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Costituzione e laicità dello stato

Gli articoli 2, 3, 8, 19 della Costituzione affermano il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, l’eguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione, il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa. Questi sono capisaldi di uno stato laico che esclude qualsiasi tipo di limitazione, discriminazione o condizionamento dei cittadini sotto il profilo religioso.

Il primo comma dell’articolo 8 afferma che tutte le confessioni sono egualmente libere di fronte alla legge, volendo escludere che lo stato sia in qualche modo interessato a favorire l’espansionismo di una confessione rispetto alle altre. La laicità viene considerata come uno dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale.

Neutralità dello stato

Principio di neutralità dello stato sta a significare il rispetto verso le molteplici espressioni della fenomenologia religiosa. "Laicità" e "separatismo" non sono sinonimi. Lo stato valorizza il carattere sociale e il valore storico della religione e delle confessioni religiose, riconosce le formazioni sociali (tra le quali si annoverano le confessioni religiose) nelle quali si svolge la personalità dell’uomo, si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, e si propone di entrare in rapporto con le confessioni attraverso rapporti che disciplinino le relazioni. Vuole favorire e attuare l’effettività del diritto di libertà religiosa.

Sistema delle fonti del diritto ecclesiastico

In questo modo, si crea una divaricazione nel sistema delle fonti del diritto ecclesiastico:

  • Fonti di derivazione unilaterale: processo di formazione interno all’ordinamento.
  • Fonti di derivazione bilaterale: processo di formazione che prevede la partecipazione delle singole confessioni per la stipulazione del Concordato e delle Intese.

Fonti del diritto ecclesiastico

Diversi tipi di stato hanno diversi approcci al diritto ecclesiastico:

Stato separatista

Lo stato separatista evita di instaurare rapporti con le chiese e le sottopone a un diritto comune che considera le confessioni religiose in modo paritario.

Ordinamenti confessionali

Gli ordinamenti del Nord Europa e l’ordinamento greco sono talmente confessionali che a livello costituzionale, o di leggi fondamentali, sono disciplinate le rispettive religioni di stato (anglicana o protestante al nord, ortodossa in Grecia). In questi casi, l’ordinamento confessionale della religione ufficiale ha una notevole rilevanza giuridica statale, in quanto immediatamente richiamato dalla legislazione civile.

Paesi cattolici

Nei paesi cattolici, solitamente vi è una commistione di fonti unilaterali statali e di fonti di derivazione bilaterale (fonti di tipo concordatario). Questi ordinamenti si trovano ad avere un sistema di fonti di diritto ecclesiastico particolarmente complesso: accanto a fonti unilaterali fondamentali, come le Carte costituzionali, e alcune leggi generali sulla libertà religiosa, esistono fonti di derivazione bilaterale, di tipo concordatario (relative alla Chiesa cattolica) e per Intesa con confessioni acattoliche. Inoltre, il sistema delle fonti deve ritenersi integrato dalle norme di diritto internazionale (convenzioni, trattati ecc.), che sempre più spesso dettano principi e disposizioni relative alla tutela dei diritti umani, o in particolare della libertà religiosa.

Ordinamento italiano

Esempio tipico di ordinamento complicato è l'ordinamento italiano. La pluralità delle fonti è caratterizzata da una forte ripetitività. Il fenomeno della ripetitività trova una ragione di carattere generale nella svolta di reazione contro tutti i totalitarismi, contro le innumerevoli violazioni dei diritti umani che si sono verificate nella seconda metà del ‘900, quindi nell’ansia di non voler trascurare nulla. E trova una ragione specificamente italiana nell’esperienza autoritaria pre-costituzionale che era giunta a negare ad alcuni culti la libertà religiosa, e a privilegiare la religione cattolica. Alla stipulazione delle Intese con culti acattolici, ciascuna confessione, quasi nel timore che un giorno la Costituzione italiana potesse venir meno, o venisse interpretata in modo restrittivo, ha chiesto ed ottenuto di ripetere, nel rispettivo testo pattizio, diritti di libertà e garanzie di autonomia già contenuti nella Costituzione o nelle fonti di diritto internazionale.

Fonti di diritto internazionale

  • Convenzioni
  • Trattati
  • Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948), art. 18: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà di cambiare religione o credo, libertà di manifestare isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione”.

