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Diritto civile II

La fisiologia del rapporto obbligatorio

L'obbligazione è quel rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (detto debitore) è tenuto ad adottare in favore di un altro soggetto (detto creditore) un determinato comportamento (prestazione), che può consistere in un fare, in un non fare oppure in un dare.

Per rapporto giuridico si intende la relazione tra due soggetti istituita e governata da una regola del diritto. Tale regola attribuisce al creditore il diritto di credito, che consiste nella pretesa giuridicamente tutelata all’esecuzione della prestazione e, viceversa, impone al debitore l’obbligo di eseguire quella medesima prestazione.

Diritto del creditore e obbligo del debitore sorgono contemporaneamente quale effetto congiunto della norma che individua in una determinata fattispecie la fonte di un’obbligazione, senza che sia possibile stabilire la priorità logica di una situazione giuridica sull’altra. Credito e debito sono legati da un rapporto di complementarietà. Il credito è un diritto soggettivo relativo.

Mentre nel caso dei diritti assoluti (ad esempio, il diritto di proprietà) il titolare soddisfa da sé l’interesse che l’ordinamento ha inteso riconoscere e tutelare, nel caso dei diritti relativi non vi è questa immediatezza nell’attuazione dell’interesse. Nel diritto di credito, il soddisfacimento di cui il creditore è portatore è sempre mediato dalla prestazione del debitore.

In effetti, a monte di un rapporto obbligatorio si colloca l’aspirazione o il bisogno ad un determinato risultato che si può realizzare soltanto con la cooperazione di un terzo: un soggetto si rivolge ad un altro affinché questi, a fronte del pagamento di un corrispettivo, presti l’attività necessaria al primo per raggiungere il risultato perseguito. L’obbligazione rappresenta, dunque, la forma giuridica delle relazioni di collaborazione.

Da tali considerazioni emerge che il motore del rapporto obbligatorio è costituito dall’interesse del creditore: la prestazione cui il debitore è obbligato è infatti preordinata alla realizzazione di tale interesse.

Questa dinamica è chiaramente presente nell’art. 1174, secondo il quale “la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore”.

Alcuni ritengono che l’esigenza della patrimonialità della prestazione è imposta dalla disciplina stessa dell’obbligazione, derivando dalla necessità di disporre di un parametro al quale riferire, in caso di inadempimento, la determinazione del risarcimento del danno.

Questa tesi però non convince pienamente, perché il danno risarcibile deve essere commisurato non al valore economico della prestazione, ma al pregiudizio che la sua mancata esecuzione ha arrecato all’interesse creditorio.

La patrimonialità della prestazione

In realtà, secondo la tesi prevalente, il requisito della patrimonialità della prestazione deve essere inteso non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo: esso cioè ricorre non solo quando il bene o il servizio viene scambiato nel mercato (onde risulta avere un valore di mercato), ma anche quando le parti di quel rapporto, fissando un corrispettivo monetario, lo abbiano assunto quale oggetto di una prestazione patrimonialmente rilevante.

Di conseguenza, la valutazione della patrimonialità della prestazione si ricollega alla volontà delle parti e la determinazione del danno risarcibile in caso di inadempimento muove dal valore attribuito da queste alla prestazione, il quale non sempre coincide con il valore di mercato.

Ciò non significa che è consentito dedurre quale oggetto di obbligazione anche beni o servizi privi di una valutazione economica oggettiva perché esclusi dal mercato sulla base di considerazioni di ordine etico-politico.

Il problema della compatibilità del bene o servizio con i valori accolti dall’ordinamento trova soluzione non sul piano del rapporto obbligatorio ma sul piano del titolo contrattuale dal quale questo deriva: quando un’incompatibilità sussiste, essa investe tutto il rapporto contrattuale e ne determina la nullità sotto il profilo della illiceità della causa o dell’oggetto. La disciplina dell’obbligazione infatti non conosce una regola relativa alla liceità della prestazione e presenta un silenzio che semplicemente rimanda alle regole poste in tema di disciplina del contratto.

