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IMPOSTE SUI REDDITI

(IRPEF e IRES)

DPR 917/1986

In passato le imposte sui singoli redditi erano costitute da 3 tipologie di tributi:

IRPEF: imposta sul reddito delle persone fisica- unica, personale e fortemente progressiva;

IRPEG: imposta sul reddito delle persone giuridiche- unica, personale e proporzionale, sul reddito delle

società di capitali e degli enti pubblici e privati, commerciali e non commerciali.

ILOR: imposta locale sui redditi- aggiunta, reale e proporzionale, a carico di persone fisiche e giuridiche ma

gravante solo sui redditi di natura totalmente o parzialmente patrimoniale.

Tutto il sistema impositivo trovò un assetto definitivo nel Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato

con DPR 917/1986 (TUIR).

Negli anni 90 vengono istituite l’ICI (imposta comunale sugli immobili, oggi IMU) e l’IRAP (imposta

regionale sulle attività produttive). Gradualmente viene soppressa l’ILOR.

Al fine di adeguare le discipline tributarie ai mutamenti socio-economici indotti dal fenomeno della

globalizzazione dell’economia, nel 2000 si sono apportate le seguenti innovazioni:

- abbassamento delle aliquote, privilegiando le forme impositive di tipo reale e proporzionale. La

progressività viene limitata ai redditi immobiliari e di lavoro che non possono essere delocalizzati. Mentre ai

31

redditi di impresa e di capitale va riservato un trattamento fiscale più favorevole, obiettivo raggiunto con

l’introduzione dell’IRES (in sostituzione dell’IRPEG).

- scelta di una disciplina dei redditi societari più adeguata alle particolarità dei rapporti economici di natura

transazionale (imprese italiane all’estero, imprese straniere in Italia, gruppi di società). L’obiettivo è stato

quello di aumentare la competitività del sistema produttivo, adottando un modello fiscale omogeneo a quelli

più efficienti nell’ambito dei Paesi UE.

Il TUIR è composto da 3 titoli e contiene:

disciplina IRPEF: imposta personale e progressiva sul reddito complessivo delle persone fisiche con

1) aliquote tra il 23 e il 43%.

Disciplina IRES: imposta proporzionale sul reddito complessivo delle società di capitali e di altri Enti

2) pubblici e privati, con aliquota unica del 24%.

Contiene le “disposizioni comuni”: cioè norme particolari e settoriali, riferibili sia all’IRPEF che

3) all’IRES. In realtà, l’area delle disposizioni comuni è più ampia sia perché molte norme vengono

ripetute nella disciplina di entrambe le imposte, sia perché sono presenti numerosi rinvii dall’uno

all’altro settore. Ad es. la disciplina del reddito di impresa è collocata nell’IRES e poi richiamata ai fini

dell’IRPEF.

PRINCIPI GENERALI

Il TUIR non contiene una nozione generale di reddito. Al suo interno vengono definiti i presupposti

rispettivamente, dell’IRPEF e dell’IRES nel “possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle

categorie indicate nell’art.6”: redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, reddito

di impresa, redditi diversi.

Per quanto riguarda la definizione economica di reddito, si contrappone a quella di patrimonio. In

particolare il patrimonio rappresenta la ricchezza statica in un determinato momento; il reddito qualifica la

dinamica temporale della formazione o distruzione della ricchezza. Esso comporta sempre un confronto tra

2 diversi momenti temporali che delimitano il c.d. periodo di imposta. La dottrina economico-finanziaria

ha elaborato 3 teorie al fine di effettuare tale confronto:

REDDITO PRODOTTO: identifica il reddito nella sola ricchezza derivante da una fonte produttiva e

1. suscettibile di essere reinvestita per generare nuova ricchezza. Quindi un’importante differenza è quella

tra fonte produttiva e prodotto che ne discende.

REDDITO CONSUMO: si differenzia dal reddito prodotto per il fatto che considera tassabile solo

2. quella parte di reddito prodotto destinato al consumo. Tutto il reddito risparmiato assume, invece,

natura patrimoniale. Infatti, se si tassa prima l’intero reddito e poi la parte risparmiata e reinvestita, si

andrebbe incontro ad una doppia tassazione.

REDDITO ENTRATA: bisogna considerare le variazioni positive o negative che si verificano nella

3. situazione patrimoniale del contribuente nell’arco dei singoli periodi di imposta, indipendentemente

dalle ragioni che fanno determinato queste variazioni. In questa concezione viene abbondata l’esigenza

della derivazione dalla ricchezza da una fonte produttiva e viene attribuita natura reddituale anche alle

libertà e agli incrementi di natura patrimoniale.

Sotto il profilo soggettivo, il presupposto sia dell’IRPEF che dell’IRES è il possesso del reddito.

Ad es. i redditi dei beni immobili si considerano posseduti dal soggetto che ne è titolare, anche se il bene è

sottoposto a procedure esecutive o concorsuali e quindi i relativi frutti vanno a vantaggio dei creditori.

tuttavia una tesi opposta sostiene che “possesso” vuol dire “disponibilità” e quindi più vicina alla nozione

civilistica.