Fonti di diritto interno

  • Unilaterali statali: Fonti costituzionali, fonti ordinarie generiche che disciplinano materie più ampie e diverse rispetto a quella ecclesiastica, ma contengono norme direttamente o indirettamente attinenti a qualche aspetto religioso o confessionale. Tra le principali fonti ordinarie si ricordano i codici di merito e di procedura che regolano gli edifici di culto, il segreto dei ministri di culto, i delitti contro la religione, il divorzio, i diversi tipi di obiezione di coscienza.
  • Fonti ordinarie specifiche: Disciplinano direttamente alcune materie ecclesiastiche o confessionali. La principale è la legge 1159/1929 sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato, che disciplina le confessioni diverse da quella cattolica. È stata ritoccata e modificata in più punti, non è più in vigore per quelle confessioni che abbiano stipulato Intese con lo Stato.
  • Legislazione regionale: Ha agito principalmente sui temi dell'assistenza, dell'istruzione e dell'edilizia di culto.
  • Di derivazione bilaterale: Patti Lateranensi, firmati l’11 Febbraio 1929, constano del Trattato del Laterano, che risolve la questione romana in via definitiva, e del Concordato, che regola la condizione della Chiesa cattolica in Italia. Sono stati riformati nel 1984 e tra le varie novità è stato abrogato l'articolo 1 che definiva il carattere confessionista dello stato. Inoltre, è stato integralmente riscritto il Concordato. A seguito di tale riforma sono stati elaborati dei testi pattizi successivi che danno attuazione a principi e a norme del Concordato in specifiche materie. Il più importante testo pattizio è la legge 222/1985, che contiene disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero.
  • Intese con i culti acattolici: Elaborate e stipulate a partire dal 1984, in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione e approvate con relativo disegno di legge. Queste affiancano il Concordato con la Chiesa cattolica e servono per disciplinare i culti di minoranza e a realizzare una condizione quanto più possibile paritaria per tutte le confessioni religiose.

Libertà di culto, limiti, agevolazioni

L’ordinamento italiano garantisce attualmente la libertà di culto nel modo più ampio.

Limite del buon costume

Per quanto riguarda il limite del buon costume previsto dall’articolo 19 della Costituzione, si ritiene che esso non s'identifichi soltanto con la morale sessuale, ma comprenda anche il rispetto per la persona umana nei suoi diritti personalissimi, il rispetto per le istituzioni e gli ordinamenti pubblici statali, nonché nel rispetto di quelle leggi che assicurano la libera e pacifica convivenza.

In ogni caso, a prescindere dalle interpretazioni del buon costume, nella concreta celebrazione del rito, non ci possono essere manifestazioni e atti contrari al pudore sessuale, manifestazioni ingiuriose nei confronti di persone o istituzioni statali, pratiche aberranti come il sacrificio di animali o pratiche dirette a privare i partecipanti della loro piena libera coscienza. In questi casi l'intervento repressivo sarà lecito e commisurato alle specifiche manifestazioni e ai singoli atti.

Oltre al limite del buon costume, espressamente previsto dall'articolo 19 della Costituzione, ci sono anche altre norme e altri limiti che riguardano le modalità e i tempi: tra gli altri limiti troviamo il buon senso, la tutela della quiete pubblica, la proprietà pubblica e privata che proibiscono comportamenti anomali (non è ammissibile per esempio un'assemblea di fedeli in piena notte per celebrare un rito rumoroso). Il rispetto di tali norme è necessario anche quando la celebrazione di riti e cerimonie collettive si è svolta all'interno di case private.

In ogni caso, ogni volta che un’autorità confessionale vuole fare una cerimonia religiosa al di fuori dei propri templi (per esempio una processione) ne deve dare previa informativa alle autorità competenti per avere le debite autorizzazioni e per concordare tragitti e tempi della cerimonia, affinché siano rispondenti alle esigenze urbanistiche e di viabilità. Questi oneri non costituiscono limiti all'esercizio della libertà di culto, ma sono condizioni per il corretto funzionamento del sistema.

Garanzie e agevolazioni per l'esercizio del culto

L'ordinamento italiano favorisce in tanti modi l'esercizio del culto.

  • Punisce chi impedisce o turba una funzione religiosa quando questa si è svolta in un luogo destinato al culto o con l'assistenza di un ministro di culto.
  • Prevede la possibilità di comuni e consorzi di comuni a provvedere con specifici finanziamenti alla conservazione degli edifici di culto.
  • È stato esteso il finanziamento per la costruzione, il completamento, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli edifici di culto e relativi immobili di pertinenza.
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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher antonino.p16 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Boni Geraldina.
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