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GAI.
L’UE ha unico organo proprio che è il Consiglio europeo che ha la solita funzione di impulso
necessario allo sviluppo e la definizione di orientamenti giuridici generali.l’unica innovazione
riguarda il rapporto con il Parlamento infatti il consiglio ha obbligo di rendiconto a quest’ultimo.
Ulteriori novità introdotte sono: cittadinanza dell’Unione, ampliamento delle materie di cui la
comunità e competente, introduzione della codecisione, potenziato il ruolo del parlamento nella
formazione della commissione, mediatore europeo e il tribunale di primo grado.
Nel primo pilastro valgono le procedure decisionali che si sono descritte, negli altri due vige un
sistema intergovernativo che quindi si affida all’unanimità.
La difficolta nell’integrazione e resa nota dalle cd opting-out o clausole di esenzione che
permettono ad alcuni stati di sottrarsi ad un particolare settore di cooperazione comunitaria.
(Es. Regno Unito e Danimarca per unione monetaria)
La novità introdotta di maggior rilievo è pero l’avvio al processo di realizzazione dell’Unione
economica e monetaria, con la definizione dei cd parametri di Maastricht che hanno portato
all’introduzione dell’euro sotto la guida della BCE
Trattato di Amsterdam e geometria variabile
Il processo di ratifica del Tr. Di Maastricht non fu facile ma arrivo nel giugno del 1997 con il
trattato di Amsterdam, questo non conteneva nulla di rivoluzionario: venne portata nel Trattato
CE la politica sociale e del lavoro e vennero comunitarizzate le materie dei visti, dell’asilo e
dell’immigrazione e la GAI in materia civile.
Venne inoltre istituito l’Alto rappresentante per la politica estera e per la sicurezza comune sul
versante della PESC (chiamato MR. PESC) carica che spetta al segretario generale del consiglio.
Le semplificazioni apportate al quadro istituzionale non condussero all’eliminazione della diversa
velocità nello sviluppo dell’integrazione europea: rimase in piedi l’opting-out. Inoltre venne
istituito un meccanismo denominato Cooperazione Forzata che consente agli stati piu volenterosi
di fare un passo avanti senza costringere gli altri stati a seguirli
Le regole fondamentali sono:
1. Deve essere promossa da almeno 9 stati, esclusi i settori di competenza esclusiva dell’UE
2. Deve promuovere gli obbiettivi dell’UE
3. Deve essere autorizzata dal consiglio, inoltre deve essere residuale e aperta cosi da
consentire l’opting-in in qualsiasi momento
4. Gli atti assunti non entrano nell’acquis comunitario
Il trattato di Nizza e la maggioranza qualificata
Con il trattato di Amsterdam vi e stato un aumento di materie su cui il consiglio poteva deliberare
a maggioranza qualificata, con l’entrata di nuovi stati aumentava anche il numero di voti
necessario per una minoranza di blocco, ossia lo schieramento degli stati che potevano impedire
l’adozione delle decisioni, ciò rischiava di compromettere gli equilibri. Il trattato di Amsterdam
pero non risolse questo problema
Il trattato di Nizza (2001) affronto il nodo della questione. Sino ad allora la maggioranza si formava
sulla base del principio del voto ponderato (alla popolazione dello stato), questo pero portava ad
un appiattimento delle differenze tra stati piu popolosi e stati piu piccoli. Questo viola il principio
di uguaglianza di voto.
Per cui si è optato per una doppia maggioranza: nel calcolo di una si tiene conto della popolazione,
nel calcolo dell’altra del numero di stati.
La questione della maggioranza qualificata ha anche una rilevanza economica perché ci deve
essere una necessaria corrispondenza tra il ruolo di chi sostiene le entrate e quello di chi decide le
spese (i paesi piu grandi hanno maggiori spese e si rischia che quelli piu piccoli decidano per loro)
Da questo si è deciso di introdurre una sorta di terza maggioranza, qualsiasi stato può far valere la
clausola della verifica democratica se la maggioranza qualificata non comprende il 62 per cento
della popolazione totale dell’UE
Evoluzione del ruolo della Commissione
L’art 155 Tr. CEE elenca le seguenti funzioni della Commissione:
Vigila sull’applicazione delle disposizioni del trattato
Formula raccomandazioni o pareri in materie definite nel trattato
Dispone di un proprio potere di decisione
Esercita le competenze che le sono conferite dal consiglio
Il trattato di Lisbona ha ridefinito il ruolo della commissione in termini piu politici
1. La commissione era l’unica a non avere un immediato legame di rappresentanza degli
interessi degli stati membri, i suoi componenti sono scelti tra i cittadini degli stati membri
in base alla loro competenza generale. Risulta evidente che la commissione sia l’unica
istituzione politica che abbia in cura esclusivamente l’interesse generale della Comunità. I
commissari benché siano eletti con proposta degli stati membri non sono responsabili nei
confronti degli stati e del consiglio. I commissari sono uno per ogni stato membro ed erano
nominati per 4 anni di comune accordo dai governi degli stati membri
2. Il primo grande cambiamento si e avuto con il tr. Di Maastricht: la commissione neoistituita
presenta se stessa e il suo programma al parlamento europeo e ne ottiene la fiducia
mandato durata 5 anni
3. La modificazione più importante la si ebbe con il trattato di Lisbona, ed e volta ad
assicurare al presidente della commissione la maggioranza in parlamento europeo. I
commissari sono indicati dagli stati membri e proposti in comune accordo tra il consiglio e
il presidente eletto, il presidente e i commissari designati sono soggetti a un voto di
approvazione da parte del parlamento europeo e nominati dal consiglio europeo.
