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PUNTI DI VISTA/ORIENTAMENTO

DECISORIA disciplinata dal 2° COMMA dell'ART. 14, indetta SEMPRE, dal responsabile quando la conclusione positiva è subordinata dall'acquisizioni di più pareri, concerti, nulla osta, atti di assenso, resi dalle amministrazioni coinvolte. La si convoca al momento che il privato fa una richiesta alla Pubblica Amministrazione al pari di una apertura di un Centro Commerciale, ad esempio. Lì dove l'opera richiesta ha un certo impatto sull'esistente.

Tralasciando la conferenza istruttoria, l'ART 14 rilascia una serie di regole richiedenti una certa padronanza tecnica, in merito alla conferenza decisoria. Al 3° COMMA, innanzitutto, ritroviamo la conferenza PRELIMINARE, finalizzata ad indicare al richiedente le condizioni per ottenere i necessari pareri. Precede la presentazione dell'istanza e sicuramente porterà ad una conferenza decisoria. Al 4° COMMA si richiama la conferenza in materia di VIA

Il COMMA 5 ritorna sul discorso della conferenza decisoria e ne fa una distinzione, passando alla definizione dell'ART. 14 BIS, tra:

  • SEMPLIFICATA, in modalità asincrona, a meno che non sussistano i casi dei COMMI 6 e 7

che fanno riferimento alla complessità e all'impossibilità di agire in maniera semplificata, procedendo in presenza. La conferenza decisoria si svolge in maniera semplificata e in modalità asincrona quando i soggetti che partecipano, non partecipano contestualmente, ma secondo le fasi ricevute. Si riuniscono secondo contesti e momenti differenti secondo quanto segue:

  • è indetta entro cinque giorni dall'inizio del procedimento di ufficio o richiesta o presentata per istanza di parte
  • l'Amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione, oltre che al termine perentorio

– non superiore ai 15 giorni –entro il quale possono essere richiesti chiarimenti o documentazione accessoria,e il termine perentorio – entro e non oltre i 45 giorni – entro il quale dare lapropria valutazione. Il non rispetto dei termini appena indicati prevede lasanzione del SILENZIO ASSENSO. Il termine diventa di 90 giorni nel caso diamministrazioni sensibili, per l’inoltro della valutazione.entro il termine indicato (45 o 90 giorni), le amministrazioni, rendono le proprieo determinazioni congruamente motivate sono formulate in termine di assenso odissenso e indicano le eventuali modifiche necessarie ai fini dell’assenso. Inoltre,prescrizioni e condizioni, devono essere espresse in modo chiaro e analitico,specificando se relative a vincoli con disposizioni normative o atti amministrativigenerali o apposte per la migliore tutela di interesse pubblicola mancata comunicazione entro il termine o comunicazione priva di requisiti,o produce un assenso

senza condizioni facendo cadere il potere di opinione dell'Amministrazione che ha mancato scaduto il termine, il responsabile del procedimento e l'Amministrazioneo procedente, entro cinque giorni, e solo in caso in atti acquisiti di pieno assenso anche implicito, comunica la determinazione motivata di combinazione positiva della conferenza. Caso di dissensi ricevuti, uno o più, espressi e ritenuti insuperabili, adotta il provvedimento di rigetto. NON SEMPLIFICATA, in modalità sincrona (COMMA 7) anche definita SIMULTANEA, ove necessario, in relazione alla complessità della determinazione da assumere, e comunicandone riunione entro 45 giorni. Le regole sono definite dall'ART. 14 TER come segue: La prima riunione si svolge nella data comunicata con la partecipazione contestuale dei rappresentanti delle amministrazioni competenti I lavori della conferenza si concludono non oltre 45 giorni, 90 giorni in caso di amministrazioni sensibili ciascun ente o.

Amministrazione convocata è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo unico e vincolante la posizione dell'Amministrazione. Così sia per amministrazioni statali e non statali all'esito dell'ultima riunione il responsabile del procedimento adotta, sulla base delle POSIZIONI PREVALENTI – si indica la maggioranza ma non solo, si lascia al responsabile del procedimento la volontà di far valere anche altre basi di valutazioni – la decisione finale si considera acquisito l'assenso senza condizioni del rappresentante di una Amministrazione che abbia espresso dissenso senza motivazioni o non abbia espresso opinione o che non abbia partecipato alle riunioni.

Libro da pagina 233 a 253 (LA CONFERENZA DI SERVIZI)

Il Capo IV della Legge 241/90 colloca la Conferenza di Servizi tra gli istituti ad azione semplificata dell'azione amministrativa. Una semplificazione che ha avuto inizio con la

così detta Legge Bassanini 59/97 che conteneva la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali per, appunto, semplificare l'attività amministrativa. A scopo semplificazione, si può fare riferimento a tutti gli istituti e interventi legislativi che hanno snellito adempimenti ed oneri: riducendo le fasi procedimentali, riduzione dei termini procedimentali, regolamentazione dei procedimenti analoghi informatizzazione delle procedure, riduzione degli oneri probatori.

