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Società di capitali
■ Capitolo 1: Lineamenti storici e caratteri generali.
Le società di capitali sono identificate, con la riforma societaria del 2003, nelle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione. A queste si aggiungono la società europea e la società cooperativa europea.
Tutte le società di capitali sono caratterizzate dalla limitazione della responsabilità dei soci all'apporto. La finalità primaria di tale limitazione è quella di attrarre capitali a iniziative economiche dirette alla creazione e allo sviluppo delle imprese. La responsabilità limitata dei soci si afferma, per le società per azioni, nella seconda metà del XIX secolo (1850..) con la piena affermazione dei principi di libertà di commercio e di iniziativa economica: a chi aveva
Apportato capitale all'iniziativa commerciale non poteva richiedersi alcun'altra somma a titolo di responsabilità verso i creditori della società. Con tale limitazione della responsabilità dei soci al capitale conferito si ponevano anche le basi per la circolazione delle partecipazioni: i mercati delle borse merci si aprivano quindi anche ai valori azionari. L'esigenza di consentire la più ampia circolazione delle partecipazioni in modo da attrarre investimenti ha comportato che divenisse indifferente, per la società, l'identità del socio e quindi era permessa la società anonima, vigente in Italia solo fino al 1942 e tutt'ora vigente in Francia. La responsabilità limitata dei soci ha trovato piena espressione con la legge di riforma delle società di capitali entrata in vigore il 1 gennaio 2004, con l'attribuzione della responsabilità limitata anche all'impresa uni personale.
La società è costituita nelle forme della s.p.a. e della società a responsabilità limitata. Con il codice civile del 1942 i poteri dei soci vengono limitati e vengono disciplinati come articolazioni organizzative del soggetto che esercita l'impresa (ossia la società). Il potere dei soci non si configura quindi come pieno potere di esecuzione del contratto sociale, bensì come potere limitato alle competenze attribuite dall'ordinamento. Anche la partecipazione dei soci alle decisioni in assemblea assume carattere capitalistico, essendo riferita all'entità economica della quota di capitale da ciascuno posseduta. Il potere pieno dei soci quali parti del contratto è presente solo nelle società di persone. Per quanto riguarda la nozione di persona giuridica, essa è stata ristretta, nel codice attuale, alle società di capitali (invece con il codice del '42 essa coincideva con la soggettività e quindi era attribuita a.
Tutti gli enti e società). Il termine persona giuridica assume quindi significato di soggetto dotato di articolazione imperativa di competenze. Con il codice del 1942 venne introdotto il nuovo tipo di società a responsabilità limitata: questa ha le caratteristiche proprie della s.p.a. ma con il divieto di rappresentare le quote in azioni. Tutte le società di capitali sono caratterizzate, nel codice civile del '42, da un nucleo fondamentale di norme inderogabili relative alla struttura organizzativa societaria (attraverso l'attribuzione di competenze proprie di ciascun organo: assemblea, amministratori, collegio sindacale; e attraverso l'attribuzione di responsabilità agli organi gestionali e di controllo in caso di inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale).
Negli anni '60 e '70 del XX secolo, lo sviluppo economico ha portato ad un notevole incremento della ricchezza.
della piccola e media borghesia. Di conseguenza il risparmio delle famiglie si è accresciuto considerevolmente e si è manifestata una propensione all'investimento a rischio. Per le imprese si è quindi presentata la nuova opportunità di coinvolgere direttamente il risparmio delle famiglie attingendo capitali dalla borsa senza il mezzo dell'intermediazione bancaria. Si è così diffusa anche in Italia la categoria del piccolo azionista risparmiatore, disponibile a investire nelle imprese. Tale propensione del risparmio delle famiglie all'investimento a rischio richiede tuttavia una disciplina del mercato (finanziario): è nata così e si è sviluppata anche in Italia la disciplina del mercato finanziario, con una specifica disciplina delle società quotate in borsa. Ha così assunto valore centrale la tutela dell'informazione a chi fornisce capitali alle società quotate. Funzionali a tale scopoSono stati: la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio, con l'obbligo di redazione di un prospetto informativo, da parte dei soggetti che operano la sollecitazione, per l'azionista e il mercato; l'introduzione della categoria delle azioni di risparmio nelle società per azioni quotate; l'esclusione del diritto di voto per le azioni di risparmio così da evitare che il gruppo di controllo accresca il proprio potere assembleare; la disciplina degli acquisti di partecipazioni e partecipazioni reciproche, più rigorosa di quella precedente, essendo volta ad evitare annacquamento del capitale sociale e abusi gestori. Infine, la giurisprudenza ha stabilito, nel 1996, che, in tema di bilanci, è principio di ordine pubblico non solo il principio di verità, ma anche il principio dell'informazione e cioè della chiarezza di bilancio. Con riguardo alle s.p.a. quotate in borsa è stata rielaborata tutta la disciplina.
