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Estratto del documento

GAI.

L’UE ha unico organo proprio che è il Consiglio europeo che ha la solita funzione di impulso

necessario allo sviluppo e la definizione di orientamenti giuridici generali.l’unica innovazione

riguarda il rapporto con il Parlamento infatti il consiglio ha obbligo di rendiconto a quest’ultimo.

Ulteriori novità introdotte sono: cittadinanza dell’Unione, ampliamento delle materie di cui la

comunità e competente, introduzione della codecisione, potenziato il ruolo del parlamento nella

formazione della commissione, mediatore europeo e il tribunale di primo grado.

Nel primo pilastro valgono le procedure decisionali che si sono descritte, negli altri due vige un

sistema intergovernativo che quindi si affida all’unanimità.

La difficolta nell’integrazione e resa nota dalle cd opting-out o clausole di esenzione che

permettono ad alcuni stati di sottrarsi ad un particolare settore di cooperazione comunitaria.

(Es. Regno Unito e Danimarca per unione monetaria)

La novità introdotta di maggior rilievo è pero l’avvio al processo di realizzazione dell’Unione

economica e monetaria, con la definizione dei cd parametri di Maastricht che hanno portato

all’introduzione dell’euro sotto la guida della BCE

Trattato di Amsterdam e geometria variabile

Il processo di ratifica del Tr. Di Maastricht non fu facile ma arrivo nel giugno del 1997 con il

trattato di Amsterdam, questo non conteneva nulla di rivoluzionario: venne portata nel Trattato

CE la politica sociale e del lavoro e vennero comunitarizzate le materie dei visti, dell’asilo e

dell’immigrazione e la GAI in materia civile.

Venne inoltre istituito l’Alto rappresentante per la politica estera e per la sicurezza comune sul

versante della PESC (chiamato MR. PESC) carica che spetta al segretario generale del consiglio.

Le semplificazioni apportate al quadro istituzionale non condussero all’eliminazione della diversa

velocità nello sviluppo dell’integrazione europea: rimase in piedi l’opting-out. Inoltre venne

istituito un meccanismo denominato Cooperazione Forzata che consente agli stati piu volenterosi

di fare un passo avanti senza costringere gli altri stati a seguirli

Le regole fondamentali sono:

1. Deve essere promossa da almeno 9 stati, esclusi i settori di competenza esclusiva dell’UE

2. Deve promuovere gli obbiettivi dell’UE

3. Deve essere autorizzata dal consiglio, inoltre deve essere residuale e aperta cosi da

consentire l’opting-in in qualsiasi momento

4. Gli atti assunti non entrano nell’acquis comunitario

Il trattato di Nizza e la maggioranza qualificata

Con il trattato di Amsterdam vi e stato un aumento di materie su cui il consiglio poteva deliberare

a maggioranza qualificata, con l’entrata di nuovi stati aumentava anche il numero di voti

necessario per una minoranza di blocco, ossia lo schieramento degli stati che potevano impedire

l’adozione delle decisioni, ciò rischiava di compromettere gli equilibri. Il trattato di Amsterdam

pero non risolse questo problema

Il trattato di Nizza (2001) affronto il nodo della questione. Sino ad allora la maggioranza si formava

sulla base del principio del voto ponderato (alla popolazione dello stato), questo pero portava ad

un appiattimento delle differenze tra stati piu popolosi e stati piu piccoli. Questo viola il principio

di uguaglianza di voto.

Per cui si è optato per una doppia maggioranza: nel calcolo di una si tiene conto della popolazione,

nel calcolo dell’altra del numero di stati.

La questione della maggioranza qualificata ha anche una rilevanza economica perché ci deve

essere una necessaria corrispondenza tra il ruolo di chi sostiene le entrate e quello di chi decide le

spese (i paesi piu grandi hanno maggiori spese e si rischia che quelli piu piccoli decidano per loro)

Da questo si è deciso di introdurre una sorta di terza maggioranza, qualsiasi stato può far valere la

clausola della verifica democratica se la maggioranza qualificata non comprende il 62 per cento

della popolazione totale dell’UE

Evoluzione del ruolo della Commissione

L’art 155 Tr. CEE elenca le seguenti funzioni della Commissione:

 Vigila sull’applicazione delle disposizioni del trattato

 Formula raccomandazioni o pareri in materie definite nel trattato

 Dispone di un proprio potere di decisione

 Esercita le competenze che le sono conferite dal consiglio

Il trattato di Lisbona ha ridefinito il ruolo della commissione in termini piu politici

1. La commissione era l’unica a non avere un immediato legame di rappresentanza degli

interessi degli stati membri, i suoi componenti sono scelti tra i cittadini degli stati membri

in base alla loro competenza generale. Risulta evidente che la commissione sia l’unica

istituzione politica che abbia in cura esclusivamente l’interesse generale della Comunità. I

commissari benché siano eletti con proposta degli stati membri non sono responsabili nei

confronti degli stati e del consiglio. I commissari sono uno per ogni stato membro ed erano

nominati per 4 anni di comune accordo dai governi degli stati membri

2. Il primo grande cambiamento si e avuto con il tr. Di Maastricht: la commissione neoistituita

presenta se stessa e il suo programma al parlamento europeo e ne ottiene la fiducia

mandato durata 5 anni

3. La modificazione più importante la si ebbe con il trattato di Lisbona, ed e volta ad

assicurare al presidente della commissione la maggioranza in parlamento europeo. I

commissari sono indicati dagli stati membri e proposti in comune accordo tra il consiglio e

il presidente eletto, il presidente e i commissari designati sono soggetti a un voto di

approvazione da parte del parlamento europeo e nominati dal consiglio europeo.

