Introduzione
Con la rivoluzione industriale molti lavoratori si ritrovano in condizioni di bisogno per le pesanti modalità di lavoro. La risposta alla tutela dei lavoratori arriva con le società di mutuo soccorso, associazioni volontarie di lavoratori che, con i propri contributi, erogano PP agli associati in caso di situazioni di bisogno e pensioni. Risultano solo parzialmente idonee perché possono iscriversi solo lavoratori meglio retribuiti.
La crescente problematica degli infortuni sul lavoro viene avvertita anche dagli Stati; il cancelliere Bismarck interviene prevedendo in Germania un’assicurazione sociale per ridurli e il modello viene ripreso in Italia con la l. 80/1898, che segnala la nascita della previdenza sociale italiana. Solo nel secondo dopoguerra si afferma l’idea della sicurezza sociale, quale contenitore dei concetti di previdenza e assistenza.
Fondamento
L'articolo 38 Cost. al comma 1 si riferisce all’assistenza prevedendo che lo stato, attraverso il finanziamento generale, garantisca un tenore di vita adeguato a chi ha un reddito basso e non può procurarsi altre entrate (inabile). Il comma 2 riguarda la previdenza e stabilisce che lo stato, attraverso l’imposizione dell’obbligo contributivo, assicura ai lavoratori i mezzi di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e disoccupazione involontaria. Il comma 3 è relativo all’avviamento professionale dei disabili e sul solco si inserisce la l. 68/99 sull’assunzione di disabili. Il comma 4 definisce che i compiti sono svolti da organi e enti statali. Il comma 5 che l’assistenza privata è libera.
L’art. 3.2 Cost e il 2 sono collegati al 38. Il 3.2 stabilisce il p. di eguaglianza sostanziale per cui, la parificazione dei cittadini si ha con la rimozione degli ostacoli economici e sociali. Il 2 che partecipano alla liberazione dal bisogno sia lo stato che i cittadini. La corte costituzionale interviene con le sentenze additive ampliando l’ambito di applicazione delle assicurazioni sociali.
Importanti sono la dichiarazione dei diritti dell’uomo che annovera quelli sociali tra essi, la carta di Nizza che dà una definizione di situazione di bisogno e gli atti dell’OIL.
Legislazione recente
La l. 3/01 è intervenuta sul riparto delle competenze assegnando allo stato quella esclusiva su previdenza e LEP e alle regioni quella su assistenza. Alla concorrente è assegnata la previdenza integrativa (o complementare). La mancata riforma 2016 avrebbe ampliato i poteri dello Stato.
Assicurazione sociale vs privata
Ha carattere pubblicistico e si ha il versamento di contributi. È imposta dalla legge e le PP sono erogate anche in caso di mancata contribuzione, l’assicuratore non ha scopo di lucro e l’assicurante è il datore (subordinato) o il lavoratore (autonomo).
Sistema giuridico previdenziale
Lo Stato eroga le PP attraverso enti pubblici strumentali, che ottengono le risorse necessarie attraverso l’imposizione dell’obbligo contributivo (rapporto che nasce con l’assunzione) a carico del datore e lavoratori. Beneficiano delle PP i lavoratori. Il secondo rapporto è quello giuridico tra lavoratore e ente che nasce con l’assunzione ma sorge solo al verificarsi di uno degli eventi protetti.
Gli enti previdenziali sono istituiti con legge dallo Stato e i principali sono:
- INPS: provvede con assicurazioni distinte a tutela invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria; gestisce CIG e eroga ammortizzatori sociali come assegno sociale; gestisce congedi parentali e effettua controllo su esatto versamento dei contributi.
- INAIL: TU 1124/65
- INPDAP: analogo INPS nel pubblico impiego. Soppresso e confluito nell’INPS nel 2012.
- Casse di previdenza: gestiscono categorie di liberi professionisti (ENPAL per CDL)
Adempimenti del datore
Il datore deve denunciare l’attività con l’iscrizione nel RDI presso la Camera di Commercio della Provincia e la CU vale anche a fini previdenziali; viene identificato secondo il settore produttivo e ciò è importante per stabilire l’aliquota contributiva. Deve comunicare le assunzioni ai CPI riportando dati (anagrafici, mansioni, retribuzione). Deve compilare il LUL (ex libro paga) telematicamente (dal 2017) riportando dati lavoratore e dati rapporto di lavoro; è lo strumento principe per gli organi di controllo perché consente di valutare lo stato occupazionale. Sono previste sanzioni pecuniarie diversificate in base a n. dipendenti per omessa/infedele registrazione.
Obbligazioni per ricevere PP
Il datore deve versare contributi e l’ente deve informare lavoratore su propria posizione previdenziale attraverso invio estratti conto delle retribuzioni denunciate dal datore. Presso INPS è tenuto casellario posizioni previdenziali attive.
Per esigere le PP è necessario un atto di ammissione al godimento, che deve essere richiesto telematicamente (dal 2011). Viene emesso dall’ente se è riconosciuta la sussistenza delle condizioni di legge stabilite per l’emissione. Nel caso in cui non venga ammesso ma il lavoratore ritiene sussistano, può agire giudizialmente per condannare all’erogazione.
PP: sono determinate dalla legge e non hanno natura risarcitoria né retributiva. Possono essere economiche o sanitarie e la funzione è di reintegrare le energie lavorative perse oltre che liberare dalla situazione di bisogno (socialmente rilevante = carenza beni essenziali).
