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Interpretazione della norma tributaria

La legislazione tributaria presenta alcune caratteristiche che ne rendono complessa l'interpretazione:

  • Non è raccolta in un testo unico.
  • Non tutto è regolato in modo chiaro e completo.
  • Il legislatore produce continuamente le norme.
  • Alcune norme tributarie nascono in decreti legge non convertiti.
  • Per la comprensione di alcune norme sono richieste competenze specifiche.
  • Problemi di tecnica legislativa, il legislatore per richiamare una norma precedente deve sinteticamente indicarne il contenuto.

I criteri interpretativi sono gli stessi per ogni forma di tributo:

  1. Interpretazione letterale o lessicale
  2. Interpretazione teleologica (ricostruzione della norma secondo il fine che vuole perseguire il legislatore)
  3. Interpretazione logico-sistemica (interpretazione della norma tenendo conto del sottosistema impositivo in cui è prevista)

Può accadere che nelle varie interpretazioni solo una è conforme.

alla costituzione(criterio di conformità alla carta costituzionale). IurisQuando una norma ha delle lacune entra in gioco l'analogia, dove si ricorre a principi generali dell'ordinamento tributario per regolamentare una fattispecie Legisconcreta e quando si ricorre ad un'altra norma che disciplina fattispecie similari. In ambito tributario, a causa della riserva di legge, non si può applicare l'analogia alle norme sostanziali. Tuttavia questa è applicabile per tutto ciò che si trova attorno i tratti essenziali del tributo. Parliamo dunque di norme formali che regolano accertamento, riscossione e liquidazioni.

8) OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
La norma sostanziale disciplina l'obbligazione tributaria andando a definirne i tratti essenziali (presupposto, soggetti passivi, aliquota e base imponibile, sanzioni).
L'obbligazione tributaria è dunque pubblica, legale e pecuniaria.
In passato l'obbligazione sorgeva quando

L'ufficio emanava l'atto, con il passaggio al nuovo sistema di autodeterminazione analitica dei tributi questo ha sola valenza dichiarativa, riguardante un'obbligazione già sorta.

Il primo atto è infatti la dichiarazione del contribuente mediante il quale dichiara un presupposto già sorto. Nel mentre si fa anche la liquidazione d'imposta e successivamente si passa alla riscossione.

Presupposto d'imposta: è quel fatto che è assunto come generatore dell'obbligazione tributaria, deve essere basato su fatti economici e deve essere indicatore di capacità contributiva, effettiva e attuale.

Base imponibile: il valore sul quale si applica l'aliquota per calcolare le imposte sul reddito. Consiste nell'accumulo di redditi che il soggetto produce, dalla quale prima di applicare l'aliquota possono essere dedotti tutti gli oneri deducibili.

Aliquota: è una percentuale del valore imponibile, un tasso, in base

al quale si progressiva determina l'imposta dovuta. Può essere (cresce al crescere della base regressiva costante, imponibile), (decresce al crescere della base imponibile), marginale (aliquota relativa allo scaglione, la base imponibile è divisa in scaglioni e ad ogni scaglione è applicata un'aliquota differente).

Crediti d'imposta: credito del contribuente nei confronti del Fisco. Possono essere accordati per motivi di tecnica tributaria (per porre rimedio a fenomeni di doppia imposizione) o crediti accordati per ragioni extra-fiscali. Possono essere rimborsabili o non rimborsabili (non prevedono il rimborso in caso di eccedenza).

Evasione: si ha quando si occulta un'obbligazione già sorta. Può essere analizzata facendo riferimento alle componenti positive del reddito, o a quelle negative. Dal lato delle entrate occulto lo scontrino, dal lato delle uscite provo a gonfiare le spese.

Elusione: si ha quando si evita di far sorgere

L'obbligazione (in passato era legittima). Ci sono 3 elementi fondamentali al verificarsi dei quali l'elusione viene considerata abuso di diritto, quindi illegittima (aggiramento della norma, volontà di aggirarla, conseguimento di un risparmio d'imposta).

9) SOGGETTI PASSIVI

Sono soggetti portatori di capacità contributiva su cui grava il tributo.

Soggetti passivi di fatto (in senso stretto): è il contribuente, soggetto obbligato in quanto ha posto in essere fatti indici di capacità contributiva.

Soggetti passivi di diritto (in senso lato): versano l'imposta per fatti riferiti ad altri.

Sono il responsabile d'imposta

Responsabile d'imposta: un soggetto che è tenuto per legge al pagamento di un tributo insieme ad altri, per fatti indici di c.c. riferibili solo a questi ultimi. Si tratta di un caso di solidarietà dipendente tratta di un caso di (obbligato principale e obbligato dipendente). L'adempimento integrale di un

coobbligato libera tutti gli altri. Harivalsa,il diritto di cioè la possibilità di rivalersi con gli obbligati principali persolidarietà paritetical’intero importo. La invece vede tutti i soggetti sullo stessopiano, con il presupposto che si riferisce in modo unitario a tutti. In questo casoregressol’obbligato ha diritto di sugli altri obbligati per importo pari alla loroquota di competenza.

