Diritto commerciale
Capitolo 1: L'imprenditore
Il sistema legislativo
Il Codice civile distingue diversi tipi di imprese ed imprenditori in base a tre criteri:
- L'oggetto dell'impresa, che determina la distinzione fra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale;
- La dimensione dell'impresa, in base alla quale è individuato il piccolo imprenditore e l'imprenditore medio-grande;
- La natura del soggetto che esercita l'impresa, che determina la tripartizione legislativa fra impresa individuale, impresa costituita in forma di società ed impresa pubblica.
Tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina base comune. È questo lo statuto generale dell'imprenditore che comprende parte della disciplina dell'azienda e dei segni distintivi, la disciplina della concorrenza e dei consorzi. Chi è imprenditore commerciale non piccolo è poi assoggettato anche ad un ulteriore e specifico statuto, integrativo di quello regionale. Rientrano nello statuto tipico dell'imprenditore commerciale:
- L'iscrizione nel registro delle imprese, con effetti di pubblicità legale;
- La disciplina della rappresentanza commerciale;
- Le scritture contabili;
- Il fallimento;
- Le altre procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare;
- L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.
All'imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore vi è la sottrazione all'applicazione della disciplina dell'imprenditore commerciale, anche se esercita attività commerciale. Inoltre, anche la distinzione fra impresa individuale, società e impresa pubblica rileva essenzialmente solo per le imprese commerciali. Serve infatti a definire l'ambito di applicazione del relativo statuto speciale secondo diversi criteri.
La nozione generale dell'imprenditore
“È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi“, come stabilisce l’articolo 2082 del codice civile. Tale articolo fissa quindi i requisiti minimi che devono ricorrere perché è un dato soggetto sia esposto all’applicazione delle norme del Codice civile dettate per l’impresa per l’imprenditore. Dall’articolo si ricava che l’impresa è attività, ed è caratterizzata sia da uno specifico scopo, sia da specifiche modalità di svolgimento.
Vi sono altri requisiti necessari perché si abbia attività di impresa ed acquisto della qualità di imprenditore. In particolare, è controverso se siano altresì indispensabili:
- La liceità dell’attività svolta;
- L’intento dell’imprenditore di ricavare un profitto;
- La destinazione al mercato dei beni e servizi prodotti.
L'attività produttiva
L'impresa è attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi. Irrilevante è invece la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare. Salvo quanto si dirà in seguito per le professioni intellettuali, può perciò costituire attività d’impresa anche la produzione di servizi di natura assistenziale, culturale o ricreativa. Un’attività può però costituire allo stesso tempo godimento di beni preesistenti e produzione di beni o servizi. Ed in tal caso, in presenza degli altri requisiti richiesti dall’articolo 2082, fa acquistare la qualità di imprenditore.
Così, è attività di godimento e produttiva l'attività del proprietario dell'immobile che abbellisca lo stesso l'albergo, pensione o residence. In tal caso le prestazioni locative sono accompagnate dall'erogazione di servizi collaterali che cedono il mero godimento del bene. Ancora, godimento del proprio patrimonio e attività di produzione, l'impiego di proprio denaro nella compravendita di strumenti finanziari con scopo di investimento o di speculazione, o nella concessione finanziaria a terzi. Così, ad esempio, sono certamente imprese commerciali le società finanziarie; società che erogano credito con mezzi propri o comunque non raccolti fra il pubblico e che per tale motivo non possono essere considerate imprese bancarie.
È infine opinione ormai decisamente prevalente che la qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. E ciò sia nei casi meno gravi in cui si sono violate norme imperative che subordinano l’esercizio dell’attività d’impresa concessione o autorizzazione amministrativa, sia nei casi più gravi in cui l’illecito sia l’oggetto stesso dell’attività.
L'organizzazione. Impresa e lavoro autonomo
Non è concepibile attività d’impresa senza l’impiego coordinato di fattori produttivi: senza l’impiego cioè di capitale lavori propri e o altrui. È normale che l’imprenditore crei un complesso produttivo, formato da persone e da beni strumentali. E questo tipico aspetto del fenomeno imprenditoriale è sottolineato dal legislatore quando qualifica l’impresa come attività organizzata; quando disciplina il lavoro l’organizzazione del lavoro nell’impresa; quando definisce l’azienda come complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio di impresa. L’imprenditore è anche chi opera senza utilizzare altrui prestazioni lavorative autonome o subordinate. La sempre più ampia fungibilità tra lavoro e capitale la possibilità che l’attività produttiva raggiunga dimensioni notevoli pur senza l’utilizzo di lavoratori impongono alla conclusione che l’organizzazione imprenditoriale può essere anche organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro intellettuale e manuale.
