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SOLUZIONI:

1) Il primo problema si risolve attraverso gli OBBLIGHI DI INFORMAZIONE.

2) Il secondo problema viene risolto trame il IUS PENITENDI (diritto di recesso senza

giustificazioni e senza costi) perché il legislatore si rende conto che, pur nel caso in cui

le informazioni vengano rese, è necessario riconoscere un periodo di tempo entro il

quale il consumatore può liberarsi dal vincolo contrattuale anche senza apparente

motivo.

Originariamente il IUS PENITENDI era diversificato nelle due tipologie: nella direttiva

sui CONTRATTI CONCLUSI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI (1985/577/CEE) e

nella direttiva sui CONTRATTI A DISTANZA (1997/7/CE). Queste due direttive sono

state abrogate dalla DIRETTIVA (83/11) che ha uniformato la disciplina dei due tipi

contrattuali del Contratto Concluso Fuori dai Locali Commerciali e del Contratto a

Distanza. Quindi il recesso nelle due tipologie del contratto oggi è regolato nello stesso

modo sia per quanto riguarda il TEMPO PER RECEDERE (14 giorni), sia per quanto

riguarda il DIES A QUO (varia a seconda la tipologia di contratto ma è identico nell’uno

e nell’altro contesto), sia per quanto riguarda i RIMEDI NEL CASO IN CUI NON

VENGA FORNITA INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI RECESSO (consiste nella

particolare forma di tutela che è rappresentata dal prolungamento del termine per

recedere che si protrae di un anno, quindi 1 anno e 14 giorni).

IMPOSTAZIONE:

• Il legislatore detta una serie di informazioni pre-negoziali che devono essere fornite

qualora il contratto, quale che ne sia il contenuto, venga concluso senza ricorrere alle

modalità della conclusione fuori dai locali commerciali o dei contratti a distanza.

• Dopo di ché indica le informazioni aggiuntive che devono essere fornite nel caso di

contratti conclusi fuori dai locali commerciali e a distanza.

• Specifica le modalità con cui le informazioni vengono erogate: che non sono le

medesime: nel caso del CONTRATTO CONCLUSO FUORI DAI LOCALI

COMMERCIALI le informazioni devono essere rese su un supporto documentale, nel

caso in cui il CONTRATTO VENGA CONCLUSO A DISTANZA le informazioni

potrebbero essere consacrate in un documento digitale e non necessariamente

cartaceo.

• Disciplina del recesso con tutto quello che esso comporta: la disciplina del recesso è

una patologia nell’esercizio del diritto di recesso qualora non vengano fornite le

informazioni sufficienti.

Disciplina contratti a distanza e conclusi fuori dai locali

commerciali

Art.45 CDC DEFINIZIONI:

Lettera g CONTRATTO A DISTANZA- qualsiasi contratto concluso tra professionista e

il consumatore mediante l’uso di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla

conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso; l’intera fase

del contratto deve essere conclusa tramite un mezzo telematico che deve essere stato

concepito per quel contratto (televendite, contratti conclusi integralmente tramite

telefono, contratti conclusi online, vendita tramite chat).

Lettera h CONTRATTO NEGOZIATO FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI- qualsiasi

contratto tra professionista e consumatore:

1) Concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del

consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;

2) Per cui è stata fatta un’offerta da parte del consumatore, nelle stesse

circostanze di cui al n°1; il fatto che il consumatore funga da proponente e non

da accettante non muta il quadro.

3) Che si conclude nei locali commerciali quando il consumatore è stato

intercettato (e quindi la proposta è stata formalizzata) fuori dai locali commerciali

alla presenza simultanea tra consumatore e professionista.

4) Concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e

avente lo scopo o l’effetto di promuovere e vendere beni o servizi al

consumatore; (ad esempio si va a visitare un’azienda e poi si compra il vino).

Lettera i LOCALI COMMERCIALI- Qualsiasi locale immobile o mobile adibito alla

vendita al dettaglio in cui professionista esercita la sua attività su base permanente o

abituale.

Art.46 CDC AMBITO DI APPLICAZIONE- le disposizioni delle sezioni I a IV del presente

Capo si applicano a tutti i contratti di vendita e di prestazioni di servizi inclusi i contratti per

la fornitura di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento (forma di riscaldamento).

Art.47 CDC ESCLUSIONI (pag.205)- La normativa non si applica: ai contratti per servizi

sociali di interesse generale (tutte quelle prestazioni che rientrano nelle attività tipiche

dello Stato sociale, ad esempio case popolari, assistenza per l’infanzia, sostegno alle

famiglie in stato di bisogno). Assistenza sanitaria, giochi di azzardo, servizi finanziari, per

immobili relativi alla costruzione di nuovi edifici, nell’ambito della disciplina dei pacchetti

turistici (perché hanno una loro normativa apposita), contratti di multiproprietà, contratti

stipulati per tramite di un ufficiale giudiziario (ad esempio i beni venduti in un procedimento

di espropriazione forzata e di vendita all’incanto), contratti di fornitura di alimenti, contratti

conclusi tramite distributori automatici, contratti conclusi dagli operatori telefonici

impiegando telefoni pubblici.