L’elezione separata del presidente e coerente con l’attribuzione di compiti determinanti di

direzione della commissione spetta a lui

 Definire il quadro degli orientamenti politici

 Decidere l’organizzazione interna della commissione

 Dirigere lo svolgimento dellle funzione da parte dei commissariÙ

La funzione politica piu rilevante si esprime attraverso il potere di iniziativa, questo potere non si

esaurisce con la proposta, la commissione partecipa attivamente ai lavori del consiglio.

Inoltre l’art. 250 Tr. CE dispone che il consiglio possa approvare un emendamento alla proposta

della commissione solo votando all’unanimità, la commissione può inoltre modificare in ogni

momento la sua proposta fintantoché il consiglio non abbia deliberato.

La commissione e comunque assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli stati

membri, riducendo perciò l’autonomia di questa, anche il parlamento non gradisce la cosiddetta

procedura di comitologia (rende poco trasparente il processo decisionale).

Comitato 133= comitato che decide in materia di politica commerciale, il vero centro di potere

dell’unione in questa materia ed e l’organismo che svolge i negoziati con il WTO (World Trade

Organization)

L'estensione delle competenze

Il mercato interno

Nei trent’anni che precedono l’Atto unico, dove vi e una paralisi istituzionale della Comunità

europea, vi è stato un allargamento dell’ordinamento comunitario in quasi tutti i settori. Come è

possibile?

1. E offerta dalle enormi esigenze regolative che emergono dall’istituzione del mercato unico

2. In parte deriva dalla formulazione delle competenze della Comunità nel trattato

3. Deriva dalla potenza espansiva che hanno poteri impliciti e clausole di flessibilità

4. Anche frutto della giurisprudenza della corte di giustizia

La costruzione di un mercato unico, ispirato alle 4 libertà (di merci, di persone, di servizi e di

capitali) non ha richiesto solo un intervento comunitario di tipo ablatorio, diretto cioè

all’eliminazione dei dazi e le restrizioni quantitative (quei tipi di contingentamento delle

importazioni di determinati prodotti imposti dagli stati per proteggere i propri prodotti). Vi sono

infatti infinite sfumature di misure ad effetto equivalenti alle restrizioni quantitative.

In pratica per raggiungere la condizione di mercato perfettamente concorrenziale la comunità

interviene per assicurare questo e quindi agendo in vari settori come ambiente, occupazione,

salari minimi ecc. (un impresa per essere rispettosa dell’ambiente sostiene un costo, se non

regolato le imprese che hanno invece inquinato ricevono una sorta di sussidio statale e quindi non

è soddisfatta la condizione di perfetta concorrenza)

Principio di attribuzione

Il trattato di Maastricht ha aggiunto un’affermazione piu generale del principio di attribuzione ‘La

comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obbiettivi che le sono

stati assegnati dal presente trattato’

L’assegnazione delle competenze va poi interpretata, chi la interpreta può utilizzare diverse

metodologie: valutare se le materie vadano interpretate in senso estensivo o in senso restrittivo.

La corte di Giustizia, che ha criteri interpretativi simili a quelli dei giudici nazionali, abbraccia

l’interpretazione evolutiva delle materie. Per le attribuzioni della Comunità, il trattato istitutivo

non definisce le medesime elencando le materie di competenza esclusiva ma fissa degli obiettivi e

delle finalità da raggiungere. È difficile perciò applicare il principio di attribuzione poiché sono

attribuzioni che hanno carattere spiccatamente dinamico, in quanto finalizzate al raggiungimento

di determinati obiettivi.

La corte di Giustizia ha definito certe materie come competenze esclusive della Comunità, ciò vuol

dire che in quella materia la legislazione e passata definitivamente alla comunita. Il paradosso

sorge pero nel momento in cui non vengono indicati gli indici che facciano riconoscere le

competenze esclusive.

La corte poi parla pero di competenza esclusiva della commissione in relazione alle decisione di

compatibilità con il mercato degli aiuti di stato. Lo stesso trattato prevedere il carattere di

competenza concorrente . Il trattato di lisbona introduce un doppio elenco delle competenze della

Comunità con indicazione di quelle esclusive.

Poteri impliciti e clausole di flessibilità

In una lontana sentenza relativa al Tr. CECA, la corte accetta la dottrina dei poteri impliciti. Nella

sentenza Aets vi si trova conferma affermando che i poteri delle istituzioni comunitarie , in assenza

di attribuzioni esplicite nel trattato, possono essere desunti dal trattato nel suo complesso e dagli

atti normativi del diritto derivato.

La cd clausola di flessibilità è un attribuzione generale, connessa non ale politica affidate all’Ue ma

teleologicamente orientata ai suoi scopi di natura residuale e sussidiaria interamente appoggiata

sul principio normativo priva

Dettagli
A.A. 2018-2019
43 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sophie_serafini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Europeo dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Perrone Andrea.