Il requisito della patrimonialità della prestazione delimita l’ambito di applicazione della disciplina del rapporto obbligatorio, escludendo tipologie di rapporto che, per quanto giuridicamente rilevanti, sono estranee alla logica patrimonialistica. La giurisprudenza comunque ritiene che le prestazioni non aventi carattere patrimoniale, lo acquistano, se dedotte in contratto come corrispettivo di prestazioni a carattere patrimoniale.

Fonti delle obbligazioni

Il rapporto obbligatorio costituisce un effetto giuridico e, in quanto tale, presuppone una fattispecie dalla quale esso derivi. Tale fattispecie rappresenta la fonte dell’obbligazione.

Ai sensi dell’art. 1173 (Libro IV Titolo I), fonti delle obbligazioni sono il contratto, il fatto illecito, nonché ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.

Nel caso del contratto, l’assunzione del vincolo obbligatorio è conseguenza della volontà manifestata dalle parti.

È noto che i contratti non hanno solo effetti obbligatori ma possono determinare anche il trasferimento di un diritto (effetto reale) o allocare il rischio di un determinato evento a carico di una sfera giuridica diversa da quella in cui esso incide (garanzia).

Nel caso del fatto illecito, il perfezionamento della fattispecie di cui all’art. 2043 (“Qualunque fatto dolo o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”) implica un’obbligazione risarcitoria a carico del soggetto cui l’evento lesivo sia imputabile e a favore del danneggiato.

Poi, quanto all’espressione conclusiva, è certo che con questa il codice abbia inteso riferirsi ad una serie di fattispecie diverse dal contratto e dal fatto illecito dalle quali discende, per espressa previsione normativa, un’obbligazione (ad esempio, gestione di affari altrui, pagamento dell’indebito, arricchimento senza causa, promessa al pubblico, obbligo di prestare gli alimenti).

Più problematico è stabilire se un rapporto obbligatorio sia configurabile anche in assenza di un’espressa previsione normativa, sulla base di una considerazione complessiva del sistema giuridico e dei principi che esso esprime.

Questo è quanto sembra emergere dal tenore letterale dell’art. 1173, là dove assume l’ordinamento giuridico quale parametro di riferimento per valutare l’idoneità di un atto o di un fatto a produrre un effetto obbligatorio. Al riguardo, la dottrina ritiene che il codice abbia accolto un sistema aperto di fonti delle obbligazioni, improntato ad una regola di atipicità. Anche la giurisprudenza è apertamente incline a condividere questa tesi.

Esemplare da questo punto di vista è la figura della “responsabilità da contatto”, elaborata con riferimento al problema della qualificazione della relazione intercorrente tra il medico dipendente di una struttura ospedaliera e il paziente. Dal momento che tra questi due soggetti non è mai stato stipulato un contratto, qualora il medico cagionasse un danno al paziente, questi potrebbe far valere le proprie ragioni, a titolo di responsabilità contrattuale, solo nei confronti della struttura ospedaliera. La responsabilità del medico nei confronti del paziente avrebbe invece natura extracontrattuale.

Al fine di dare la veste di un rapporto obbligatorio all’esigenza di protezione della sfera personale, la giurisprudenza ha ritenuto che l’affidamento riposto dal paziente nella professionalità del medico sia fonte di un’obbligazione: il medico, pur difettando un contratto, è tenuto ad operare nel rispetto degli standard di diligenza, prudenza e perizia propri dell’attività che svolge.

Il fondamento giuridico di questa argomentazione è l’art. 1337 (“Le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”), dal quale è stato ricavato un generale principio di tutela dell’altrui affidamento suscitato dal contatto sociale che si instaura tra le parti.

Obbligazioni naturali

Ai sensi dell’art. 2034, “Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro dovere per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti”.

