Diritto commerciale: le procedure concorsuali
Presupposti per la dichiarazione di fallimento
Presupposto soggettivo
L'imprenditore deve essere commerciale, enti pubblici non sono soggetti al fallimento. Gli imprenditori agricoli, piccoli imprenditori commerciali e artigiani anch'essi sono esclusi dal fallimento, ma solo se provano, spetta ad essi l'onere della prova, di non aver superato nessuno dei tre limiti:
- Attivo Patrimoniale, nel triennio anteriore al deposito dell'istanza di fallimento, non superiore ai 300 mila euro.
- Ricavi Lordi, nel triennio, non superiori ai 200 mila euro.
- Esposizione Debitoria compresi anche i debiti non ancora scaduti superiore ai 500 mila euro.
Presupposto oggettivo
L'imprenditore deve trovarsi in stato di insolvenza e quindi non più capace di soddisfare le obbligazioni. In caso di morte dell'imprenditore o cessazione dell'impresa l'insolvenza deve essersi manifestata anteriormente o successivamente, entro un anno, dalla morte o cancellazione dal registro delle imprese.
Il fallimento può essere dichiarato su:
-
Domanda del debitore. Viene presentata mediante ricorso al tribunale, insieme al ricorso l'imprenditore deve depositare nella cancelleria:
- Le scritture contabili obbligatorie
- Stato estimativo delle proprie attività
- L'elenco nominativo dei creditori e relativi crediti
- Indicazione dei ricavi lordi dell'ultimo triennio
- Elenco nominativo di coloro che sono titolari di diritti reali o personali su cose in suo possesso
- Domanda di uno o più creditori. Presentato mediante ricorso depositato nella cancelleria del tribunale
- Richiesta del pubblico ministero. Quando l'insolvenza risulta penale in seguito a fuga, latitanza, chiusura locali, trafugamento, sostituzione o diminuzione fraudolenta dell'attivo; oppure quando viene segnalata l'insolvenza da un giudice che l'abbia rilevata in sede di giudizio civile.
Istruttoria prefallimentare
Il procedimento per l'esame dell'istanza di fallimento si svolge davanti al tribunale in composizione collegiale. Si svolge in camera di consiglio ma il provvedimento con cui il tribunale pronuncia fallimento ha forma di sentenza e non decreto motivato.
- A seguito del deposito in cancelleria dell'istanza di fallimento il tribunale, con decreto, deve convocare debitore e creditore in camera di consiglio fissando un'udienza di comparizione (da tenersi entro 45 giorni). La cancelleria deve notificare via PEC ricorso e decreto di convocazione all'imprenditore.
- Nel decreto di convocazione si deve indicare che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti della dichiarazione di fallimento e fissare un termine (di almeno 7 giorni anteriori all'udienza) per il deposito di documenti e relazioni tecniche. L'imprenditore ha l'obbligo di depositare in cancelleria i bilanci degli ultimi tre esercizi e una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.
- Il tribunale procede all'istruttoria prefallimentare provvedendo ai necessari accertamenti, le parti possono anche nominare propri consulenti tecnici. Se i tempi dell'istruttoria si allungano il tribunale può emettere su richiesta del creditore del pubblico ministero provvedimenti conservativi (es. sequestro conservativo) per non disperdere il patrimonio dell'imprenditore.
La sentenza dichiarativa in camera
La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata dal tribunale di consiglio e depositata in cancelleria.
- Dalla data del deposito decorrono gli effetti della sentenza.
- Dopo il deposito il cancelliere forma il fascicolo fallimentare nel quale verranno inseriti gli atti relativi alla procedura.
Oltre al curatore, comitato dei creditori e il fallito possono prendere visione del fascicolo anche gli altri creditori e i terzi che, se autorizzati dal giudice delegato, quando sussiste uno specifico interesse, possono ottenere copia degli atti e documenti.
Contenuto della sentenza
- Vengono nominati gli altri organi fallimentari (giudice delegato e curatore).
- Viene ordinato al fallito di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie.