Quindi entrambe sono definite imposte dirette e personali.

Da punto di vista qualitativo, i redditi in denaro e in natura sono equiparati. Redditi in natura sono ad es. i

compensi per attività lavorativa corrisposti sotto forma di beni e servizi, i quali andranno considerati

secondo il loro valore normale, cioè il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni similari nelle

stesse condizioni di mercato.

IRPEF e REGIME DEI REDDITI FAMILIARI 32

Art.2 TUIR: “i soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio

dello stato”. Ai fini dell’imposizione reddituale e quindi del tutto irrilevante il profilo della cittadinanza

(italiana o straniera); mentre ha grande importanza il rapporto del soggetto con il territorio dello stato

(esistenza o inesistenza di una residenza al suo interno). La basilare importanza della distinzione tra soggetti

residenti e non residenti sta poi nel fatto che nei confronti del primo si applica il principio della

commisurazione dell’imposta all’ammontare complessivo di tutti i redditi ovunque prodotti nel mondo

(principio della tassazione del reddito mondiale); mentre per i 2° vale la regola dell’essere soggetti ad

IRPEF solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Questo però può determinare il cosiddetto

fenomeno della “doppia imposizione internazionale di uno stesso reddito” (nello Stato di residenza e nello

Stato in cui viene prodotto). Per evitare questo l’ordinamento italiano consente ai residenti di detrarre

dall’IRPEF e imposte pagate a titolo definitivo allo Stato esterno, fino al raggiungere la quota d’imposta

italiana che corrisponde al rapporto tra il reddito prodotto all’estero e quello complessivo.

Quanto al requisito della residenza esso è definito dal legislatore tributario in termini rigorosi e parzialmente

divergenti da quelli civilistici. L’Art. 2 TUIR prosegue dicendo che, ai fini delle imposte su redditi, si

considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi

della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del c.c.

Mentre, quindi, l’Art 43 del c.c. identifica la residenza nell’luogo in cui la persona ha di fatto la sua “dimora

abituale”,la legge tributaria considera decisivo il dato formale dell’iscrizione anagrafica; inoltre equipara il

domicilio (e cioè la sede degli affari) alla residenza e considera automaticamente abituale (e quindi

costituente residenza) una dimora che si protragga per più di 6 mesi.

Inoltre per limitare le difficoltà probatorie del requisito della residenza da parte dell’Amm. fin., a fronte dei

molteplici mutamenti di residenza a finalità elusive, vi è una sostanziali inversione dell’onere della prova

nei confronti dei cittadini italiani cancellati dalle anagrafi e trasferiti negli Stati della cosiddetta white list

(stati che consentono un adeguato scambio di info e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente

inferiore a quello italiano). Per cui è previsto che, i cittadini italiani continuano a considerarsi residenti nel

territorio dello Stato “salvo prova contraria”. E quindi posta a carico del contribuente la dimostrazione

dell’effettività del trasferimento di residenza in stati esteri non compresi nella white list ma nella “black list”

(paradisi fiscali).

-REDDITI FAMILIARI: nell’iniziale disciplina dell’IRPEF era previsto l’Istituto del cosiddetto “cumulo

dei redditi”: esso comportava che l’imposta doveva essere unitariamente commisurata alla somma dei

redditi di tutti gli appartenenti ad una setta famiglia. Ma questa regola fu dichiarata costituzionalmente

illegittima nel ’76. Da allora l’ordinamento italiano adotta il cosiddetto “criterio del quoziente familiare”,

per cui è prevista la tassazione distinta dei redditi dei singoli componenti di ciascuna famiglia.

IRES Art.73

SOGGETTI PASSIVI E DISTINZIONE TRA ENTI COMMERCIALI E NON COMMERCIALI

I soggetti passivi dell’IRES in 4 categorie:

1)società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., cooperative, società di mutua assicurazione) residenti nel

territorio dello Stato;

2)enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che

hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale;

3)enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non

hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di

investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato;

4)società e enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel

territorio dello Stato. In questa categoria rientrano le società di persone e le associazioni fra artisti e

professionisti, che non sono residenti nel territorio (perché se sono residenti, i relativi redditi sono imputati

ai soci per trasparenza); 33

Questa definizione della sfera dei soggetti passivi IRES ha la sua giustificazione di fondo nell’intento di

assicurare la tassazione, in sede IRES appunto, di tutti i redditi che non ricadono nell’area operativa

dell’IRPEF.

Di particolare importanza è la bipartizione tra enti residenti e non residenti; e quella tra enti commerciali

e non commerciali.

ENTI RESIDENTI- ENTI NON RESIDENTI

Questa distinzione è imposta dal fatto che anche lìper l’IRES viene adottato, per i primi il criterio

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher kettystrano di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Salanitro Guido.