Non vi può essere impresa senza impiego ed organizzazione di mezzi materiali, ma questi possono ben ridursi al solo impiego di mezzi finanziari propri o altrui, come ad esempio si può verificare per l’attività di finanziamento o di investimento. La semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un minimo di “eteroorganizzazione” deve negarsi l’esistenza di impresa, sia pure piccola. In tal senso depone innanzitutto la comune valutazione sociale che rifiuta di fare un unico fascio di lustrascarpe ed imprenditori, in quanto avverte che altro è organizzare il proprio lavoro, altro è organizzare un’attività di impresa. Nello stesso senso depone anche la nozione di piccolo imprenditore. Piccola impresa infatti è quella organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e dei familiari.
Economicità dell'attività e scopo di lucro
L’impresa è attività economica. E nell’articolo 2082 l’economicità è richiesta in aggiunta allo scopo produttivo dell’attività. Ne consegue che per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico; secondo modalità cioè che consentano quantomeno la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza economica. Altrimenti si ha consumo e non produzione di ricchezza. Non è imprenditore l’ente pubblico o l’associazione privata che gestisce gratuitamente o a prezzo simbolico un ospedale, un istituto di istruzione, una mensa, o un ospizio per poveri. È invece imprenditore chi gestisce i medesimi servizi con metodo economico, anche se ispirato da un fine pubblico o ideale e anche se le condizioni di mercato non consentono poi di remunerare i fattori produttivi.
La nozione di imprenditore infatti nozione unitaria, comprensiva sia dell’impresa privata sia dell’impresa pubblica; e ciò implica che requisito essenziale può essere considerato solo ciò che è comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori. Inoltre, analoghe considerazioni possono essere ripetute per il settore delle imprese private, con riferimento alle società cooperative la cui attività di impresa è caratterizzata dallo scopo mutualistico e non da scopo lucrativo. Particolarmente significativa e poi figura dell’impresa sociale, che per definizione è un’impresa che esercita un’attività di interesse generale, senza scopo di lucro. L’impresa pubblica, l’impresa cooperativa, l’impresa sociale dimostrano perciò che requisito minimo essenziale dell’attività d’impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro. Non vi è alcuna ragione per negare la qualità di imprenditore agli enti di diritto privato con scopo ideale o altruistico che producono beni o servizi con metodo economico.
La professionalità
L’ultimo dei requisiti espressamente richiesti dall’articolo 2082 è il carattere professionale dell’attività. Professionalità significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Non è imprenditore chi compie un’isolata operazione di acquisto e di successiva rivendita di merci. Non è imprenditore che organizza un singolo servizio di trasporto. La professionalità non richiede però che l’attività imprenditoriale sia svolta in modo continuato e senza interruzioni. Per attività stagionali è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel tipo di attività. Se è vero che di regola le imprese operano per il mercato, destinano cioè allo scambio beni o i servizi prodotti, non può essere escluso che l’imprenditore possa essere qualificato come colui che produce beni o servizi destinati ad uso o consumo personale. La destinazione al mercato della produzione non è infatti richiesta da alcun dato legislativo è l’esempio fatto dimostra, ancora una volta, che l’applicazione della disciplina dell’impresa non si può far dipendere dalle mutevoli intenzioni di chi produce, ma deve fondarsi esclusivamente sui caratteri oggettivi fissati dall’articolo 2082.
Impresa e professioni intellettuali
I liberi professionisti non sono mai in quanto tali imprenditori. L’articolo 2238 del Codice stabilisce infatti che le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa. È il caso del medico che gestisce una clinica privata nella quale opera. In tutti questi casi si è in presenza di due distinte attività e troveranno perciò applicazione nei confronti dello stesso soggetto sia la disciplina specifica dettata per la professione intellettuale, sia la disciplina dell’impresa. Il professionista intellettuale che si limita a svolgere la propria attività, per contro, non diventa un imprenditore. Non è facile trovare una spiegazione del perché i professionisti intellettuali non diventino in alcun caso imprenditori, dato che i requisiti propri dell’attività d’impresa possono ricorrere tutti anche nell’esercizio delle professioni intellettuali. Infatti, l’attività dei professionisti attività produttiva di servizi, di regola condotta con metodo economico ed anzi a scopo di lucro.
