Estratto del documento

Diritto tributario

Il tributo è quel prelievo di ricchezza coattivo imposto da un ente pubblico per finanziare le proprie attività istituzionali. Si caratterizza per:

  • Un elemento soggettivo (cioè l'Ente impositore è un soggetto pubblico)
  • Un elemento strutturale (cioè è un prelievo coattivo)
  • Un elemento finalistico (cioè serve per coprire le spese pubbliche)

Tali elementi appaiono solo orientativi:

  • Per quanto riguarda la natura pubblica dell’ente: a volte è stata riconosciuta natura tributaria a delle entrate di soggetti non propriamente pubblici, come ad esempio i contributi obbligatori ai Consorzi di Bonifica;
  • Per quanto riguarda la coattività: questo elemento serve per distinguere le entrate tributarie da quelle che l’ente può ottenere dalla gestione del proprio patrimonio (entrate patrimoniali) o dal ricorso all’indebitamento (debito pubblico) o dall’esercizio di attività economiche riservate all’ente pubblico (monopoli fiscali) o dalla conclusione di negozi di diritto privato (canoni di locazione).
  • Per quanto riguarda la finalità: questo elemento serve per distinguere le entrate tributarie da quei prelievi di ricchezza fatti per reprimere determinati fenomeni. A volte si definisce tributario quel prelievo effettuato non a fini finanziari, come nel caso dei dazi doganali istituiti per contenere l’ingresso di alcune merci estere.

Nozione di tributo

La nozione di tributo include tre sottocategorie: imposte, tasse e contributi.

Imposte

Le imposte sono tributi prelevati per coprire il costo dei servizi pubblici (es. difesa nazionale, tutela dell’ambiente) al pagamento del tributo il soggetto è obbligato e non riceve un’immediata controprestazione.

Tasse

Le tasse sono quei tributi prelevati per coprire il costo dei servizi pubblici divisibili e sono posti a carico dei relativi utenti (es. sanità, istruzione). Al pagamento del tributo, il soggetto obbligato riceverà in cambio un servizio che può ottenere solo dall’ente impositore (carattere commutativo e non contributivo il cittadino potrebbe anche rifiutarsi di pagare se non ha ricevuto il servizio).

Contributi

I contributi sono quei tributi prelevati per finanziare interventi pubblici che, pur avendo carattere generale, avvantaggiano determinate categorie di consociati (es. contributi di bonifica). Hanno il carattere dell’obbligatorietà tipico dell’imposta e determinano un intervento pubblico a favore dei soggetti obbligati, come le tasse.

Tipologie di imposte

  • Imposte dirette: colpiscono il reddito o il patrimonio dei contribuenti. Infatti, la ricchezza che si possiede o che si guadagna costituisce la manifestazione diretta e immediata dalla capacità contributiva.
  • Imposte indirette: colpiscono i trasferimenti e i consumi, due eventi con i quali non si manifesta direttamente la ricchezza, ma che indicano la titolarità di una ricchezza che si trasferisce o si consuma.
  • Imposte proporzionali: sono quelle in cui l’aliquota non varia al variare della base imponibile. Ad esempio, un’imposta del 10% su imponibili sia di 100 che di 1000 aumenta proporzionalmente all’aumentare della ricchezza imponibile.
  • Imposte progressive: sono quelle in cui l’aliquota cresce all’aumentare della base imponibile. Ad esempio, un’imposta del 10 su imponibili da 0 a 100; un’imposta del 15 su imponibili da 100 a 200 aumenta più che proporzionalmente all’aumentare dell’imponibile.

Le fonti

Art. 23 Cost - Riserva di legge

"Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".

Quando una prestazione è imposta? Quando il soggetto passivo (CONTRIBUENTE) non può rifiutarsi di pagarla (imposta coattiva). Si discute allora se l'art. 23 ricomprende anche TASSE E CONTRIBUTI. Da qui la Corte Costituzionale ha individuato una nozione più ampia del concetto di tributo: essa ha considerato le imposte in "senso formale": cioè come un atto autoritativo i cui effetti dipendono dalla volontà del soggetto passivo. Successivamente la Corte ha ritenuto che l'art. 23 deve essere applicato anche alle imposizioni in "senso sostanziale", ovvero alle ipotesi in cui l'obbligazione, pur nascendo da un contratto, costituisca corrispettivo di un servizio pubblico che soddisfi un bisogno essenziale e che sia reso in regime di monopolio.

