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Procedura di vendita forzata dell'immobile
Altrimenti, si procede alla vendita forzata dell'immobile, alla quale potrà partecipare anche il terzo. Qualora sia proprio questi ad aggiudicarsi l'immobile, il decreto di trasferimento non costituisce titolo di acquisto della proprietà, perché il terzo è già proprietario, ma serve solo ai fini della liberazione delle ipoteche.
In questa ipotesi, al terzo è attribuito un diritto di regresso contro il precedente proprietario in una misura pari alla differenza tra il prezzo in origine pagato e il maggiore importo per il quale l'aggiudicazione ha avuto luogo.
Il terzo che ha pagato i creditori iscritti oppure ha rilasciato l'immobile o ha sofferto l'espropriazione ha "ragione d'indennità verso il suo autore", anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito. (Cioè, in base previsto in materia di compravendita nel caso di evizione, egli ha il diritto di pretendere dal dante causa il risarcimento)
del danno, la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese.]
Inoltre ha diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore.
Tuttavia non potrà giovarsi di tale subingresso qualora tali beni siano stati acquistati da altri soggetti in forza di atti trascritti prima che lui stesso trascrivesse il proprio titolo.
Da notare che terzo acquirente, ai fini della disciplina in questione, è anche chi acquisti un diritto di superficie o di enfiteusi su un bene già gravato da un'ipoteca.
Non può invocare la medesima disciplina, invece, chi acquisti, su un bene già gravato da ipoteca, il diritto di servitù, di usufrutto, di uso o di abitazione: è solo previsto che il titolare, estinto il diritto con l'espropriazione del bene, possa rivalersi sul ricavato della vendita forzata nei limiti dell'obbligazione risarcitoria che egli vanti nei confronti del suo dante causa, con
Preferenza rispetto ai creditori che abbiano iscritto ipoteca dopo la trascrizione del suo acquisto. Al pari del terzo acquirente, anche il terzo datore di ipoteca è esposto al rischio di subire l'espropriazione del bene. Tuttavia, a differenza del terzo acquirente, egli ha una sola possibilità di sottrarsi a tale evenienza, che è quella di pagare integralmente tutti i crediti iscritti. Del resto, il terzo datore di ipoteca è un vero e proprio garante. Egli non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore, tranne che esso sia stato convenuto. Pagati i creditori iscritti o comunque subita l'espropriazione, ha azione di regresso nei confronti del debitore. Inoltre egli potrà agire in regresso nei confronti dei fideiussori del debitori e degli altri datori di ipoteca, ripetendo da ciascuno di questi la rispettiva porzione; e potrà avvalersi del subingresso delle ipoteche iscritte sugli altri beni del debitore a garanzia del credito.
soddisfatto.Il creditore può rafforzare la propria posizione mediante il ricorso a garanzie personali che, a differenza di quanto accade con le cause di prelazione, non gli attribuiscono il diritto di soddisfarsi in via preferenziale sui beni del debitore, ma gli consentono di rivolgersi, ai fini dell'adempimento dell'obbligazione, ad un soggetto ulteriore rispetto al debitore.In particolare, la fideiussione è un contratto in forza del quale un soggetto, detto fideiussore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui impegnandosi personalmente nei confronti del creditore.Ciò significa che il creditore, nel caso in cui il debitore principale dovesse rivelarsi insolvente, potrà agire nei confronti del fideiussore.L'obbligazione fideiussoria è accessoria rispetto a quella principale.Pertanto, la fideiussione non sarà valida se non è valida l'obbligazione principale, non può eccedere ciò cheè dovuto dal debitore o essere prestata a condizioni piùonerose ed il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni inerenti alrapporto principale.
L’accessorietà vale a distinguere la fideiussione dal contratto autonomo di garanziacaratterizzato invece dalla circostanza che il soggetto garante sarà tenuto ad eseguirela prestazione anche qualora il rapporto principale sia invalido.
È possibile prestare fideiussioni per obbligazioni future (fideiussione omnibus),purché sia previsto l’importo massimo garantito.
[Prima che venisse imposto tale requisito, la giurisprudenza aveva affermato che lafideiussione omnibus doveva ritenersi valida ed efficace, in considerazione delledeterminabilità per relationem dell’oggetto.]
Fideiussore e debitore principale sono tenuti in solido.Tuttavia le parti possono convenire il beneficio di escussione a favore del fideiussore.