La Conferenza di Servizi si annovera tra i così detti snellimento procedimentali così come gli accordi fra pubbliche amministrazioni, pareri e valutazioni tecniche, autocertificazioni, segnalazione certificata di inizio attività e il silenzio assenso.

Nello specifico l'ART. 14 della Legge 241/90 dichiara la conferenza di servizi come un istituto volto all'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un

procedimento amministrativo è volto a far emergere, tramite confronto e valutazione, l'interesse pubblico prevalente. Per quanto già presente in disposizioni di settore di epoca remota, la legge ha voluto elevarlo con una valenza generale applicabile a qualsiasi attività amministrativa in cui emergano interessi pubblici differenziati e da prendere in considerazione. La Corte Costituzionale ha poi voluto evidenziare come l'istituto sia orientato alla realizzazione del principio di buon andamento dell'ART. 97 Costituzione, in quanto assolve la funzione di coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l'interesse pubblico primario e prevalente, realizzando un giusto contemperamento fra le necessità della concentrazione delle funzioni in un'istanza unitaria e le esigenze connesse alla distribuzione delle competenze fra gli enti che

Paritariamente vi partecipano con i propri rappresentanti senza che ciò implichi attenuazione delle rispettive attribuzioni. La riforma inoltre del Titolo V della Costituzione, ha indotto il legislatore a specificare che le disposizioni di legge concernenti la conferenza di servizi attengono a livelli essenziali delle prestazioni di cui all'ART 117 secondo comma lettera M Costituzione; e che le stesse rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato. La attuale disciplina della Conferenza dei Servizi è frutto del riordino delle disposizioni avvenuto nella così chiamata Riforma Madia, in necessità di una voluta razionalizzazione di un istituto costituito da molteplici modifiche creando problemi di coerenza e funzionalità. L'ART. 2 primo comma della legge di delega 7 Agosto 2015 n.124 (Riforma Madia) ha dettagliato i principi e criteri direttivi a cui ha dovuto attenersi il legislatore delegato nell'adottare il decreto.

legislativo 30 giugno 2016 n. 127 per il sopracitato riordino, ed in particolare vincola la legge delegata a razionalizzare in primis le differenze tipologiche di conferenza obbligando le amministrazioni partecipanti ad esprimere la propria posizione e voto in maniera chiara e precisa entro i termini perentori: pena l'acquisto dell'assenso senza condizioni.

La legge delega prevede, anche, la partecipazione anche delle amministrazioni statali, la presenza di un rappresentante unico, l'introduzione del potere di autotutela e nuove modalità di superamento del dissenso.

Tra i criteri di riordino ritroviamo la riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza è obbligatoria intesa, però, non come la incondizionata e piena libertà dell'Amministrazione, ma fa propendere ad una sindacabilità in sede giurisdizionale nel caso di scelte che si presentino illogiche e incongrue.

La recente formulazione dell'ART 14 distingue quattro

Distinte tipologie della conferenza di servizi:

  1. La conferenza istruttoria: di facoltativa richiesta da parte delle amministrazioni o dal privato interessato, si svolge in forma libera. In tale conferenza l'Amministrazione competente nell'acquisizione dell'atto finale, in luogo di giungere all'acquisizione degli interessi pubblici coinvolti, si attiva in modo da individuare ex ante detti interessi invitando alla partecipazione della conferenza gli organi preposti alla cura degli stessi, al fine di una migliore collaborativa rappresentazione degli interessi partecipanti. L'atto conclusivo sarà inidoneo a produrre effetti giuridici di immediata lesività degli esposizioni giuridiche su cui l'atto andrà incidere e inidoneo a vincolare la decisione dell'Amministrazione competente dell'atto finale stesso.

  2. La conferenza di servizi decisoria: deve essere indetta quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata

All'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla ostao assensi comunque dominanti di altre amministrazioni, inclusi i gestori di beni e servizipubblici. L'atto finale rappresenta una decisione pluristrutturata, sostitutiva di tutti gliatti delle amministrazioni, necessari per il conseguimento del risultato e delladeterminazione finale. L'enumerazione degli atti acquisibili deve riguardareautorizzazioni, concessioni ma anche pareri. Di contro non sono inclusi gli atti dicontrollo che invece fanno parte della fase integrativa e sono necessari per la parteconclusiva.

La conferenza preliminare: richiesta facoltativamente allo scopo di verificare prima dellapresentazione dell'istanza e se non sussistano condizioni ostative, allo scopo diacquisire eventuali atti di consenso necessari o l'eventuale indicazione di prescrizioni. L'atto conclusivo avrà valenza istruttoria di ponderazione congiunta e contestuale diuno o più.

interessi pubblici presenti, evitando al soggetto che assume l'iniziativa di gravarsi di ulteriori oneri e di registrare,

Dettagli
A.A. 2020-2021
59 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gildafrancescachisena di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Villamena Stefano.