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SOLUZIONI:
1) Il primo problema si risolve attraverso gli OBBLIGHI DI INFORMAZIONE.
2) Il secondo problema viene risolto trame il IUS PENITENDI (diritto di recesso senza
giustificazioni e senza costi) perché il legislatore si rende conto che, pur nel caso in cui
le informazioni vengano rese, è necessario riconoscere un periodo di tempo entro il
quale il consumatore può liberarsi dal vincolo contrattuale anche senza apparente
motivo.
Originariamente il IUS PENITENDI era diversificato nelle due tipologie: nella direttiva
sui CONTRATTI CONCLUSI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI (1985/577/CEE) e
nella direttiva sui CONTRATTI A DISTANZA (1997/7/CE). Queste due direttive sono
state abrogate dalla DIRETTIVA (83/11) che ha uniformato la disciplina dei due tipi
contrattuali del Contratto Concluso Fuori dai Locali Commerciali e del Contratto a
Distanza. Quindi il recesso nelle due tipologie del contratto oggi è regolato nello stesso
modo sia per quanto riguarda il TEMPO PER RECEDERE (14 giorni), sia per quanto
riguarda il DIES A QUO (varia a seconda la tipologia di contratto ma è identico nell’uno
e nell’altro contesto), sia per quanto riguarda i RIMEDI NEL CASO IN CUI NON
VENGA FORNITA INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI RECESSO (consiste nella
particolare forma di tutela che è rappresentata dal prolungamento del termine per
recedere che si protrae di un anno, quindi 1 anno e 14 giorni).
IMPOSTAZIONE:
• Il legislatore detta una serie di informazioni pre-negoziali che devono essere fornite
qualora il contratto, quale che ne sia il contenuto, venga concluso senza ricorrere alle
modalità della conclusione fuori dai locali commerciali o dei contratti a distanza.
• Dopo di ché indica le informazioni aggiuntive che devono essere fornite nel caso di
contratti conclusi fuori dai locali commerciali e a distanza.
• Specifica le modalità con cui le informazioni vengono erogate: che non sono le
medesime: nel caso del CONTRATTO CONCLUSO FUORI DAI LOCALI
COMMERCIALI le informazioni devono essere rese su un supporto documentale, nel
caso in cui il CONTRATTO VENGA CONCLUSO A DISTANZA le informazioni
potrebbero essere consacrate in un documento digitale e non necessariamente
cartaceo.
• Disciplina del recesso con tutto quello che esso comporta: la disciplina del recesso è
una patologia nell’esercizio del diritto di recesso qualora non vengano fornite le
informazioni sufficienti.
Disciplina contratti a distanza e conclusi fuori dai locali
commerciali
Art.45 CDC DEFINIZIONI:
Lettera g CONTRATTO A DISTANZA- qualsiasi contratto concluso tra professionista e
il consumatore mediante l’uso di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla
conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso; l’intera fase
del contratto deve essere conclusa tramite un mezzo telematico che deve essere stato
concepito per quel contratto (televendite, contratti conclusi integralmente tramite
telefono, contratti conclusi online, vendita tramite chat).
Lettera h CONTRATTO NEGOZIATO FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI- qualsiasi
contratto tra professionista e consumatore:
1) Concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del
consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;
2) Per cui è stata fatta un’offerta da parte del consumatore, nelle stesse
circostanze di cui al n°1; il fatto che il consumatore funga da proponente e non
da accettante non muta il quadro.
3) Che si conclude nei locali commerciali quando il consumatore è stato
intercettato (e quindi la proposta è stata formalizzata) fuori dai locali commerciali
alla presenza simultanea tra consumatore e professionista.
4) Concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e
avente lo scopo o l’effetto di promuovere e vendere beni o servizi al
consumatore; (ad esempio si va a visitare un’azienda e poi si compra il vino).
Lettera i LOCALI COMMERCIALI- Qualsiasi locale immobile o mobile adibito alla
vendita al dettaglio in cui professionista esercita la sua attività su base permanente o
abituale.
Art.46 CDC AMBITO DI APPLICAZIONE- le disposizioni delle sezioni I a IV del presente
Capo si applicano a tutti i contratti di vendita e di prestazioni di servizi inclusi i contratti per
la fornitura di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento (forma di riscaldamento).
Art.47 CDC ESCLUSIONI (pag.205)- La normativa non si applica: ai contratti per servizi
sociali di interesse generale (tutte quelle prestazioni che rientrano nelle attività tipiche
dello Stato sociale, ad esempio case popolari, assistenza per l’infanzia, sostegno alle
famiglie in stato di bisogno). Assistenza sanitaria, giochi di azzardo, servizi finanziari, per
immobili relativi alla costruzione di nuovi edifici, nell’ambito della disciplina dei pacchetti
turistici (perché hanno una loro normativa apposita), contratti di multiproprietà, contratti
stipulati per tramite di un ufficiale giudiziario (ad esempio i beni venduti in un procedimento
di espropriazione forzata e di vendita all’incanto), contratti di fornitura di alimenti, contratti
conclusi tramite distributori automatici, contratti conclusi dagli operatori telefonici
impiegando telefoni pubblici.