Sostituto d’imposta, è un soggetto che per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente nei rapporti con l’amministrazione finanziaria, trattenendo le imposte dovute dai compensi, salari, pensioni e successivamente versandole allo Stato. L’introduzione di questa figura risponde a tre esigenze: semplificare i rapporti con il fisco, rafforzare la garanzia patrimoniale e la sicura riscossione del tributo.

Ritenuta: il sostituto (datore di lavoro) preleva l’imposta sul sostituito (lavoratore) utilizzando la ritenuta (trattenendo

Parte dello stipendio). In passato dovevano effettuare le ritenute solo i grandi datori di lavoro (società di capitali S.p.A.), mentre oggi devono effettuarle tutti i soggetti tenuti alla redazione delle scritture contabili e si applicano a tutti i soggetti passivi di fatto che altrimenti non riuscirebbero a controllare. Le ritenute si applicano sull'ammontare erogato-percepito, dunque sul salario/pensione ecc.

2 tipi di ritenuta:

Ritenuta alla fonte a titolo di imposta: comporta l'applicazione di un'aliquota fissa su un determinato provento che viene così sottratto alla sua inclusione. È una ritenuta prevista in specifici casi, come per i compensi ai lavoratori autonomi non residenti, sui dividendi, ed altri redditi di capitale dei non residenti. La particolarità di tale ritenuta è che esaurisce l'obbligazione tributaria, quindi il sostituito non deve dichiarare i redditi soggetti a ritenuta. Se il sostituto opera ritenuta ma non la versa,

è lui l’unico obbligato nei confronti della legge; se invece non opera proprio la ritenuta allora il fisco può agire anche nei confronti del sostituito.

Ritenuta alla fonte a titolo di acconto: le ritenute in questo caso costituiscono un acconto sull’imposta che sarà dovuta, calcolata successivamente sui redditi complessivi. Chi subisce la ritenuta acquisisce un credito nei confronti del fisco, nonche sarà detratto dal debito d’imposta di quell’anno. In tal caso la ritenuta esaurisce l’obbligazione tributaria. Se il sostituto opera ritenuta ma non la versa allora il sostituito detrarrà legittimamente le ritenute subite; se invece non opera proprio, il sostituito sarà debitore al fisco per l’intera imposta dovuta.

I soggetti sostituiti d’imposta sono imprenditori individuali, società ed altri enti soggetti ad IRES assimilati a società (es. università), curatori fallimentari.

10) SOGGETTI ATTIVI – AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

I soggetti attivi sono coloro che agiscono per lo Stato nell'ambito dell'attuazione del prelievo. L'amministrazione finanziaria è titolare della potestà applicativa delle norme tributarie e si avvale di alcuni organi ausiliari nella sua applicazione. I soggetti attivi ausiliari sono gli unici ad avere il potere di imporre il tributo, mentre anche a quelli è concesso il potere di indagine e controllo.

Il potere di imporre il tributo si traduce nella possibilità di emanare atti potenzialmente vincolanti (cioè che diventano definitivi se non impugnati entro i termini) per il destinatario.

L'attività amministrativa in campo tributario è affidata alle agenzie fiscali, enti pubblici economici soggetti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del ministero economia e finanze:

Agenzia delle dogane e monopoli: applica

tributi doganali e si occupa dell'amministrazione relativa alla fiscalità legata agli scambi internazionali e alle accise di produzione.

Agenzia del territorio: governa il catasto (inventario di tutte le proprietà immobiliari) fissando le rendite catastali.

Agenzia del demanio: amministra i beni immobiliari dello Stato.

Agenzia delle entrate: amministra tutti i tributi statali, eccetto quelli doganali e le accise, ha il compito di controllare le dichiarazioni, svolgere indagini, accertamenti, disporre rimborso e perseguire il massimo adempimento degli obblighi fiscali.

NB. Equitalia era una società italiana a totale controllo pubblico, incaricata della riscossione dei tributi su tutto il territorio, con l'eccezione della Sicilia. È partecipata al 51% dall'Agenzia delle Entrate e al 49% dall'INPS.

I soggetti attivi non svolgono il loro compito da soli, ma vengono aiutati da soggetti attivi ausiliari come per esempio la Guardia di Finanza.

Al suo interno vi sono la Polizia giudiziaria e il Codice della strada che non hanno poteri tributari, che spettano invece alla Polizia tributaria.

Oltre ai soggetti ausiliari abbiamo anche soggetti intermedi come i CAF, che hanno il compito di fare la dichiarazione, così da evitare la presenza di errori.

Potestà applicativa: si attua mediante atti/provvedimenti che hanno lo scopo di determinare il tributo e di controllare se il soggetto passivo abbia correttamente adempiuto ai suoi doveri dichiarando e versando le giuste somme. La potestà applicativa si articola in 5 potestà:

  1. Potestà d'imposizione: spetta all'Agenzia delle Entrate, ha luogo sia mediante atti provenienti dal contribuente mediante i quali accerta e liquida l'imposta, sia con atti del fisco.
  2. Potestà di polizia tributaria: spetta all'Agenzia delle Entrate e alla GDF (controllo-indagine).
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
18 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MrDandro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Giorgi Massimiliano.