute delle scritture contabili, assoggettamento al fallimento. L’imprenditore agricolo gode di un trattamento di favore grazie a incentivi e agevolazioni. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Si è imprenditore agricolo anche quando l’attività riguarda la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti delle attività agricole di base. Le due attività devono essere omogenee e i prodotti utilizzati nell’attività connessa devono provenire prevalentemente dall’attività agricola di base. È impresa agricola anche l’attività di valorizzazione rurale (es. agriturismo).

Imprenditore commerciale

Colui che esercita una o più delle seguenti categorie di attività, elencate dall’art. 2195:

  • Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi (imprese industriali);
  • Attività intermediarie nella circolazione dei beni (commercio);
  • Attività di trasporto;
  • Attività bancarie o assicurative.

Dovrà essere considerata commerciale ogni impresa che non sia qualificabile come agricola.

Piccolo imprenditore

È sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore, ed è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili e dall’assoggettamento al fallimento, anche se esercita attività commerciale. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale in cui sia prevalente il lavoro proprio e/o dei componenti della propria famiglia rispetto al lavoro altrui e ai capitali utilizzati (art. 2083).

Impresa familiare

È l’impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti (fino a nipoti) e gli affini (fino ai cognati). Non necessariamente l’impresa familiare è una piccola impresa. Il legislatore ha predisposto una tutela minima del lavoro familiare nell’impresa al fine di evitare abusi e ingiustizie largamente diffuse nel passato: vi sono diritti sia sul piano patrimoniale (diritto al mantenimento, diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa, ecc.) sia sul piano amministrativo (decisioni di particolare rilievo come l’impiego degli utili e degli incrementi, la cessazione dell’impresa, prese a maggioranza dai familiari).

Le imprese pubbliche

Attività d’impresa può essere svolta anche dallo Stato e dagli altri enti pubblici:

  • Servendosi di strutture di diritto privato (è il caso delle società a partecipazione statale);
  • Attraverso enti di diritto pubblico che svolgono attività d’impresa (sottoposti allo statuto generale dell’imprenditore, con l’esonero dal fallimento);
  • Svolgendo direttamente attività d’impresa avvalendosi di proprie strutture organizzative (es. le aziende municipalizzate che erogano pubblici servizi come acqua, gas e trasporti).

Associazioni e fondazioni

Possono svolgere attività d’impresa, infatti è sufficiente che l’attività sia svolta con metodo economico e non necessariamente perseguendo un lucro. L’ente resta sottoposto a tutte le conseguenze dell’impresa commerciale, fallimento compreso. Può essere svolta in modo esclusivo (es. fondazione costituita per lo svolgimento di attività editoriale) o accessorio (es. sindacato che gestisce una casa editrice con la quale pubblica il materiale relativo all’attività del sindacato). Gli eventuali guadagni devono essere necessariamente reinvestiti e l’attività d’impresa deve essere compatibile con la finalità ideale dell’ente.

Impresa sociale

Tutte le organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale. Assenza dello scopo di lucro (gli utili devono essere impiegati per lo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio dell’ente). Non è possibile disporre del patrimonio dell’impresa e distribuire fondi o riserve a vantaggio di coloro che fanno parte dell’organizzazione. In caso di cessazione dell’impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad altre organizzazioni secondo quanto previsto dallo statuto. La responsabilità patrimoniale dei partecipanti è limitata.

Impresa artigiana

Oggetto dell’impresa può essere una qualsiasi attività di produzione di beni (anche semilavorati) o di prestazioni di servizi, mentre all’artigiano si richiede in particolare di svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, ma non che il suo lavoro prevalga sui fattori produttivi.

Acquisto della qualità di imprenditore

Esercizio diretto dell’attività d’impresa

È imprenditore il soggetto il cui nome è validamente speso nell’attività d’impresa. Il mandatario è un soggetto che agisce nell’interesse di un altro soggetto e può porre in essere i relativi atti giuridici sia spendendo il proprio nome, sia spendendo il nome del mandante se questi gli ha conferito il potere di rappresentanza.