Infine, il fideiussore che abbia pagato il debito
è surrogato nei diritti del creditore ed ha azione di regresso nei confronti del debitore. La scelta tra le due azioni è affidata al fideiussore, il quale può attivare il rimedio considerato più idoneo. Si è già detto che il patrimonio del debitore costituisce la garanzia ultima di cui il creditore dispone. Una garanzia generica, posto che l'asservimento del singolo bene al soddisfacimento coattivo del creditore si realizza solo con il pignoramento; e potenziale, posto che fino a quando non si munisce di un titolo esecutivo il creditore non ha il potere di aggredire il patrimonio del debitore. L'ordinamento tutela, sin dal momento in cui il credito sorge, l'interesse del creditore alla conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore. Questa tutela si attua per il tramite dei c.d. mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: azione surrogatoria, azione revocatoria e sequestro conservativo. Tali rimedi rivestonoUn carattere al contempo preventivo e cautelare. Preventivo perché ad essi si può ricorrere prima che si verifichi l'inadempimento. Cautelare, perché la conservazione del patrimonio del debitore non è in grado di soddisfare l'interesse del creditore ma è funzionale a tale soddisfacimento. Al di là di questi rimedi che hanno portata generale, l'ordinamento ne contempla altri ma legati ad ipotesi specifiche (ad es., la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede; opponibilità della prescrizione da parte dei creditori). Per quanto riguarda l'azione surrogatoria, l'art. 2900 attribuisce al creditore la legittimazione a sostituirsi al debitore nell'esercizio di un diritto o di un'azione che questi, pur essendo titolare, ometta di far valere nei confronti di terzi. Tale inerzia infatti incide negativamente sul patrimonio del debitore, sia perché ne impedisce un possibile incremento (come
nel caso della mancato riscossione di un credito pecuniario) sia perché ne può causare un decremento (come nel caso dell'amancato esercizio di un'azione di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta), e di conseguenza pregiudica anche la garanzia patrimoniale del credito. In realtà, più che di azione surrogatoria, si dovrebbe parlare di una legittimazione surrogatoria all'esercizio dei diritti del proprio debitore, poiché questa surrogazione può esplicarsi anche in un'attività stragiudiziale e poiché il creditore non esercita un'azione tipica ma promuove l'azione che nel caso specifico compete al debitore. Da notare che il creditore in surrogatoria opera nel proprio interesse ma agisce pur sempre nomine alieno, cioè in luogo del proprio debitore, facendo valere un diritto di costui. Gli effetti ricadono nel patrimonio di quest'ultimo. L'azione surrogatoria èesperibile solo in presenza di 3 presupposti.
In primo luogo, è necessario che l'attore vanti effettivamente un credito (anche illiquido ed inesigibile) nei confronti di colui al quale si sostituisce.
Il secondo presupposto è rappresentato dall'inerzia del debitore.
Infine, il terzo presupposto è costituito dal periculum damni: è necessario, cioè, che l'inerzia del debitore determini il pericolo attuale di un pregiudizio futuro (che può consistere anche nella mera diminuzione delle possibilità di ottenere il soddisfacimento coattivo del credito).
La legittimazione surrogatoria è limitata ai diritti che si ineriscono in un rapporto giuridico, che abbiano natura patrimoniale e che possono essere esercitati anche da un soggetto diverso dal loro titolare.
Di conseguenza, è esclusa i diritti reali, per le azioni destinate a modificare status e rapporti familiari e per le fattispecie di carattere strettamente personale.
(quali ad es.,il diritto agli alimenti o la convalida di un contratto annullabile).Per quanto riguarda l'azione revocatoria, qualora il debitore abbia compiuto un atto di disposizione che rechi pregiudizio alle ragioni del creditore, questi può promuovere tale azione al fine di ottenere che l'atto di disposizione si dichiarato inefficace nei suoi confronti, cioè inopponibile.L'atto revocato resta comunque valido ed efficace erga omnes: la sua inefficacia (relativa) riguarda il solo creditore attore in via revocatoria. [Il creditore dunque potrà agire in via conservativa o esecutiva presso il terzo. A partire dai terzi subacquirenti, l'opponibilità della revocatoria è subordinata alla trascrizione della domanda giudiziale.] L'azione revocatoria non ha effetti restitutori: il relativo bene resta nella disponibilità del terzo acquirente, almeno fino al momento dell'espropriazione forzata. Quanto ai presupposti, è