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Capitolo 4: Lo statuto dell'imprenditore commerciale

La pubblicità delle imprese commerciali

Quanti operano sul mercato ed in primo luogo gli stessi imprenditori avvertono da sempre la necessità di poter disporre con facilità di informazioni veritiere e non contestabile su fatti e situazioni delle imprese con cui entrano in contatto. Per l'impresa societaria questa esigenza è soddisfatta dallo stesso legislatore con l'introduzione di un sistema di pubblicità legale. In tal modo le relative informazioni non solo sono rese accessibili ai terzi interessati, ma diventano opponibili a chiunque indipendentemente dall'effettiva conoscenza. Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali previsto dal Codice civile del 1942. In attesa del registro delle imprese, la situazione era particolarmente complicata per l'introduzione di nuove e

  • Ulteriori forme di pubblicità per le società di capitali e per le società cooperative.
  • Per le prime fu prevista nel 1969 la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (Busarl), in aggiunta all'iscrizione del registro delle imprese (cancelleria del tribunale).
  • Per le seconde fu introdotta nel 1973 la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle società cooperative (Busc), sempre in aggiunta all'iscrizione nel registro delle imprese.
  • Col passare del tempo ha cessato di esistere il registro delle ditte, e a partire dal 1997 sono stati soppressi anche il Busarl e il Busc.
  • L'unico strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali e quindi oggi costituito dal registro delle imprese.
  • La nuova disciplina del registro delle imprese tuttavia ha introdotto alcune novità rispetto al sistema previsto dal codice del 1942, che possono così essere sintetizzate.

L'attuale registro delle imprese non è solo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali, come previsto dal codice. Con la riforma del 1993 è diventato anche strumento di informazione sui dati organizzativi di tutte le imprese;

La tenuta del registro delle imprese è affidata alle camere di commercio;

Il registro delle imprese è tenuto con tecniche informatiche, in modo da garantire la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

Il registro delle imprese

Il registro delle imprese è istituito in ciascuna provincia presso la Camera di Commercio. L'attività dell'ufficio è svolta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. Il registro è articolato in una sezione ordinaria e varie sezioni speciali. Nella sezione ordinaria sono iscritti gli imprenditori per i quali l'iscrizione nel registro delle imprese produce gli

effetti di pubblicità legale previsti dal Codice civile. Sono tenuti all'iscrizione nella sezione ordinaria: - gli imprenditori individuali commerciali non piccoli; - tutte le società tranne la società semplice, anche se non svolgono attività commerciale; - i consorzi fra imprenditori con attività esterna; - i gruppi europei di interesse economico con sede in Italia; - gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo principale un'attività commerciale; - le società estere che hanno in Italia la sede dell'amministrazione. Oltre alla sezione ordinaria, il registro delle imprese presenta varie sezioni speciali, il cui numero è andato via via crescendo in base alla previsione di leggi speciali: 1. sezione speciale degli imprenditori agricoli e dei piccoli imprenditori. In questa sezione sono iscritti gli imprenditori che secondo il Codice civile Milano esonerati e per i quali l'iscrizione aveva originariamente solo funzione di

pubblicità notizia; nella stessa sezione speciale sono annotati gli imprenditori artigiani, già iscritti nel relativo albo;

2. Sezione speciale delle società tra professionisti. In tale sezione, si scrivono le società tra avvocati e le altre società tra professionisti con efficacia di pubblicità notizia;

3. Se c'è la sezione speciale dei soggetti che esercitano attività di direzione coordinamento: è la sezione dedicata alla pubblicità dei legami societari di gruppo. Vi si indicano le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che sono soggette;

4. Sezione speciale delle imprese sociali;

5. Se c'è la sezione speciale degli atti di società di capitali in lingua straniera dove le società di capitali possono pubblicare la traduzione di atti per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito;

6. Sezione speciale delle start-up innovative e degli incubatori certificati;

7.

Sezione speciale delle piccole medie imprese innovative. Si tratta di società di capitali o cooperative che presentano indici di propensione tecnologica simili ma meno rigorosi di quelli fissati per le start-up innovative.

Le iscrizioni devono essere fatte nel registro delle imprese della provincia in cui l'impresa ha la sede e negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato il registro presso il quale l'iscrizione è avvenuta.

L'iscrizione è eseguita su domanda dell'interessato, ma può avvenire anche di ufficio se l'iscrizione obbligatoria e l'interessato non vi provvede. Di ufficio può infine essere disposta la cancellazione di un'impresa che ha definitivamente cessato l'attività e ciò risulti da una serie di circostanze indicate dalla legge.

Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve controllare che la documentazione è formalmente regolare, nonché

L'esistenza e la veridicità dell'atto o del fatto. L'iscrizione è eseguita mediante inserimento dei dati nella memoria dell'elaboratore elettronico e i dati sono messi a disposizione del pubblico sui terminali per la visione diretta. Ciascun ufficio rilascia, anche se per corrispondenza e con tecniche telematiche, certificati e copie di atti tratti dei propri archivi informatici. L'inosservanza dell'obbligo di registrazione è punita con sanzioni pecuniarie amministrative, ma non è più motivo di esclusione del beneficio del concordato preventivo. L'iscrizione nella sezione ordinaria ha funzione di pubblicità legale, serve cioè non solo a rendere conoscibili dati pubblicati, ma ha anche, a seconda dei casi, efficacia dichiarativa, costitutiva o normativa. Di regola, l'iscrizione nella sezione ordinaria ha efficacia semplicemente dichiarativa. Vale a dire: i fatti e gli atti soggetti ad iscrizione ed

Gli atti iscritti sono opponibili a chiunque e lo sono dal momento stesso della loro registrazione. I terzi non potranno eccepire l'ignoranza del fatto o dell'atto iscritto. Un parziale temperamento a tale regola è tuttavia previsto per le società di capitali: l'opponibilità diventa infatti piena solo dopo 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese e durante tale periodo i terzi sono ammessi a provare di essere stati nell'impossibilità di avere conoscenza dell'atto iscritto. In alcune ipotesi, tassativamente previste, l'iscrizione produce effetti ulteriori e più rilevanti. È presupposto perché l'atto sia produttivo di effetti, sia fra le parti che per i terzi, ovvero solo nei confronti dei terzi. Ha efficacia costitutiva totale l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo delle società di capitali. Ha invece efficacia costitutiva parziale la registrazione della

deliberazione di riduzione reale del capitale sociale di una società in nome collettivo. L'omissione impedisce il decorso del termine di tre mesi entro il quale i creditori possono proporre opposizione e perciò la riduzione del capitale, anche se attuata, è per loro improduttiva di effetti. In altri casi, infine, l'iscrizione è presupposto per la piena applicazione di un determinato regime giuridico. È questo il caso della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice. Tali società vengono a desistenza anche se non registrate, ma la mancata registrazione impedisce che operi il regime di autonomia patrimoniale proprio di tale società e comporta l'applicazione del più gravoso regime a riguardo dettate per la società semplice. La società in tal caso si dice irregolare. Iscrizione nella sezione speciale del registro non produce invece alcuno degli effetti fin qui esposti, in.

Quanto adi regola solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. L'iscrizione consente di prendere conoscenza dell'atto o del fatto iscritto, ma non lo rende di per sé opponibile ai terzi dovendosi a tal fine sempre provare l'effettiva conoscenza da parte degli stessi. Questa disciplina è stata però di recente modificata per gli imprenditori agricoli anche piccoli e per le società semplici esercenti attività agricola. Per tali categorie di imprenditori l'iscrizione nella sezione speciale ha anche efficacia di pubblicità legale. È così cancellata sotto tale profilo la diversità di disciplina fra imprenditore agricolo imprenditore commerciale.

L'obbligo di tenuta delle scritture contabili

Le scritture contabili sono i documenti che contengono la rappresentazione dei singoli atti di impresa, della situazione del patrimonio dell'imprenditore e del risultato economico.

dell'attività svolta. La tenuta delle scritture contabili è tuttavia elevata ad obbligo ed è legislativamente disciplinata per gli imprenditori che esercitano attività commerciale, con esclusione dei piccoli imprenditori. Le scritture contabili obbligatorie Le scritture necessarie per un'ordinata contabilità variano a seconda del tipo di attività, delle dimensioni e dell'articolazione territoriale dell'impresa. Il legislatore ha fatto tesoro di tale insegnamento e optato per una soluzione di tipo misto fissata dall'articolo 2214. La norma pone il principio generale che l'imprenditore deve tenere tutte le scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. Stabilisce inoltre che in ogni caso devono essere tenuti determinati libri contabili: libro giornale e libro degli inventari. Il libro giornale è un registro cronologico-analitico. Il precetto è però daintendersi in senso elastico. Basta che le operazioni siano registrate nell'ordine in cui sono compiute e non necessariamente il giorno stesso del loro svolgimento.
Dettagli
A.A. 2020-2021
98 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fabrizioferro98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Centonze Michele.