L’art. 2034 offre una soluzione al problema della sorte delle attribuzioni patrimoniali poste in essere in esecuzione di obbligazioni naturali, cioè di doveri apprezzabili sul piano della morale ma estranei in quanto tali all’ordinamento giuridico. Tali doveri sono privi di sanzione giuridica: essi, cioè, non sono coercibili, poiché non è data alcuna azione per farli osservare.

Ciò comporta l’irriducibile alterità delle obbligazioni naturali rispetto alle obbligazioni civili e impone il definitivo superamento dell’idea che le prime configurano un vincolo comunque giuridico che si differenzia dal rapporto obbligatorio solo in ordine al profilo della denegatio actionis. L’irrilevanza giuridica dei doveri dai quali muove la vicenda delle obbligazioni naturali è però attenuata dalla circostanza che è esclusa la ripetibilità di quanto è stato prestato (soluti retentio).

Il dovere morale o sociale in esecuzione del quale l’attribuzione è stata compiuta opera quale fondamento causale dell’attribuzione medesima. Questa trova nell’obbligazione naturale la propria causa, in difetto della quale la prestazione risulterebbe indebita e quindi ripetibile. Si precisa poi che le obbligazioni naturali non hanno altri effetti, al fine di chiarire che esse non sono suscettibili né di novazione né di compensazione.

Poiché l’attribuzione patrimoniale non costituisce adempimento di un obbligo giuridico, l’art. 2034, discostandosi da quanto previsto dall’art. 1191 (il debitore incapace può adempiere validamente l’obbligazione), collega l’irrepeatibilità della prestazione alla capacità – di agire e naturale – di chi la compie (tradens). Inoltre, considerando che l’attribuzione in esame si concretizza in un negozio dispositivo a titolo gratuito, si specifica che la prestazione è irripetibile solo qualora chi la compie abbia agito spontaneamente, cioè in modo libero e consapevole, come deve essere per ogni negozio in conformità alla disciplina dei vizi del consenso.

Da notare comunque che secondo un’opinione diffusa, accolta dalla giurisprudenza, la soluti retentio non è esclusa qualora la prestazione sia stata posta in essere con l’erroneo convincimento che essa fosse giuridicamente dovuta.

Tra i doveri individuati in termini generali dal I co. e le ipotesi tipicamente previste dalla legge richiamate dal II co. (pagamento dei debiti di gioco, esecuzione della disposizione testamentaria fiduciaria) non sussiste alcuna differenza né in punto di struttura, né in punto di disciplina: le prime rappresentano il genus, le seconde le singole species.

Appare invece improprio ricondurre allo schema delle obbligazioni naturali il pagamento del debito prescritto. Si ritiene infatti che, alla luce della regola che ne esclude la rilevabilità d’ufficio, la prescrizione non comporta l’estinzione dell’obbligazione ipso iure, ma solo qualora venga eccepita dal debitore. Pertanto, il pagamento del debito prescritto è irripetibile non perché all’obbligazione estinta sopravviva un dovere morale e sociale di pagare il debito, ma perché esso costituisce, a tutti gli effetti, adempimento di un’obbligazione civile ancora in essere.

Infine tra le ipotesi che la giurisprudenza, in assenza di una specifica previsione, riconduce allo schema generale del I co., rientrano le attribuzioni patrimoniali in favore del convivente more uxorio, il pagamento di interessi ultralegali pur in difetto di una pattuizione scritta e l’esecuzione di una disposizione testamentaria nulla.

Regole di correttezza

L’art. 1175 dispone che “Creditore e debitore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, la correttezza presenta il medesimo contenuto della buona fede in senso oggettivo, che viene esplicitamente menzionata ad esempio nell’art. 1375, (“Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”: disposizione questa la quale ribadisce in ambito contrattuale la regola posta dall’art. 1175 per i rapporti obbligatori).