L’elezione separata del presidente e coerente con l’attribuzione di compiti determinanti di
direzione della commissione spetta a lui
Definire il quadro degli orientamenti politici
Decidere l’organizzazione interna della commissione
Dirigere lo svolgimento dellle funzione da parte dei commissariÙ
La funzione politica piu rilevante si esprime attraverso il potere di iniziativa, questo potere non si
esaurisce con la proposta, la commissione partecipa attivamente ai lavori del consiglio.
Inoltre l’art. 250 Tr. CE dispone che il consiglio possa approvare un emendamento alla proposta
della commissione solo votando all’unanimità, la commissione può inoltre modificare in ogni
momento la sua proposta fintantoché il consiglio non abbia deliberato.
La commissione e comunque assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli stati
membri, riducendo perciò l’autonomia di questa, anche il parlamento non gradisce la cosiddetta
procedura di comitologia (rende poco trasparente il processo decisionale).
Comitato 133= comitato che decide in materia di politica commerciale, il vero centro di potere
dell’unione in questa materia ed e l’organismo che svolge i negoziati con il WTO (World Trade
Organization)
L'estensione delle competenze
Il mercato interno
Nei trent’anni che precedono l’Atto unico, dove vi e una paralisi istituzionale della Comunità
europea, vi è stato un allargamento dell’ordinamento comunitario in quasi tutti i settori. Come è
possibile?
1. E offerta dalle enormi esigenze regolative che emergono dall’istituzione del mercato unico
2. In parte deriva dalla formulazione delle competenze della Comunità nel trattato
3. Deriva dalla potenza espansiva che hanno poteri impliciti e clausole di flessibilità
4. Anche frutto della giurisprudenza della corte di giustizia
La costruzione di un mercato unico, ispirato alle 4 libertà (di merci, di persone, di servizi e di
capitali) non ha richiesto solo un intervento comunitario di tipo ablatorio, diretto cioè
all’eliminazione dei dazi e le restrizioni quantitative (quei tipi di contingentamento delle
importazioni di determinati prodotti imposti dagli stati per proteggere i propri prodotti). Vi sono
infatti infinite sfumature di misure ad effetto equivalenti alle restrizioni quantitative.
In pratica per raggiungere la condizione di mercato perfettamente concorrenziale la comunità
interviene per assicurare questo e quindi agendo in vari settori come ambiente, occupazione,
salari minimi ecc. (un impresa per essere rispettosa dell’ambiente sostiene un costo, se non
regolato le imprese che hanno invece inquinato ricevono una sorta di sussidio statale e quindi non
è soddisfatta la condizione di perfetta concorrenza)
Principio di attribuzione
Il trattato di Maastricht ha aggiunto un’affermazione piu generale del principio di attribuzione ‘La
comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obbiettivi che le sono
stati assegnati dal presente trattato’
L’assegnazione delle competenze va poi interpretata, chi la interpreta può utilizzare diverse
metodologie: valutare se le materie vadano interpretate in senso estensivo o in senso restrittivo.
La corte di Giustizia, che ha criteri interpretativi simili a quelli dei giudici nazionali, abbraccia
l’interpretazione evolutiva delle materie. Per le attribuzioni della Comunità, il trattato istitutivo
non definisce le medesime elencando le materie di competenza esclusiva ma fissa degli obiettivi e
delle finalità da raggiungere. È difficile perciò applicare il principio di attribuzione poiché sono
attribuzioni che hanno carattere spiccatamente dinamico, in quanto finalizzate al raggiungimento
di determinati obiettivi.
La corte di Giustizia ha definito certe materie come competenze esclusive della Comunità, ciò vuol
dire che in quella materia la legislazione e passata definitivamente alla comunita. Il paradosso
sorge pero nel momento in cui non vengono indicati gli indici che facciano riconoscere le
competenze esclusive.
La corte poi parla pero di competenza esclusiva della commissione in relazione alle decisione di
compatibilità con il mercato degli aiuti di stato. Lo stesso trattato prevedere il carattere di
competenza concorrente . Il trattato di lisbona introduce un doppio elenco delle competenze della
Comunità con indicazione di quelle esclusive.
Poteri impliciti e clausole di flessibilità
In una lontana sentenza relativa al Tr. CECA, la corte accetta la dottrina dei poteri impliciti. Nella
sentenza Aets vi si trova conferma affermando che i poteri delle istituzioni comunitarie , in assenza
di attribuzioni esplicite nel trattato, possono essere desunti dal trattato nel suo complesso e dagli
atti normativi del diritto derivato.
La cd clausola di flessibilità è un attribuzione generale, connessa non ale politica affidate all’Ue ma
teleologicamente orientata ai suoi scopi di natura residuale e sussidiaria interamente appoggiata
sul principio normativo priva