Quindi sono considerati nell'art. 23 non solo i TRIBUTI, ma anche i CORRISPETTIVI che hanno fonte contrattuale, in tutti i casi in cui vi siano dei profili autoritativi nella disciplina delle contrapposte prestazioni e quando il corrispettivo è fissato unilateralmente, e la libertà del privato si riduce nel richiedere o meno la prestazione.

Nell'art. 23 con il termine LEGGE non si intende soltanto la legge statale ordinaria, ma ogni atto normativo avente efficacia formale di legge: DECRETO LEGGE e DECRETO LEGISLATIVO.

Legge ordinaria

È un atto normativo emanato dal Parlamento attraverso il procedimento previsto dalla Costituzione, cioè dopo l'approvazione del medesimo testo da entrambi i rami. Questa legge può istituire un nuovo tributo e disciplinare gli aspetti fondamentali.

Decreto legge

È un atto che ha la stessa forza della legge ordinaria e che è emanato dal Governo, il quale si appropria del potere legislativo nei casi di necessità e urgenza, e deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti decade. Poiché esso potrebbe rappresentare un’elusione alla garanzia dell'art. 23, l'art. 4 delle L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) sancisce che: "non si può disporre con decreto legge la disposizione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti".

Decreto legislativo

È un atto emanato dal Governo dopo che il Parlamento cede, mediante una legge delega, al Governo la funzione legislativa, permettendogli di disciplinare con legge una certa materia.

La riserva di legge è relativa e non assoluta

In quanto l'art. 23 richiede che le prestazioni imposte abbiano solo una "base legislativa" per cui non occorre che siano regolate interamente dalla legge: "in base alla legge" e non "per legge".

Sono fonti del diritto tributario anche:

  • Direttive: hanno come destinatari gli Stati membri, i cui legislatori dovranno adeguarsi alle regole in esse contenute. Non sono immediatamente applicabili negli ordinamenti nazionali, ma devono essere prima recepite con una legge nazionale.
  • Regolamenti: hanno un’efficacia diretta in ogni Stato membro. Problema particolare sorge per il rapporto tra RISERVA DI LEGGE e FONTE COMUNITARIA, in particolare con i REGOLAMENTI. Nel diritto tributario sono ammissibili: regolamenti esecutivi, attuativi e integrativi. Non sono ammissibili i regolamenti indipendenti o autonomi.

Tributi locali

Le regioni possono istituire tributi in base all’art. 23 ma nel rispetto dell’art. 117. La legge deve stabilire e disciplinare:

  • Il presupposto: indica quale manifestazione della capacità contributiva è assunta ad oggetto del tributo (es. reddito, vendita ecc.).
  • Soggetti passivi: sono coloro che vengono gravati dal tributo perché si verifica in capo a loro il presupposto;
  • Base imponibile: grandezza che rappresenta il parametro per la determinazione, attraverso l'aliquota, dell’importo dovuto.
  • Aliquota: criterio di quantificazione del tributo, espresso come rapporto % tra l’importo a titolo di imposta e la base imponibile.

Federalismo fiscale

Art. 117 Cost- Potestà legislativa

"Spetta allo Stato individuare quali sono i servizi pubblici essenziali che devono essere erogati dagli enti locali".

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dell'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nel coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Quindi le regioni possono istituire tributi in relazione a presupposti non già assoggettati a tassazione dello Stato, e solo per una forma economica che sia pertinente al proprio territorio regionale.

Per quanto concerne i comuni:

Art. 119 Cost: Autonomia finanziaria degli enti locali

"Gli enti locali (Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane) hanno autonomia finanziaria d’entrata (come reperire le risorse finanziarie necessarie ad erogare i servizi) e di spesa (come spendere le proprie risorse e quali servizi pubblici erogare), nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea".

Si deve quindi trovare un incontro tra questi articoli costituzionali (23-117-119)

  • Autonomia d’entrata (119 ↔ 23): in realtà la facoltà attribuita dall’art. 119 va coordinata con la disposizione dell’art. 23, la quale stabilisce che in virtù della riserva di legge, nessuna prestazione può essere imposta se non in base alla legge, pertanto l’ente locale non può istituire nuovi tributi perché non possiede la potestà legislativa.
  • Autonomia di spesa (119 ↔ 117): la libertà degli enti locali incontra dei limiti anche per quanto concerne l’autonomia d’uscita, poiché deve rispettare l’art. 117. In sostanza l’ente locale non ha alcuna autonomia in materia di entrate e spese.

Essi possono solo istituire e disciplinare quei tributi previsti dallo Stato, poiché essi non siano leggi (es. IMU: il comune deve necessariamente attuarla ma può disciplinarla con un regolamento).