Tale principio esprime un dovere di solidarietà, fondato sull’art. 2 Cost., e richiede che ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio agiscano in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi, sicché dalla sua violazione può discendere un danno risarcibile (mentre, alla luce delle recenti sentenza della Corte di Cassazione, sono esclusi effetti invalidanti l’atto di autonomia privata).

Il limite di questo impegno solidaristico consiste unicamente nell’interesse proprio del soggetto, il quale pertanto è tenuto al compimento di tutti gli atti giuridici e materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico.

La norma però non descrive in modo puntuale il comportamento che si intende imporre o vietare alle parti, ma detta solo una direttiva di giudizio, rinviando all’interprete il compito di stabilire se nel caso concreto la condotta posta in essere dal debitore o dal creditore sia o non conforme ai valori di lealtà, serietà e onestà, così come avvertiti dalla coscienza sociale nel momento storico considerato.

Si tratta di una particolare tecnica di costruzione della fattispecie normativa, caratterizzata dal ricorso ad una clausola generale, che amplia i margini di discrezionalità del giudice. L’art. 1175 dunque è destinato a regolare gli sviluppi del rapporto irriducibili alla sua disciplina di fonte legale o pattizia.

La correttezza svolge una funzione integrativa, conferendo al rapporto un’eccedenza di contenuto rispetto alla prestazione. L’obbligazione ha infatti una struttura complessa: intorno alla prestazione che costituisce il nucleo centrale si dispongono una serie di obblighi ulteriori a carico del debitore e del creditore.

I molteplici obblighi (ad esempio, di custodia, di informazione, di assistenza) in cui la regola di correttezza si traduce, sono accomunati da un dato: tutti concorrono a precisare le modalità di attuazione del rapporto e a condurlo nella direzione del pieno soddisfacimento dell’interesse del creditore.

Inoltre, l’esigenza della cooperazione spiega perché gli obblighi derivanti da questa regola investano anche la posizione del creditore, il quale deve collaborare in modo leale senza caricare il debitore di un impegno eccessivo, per un regolare svolgimento del rapporto.

In particolare in materia di titoli di credito, la Corte di Cassazione, ha stabilito che, alla luce della regola di correttezza posta dall’articolo 1175, l’obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva prestazione all’incasso del titolo di credito da parte del creditore. Tale comportamento omissivo equivale all’avvenuta esecuzione della “diversa prestazione” ex art. 1197.

Tra gli obblighi riconducibili alla regola di correttezza hanno un ruolo peculiare gli obblighi di protezione. Il rapporto obbligatorio, costituendo occasione di un contatto sociale qualificato, espone le sfere giuridiche delle due parti al rischio di subire un pregiudizio.

A partire da questo dato, la giurisprudenza ritiene che ciascuna delle parti sia gravata da un obbligo di cura diretto a preservare la persona e i beni della controparte da eventuali danni correlati allo svolgimento del rapporto. Pertanto l’eventuale lesione della sfera giuridica dell’altra parte non rileva quale fatto illecito ai sensi dell’art. 2043, bensì – essendo mediata dalla violazione di un obbligo preesistente – integra gli estremi dell’inadempimento del vincolo in essere.

A differenza di tutti gli altri obblighi, che presentano un carattere accessorio rispetto all’esecuzione della prestazione, quelli di protezione si collocano in una dimensione autonoma, come dimostra la loro perfetta reciprocità.

Oltre la funzione integrativa, la correttezza svolge anche una funzione correttiva, apprezzabile soprattutto in sede di attuazione del rapporto. In questa prospettiva, il giudice è chiamato a valutare il comportamento delle parti non solo alla luce della sua aderenza formale al regolamento contrattuale ma anche alla luce di un criterio elastico che tenga conto delle circostanze del caso concreto, al fine di garantire l’effettiva realizzazione dell’assetto di interessi delineato dal programma obbligatorio.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Milo986 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Venuti Carmela.
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