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Diritto tributario

Introduzione

Il diritto tributario è una branca del diritto pubblico-amministrativo che regola i mezzi e le procedure per il reperimento delle risorse finanziarie per la spesa pubblica ad impulso d’ufficio. Il sistema in vigore fino agli anni ’80 era basato sulla stima, dove si usavano studi di settore per stimare ogni tipo di attività. Questo sistema venne poi sostituito con il sistema basato su analitica dei tributi, a controllo successivo. Si fonda sulla possibilità di tracciare la ricchezza, per garantire il controllo della pubblica amministrazione. Laddove non c’è traccia attendibile si utilizzerà un sistema basato sulla stima.

Le fasi di attuazione

  • Accertamento (determino e dichiaro l’imposta)
  • Liquidazione (calcolo l’imposta)
  • Riscossione (verso l’imposta)

L’ufficio ha il solo potere di controllo dell’esatto adempimento. Il reddito è un concetto di flusso, dinamico, e consiste nella variazione del patrimonio.

Differenti tipologie di reddito

  • Reddito entrata: Non mi curo del motivo per il quale vi è stata la variazione del patrimonio, non viene tassato.
  • Reddito prodotto: Voglio sapere per quale motivo, a causa di quale attività, si è formato tale reddito. Questo è quello che viene tassato.
  • Reddito consumato: Y = C + I

Definizione e tipologie di tributo

Art. 23: Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, in cui è presente una riserva di legge relativa (la materia può essere disciplinata in parte dalla legge e in parte da fonti subordinate). In particolar modo la legge deve disciplinare le linee essenziali del tributo, cioè definizione, presupposto, soggetti passivi, aliquota, base imponibile, agevolazioni e sanzioni.

Art. 53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Il tributo va quindi inteso come prestazione patrimoniale imposta per il soddisfacimento della spesa pubblica. Il contribuente cede alla sovranità parte della sua ricchezza affinché gli vengano garantiti determinati servizi. Ognuno è tenuto a concorrere alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva, definibile come quella parte di capacità economica che eccede il minimo vitale. L’imposizione non deve e non può mai intaccare i mezzi economici necessari per la soddisfazione dei bisogni essenziali.

Nozione di capacità contributiva

  • Indici diretti: Indica l’effettiva idoneità del contribuente a far fronte al dovere tributario, manifestata da reddito e patrimonio.
  • Indici indiretti: Qualsiasi fatto economico viene visto come indice di capacità contributiva, quali consumi, scambio di beni ecc.

Principio di effettività: La capacità contributiva deve essere effettiva, non presunta.

Principio di ragionevolezza: Ciò nonostante, vengono accettati e determinati ragionevoli parametri di forfettizzazione.

Principio di attualità: La capacità contributiva oltre a essere effettiva, deve essere anche attuale.

Tipologie di tributi

  • Imposte: Fanno fronte alla spesa pubblica in modo indistinto. Può essere:
    • Di fabbricazione se pagata dal produttore (es. accise)
    • Di consumo se pagata dal consumatore
    • Diretta se colpisce direttamente il reddito
    • Indiretta: Il presupposto diventa una qualsiasi manifestazione di ricchezza (es. IVA)
    • Personale: Tiene conto di elementi soggettivi (es. IRPEF)
    • Erariale: Imposta statale
    • Locale: Imposta degli Enti Pubblici
  • Tasse: In questo caso conosco la destinazione del prelievo e viene prelevata a seguito di una specifica richiesta del contribuente (es. tassa per iscrizione all’università). Quindi si basa sul principio del beneficio, è dovuta in ragione del fatto che si trae un beneficio tratto da un servizio pubblico.
  • Contributi: C’è un beneficio parziale, in quanto il soggetto contribuente si arricchisce a seguito di un’opera pubblica, ma tale arricchimento grava su di lui e sull’intera collettività (es. contributo che si paga per smaltire la plastica).
  • Monopoli: Lo stato agisce all’origine, sa che qualcuno chiederà una certa tipologia di beni e riserva a sé stesso il diritto di commercializzarli. Viene considerato tributo in quanto ha lo scopo di procurare entrate.

Fonti comunitarie

La fonte per eccellenza è rappresentata dalla nostra Costituzione, ma anche dall’ordinamento comunitario. L’ordinamento comunitario e quello nazionale sono distinti ma coordinati, e interagiscono tra loro. In caso di incompatibilità le norme comunitarie prevalgono su quelle nazionali (art. 11 sono ammesse limitazioni alla sovranità italiana nei confronti dell’ordinamento comunitario).