Esempi di tributi che il comune può istituire:

IMPOSTA DI SCOPO, essa è prevista dalla legge dello Stato ed esso può istituirla attraverso un regolamento. Difatti non viene approvata da nessuna parte ed è esente la prima casa.

Tributi locali

I tributi dello Stato sono quelli il cui gettito entra nelle casse dello stesso, mentre sono degli enti locali quelli il cui gettito è attribuibile all’ente pubblico stesso.

Legge 42/2009

La legge 42 fissa i principi fondamentali che dovranno individuare le norme in materia di coordinamento tra sistema tributario statale e sistema tributario degli enti locali. In particolare, la legge individua tre differenti tipologie di tributi locali:

  • Tributi propri derivati: introdotti e disciplinati dalla legge dello Stato. Sono tributi locali perché il gettito va agli enti pubblici locali. La Regione può intervenire modificando le aliquote e concedere esenzioni o altri regimi di favore.
  • Addizionali: introdotte e disciplinate dalla legge dello Stato. Sono tributi aggiuntivi che si applicano alla stessa base imponibile di un tributo statale (es. addizionale comunale IRPEF).
  • Tributi propri: introdotti e disciplinati dalla legge regionale, in forza dell’art. 117. La Regione deve però rispettare il principio della doppia imposizione, ossia se un presupposto è già stato colpito da una legge statale, non potrà essere attaccato anche da una locale.

Due importanti strumenti:

  • Fondo perequativo: alimentato dalle finanze dello stato, il quale trasferisce risorse finanziarie alle regioni meno ricche, i cui abitanti hanno minore possibilità di contribuire alle spese pubbliche.
  • Costo standard dei servizi: il quale deve essere coperto dalla somma dei tributi propri derivati applicati con aliquote base, delle addizionali e del fondo perequativo. Esso è costruito come la media dei costi a cui è offerto il determinato servizio nelle Regioni, nelle Province e nei Comuni. Se l’ente non riesce a erogare il servizio al costo standard ci sono due possibilità: 1) agisce aumentando le aliquote addizionali; 2) introduce un tributo proprio.

Principio di capacità contributiva art. 53

Art.53: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività".

La norma fa riferimento a "tutti" cioè non solo ai cittadini ma a chiunque abbia una forza economica che esercita sul territorio dello Stato al di là della cittadinanza; per cui oltre alle persone fisiche sono incluse anche le persone giuridiche. La capacità contributiva essa può essere definita come forza/ricchezza economica di un soggetto.

Funzioni della capacità contributiva

  • Fissa il limite massimo dell’imposizione fiscale; la quale non ledere il minimo vitale che consente al cittadino di vivere una vita dignitosa.
  • Serve ad accertare la coerenza di un tributo rispetto al presupposto stabilito dalla legge.
  • Serve a verificare la coerenza della disciplina di un tributo rispetto ad esenzioni o agevolazioni, le quali introducono le c.d. discriminazioni (lo Stato introduce dei benefici sotto forma di vantaggi fiscali, per specifici soggetti). La Corte Costituzionale ritiene ammissibile la discriminazione tra due soggetti di pari capacità contributiva, purché il beneficio fiscale sia introdotto per tutelare un valore costituzionalmente riconosciuto (lavoro, famiglia).
  • Verifica il principio dell’effettività, secondo il quale la capacità contributiva deve essere effettiva cioè reale e concreta e non potenziale né presunta. Tuttavia non sempre è così poiché il prelievo colpisce grandezze ipotetiche e presunte che non corrispondono necessariamente alla ricchezza effettiva (es. studi di settore, rendita catastale).
  • Verifica la legittimità di un prelievo retroattivo. Infatti, la capacità contributiva deve essere oltre che effettiva anche attuale, cioè ogni tributo dovrebbe colpire la capacità contributiva esistente nel momento in cui si applica lo stesso. Tuttavia spesso le norme tributarie hanno un’efficacia retroattiva e la corte Costituzionale ha sentenziato che esse sono ammissibili purché vadano a colpire una manifestazione di capacità contributiva ancora attuale.

