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SCELTA DEL PROGRAMMA

La scelta su quale dei due programmi alternativi di riequilibrio economico debba essere adottato dev'essere compiuta dal commissario straordinario il quale redige il programma sotto la vigilanza del ministro dello sviluppo economico e deve presentarglielo entro 60 giorni dall'apertura della procedura.

L'esecuzione del programma è autorizzata con decreto dal ministro dello sviluppo economico entro 30 giorni dalla sua presentazione.

CONTENUTO DEL PROGRAMMA

Nel programma devono essere indicati:

  1. i beni aziendali destinati alla prosecuzione dell'impresa e quelli da dismettere
  2. le previsioni economiche e i fabbisogni finanziari per poter proseguire l'esercizio delle imprese
  3. eventuali liquidazioni dei beni non funzionali all'esercizio delle imprese

La differenza sostanziale dei due programmi alternativi è che:

a. con il programma di cessione dei complessi aziendali si avvia, malgrado la prosecuzione dell'impresa, una fase liquidatoria

b. [testo mancante]

con il programma di ristrutturazione invece si persegue il risanamento dell'impresa in modo che questa alla fine possa anche rimanere allo stesso debitore e questo sarà messo in grado di pagare i creditori. È indipendente dal tipo di programma adottato la tutela dei lavoratori subordinati. Il commissario straordinario quando procede alla vendita di aziende in esercizio deve scegliere l'acquirente valutando oltre l'ammontare del prezzo offerto anche la sua affidabilità adempire all'obbligo di proseguire e mantenere per almeno un biennio i livelli occupazionali che vanno stabiliti nell'atto di vendita. (se nel corso della procedura vengono distribuiti acconti ai creditori devono essere preferiti i crediti dei lavoratori subordinati) Gli atti esecutivi del programma sono compiuti dal commissario straordinario, per quelli più rilevanti occorre l'autorizzazione del ministro dello sviluppo economico, con il parere del comitato di sorveglianza.

Il commissario deve inoltre presentare al ministero una relazione trimestrale sull'andamento del programma e una relazione finale alla scadenza.

CESSAZIONE, CHIUSURA E RIAPERTURA DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

CESSAZIONE DELLA PROCEDURA

La cessazione della procedura di amministrazione straordinaria si verifica quando il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, ne dispone con decreto motivato la conversione in fallimento.

La conversione può essere disposta nel corso della procedura:

  • quando l'amministrazione straordinaria non può essere proseguita

La conversione può essere disposta anche al termine della procedura:

  • nel caso di cessione dei complessi aziendali se alla scadenza la cessione non è ancora avvenuta
  • nel caso di ristrutturazione se alla scadenza non è stata eliminata l'insolvenza e quindi il debitore non è tornato capace a soddisfare le proprie obbligazioni

Con il decreto di conversione reclamabile

alla Corte d'appello il tribunalenomina gli organi del fallimento in sostituzione di quelli dell'amministrazionestraordinaria.

CHIUSURA DELLA PROCEDURA

La chiusura dell'amministrazione straordinaria si ha nei seguenti casi:

  • quando nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello Stato di insolvenza non sono state presentate insinuazione al passivo
  • quando alla scadenza di uno dei due programmi, o prima della scadenza, risulta eliminato lo stato di insolvenza.

Se è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, la chiusura si verifica anche quando:

  1. è compiuta la ripartizione finale dell'attivo
  2. prima della ripartizione finale dell'attivo sono stati soddisfatti tutti i crediti ammessi o questi non sono in altro modo estinti
  3. sono state pagate le spese della procedura

La chiusura è dichiarata dal tribunale con decreto motivato su istanza del commissario straordinario o del debitore o d'ufficio il decreto

reclamabile alla Corte d'appello RIAPERTURA Nel caso di chiusura dell'amministrazione straordinaria per ripartizione finale dell'attivo se sono rimasti quindi creditori insoddisfatti il tribunale può disporre la riapertura su istanza del debitore o qualunque creditore, ricorrono condizioni analoghe a quelle previste per la riapertura del fallimento. L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE IMPRESE APPARTENENTI AD UN GRUPPO Sei stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria un'impresa appartenente ad un gruppo (situazioni di controllo di diritto, diretto o indiretto), anche altre imprese insolventi facenti parte del gruppo possono essere ammesse a detta procedura, anche se non ricorrono i requisiti dimensionali e non è realizzabile nessuno dei due programmi di equilibrio- purché risulti opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo in quanto idonee ad agevolare raggiungimento degli obiettivi dellaprocedura. A seguito della sentenza dichiarativa dello Stato di insolvenza di un'impresa del gruppo sono attribuiti al commissario giudiziale particolari poteri per la reintegrazione del patrimonio dell'impresa insolvente esercitabili nei confronti delle altre imprese del gruppo anche se non insolventi e alle quali per la mancanza dell'insolvenza non è stata pertanto estesa la procedura di amministrazione straordinaria. In particolare, al commissario è legittimato a denunciare le irregolarità degli amministratori e sindaci delle società del gruppo ed esercitare le azioni di revocatoria contro le imprese del gruppo. Infatti, nel caso di abuso della direzione unitaria gli amministratori della società controllante sono solidalmente responsabili con gli amministratori della società insolvente per i danni da questi sofferti in conseguenza all'esecuzione delle loro direttive. LA RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE DELLE IMPRESE INSOLVENTI DI