I professionisti non sono imprenditori per la libera scelta del legislatore. Scelta ispirata dalla particolare considerazione sociale che tradizionalmente circonda le professioni intellettuali e che ha indotto il legislatore del 1942 a dettare per lo stesso uno specifico statuto: potere disciplinare degli ordini professionali; divieto di esercizio per i non iscritti agli albi professionali; esecuzione personale della prestazione; particolare criterio di determinazione del consenso, che in ogni caso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Capitolo due: Le categorie di imprenditori
Il ruolo della distinzione
Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale sono le due categorie di imprenditori che il codice distingue in base all’oggetto dell’attività. Chi è imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale. È invece esonerato, salvo quanto si dirà in seguito per l’iscrizione nel registro delle imprese, dall’applicazione della disciplina propria dell’imprenditore commerciale: tenuta delle scritture contabili; assoggettamento al fallimento ed alle altre procedure concorsuali dell’imprenditore commerciale, con l’unica eccezione degli accordi di ristrutturazione dei debiti. L’imprenditore agricolo gode perciò di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore commerciale. Trattamento di favore che poi è accentuato dalla legislazione speciale attraverso una serie di incentivi e di agevolazioni volte a promuovere lo sviluppo di tale settore fondamentale dell’economia.
Imprenditore agricolo. Le attività agricole essenziali
Il testo originario dell’articolo 2135 del Codice Civile stabiliva che “è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse”; e poi specificava il secondo comma, che si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.
Le attività agricole possono perciò essere distinte in due grandi categorie: attività agricole essenziali e attività agricole per connessione. L’impresa agricola fondata sul semplice sfruttamento della produttività naturale della terra cielo è sempre più il passo all’agricoltura industrializzata, che utilizza prodotti chimici per accrescere la produttività naturale della terra e che controlla ed accelera i cicli biologici naturali attraverso tecniche sempre più sofisticate. Oggi anche l’attività agricola può dar luogo ad ingenti investimenti di capitali e sollevare sul piano giuridico esigenze di tutela del credito non diverse da quelle che sono alla base della disciplina delle imprese commerciali. Che l’imprenditore agricolo sia sempre comunque esonerato da tale disciplina, sia sempre comunque sottratta al fallimento è perciò scelta legislativa che lascia insoddisfatti molti interpreti.
Vi era infatti chi riteneva che l’impresa agricola fosse ogni impresa che produce specie vegetali o animali; ogni forma di produzione fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale. Vi era all’opposto chi riteneva che doveva essere dato rilievo anche al modo di produzione tipico dell’agricoltore e, quindi, che doveva essere qualificato imprenditore commerciale chi produce specie vegetali o animali in modo del tutto svincolato dal fondo agricolo e dallo sfruttamento della terra. Con la riforma del 2001 il legislatore invece ha decisamente optato per la prima impostazione. L’attuale formulazione dell’articolo 2135 ribadisce infatti che “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.
La produzione di specie vegetali animali è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola essenziale, anche se realizzata con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti. Ne consegue che si possono far rientrare, oggi come ieri, nella nozione di coltivazione del fondo: l’orticoltura, le coltivazioni in serra o in vivai e la floricoltura. Quanto alla selvicoltura, resta fermo che essa deve essere concepita come attività caratterizzata dalla cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti. Non costituisce perciò attività agricola l’estrazione di legname disgiunta dalla coltivazione del bosco.
L’allevamento di animali è la forma di attività agricola essenziale più ricca ed è perciò quella che ha determinato in passato i più vivaci contrasti. Inoltre, per allevamento di animali si deve intendere non solo l’allevamento diretto ottenere prodotti tecnicamente agricoli, potendosi oggi far rientrare nella nozione di allevamento di animali anche l’allevamento di cavalli da corsa o animali da pelliccia, nonché l’attività cinotecnica, volta cioè l’allevamento, alla selezione addestramento delle razze canine. Infine, all’imprenditore agricolo è stato equiparato l’imprenditore ittico. Vale a dire, l’imprenditore che esercita l’attività di pesca professionale, nonché l’attività a queste connesse.
Le attività agricole per connessione
La seconda categoria di attività agricole è costituita dalle attività agricole per connessione. E anche sotto tale profilo l'attuale nozione di imprenditore agricolo realizza un significativo ampliamento rispetto a quella preveggente che le individuava:
- In quelle dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli che rientravano nell’esercizio normale dell’agricoltura;
- In tutte le altre attività esercitate in connessione con la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento del bestiame.
Questa distinzione oggi scompare in quanto in base al comma tre dell’articolo 2135, si intendono comunque connesse:
- Le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione...
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