Il diritto comunitario si applica in primis allo stato e successivamente al cittadino: se lo Stato fa B, Comunità dice A, Cittadino fa B, lo stato non può sanzionarlo.

Fonte primaria del diritto comunitario sono i trattati istitutivi di comunità, che fissano gli ambiti di competenza normativa dell’UE e dei singoli stati e istituiscono le varie istituzioni dell’Unione. Il governo italiano è il depositario dei trattati (si trovano nel Palazzo delle Farnesina, sede del Ministero degli Affari Esteri). La Costituzione Europea è formata dal TCEE, Trattato di Maastricht e la Carta di Nizza.

Trattati e normativa comunitaria

  • Trattati di Roma: Sono i trattati che istituiscono la comunità economica europea (TCEE), la comunità europea dell’energia atomica (TCEEA) e la comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA). Il TCEE è stato rinominato “trattato che istituisce la comunità europea (TCE)” dopo il Trattato di Maastricht (1992) e “trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)” dopo il Trattato di Lisbona.
  • Carta di Nizza: Anche detta Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona ha assunto il medesimo valore giuridico dei trattati.
  • In ambito tributario siamo interessati al principio della libera concorrenza, basato sulla libera circolazione delle merci, capitali e delle persone e libera prestazione dei servizi.
  • Diritto derivato: Ossia le fonti secondarie, deriva appunto da questi trattati. Ne fanno parte regolamenti (equivalente delle leggi ordinarie, direttamente applicabili), direttive (creano un obbligo di risultato, necessitano di un provvedimento giuridico di attuazione), decisioni (atti comunitari che riguardano casi specifici), raccomandazioni e pareri.

Infine troviamo il diritto vivente, cioè le sentenze della corte di giustizia europea (interpretative, di rigetto o di accoglimento) che hanno efficacia erga-omnes.

Ordinamento interno

Fonti primarie

  • Legge ordinaria: Legge formale, emanata dal Parlamento
  • Statuto del contribuente: Legge ordinaria approvata nel 2000, tutela i diritti del contribuente
  • Decreti legge: Legge sostanziale, efficacia immediata, decadono se non convertiti in legge dal parlamento entro 60 giorni
  • Decreti legislativi: Emessi dal governo sulla base di una legge delega del Parlamento
  • Le regioni possono istituire e regolare tributi collegati al territorio regionale e locale, ma normalmente c’è una legge quadro che funge da cornice.

Fonti secondarie

  • Regolamenti governativi: Esecutivi se danno attuazione ad una legge, delegati se possono essere emessi in ragione di una norma espressa
  • Regolamenti ministeriali
  • Regolamenti regionali

I regolamenti sono atti normativi, in quanto l’atto diventa obbligatorio in quanto vi è una legge sopra. Se non è presente questa norma diventano atti amministrativi. Se l’atto amministrativo è ministeriale, tutti coloro che si trovano in una posizione inferiore al ministro hanno l’obbligo di rispettarlo.

Tra gli atti amministrativi, senza valore normativo, troviamo:

  • Circolare dell’agenzia delle entrate: Ha valore interpretativo, vincolante solo per gli uffici gerarchicamente inferiori
  • Risoluzione: Valore interpretativo in merito al singolo caso
  • Interpello: Il contribuente chiede, amministrazione risponde. Può essere ordinario, anti elusivo, probatorio, disapplicativo.

Presso ogni direzione regionale dell’agenzia delle entrate è istituito il Garante del contribuente, organo collegiale formato da tre membri che non ha potere autoritativo, può solo stimolare procedure di auto-tutela.

Norma sostanziale e formale

La norma sostanziale riguarda la definizione e la disciplina dell’obbligazione tributaria. Ne fanno parte norme impositrici (stabiliscono i soggetti passivi, le aliquote e la base imponibile), le norme di agevolazione tributaria (stabiliscono esenzioni, detrazioni e deduzioni) e norme sanzionatorie (riserva di legge assoluta per le sanzioni penali, relativa per le amministrative).

La norma formale disciplina le attività di accertamento e riscossione del tributo e delle sanzioni.

Efficacia della norma tributaria

  • Nel tempo: La data di entrata in vigore non coincide sempre con l’inizio dell’efficacia di una norma. Se non è previsto diversamente la legge non ha effetto retroattivo, ma ci sono numerose eccezioni, come il tempus regis actum: le norme formali possono disciplinare atti precedenti la loro entrata in vigore, ad esempio consentire una nuova modalità di indagine. La retroattività quindi non dovrebbe valere, ma ci sono casi in cui la Costituzione ha previsto la validità di ciò.
  • Nello spazio: La legge esplica i suoi effetti in tutto il territorio politico nazionale. Tuttavia possono essere presupposto d’imposta fatti avvenuti al di fuori dello stato italiano, ma deve sussistere un collegamento personale con lo stato italiano.