Obblighi di informazione
Uno degli strumenti di protezione che il legislatore europeo utilizza con maggiore
frequenza sono gli obblighi di informazione. L’ informazione di per sé, però, non è una
forma di tutela sufficiente perché si è dimostrato che il consumatore non opera sempre
sulla base di processi naturalmente razionali ma la razionalità del consumatore va
sorretta. Possiamo comunque continuare ad adottare l’uomo razionale ma con dei
correttivi. Allora si reagisce fornendo, non solo le informazioni necessarie (che devono
essere selezionate altrimenti si crea l’effetto di disinformare), ma le si deve fornire in
maniera chiara e comprensibile (il prof. non è tanto convinto dell’efficacia di questa
ulteriore caratteristica).
Limitarsi a fornire informazioni NECESSARIE,CHIARE e COMPRENSIBILE si è rivelato
essere troppo debole e quindi sono elementi necessari ma non sufficienti.
Per il Codice Civile, salvo l’ambito del contratto di assicurazione e del franchising (dove si
può costatare che l’attenzione agli obblighi informativi è particolarmente accentuata),
l’unico obbligo informativo espressamente previsto è l’Art.1338 (obbligo di informare la
controparte dell’esistenza di una causa di invalidità del contratto). Tutti gli altri obblighi
informativi sono stati affidati alla buonafede in senso oggettivo, cioè una clausola
generale che è stata specificata dai giudici in maniera di volta in volta differente (obblighi
di protezione, obblighi di informazione).
Quando si parla di informazione, esiste un obbligo generale di informazione che scaturisce
dalla buonafede? La risposta probabilmente è si ma questa risposta ha scatenato un
dibattito:
Per un verso c’è chi dice NO: Il prof. D’amico è convinto che l’unico obbligo
informativo che scaturisca a carico della parte che ha più informazioni è quello
sancito dall’ Art .1338, ma anche a voler ritenere che dalla buonafede possa
scaturire un obbligo generale di informare, dobbiamo tenere conto che le
informazioni sono beni ed hanno valore economico. Immaginare che la buonafede
imponga a chi si è procurato le informazioni di svelarle alla controparte che, invece,
non ha un’analoga capacità di recuperare informazioni, potrebbe essere eccessivo.
Questo è un disincentivo. Di conseguenza, ci si deve rendere conto che non tutte le
informazioni possono essere svelate.
Quando ricaviamo gli obblighi di informazione dalla buonafede, il compito di
equilibrio e di bilanciamento delle informazioni deve essere compiuta dal giudice,
invece, in ambito europeo e nella disciplina dei contratti a distanza e conclusi fuori
dai locali commerciali, la scelta di quali informazioni il professionista deve svelare e
di quali può decidere di conservare l’esclusiva è compiuta dal legislatore. E il
legislatore ha infatti stabilito che determinate informazioni sofisticate e specifiche
non devono necessariamente essere svelate.
Il Legislatore Europeo, infatti, non ricorre, invece, alle clausole generali ma gli obblighi
informativi sono l’oggetto di un’ossessione specifica il quale dettaglia quelle informazioni e
quegli elementi dell’operazione economica che devono essere specificati.
Art.48 CDC OBBLIGHI DI INFORMAZIONE CHE IL PROFESSIONISTA DEVE
COMUNICARE NEI CONTRATTI NON A DISTANZA E NON NEGOZIATI AL DI FUORI
DEI LOCALI COMMERCIALI- Sono tutte le informazioni che riguardano i caratteri
essenziali dell’operazione economica che le parti stanno concludendo. Il professionista
deve comunicare al consumatore:
a) Le caratteristiche principali dei beni e dei servizi;
b) L’identità del professionista, l’indirizzo geografico in cui è stabilito e il numero di
telefono e, ove questa informazione sia pertinente l’indirizzo geografico e l’identità
del professionista per conto del quale agisce;
c) Il prezzo totale dei beni e dei servizi (per prezzo totale consideriamo il corrispettivo
+ spese + interessi + imposte ecc…), o se la natura dei beni non consente la
predeterminazione del prezzo (ad esempio beni il cui prezzo è legato a indici di
borsa) e se applicabili tutte le spese aggiuntive (di spedizione, di consegna ecc..)
oppure, qualora tali spese non possono essere calcolate in anticipo, indicazione
che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
d) Se applicabili, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la
quale il professionista si impegna a consegnare i beni o i servizi;
e) Oltre a un richiamo dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni,
l’esistenza e le condizioni del servizio post-vendita (di riparazione) e delle garanzie
commerciali, se applicabili;
f) La durata del contratto, se applicabile (se il contratto è istantaneo non ha senso
specificare la durata), o se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a
rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione (nel nostro paese si intende
recesso) del contratto;
g) Se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili
di protezione tecnica; bisogna spiegare le caratteristiche e le funzionalità del bene
elettronico.
h) Prescrive che vengano segnalati elementi in inter-operatività (cioè se quel prodotto
non gira con determinati software o non è compatibile con determinati hardware).
Comma 2- Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano
anche ai