MAGGIORIDIMENSIONI

Quando lo stato di insolvenza riguarda imprese commerciali che abbiano almeno 500 lavoratori e debiti per almeno 300 milioni di euro l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria è immediata, decisa dal ministro dello sviluppo economico, senza che occorre prima l'accertamento dello Stato di insolvenza.

La richiesta di ammissione va presentata dall'amministratore direttamente al ministro se ricorrono i presupposti dimensionali indicati e questi nomina il commissario straordinario al quale è affidata l'amministrazione dell'impresa.

Il programma di risanamento non può avere durata superiore a due anni e nel programma può anche essere previsto che la soddisfazione dei creditori avvenga attraverso un concordato.

La proposta di concordato può essere presentata anche prima dell'accertamento del passivo che viene definito direttamente dal giudice delegato.

Il concordato è approvato se ottiene

Il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se è raggiunta la maggioranza, il tribunale con sentenza approva il concordato in camera di consiglio.

Se il tribunale respinge il concordato, il commissario straordinario può proseguire l'attività imprenditoriale se presenta al ministro un programma di cessione dei beni aziendali. Se non viene presentato, il tribunale dispone la conversione in fallimento.

14. IL CONCORDATO PREVENTIVO. GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Il concordato preventivo è riservato ai soli soggetti fallibili, e pertanto solo agli imprenditori commerciali, individuali o collettivi, che non ricadano nelle esenzioni di carattere generale previsti dalla legge fallimentare quali piccoli imprenditori o enti pubblici.

Ma vi possono anche accedere le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria.

Imprenditori agricoli, piccoli

imprenditori possono però utilizzare un altro procedimento, la cosiddetta composizione delle crisi da sovraindebitamento, destinato anche ai debitori civili che risultino in una situazione di insolvenza o quantomeno di perdurante squilibrio fra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile. La proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti deve essere depositata presso il tribunale, che dispone l'apertura del procedimento dopo le necessarie verifiche sul rispetto dei presupposti di legge. La proposta può consistere in: - una dilazione di pagamento - il pagamento dei debiti in percentuali - la suddivisione dei creditori in classi Il giudice, accertata la regolarità della domanda depositata presso il tribunale: a. con decreto fissa l'udienza per l'omologazione dell'accordo b. stabilisce idonea forma di pubblicità c. ordina la trascrizione del provvedimento nei pubblici registri se il piano prevede la cessione di beni immobili o

Mobili registratid. dispone il divieto di azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Il tribunale omologa l'accordo se hanno data adesione i creditori che rappresentano almeno il 70% dei crediti chirografari. In seguito, all'omologazione è previsto un periodo di massimo un anno in cui non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive cautelari contro il debitore e non possono essere acquistati validamente i diritti di prelazione dai terzi. L'accordo ha effetto vincolante per tutti i creditori anteriori la data in cui il debitore ha effettuato la pubblicazione della domanda nelle forme stabilite dal giudice anche se dissenzienti. La proposta il decreto di ammissione, l'accordo, il decreto di omologazione sono soggetti ad iscrizione presso registro delle imprese. Gli imprenditori agricoli pur essendo esclusi dal concordato preventivo possono accedere alla disciplina degli accordi di ristrutturazione ma non i piccoli imprenditori. La legge fallimentare prevede tre

n difficoltà finanziarie, è possibile presentare una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Questa tipologia di mezzo per evitare il fallimento è svolta sotto il controllo dell'autorità giudiziaria ed è l'unico con efficacia esterna, ovvero nei confronti dei creditori che non abbiano accettato l'accordo. GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE Un altro mezzo per evitare il fallimento sono gli accordi di ristrutturazione. Questi accordi sono di natura stragiudiziale, ma devono essere sottoposti ad omologazione del tribunale. Tuttavia, sono privi di efficacia esterna, dato che vincolano solo i creditori aderenti. I PIANI DI RISANAMENTO Infine, i piani di risanamento rappresentano un altro mezzo per evitare il fallimento. Questi piani non sono soggetti ad alcun controllo preventivo da parte dell'autorità giudiziaria e hanno solo effetto di garantire l'esenzione dall'azione revocatoria per gli atti compiuti dal debitore per darvi esecuzione.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
54 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher UNICT0 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Arcidiacono Davide.