La capacità contributiva si misura con indici DIRETTI e INDIRETTI:

  • Diretti: reddito, ossia la ricchezza prodotta in un certo periodo di tempo dal soggetto con la propria attività lavorativa o con lo sfruttamento dei propri beni; patrimonio, nonché la ricchezza già esistente a una certa data. Esempi: l’IRPEF che indica l’esistenza di un reddito e l’IMU che sottolinea l’esistenza di un patrimonio.
    *Per quanto riguarda le imposte sul patrimonio, queste non devono raggiungere una misura tale da realizzare un’espropriazione di fatto. Tuttavia vi è un dibattito dovuto all’art. 42 cost.: "la proprietà privata può essere espropriata, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, per motivi di interesse generale". Rientrano qui le cd. IMPOSTE CONFISCATORIE che di fatto espropriano il soggetto della propria capacità economica. Tuttavia la quota per stabilire se un’imposta è confiscatoria non esiste. A questa si contrappone una tesi minoritaria secondo la quale non vi è limite all’imposizione fiscale per il principio di "solidarietà politica, economica e sociale" dell’art. 2.
  • Indiretti: fatti che indirettamente dimostrano il possesso di un reddito o di un patrimonio (imposta di registro e IVA).

Secondo la teoria neosvalutativa, il contribuente può essere tassato anche a prescindere da fatti che siano indice di ricchezza spendibile (patrimonio e reddito), sulla base delle c.d. CAPACITAZIONI e POSSIBILITÀ. Si parla in tal caso delle capacità del soggetto che possono portarlo a produrre ricchezza (es. titoli nobiliari, patrimonio culturale, ecc.).

Progressività del sistema tributario

L’imposizione fiscale deve essere progressiva cioè deve crescere più che proporzionalmente al crescere della capacità contributiva.

Proprietà delle leggi tributarie

Efficacia delle leggi tributarie nel tempo e nello spazio

Efficacia temporale

Art.3 L. 212/2000: le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Con riferimento ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso, alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Questa disposizione serve ad assicurare il collegamento dell’imposizione alla capacità contributiva.

La legge tributaria rimane in vigore finché non viene abrogata per:

  • Abrogazione: Può essere espressa (una legge posteriore abroga espressamente una legge anteriore) oppure tacita (la legge contiene delle disposizioni contrarie alla legge precedente; e quando due norme contengono una regolamentazione in contrasto l’una con l’altra, prevale la norma più recente).
  • Pronuncia della Corte Costituzionale: organo che ha il compito di verificare la coerenza delle norme di legge con i principi della Costituzione, e in caso di contrasto la dichiara incostituzionale.
  • Pronuncia della Corte di Giustizia: organo che verifica il rispetto delle norme in materia di principi/libertà fondamentali stabiliti dal Trattato dell’Unione Europea. Se la Corte di Giustizia dovesse riconoscere che un tributo è incompatibile con essi, la norma inerente al tributo stesso non verrà sostanzialmente abrogata ma sarà inapplicabile all’interno dell’ordinamento.

Efficacia nello spazio

"La legge tributaria italiana è efficace in modo esclusivo nel territorio dello Stato Italiano"; tuttavia è anche prevista la tassazione di redditi realizzati all’estero dagli italiani e la tassazione dei redditi prodotti da stranieri in Italia.

Altri articoli fondamentali in materia di imposte

Art. 75 Cost. "non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi tributarie".

Anteprima
Vedrai una selezione di 12 pagine su 53
Riassunti di Diritto tributario, libro consigliato:Principi di diritto tributario, S. La Rosa Pag. 1 Riassunti di Diritto tributario, libro consigliato:Principi di diritto tributario, S. La Rosa Pag. 2
Anteprima di 12 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti di Diritto tributario, libro consigliato:Principi di diritto tributario, S. La Rosa Pag. 6
Anteprima di 12 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti di Diritto tributario, libro consigliato:Principi di diritto tributario, S. La Rosa Pag. 11
Anteprima di 12 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti di Diritto tributario, libro consigliato:Principi di diritto tributario, S. La Rosa Pag. 16
Anteprima di 12 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti di Diritto tributario, libro consigliato:Principi di diritto tributario, S. La Rosa Pag. 21
Anteprima di 12 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti di Diritto tributario, libro consigliato:Principi di diritto tributario, S. La Rosa Pag. 26
Anteprima di 12 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti di Diritto tributario, libro consigliato:Principi di diritto tributario, S. La Rosa Pag. 31
Anteprima di 12 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti di Diritto tributario, libro consigliato:Principi di diritto tributario, S. La Rosa Pag. 36
Anteprima di 12 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti di Diritto tributario, libro consigliato:Principi di diritto tributario, S. La Rosa Pag. 41
Anteprima di 12 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti di Diritto tributario, libro consigliato:Principi di diritto tributario, S. La Rosa Pag. 46
Anteprima di 12 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti di Diritto tributario, libro consigliato:Principi di diritto tributario, S. La Rosa Pag. 51
1 su 53
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher kettystrano di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Salanitro Guido.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community