del mercato finanziario, essendo ora fissata nel Testo Unico della intermediazione finanziaria (TUF). Si è quindi posta in atto una disciplina con l'obiettivo di convogliare il risparmio sui beni o strumenti finanziari di secondo grado (azioni e obbligazioni) e anche di terzo grado (derivati) negoziati nelle borse. Sono così determinate la disciplina speciale delle società con azioni quotate (società emittenti) e una disciplina organica degli intermediari finanziari. Si è inoltre realizzata la disciplina degli investitori istituzionali. In tale contesto, gli azionisti vengono incentivati ad affidarsi alla gestione collettiva del risparmio proponendo loro una gestione professionale del patrimonio mobiliare ad opera di investitori istituzionali. Tale nuova disciplina delle società quotate e del mercato è affiancata anche dalla liberalizzazione dei mercati regolamentati: con tale liberalizzazione si consente agli intermediari di costruire.le Borse alternative, trattando come controparte con i propri clienti e movimentando i propri titoli. Infine, l'esigenza dell'agevole circolazione degli strumenti finanziari in condizioni di sicurezza ha portato ad una nuova disciplina relativa all'utilizzazione della tecnologia telematica ed alla dematerializzazione degli strumenti finanziari. Poiché uno degli obiettivi del TUF è stato la realizzazione di una disciplina attenta alla rapida e costante evoluzione dei prodotti, degli operatori e dei mercati, la delegificazione si è presentata come strumento fondamentale: nel TUF spesso si fa ampio rinvio alla regolamentazione secondaria, ossia quella affidata alla Consob e alla Banca d'Italia. La normativa secondaria è diventata così la principale fonte di regolamentazione giuridica in tema di società emittenti, intermediari e mercati. Si è in tal modo consentito un rapido e costante adeguamento della disciplina alle mutate esigenze del mercato finanziario.struttura giuridica delle società di capitali. A partire dagli anni '90, si è verificata una progressiva attenuazione dei principi di ordine pubblico interna alla struttura giuridica delle società di capitali. Questa evoluzione è stata avviata attraverso la giurisprudenza, consentendo una maggiore autonomia dei soci nel determinare le modalità operative della struttura organizzativa societaria. Si è inoltre riconosciuta la diffusa determinazione fuori dall'assemblea delle decisioni e la costante direzione unitaria del gruppo per via extrassembleare. È stato quindi affermato il valore dei sindacati di voto anche a maggioranza e si è riconosciuto che il fenomeno del gruppo (frazionamento dell'impresa in una pluralità di strutture giuridiche) richiede la direzione unitaria del gruppo: è stato quindi affermato il potere del capogruppo di dare istruzioni strategiche agli amministratori delle società del gruppo.riforma delle società di capitali del 2003. La riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, attuata con d.lgs. 17 gennaio 2003 n.6 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2004, è stata fondata su un forte ampliamento dello spazio attribuito all'autonomia privata. Si è inteso affidare alla creatività dei privati la produzione di strumenti giuridici concernenti la corporate governance e le modalità di reperimento dei capitali. Si è poi riconosciuta la piena legittimità dei patti parasociali e dei sindacati di voto. Inoltre, al fine di consentire alle imprese nuove opportunità di reperimento di capitali, si è data ampia libertà di scelta dei mezzi di finanziamento dell'impresa: strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi. Si è inoltre consentito di emettere strumenti finanziari diversi dalle azioni e forniti di diritti patrimoniali o partecipativi. Si sono poiattribuite una più ampia facoltà di recesso del socio al fine di stimolare l'apporto di capitali, nonché la possibilità di creazione di un patrimonio autonomo dal restante patrimonio sociale, destinato ad uno specifico affare. La libertà di determinazione statutaria è diventata piena nella scelta delle forme gestorie, così consentendo, tra l'altro, di inserire nello statuto della società il contenuto di patti parasociali concernenti la gestione. La posizione giuridica dei singoli soci è inoltre stata rafforzata attribuendo a ciascun socio il potere di esperire l'azione sociale di responsabilità e di chiedere la revoca degli amministratori in caso di gravi irregolarità gestorie, oltre alla più ampia estensione del diritto di recesso. Col tempo è apparso chiaro anche in Italia che i comportamenti opportunistici degli amministratori si manifestano sia dove le società abbianocarattere di public companies sia dove abbiano caratteredi imprese governate da patti di sindacato o imprese familiari. Nell'UE è quindi intervenuta unaspecifica direttiva comunitaria (nel gennaio del 2003) relativa all'abuso di informazioni privilegiatee alla manipolazione del mercato.