- Viene stabilito il giorno dell'adunanza dei creditori (entro 120 giorni dal deposito della sentenza in cancelleria, nel quale il giudice delegato procederà all'esame dello stato passivo).
- Viene assegnato ai creditori e coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito un termine perentorio di 30 giorni anteriori l'adunanza di verifica entro il quale presentare in cancelleria le loro domande di insinuazione dei crediti o restituzione delle cose mobili possedute dal fallito.
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La sentenza dovrà essere notificata, su richiesta del cancelliere, al fallito e comunicata al curatore e creditore che ha domandato il fallimento, ma dovrà essere inoltre annotata nel registro delle imprese.
Reclamo alla Corte di Appello
È il mezzo di gravame previsto contro la sentenza dichiarativa. In questo caso il giudizio d'appello, per ragioni di rapidità, si svolge nelle forme di RITO CAMERALE e non rito contenzioso.
- Il reclamo si propone con ricorso da depositare in cancelleria della corte d'appello, e può essere proposto:
- Dal fallito entro 30 giorni dalla notifica della sentenza di fallimento.
- O da qualunque interessato dall'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
Il presidente della Corte d'Appello fissa, con decreto, l'udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio entro 60 giorni dal deposito del ricorso. Creditori istanti e curatore (le parti resistenti) devono costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza di comparizione depositando le memorie difensive (documenti della difesa). Il reclamo non sospende l'esecuzione della sentenza dichiarativa ma per gravi motivi il collegio può sospendere in tutto o in parte la liquidazione dell'attivo fallimentare (su richiesta del curatore o del ricorrente).
Sentenza
La decisione sul ricorso avviene sempre sia che la corte accolga il reclamo, revocando il fallimento, sia che lo rigetti, ritenendolo infondato tenendo ferma la dichiarazione di fallimento.
La sentenza che revoca il fallimento è notificata:
- Al curatore
- Al creditore che ha richiesto il fallimento
- Al fallito, se non è il ricorrente
La sentenza che rigetta il reclamo è notificata:
- Al ricorrente a cura del cancelliere
Revoca del fallimento
La revoca è efficace solo quando la sentenza d'appello passa in giudicato. In caso di revoca restano validi gli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento. Le spese della procedura e il compenso del curatore:
- Sono liquidati dal tribunale su relazione del giudice delegato con decreto soggetto a reclamo
- Sono a carico del creditore istante se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa
- Sono a carico del fallito se questo con il suo comportamento ha dato causa al fallimento
Contro la sentenza della corte d'appello si può ricorrere in cassazione entro 30 giorni dalla notificazione. Se il tribunale ritiene di non dover accogliere la domanda di fallimento provvede con decreto motivato. Contro questo decreto di rigetto il creditore istante o il pubblico ministero possono entro 30 giorni dalla comunicazione proporre reclamo alla corte d'appello che provvede in camera di consiglio sentiti ricorrente e debitore.
Se la corte:
Accoglie il reclamo e quindi ritiene debba essere dichiarato fallimento provvede con decreto motivato e rimette gli atti al tribunale che pronuncia fallimento se non accerta che è venuto meno uno dei presupposti necessari.
Il fallimento è dichiarato sempre dal tribunale e non dalla corte d'appello.
Se la corte:
- Ritiene che invece dei presupposti di fallimento ricorrono quelli per la soggezione del debitore alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto motivato rimette gli atti al tribunale che dichiara con sentenza lo stato di insolvenza.
Se la corte rigetta il reclamo non può essere ammesso il ricorso in cassazione contro il decreto di rigetto.
Gli organi fallimentari
Tribunale fallimentare
È il tribunale che ha dichiarato il fallimento. Esso:
- Nomina (nella sentenza dichiarativa) giudice delegato e curatore, può anche sostituirli
- Vigila sull'amministrazione fallimentare, sentendo in camera di consiglio il curatore, comitato dei creditori e il fallito che ha l'obbligo di comunicare al curatore ogni eventuale cambio di residenza al fine si essere sempre disponibile.
