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Società di Capitali
La s.r.l. è una società a responsabilità limitata. È una società lucrativa, il cui scopo è generare utili da dividere tra i soci. Non possono esserci clausole statutarie che escludano la ripartizione degli utili (aka no patto leonino). La s.r.l. è una società di capitali. Ha personalità giuridica e autonomia patrimoniale. Per le obbligazioni sociali, risponde il patrimonio sociale. I soci rischiano solo quanto hanno conferito, non il proprio patrimonio personale. Tuttavia, in caso di insolvenza per obbligazioni sociali sorte quando l'intera partecipazione è appartenuta a una sola persona, questa risponde illimitatamente se i conferimenti non sono stati effettuati secondo l'art. 2464 o fino a quando non è stata effettuata la pubblicità prevista dall'art. 2470. La s.r.l. ha un profilo organizzativo di tipo... (manca la descrizione del profilo organizzativo)corporativo con una pluralità di organi. Profilo della amministrazione: c'è una separazione tra proprietà (proprietari del capitale sociale) e controllo (amministratori). Profilo del ruolo dei soci: l'attività degli organi societari segue il principio maggioritario (i voti in assemblea di calcolano per le rispettive quote di capitale sociale). La s.p.a. segue la stessa disciplina delle s.r.l. per quanto riguarda la responsabilità, le norme sulla costituzione, l'efficacia dell'iscrizione al registro delle imprese e i soci fondatori. Differenze con s.p.a. a pg105. Atto costitutivo: La costituzione della s.r.l. segue due fasi: la stipulazione dell'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese. L'atto costitutivo può essere un contratto o un atto unilaterale. Dopo aver verificato le condizioni necessarie, il notaio iscriverà entro 20 giorni la società nel registro delle imprese. Gli elementinecessari nell'atto costitutivo per l'art 2463 sono:
- I dati anagrafici di ciascun socio (per forza persone fisiche nella s.r.l.)
- La sede e la denominazione sociale che deve contenere l'indicazione di s.r.l.
- L'attività che costituisce l'oggetto sociale (la cui modificazione necessiterebbe di una delibera assembleare)
- L'ammontare del capitale sociale non inferiore a 10.000 euro
- Conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura
- Quota di partecipazione di ciascun socio (non possono essere azioni)
- Norme relative al funzionamento della società (rappresentanza e amministrazione) che rappresentano lo statuto.
- Le persone a cui è affidata l'amministrazione e il soggetto a cui è affidata la revisione legale dei conti
- L'importo delle spese per la costituzione poste a carico della società
- Diritto di recesso dal contratto di società
Capitale nominale della società ma non aumenta anche il patrimonio. Il capitale aumenta aumentando ad esso le riserve e gli altri fondi, iscritti in bilancio in quanto disponibili. La quota di partecipazione dei soci rimane immutata (riconosciuto diritto di opzione). Gli aumenti di capitale non possono essere effettuati se i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti. La decisione di aumento può essere delegata agli amministratori.
Diritto di opzione a favore dei soci (diritto di sottoscrivere l'aumento di capitale in proporzione alle quote originariamente possedute) è possibile escluderlo se previsto nell'atto costitutivo. Se i soci però non condividono la decisione di escludere il diritto di opzione hanno il diritto di recesso dalla società.
Riduzione del capitale sociale
Si distinguono due tipi di riduzioni:
- Riduzione reale: rimborso ai soci delle quote pagate o liberazione dall'obbligo dei
Versamenti ancora dovuti. Questa riduzione può avvenire solo dopo 90 gg dal giorno dell'iscrizione ne registro delle imprese della decisione stessa, purché entro questo termine nessun creditore sociale vi abbia fatto opposizione.
Riduzione nominale: quando si adegua il livello del capitale sociale in conseguenza di perdite che lo abbiano eroso (caso in cui le perdite sono così onerose che dopo aver esaurito le riserve intaccano il capitale sociale).
Vi sono: la riduzione facoltativa: quando il capitale risulta ridotto di più di 1/3 per le perdite, gli amministratori devono convocare una assemblea x provvedimenti. All'assemblea viene sottoposta una relazione dell'andamento societario (depositata almeno 8 gg prima nella sede della società). Poi si può decidere se ridurre il capitale sociale subito o se aspettare l'esercizio successivo, dove diventa obbligatoria la riduzione se la perdita di capitale non risulti inferiore a
- La riduzione obbligatoria: avviene la riduzione obbligatoria quando le perdite fanno scendere il livello del capitale sotto il minimo legale.
- Finanziamenti dei soci: I soci non hanno diritto alla restituzione di quanto conferito (capitale di rischio) fino allo scioglimento e liquidazione della società. I soci diventano così creditori della società. Vengono definiti finanziamenti dei soci finanziamenti effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale è necessario un conferimento. Il rimborso dei finanziamenti dei soci è secondario rispetto alla soddisfazione dei creditori sociali esterni, a meno che il finanziamento non sia stato effettuato nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società.
- Titoli di debito: strumento di finanziamento della s.r.l. Essi rappresentano una quota parte del complesso.
Le quote nelle s.r.l. rappresentano un percentuale del capitale sociale (una sola con valori diversi). Le partecipazioni non possono essere rappresentate né da azioni né da titoli di credito e non possono essere oggetto di offerta al pubblico. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione nell'atto costitutivo. Se l'atto costitutivo prevede l'intrasferibilità delle partecipazioni, allora i soci e gli eredi possono
esercitare il diritto di recesso. Il trasferimento si realizza per effetto del semplice consenso e l'atto deve essere iscritto nel registro delle imprese entro 30 gg a cura del notaio autenticante (efficacia anticipata).
Espropriazione
La partecipazione può essere espropriata da parte dei creditori personali del socio e conseguirne o una vendita forzata o l'assegnazione al creditore. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile o il creditore, debitore e società non si accordano, la partecipazione viene messa all'incanto, a meno che entro 10 gg dall'aggiudicazione la società non presenti un acquirente con almeno stesso prezzo offerto.
Pegno, usufrutto e sequestro
Nel caso di pegno o usufrutto il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro spetta al custode.
Esclusione e recesso del socio
L'atto costitutivo prevede ipotesi di esclusione. Se non vengono specificate le
modalità nell'atto costitutivo si segue la disciplina delle società di persone. Cause Diritto di recesso:- Modi