Ordinamento internazionale

Il diritto tributario internazionale comprende norme mediante le quali lo Stato unilateralmente decide di disciplinare in un certo modo dei rapporti internazionali. Ne fanno parte norme di diritto interno e norme consuetudinarie internazionali automaticamente recepite.

Il diritto internazionale tributario si riferisce a norme che non nascono dalla volontà di un unico Stato, ma dall’incontro delle volontà di più stati, e vanno sotto il nome di accordi internazionali. Tali accordi non diventano automaticamente norma interna, ma necessitano di una legge di ratifica che dia loro attuazione (necessaria per via della riserva relativa). Arrivata tale legge, uno Stato comunica all’altro di aver ratificato l’accordo e questo entra in vigore nell’ordinamento nazionale creando una norma interna di rango secondario.

Normalmente le consuetudini non sono accettabili in ambito tributario, tuttavia in ambito internazionale si accettano i comportamenti derivanti da consuetudini. Lo stipulare tante convenzioni, come nel caso italiano, comporta la nascita di alcuni format, o modelli di convenzione, quali OCSE (europeo), US MODEL E ANDINO (sud America). Nel nostro caso, l’OCSE (organizzazione internazionale per la cooperazione e lo sviluppo economico) non si limita ad elaborare tale modello, ma elabora anche un commentario dello stesso. Qualora qualche paese non risulti d’accordo su qualcosa (es. Italia non d’accordo sui modelli di stabile organizzazione) deve far apporre riserva sull’interpretazione del commentario. Se la riserva non c’è, ciò significa che si è vincolati.

Gerarchia delle fonti in ambito tributario

  1. Costituzione nazionale e diritto originario dell’UE (trattati di costituzione UE), mentre leggermente più sotto troviamo il diritto vivente (Corte Costituzionale interna e Corte di Giustizia europea) e il diritto derivato dell’UE.
  2. Norme di diritto internazionale tributario.
  3. Fonti primarie nazionali.
  4. Fonti secondarie nazionali.

Interpretazione della norma tributaria

La legislazione tributaria presenta alcune caratteristiche che ne rendono complessa l’interpretazione:

  • Non è raccolta in un testo unico.
  • Non tutto è regolato in modo chiaro e completo.
  • Il legislatore produce continuamente le norme.
  • Alcune norme tributarie nascono in decreti legge non convertiti.
  • Per la comprensione di alcune norme sono richieste competenze specifiche.
  • Problemi di tecnica legislativa, il legislatore per richiamare una norma precedente deve sinteticamente indicarne il contenuto.

I criteri interpretativi sono gli stessi per ogni forma di tributo:

  1. Interpretazione letterale o lessicale
  2. Interpretazione teleologica (ricostruzione della norma secondo il fine che vuole perseguire il legislatore)
  3. Interpretazione logico-sistemica (interpretazione della norma tenendo conto del sottosistema impositivo in cui è prevista)

Può accadere che nelle varie interpretazioni solo una è conforme alla costituzione (criterio di conformità alla carta costituzionale). Quando una norma ha delle lacune entra in gioco l’analogia, dove si ricorre a principi generali dell’ordinamento tributario per regolamentare una fattispecie concreta e quando si ricorre ad un’altra norma che disciplina fattispecie similari. In ambito tributario, a causa della riserva di legge, non si può applicare l’analogia alle norme sostanziali. Tuttavia questa è applicabile per tutto ciò che si trova attorno i tratti essenziali del tributo. Parliamo dunque di norme formali che regolano accertamento, riscossione e liquidazioni.

Obbligazione tributaria

La norma sostanziale disciplina l’obbligazione tributaria andando a definirne i tratti essenziali (presupposto, soggetti passivi, aliquota e base imponibile, sanzioni). L’obbligazione tributaria è dunque pubblica, legale e pecuniaria. In passato l’obbligazione sorgeva quando l’ufficio emanava l’atto, con il passaggio al nuovo sistema di autodeterminazione analitica dei tributi questo ha sola valenza dichiarativa, riguardante un’obbligazione già sorta. Il primo atto è infatti la dichiarazione del contribuente mediante il quale dichiara le proprie obbligazioni fiscali.

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MrDandro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Giorgi Massimiliano.
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