- Decide dove il giudice delegato non ha competenza
I provvedimenti del tribunale sono presi con decreti contro i quali qualunque interessato può fare ricorso alla corte d'appello che provvederà sempre con decreto in camera di consiglio.
Giudice delegato
Esso si occupa di:
- Acquisire i beni del fallito posseduti o detenuti da terzi (salvo che questi non ne rivendichino la proprietà) e accertare i crediti e i diritti reali o personali vantati contro il fallito
- Controllare l'opera del curatore e del comitato dei creditori che possono essere convocati dal giudice nei casi prescritti dalla legge o quando lo ritiene opportuno per il corretto svolgimento della procedura fallimentare
- Riferire al tribunale ogni affare di sua competenza
- Nominare su proposta del curatore il comitato dei creditori
- Autorizzare particolari atti di amministrazione come la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa o affitto d'azienda.
- Compete al giudice anche liquidare i compensi e revoca gli incarichi conferiti dal curatore a persone nell'interesse del fallito
I provvedimenti del giudice sono pronunciati con decreto motivato contro di essi si reclama al tribunale nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notifica del provvedimento. Se il provvedimento non è stato comunicato o notificato o non è stata data pubblicità il reclamo deve essere proposto entro 90 giorni dal suo deposito in cancelleria.
Il curatore
È scelto dal tribunale tra gli iscritti all'albo degli avvocati, dei dottori o ragionieri commercialisti o tra coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società per azioni dando prova di adeguate capacità imprenditoriali.
Possono essere nominati anche studi professionali associati o società di professionisti in tal caso nell'atto di accettazione dovrà essere designata una persona fisica. Il curatore entro 2 giorni dalla nomina deve comunicarne l'accettazione al giudice delegato altrimenti il tribunale ne nominerà un altro in camera di consiglio.
Relazioni del curatore
Entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento il curatore deve presentare al giudice delegato una relazione sulle cause e circostanze del fallimento specificando se è stato causato dal fallito o se vi sono responsabilità degli organi della società. La relazione va depositata in cancelleria e trasmessa al pubblico ministero.
Il curatore ogni sei mesi redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte con il rendiconto della sua gestione. Copia del rapporto sarà trasmessa al comitato dei creditori che possono anche singolarmente formulare delle osservazioni scritte che andranno depositate in cancelleria.
Amministrazione
Il curatore compie atti di ordinaria amministrazione su propria decisione e quelli di straordinaria dietro autorizzazione del comitato dei creditori. (In mancanza di autorizzazioni gli atti sono annullabili e impugnabili solo dal curatore)
- Prima di compiere gli atti se il valore supera i 50 mila euro o sono atti di transazione, qualunque sia il valore, il curatore deve informare il giudice delegato, omessa informazione è motivo di revoca del curatore.
Il curatore deve compiere personalmente gli atti di sua competenza tranne che per singoli atti o previa autorizzazione del comitato che potrebbe autorizzarlo ad affiancarsi di tecnici o altre persone retribuite o dallo stesso fallito ma sotto la propria responsabilità.
Contro gli atti di amministrazione del curatore e contro le autorizzazioni del comitato, il fallito o qualunque interessato può porre reclamo per violazione di legge al giudice delegato il quale decide con decreto motivato. Entro 8 giorni dalla comunicazione del decreto si può ricorrere al tribunale che dopo aver sentito ricorrente e curatore decide sempre con decreto motivato non soggetto a reclamo.
Contabilità
- Il curatore deve tenere un registro vidimato da almeno un membro del comitato in cui devono essere annotate giorno per giorno le operazioni relative la sua amministrazione.
- Le somme riscosse dal curatore devono essere depositate entro 10 giorni in un conto corrente presso un ufficio postale o una banca individuati dallo stesso curatore intesto alla procedura fallimentare.
Le somme depositate possono essere ritirate solo con un mandato del giudice delegato.
Revoca
Il tribunale può su proposta del giudice delegato o comitato o d'ufficio revocare il curatore con decreto dopo averlo sentito.