Esercizio indiretto dell’attività d’impresa: l’imprenditore occulto

È largamente diffuso l’esercizio dell’impresa tramite interposta persona. Il soggetto che compie in proprio nome i singoli atti d’impresa viene chiamato prestanome. Il soggetto che somministra al primo i necessari mezzi finanziari, dirige di fatto l’impresa e fa propri tutti i guadagni, pur non palesandosi come imprenditore di fronte ai terzi, è l’imprenditore occulto. Poiché il prestanome ha agito in proprio nome, ha acquistato la qualità di imprenditore commerciale: i creditori potranno provocarne dunque il fallimento.

Potere gestorio

  • Chi esercita il potere deve rispondere degli atti compiuti (in alcuni casi anche con il proprio patrimonio);
  • Teoria dell’imprenditore occulto: chi esercita il potere di direzione di un’impresa se ne assume necessariamente anche il rischio e risponde delle relative obbligazioni assieme al prestanome e in caso di fallimento dell’impresa, fallirebbe con lui.

L’inizio dell’impresa

La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’esercizio dell’attività d’impresa. In precedenza si riteneva che l’attività iniziasse con l’iscrizione nel registro delle imprese: questa regola è stata abbandonata, in quanto avrebbe portato al fallimento le società cosiddette “dormienti” (società già costituite ma che non hanno ancora iniziato la propria attività). Può essere sufficiente anche un solo atto di organizzazione imprenditoriale per affermare che l’attività d’impresa è iniziata (es. società alberghiera che acquista un’area fabbricabile).

La fine dell’impresa

La fine dell’impresa è di regola preceduta da una fase di liquidazione più o meno lunga, durante la quale l’imprenditore completa i cicli produttivi iniziati, vende le giacenze di magazzino e gli impianti, licenzia i dipendenti, definisce i rapporti pendenti. La fase liquidativa può ritenersi chiusa solo con la definitiva disgregazione del complesso aziendale, che rende definitiva e irrevocabile la cessazione.

Incapacità

La capacità all’esercizio di attività d’impresa si acquista con la piena capacità di agire e quindi al compimento del diciottesimo anno di età. Si perde in seguito a interdizione o a inabilitazione. Il minore o l’incapace che esercita attività d’impresa non acquista la qualità di imprenditore. È possibile l’esercizio di attività d’impresa per conto di un incapace da parte di rispettivi rappresentanti legali.

Incompatibilità

L’incompatibilità si ha con il divieto di esercizio di impresa commerciale posto nei confronti di determinati uffici o professioni (es. impiegati statali, avvocati, notai). La violazione espone solo a sanzioni amministrative e ad un aggravamento delle sanzioni penali per bancarotta in caso di fallimento.

Statuto dell’imprenditore commerciale

Pubblicità legale

Il mercato richiede informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni delle imprese con cui entra in contatto. È previsto l’obbligo di rendere di pubblico dominio determinati atti o fatti relativi alla vita dell’impresa, così da rendere le informazioni accessibili ai terzi interessati (pubblicità notizia) ed opponibili a chiunque (conoscibilità legale).

Registro delle imprese

Il nuovo registro delle imprese è stato istituito nel 1993 (operativo dal ‘97) ed è l’unico strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali. Il registro delle imprese è istituito in ciascuna provincia presso la camera di commercio. L’attività è svolta sotto la vigilanza di un giudice. Il registro è articolato in una sezione ordinaria e in tre sezioni speciali.

  • Nella sezione ordinaria sono iscritti gli imprenditori per i quali l’iscrizione produce effetti di pubblicità legale (imprenditori commerciali).
  • Le sezioni speciali sono tre:
    • Sono iscritti gli imprenditori che secondo il codice civile ne erano esonerati (imprenditori agricoli individuali, piccoli imprenditori, società semplici).
    • Accoglie le società tra professionisti, la cui iscrizione assolve la funzione di pubblicità notizia.
    • Dedicata alla pubblicità dei legami di gruppo. Vi si indicano le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.