Obblighi di informazione

Uno degli strumenti di protezione che il legislatore europeo utilizza con maggiore

frequenza sono gli obblighi di informazione. L’ informazione di per sé, però, non è una

forma di tutela sufficiente perché si è dimostrato che il consumatore non opera sempre

sulla base di processi naturalmente razionali ma la razionalità del consumatore va

sorretta. Possiamo comunque continuare ad adottare l’uomo razionale ma con dei

correttivi. Allora si reagisce fornendo, non solo le informazioni necessarie (che devono

essere selezionate altrimenti si crea l’effetto di disinformare), ma le si deve fornire in

maniera chiara e comprensibile (il prof. non è tanto convinto dell’efficacia di questa

ulteriore caratteristica).

Limitarsi a fornire informazioni NECESSARIE,CHIARE e COMPRENSIBILE si è rivelato

essere troppo debole e quindi sono elementi necessari ma non sufficienti.

Per il Codice Civile, salvo l’ambito del contratto di assicurazione e del franchising (dove si

può costatare che l’attenzione agli obblighi informativi è particolarmente accentuata),

l’unico obbligo informativo espressamente previsto è l’Art.1338 (obbligo di informare la

controparte dell’esistenza di una causa di invalidità del contratto). Tutti gli altri obblighi

informativi sono stati affidati alla buonafede in senso oggettivo, cioè una clausola

generale che è stata specificata dai giudici in maniera di volta in volta differente (obblighi

di protezione, obblighi di informazione).

Quando si parla di informazione, esiste un obbligo generale di informazione che scaturisce

dalla buonafede? La risposta probabilmente è si ma questa risposta ha scatenato un

dibattito:

Per un verso c’è chi dice NO: Il prof. D’amico è convinto che l’unico obbligo

 informativo che scaturisca a carico della parte che ha più informazioni è quello

sancito dall’ Art .1338, ma anche a voler ritenere che dalla buonafede possa

scaturire un obbligo generale di informare, dobbiamo tenere conto che le

informazioni sono beni ed hanno valore economico. Immaginare che la buonafede

imponga a chi si è procurato le informazioni di svelarle alla controparte che, invece,

non ha un’analoga capacità di recuperare informazioni, potrebbe essere eccessivo.

Questo è un disincentivo. Di conseguenza, ci si deve rendere conto che non tutte le

informazioni possono essere svelate.

Quando ricaviamo gli obblighi di informazione dalla buonafede, il compito di

equilibrio e di bilanciamento delle informazioni deve essere compiuta dal giudice,

invece, in ambito europeo e nella disciplina dei contratti a distanza e conclusi fuori

dai locali commerciali, la scelta di quali informazioni il professionista deve svelare e

di quali può decidere di conservare l’esclusiva è compiuta dal legislatore. E il

legislatore ha infatti stabilito che determinate informazioni sofisticate e specifiche

non devono necessariamente essere svelate.

Il Legislatore Europeo, infatti, non ricorre, invece, alle clausole generali ma gli obblighi

informativi sono l’oggetto di un’ossessione specifica il quale dettaglia quelle informazioni e

quegli elementi dell’operazione economica che devono essere specificati.

Art.48 CDC OBBLIGHI DI INFORMAZIONE CHE IL PROFESSIONISTA DEVE

COMUNICARE NEI CONTRATTI NON A DISTANZA E NON NEGOZIATI AL DI FUORI

DEI LOCALI COMMERCIALI- Sono tutte le informazioni che riguardano i caratteri

essenziali dell’operazione economica che le parti stanno concludendo. Il professionista

deve comunicare al consumatore:

a) Le caratteristiche principali dei beni e dei servizi;

b) L’identità del professionista, l’indirizzo geografico in cui è stabilito e il numero di

telefono e, ove questa informazione sia pertinente l’indirizzo geografico e l’identità

del professionista per conto del quale agisce;

c) Il prezzo totale dei beni e dei servizi (per prezzo totale consideriamo il corrispettivo

+ spese + interessi + imposte ecc…), o se la natura dei beni non consente la

predeterminazione del prezzo (ad esempio beni il cui prezzo è legato a indici di

borsa) e se applicabili tutte le spese aggiuntive (di spedizione, di consegna ecc..)

oppure, qualora tali spese non possono essere calcolate in anticipo, indicazione

che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

d) Se applicabili, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la

quale il professionista si impegna a consegnare i beni o i servizi;

e) Oltre a un richiamo dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni,

l’esistenza e le condizioni del servizio post-vendita (di riparazione) e delle garanzie

commerciali, se applicabili;

f) La durata del contratto, se applicabile (se il contratto è istantaneo non ha senso

specificare la durata), o se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a

rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione (nel nostro paese si intende

recesso) del contratto;

g) Se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili

di protezione tecnica; bisogna spiegare le caratteristiche e le funzionalità del bene

elettronico.

h) Prescrive che vengano segnalati elementi in inter-operatività (cioè se quel prodotto

non gira con determinati software o non è compatibile con determinati hardware).

Comma 2- Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano

anche ai

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
175 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Kjjones94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Piraino Fabrizio.