Dopo l'udienza di verifica dello stato passivo o prima che venga reso esecutivo i creditori che rappresentino anche per delega la maggioranza dei crediti ammessi al passivo possono presentare al tribunale una richiesta di sostituzione del curatore indicandone le ragioni e segnalandone uno nuovo. Il collegio valutato le ragioni può provvedere alla nomina del nuovo curatore.
Se il curatore ha causato danni l'azione di responsabilità contro di lui è proposta dal nuovo curatore previ autorizzazione del giudice delegato o del comitato. Il curatore che cessa d'ufficio dovrà presentare un rendiconto sulla sua gestione.
Compenso
Il tribunale liquida il compenso per l'opera svolta e rimborso di eventuali spese anticipate. La liquidazione può essere fatta dopo l'approvazione del rendiconto del curatore ma anche prima il tribunale può accordargli degli acconti per giustificati motivi.
Comitato dei creditori
È nominato con provvedimento dal giudice delegato entro 30 giorni dal deposito della sentenza di fallimento. È composto da 3 o 5 membri scelti tra coloro che hanno dato la propria disponibilità ad assumere tale incarico. Entro 10 giorni dall'incarico il comitato è convocato dal curatore e provvede a scegliere il proprio presidente.
Con modalità analoghe alla sostituzione del curatore, la maggioranza dei creditori ammessi al passivo può dopo l'udienza di verifica dello stato passivo e prima che sia reso operativo indicare nuovi componenti del comitato in sostituzione di altri o in aggiunta se inferiori di 5. Tale nomina spetterà non al giudice ma al tribunale fallimentare. Il comitato è prevalentemente un organo consultivo che da pareri agli altri organi fallimentari. I suoi pareri sono facoltativi, obbligatori o vincolanti in base ai casi.
Sono vincolanti:
- Quelli relativi la continuazione temporanea dell'esercizio d'impresa (autorizzata anche dal giudice delegato)
- Quello relativo alla cessazione dell'esenzione provvisorio
- Quello relativo alla possibilità che il giudice delegato autorizzi l'affitto a terzi o riconosca all'affittuario il diritto di prelazione nella vendita dell'azienda
- Quello relativo alla possibilità che il giudice sottoponga al voto dei creditori proposta di concordato fallimentare
È anche un organo di vigilanza, vigila sull'operato del curatore, in quanto ad essi sono attribuiti anche poteri autorizzativi e di approvazione di atti di amministrazione ad esempio straordinaria amministrazione.
- Le delibere del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, il voto può essere espresso in riunioni collegiali, per via telematica.
- Il presidente convoca il comitato si sua iniziativa o quando richiesto da un terzo dei componenti.
- Ogni componente può ispezionare le scritture contabili e i documenti della procedura fallimentare, chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.
I membri del comitato hanno anche diritto al rimborso spese (non superiore al 10% di quello concesso al curatore). Essi sono responsabili verso i creditori se hanno recato danni per non avere adempiuto ai propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. L'azione di responsabilità è proposta dal curatore.
L'apprensione dei beni del fallito: apposizione e rimozione dei sigilli e inventario
Per effetto della sentenza dichiarativa il fallito non può più amministrare né avere la disponibilità dei beni che rientrano nella massa attiva. La custodia e l'amministrazione di tali beni sarà trasferita al curatore fallimentare.
Apposizione sigilli
Tale fase avrà inizio con l'apposizione dei sigilli nella sede principale dell'impresa del curatore con l'assistenza del cancelliere. Per i beni situati in luoghi diversi e se non è possibile porre immediatamente i sigilli tale operazione può essere delegata ad uno o più soggetti indicati dal giudice delegato.
I sigilli non vengono posti nei beni necessari all'uso personale del fallito o coloro che abitano nella casa, descritti nel processo verbale. Devono essere consegnati al curatore:
- Denaro contante
- Scritture contabili e altra documentazione rilevante
- Cambiali e altri titoli anche quelli scaduti
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