Gli elementi da registrare riguardano l’individuazione dell’imprenditore e dell’impresa (dati anagrafici dell’imprenditore, ditta, oggetto, sede, inizio e fine dell’attività) e la struttura organizzativa della società (atto costitutivo e sue modificazioni, nomina e revoca degli amministratori). L’iscrizione è eseguita su domanda dell’interessato, ma può avvenire anche di ufficio se l’iscrizione è obbligatoria e l’interessato non vi provvede. L’inosservanza dell’obbligo di registrazione è punita con sanzioni pecuniarie amministrative. L’iscrizione nella sezione ordinaria ha funzione di pubblicità legale. Di regola l’iscrizione ha efficacia semplicemente dichiarativa. I fatti e gli atti soggetti a iscrizione e iscritti sono opponibili a chiunque dal momento della loro registrazione (efficacia positiva immediata). L’omessa iscrizione impedisce che il fatto possa essere opposto a terzi (efficacia negativa). L’iscrizione nella sezione speciale ha di regola solo funzione di pubblicità notizia (non è di per sé opponibile ai terzi).

Scritture contabili

Le scritture contabili sono i documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, dei singoli atti d’impresa, della situazione del patrimonio dell’imprenditore e del risultato economico dell’attività. Di regola sono tenute spontaneamente dall’imprenditore (è un obbligo per l’imprenditore che esercita attività commerciale, con l’esclusione dei piccoli imprenditori). Nella legislazione tributaria quest’obbligo è esteso anche ai liberi professionisti. L’imprenditore deve tenere tutte le scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. Devono essere tenuti determinati libri contabili:

  • Libro giornale: vengono indicate giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa.
  • Libro degli inventari: redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, fornisce il quadro della situazione patrimoniale dell’imprenditore e si chiude con il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite. Dal bilancio devono risultare con chiarezza e verità la situazione complessiva del patrimonio (stato patrimoniale) alla fine di ciascun anno, nonché gli utili conseguiti o le perdite sofferte (conto economico) nel medesimo arco di tempo.
  • Altre scritture: libro mastro (operazioni registrate sistematicamente), libro cassa (entrate e uscite di denaro), libro magazzino (entrate e uscite di merci).

Per garantire la veridicità delle scritture contabili è imposta l’osservanza di determinate regole formali e sostanziali nella loro tenuta. Devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità (senza spazi in bianco, senza interlinee, senza abrasioni e in modo che le parole cancellate restino leggibili). L’inosservanza di tali regole rende le scritture giuridicamente irrilevanti. Le scritture contabili, siano o meno regolarmente tenute, possono sempre essere utilizzate dai terzi come mezzo processuale di prova contro l’imprenditore che le tiene. L’imprenditore può utilizzare le proprie scritture contabili come mezzo processuale di prova contro i terzi. Sono necessarie tre condizioni:

  • Scritture regolarmente tenute;
  • La controparte deve essere un imprenditore obbligato alla tenuta delle scritture contabili;
  • La controversia è relativa a rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa.

La rappresentanza commerciale

Rappresentanza

Di regola l’imprenditore si avvale della collaborazione di altri soggetti: collaboratori interni, cioè soggetti stabilmente inseriti all’interno della struttura aziendale o soggetti esterni, che collaborano con l’imprenditore in modo occasionale o stabile attraverso mandato, commissione, spedizione, agenzia. Per la posizione rivestita nell’organizzazione aziendale, institori, procuratori e commessi sono automaticamente investiti del potere di rappresentanza dell’imprenditore. Chi conclude affari con uno di questi ausiliari dell’imprenditore commerciale dovrà solo verificare se l’imprenditore ha modificato (con atto espresso e reso pubblico) i loro naturali poteri amministrativi.

L’institore

Colui che è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa o di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa (è il direttore generale dell’impresa o di una filiale o di un settore produttivo). L’institore è tenuto, congiuntamente con l’imprenditore, all’adempimento degli obblighi di iscrizione al registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili. In caso di fallimento dell’imprenditore troveranno applicazione anche nei confronti dell’institore le sanzioni penali a carico del fallito. Ha anche un generale potere di rappresentanza, sia sostanziale che processuale. L’institore può compiere in nome dell’imprenditore tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa. Per quanto riguarda poi la rappresentanza processuale, l’institore può stare in giudizio, sia come attore (rappresentanza processuale attiva), sia come convenuto (rappresentanza processuale passiva).

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MrDandro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Santosuosso Daniele Umberto.
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