Rischio professionale vs sociale
Il primo è quello insito nell’attività lavorativa ed è correlato ad ogni evento a cui è ricollegabile il sorgere del diritto alle PP. Il secondo è quello a cui sono esposti tutti (es. vecchiaia).
Obbligo contributivo
La prescrizione è in 5 anni, dopo i quali diventano irricevibili salvo atto di interruzione da parte dell’ente. Viene meno in caso di cessazione del rapporto di lavoro. I contributi sono una somma di denaro commisurata alla retribuzione/reddito. Il 2115 cc stabilisce che, nel caso del lavoro subordinato, datore e lavoratore contribuiscono in parti uguali alle istituzioni di previdenza e assistenza: il datore è responsabile del versamento anche della quota del lavoratore e la trattiene poi sulla busta paga (diritto di rivalsa). Lavoratori autonomi e liberi professionisti versano autonomamente i contributi. Nel caso di lavoro somministrato, nel caso di inadempienza dell’agenzia, la retribuzione e i contributi sono a carico del datore. Per il lavoro parasubordinato il carico è 2/3 committente e 1/3 lavoratore, salvo il diritto di rivalsa. L’aliquota dei parasubordinati è stata alzata al 32% per avvicinarli ai subordinati sotto il profilo della tutela. I parasub. sono tenuti all’iscrizione nella gestione separata INPS: collaboratori coordinati continuativi, Co.Co.Pro (contratti stipulati prima del d. 81/15 che li ha abrogati) e autonomi con partita IVA che non sono tenuti ad iscriversi a casse di previdenza.
Natura giuridica dei contributi
No configurazione come tassa, no come premio di assicurazione, sì come imposte stabilite dalla legge a favore di un ente pubblico e per la realizzazione di un interesse generale. Imposta = prestazione pecuniaria che un ente può esigere in forza della propria potestà di imperio.
Determinazione contributi
Interviene la legge stabilendo che possono essere fissati o in misura fissa (contributi minimi obbligatori) o variabili in base a retribuzione/reddito professionale. Retribuzione e reddito costituiscono la base imponibile su cui viene determinato l’ammontare del contributo, indicandone il tasso. Prima della l. 153/69 era retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceveva dal datore, in natura o in denaro, per l’opera prestata. Ora si guarda all’art. 12 della legge insieme all’art. 49 TUIR per cui è retribuzione assoggettabile a contribuzione tutto ciò che è rilevante ai fini dell’imposta sui redditi. L’art. 51 contiene esenzioni come le erogazioni liberali concesse dal datore in occasione di festività/ricorrenze. Sono invece assoggettate le integrazioni stabilite dai CC in caso di gravidanza, puerperio, malattia, infortunio.
Fiscalizzazione oneri sociali e sgravi contributivi
È una misura di politica economica con cui lo stato si fa carico di una parte dei contributi delle imprese attraverso risorse del bilancio. Ciò viene fatto per risollevare settori in crisi o alleggerire situazioni di disoccupazione in aree tradizionalmente depresse come il Mezzogiorno. Sul piano degli sgravi, la legge di stabilità 2014 aveva stabilito esonero da contributi per datori che avessero assunto soggetti svantaggiati (8.000€/anno x 3 anni x lavoratore).
Contribuzione figurativa
L’apporto dello Stato garantisce i diritti previdenziali dei lavoratori: nei casi di sospensione del lavoro per congedo, malattia, infortunio, CIG, ecc. la legge stabilisce che tali periodi siano computati come validi sotto il profilo contributivo. Lo stato finanzia la contribuzione in questi frangenti, in applicazione del p. di solidarietà per garantire il futuro godimento delle PP.
I lavoratori hanno la possibilità di colmare eventuali vuoti contributivi con i contributi volontari ma devono essere in mancanza di un’occupazione e quindi di una retribuzione e dimostrano di averne versati almeno 3 anni nei 5 precedenti alla domanda oppure 5 in qualsiasi epoca passata.
Totalizzazione e ricongiunzione periodi contributivi
Principi creati in risposta alla flessibilità e discontinuità dei rapporti di lavoro.
- Totalizzazione: contributi non vengono trasferiti da una gestione previdenziale all'altra ma vengono virtualmente sommati. L’importo del trattamento pensionistico "totalizzato" viene calcolato da ciascun ente previdenziale sulla base dei contributi accreditati presso l'ente stesso. È gratuita. Il principio è valido anche se il lavoro è stato svolto in paesi comunitari (convenzioni tra Stati) e extra-comunitari (prima del 1995 solo nei casi di convenzioni bilaterali e poi anche in assenza, intervenuta la Corte Costituzionale).
- Ricongiunzione: contributi vengono trasferiti in una sola gestione che darà luogo ad un assegno calcolato come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati. È onerosa.
Omissione / evasione contributiva
La prima costituisce una fattispecie meno grave rispetto all’evasione in quanto sussiste nei soli casi in cui il datore, pur avendo denunciato i rapporti di lavoro, omette il versamento dei contributi. Da evidenziare è la non volontà di occultare i rapporti di lavoro perché sono stati comunque denunciati. L’evasione invece si ha quando il datore, volontariamente, non denuncia le assunzioni e non versa i contributi, e ha quindi la volontà di occultare i rapporti di lavoro. L’art. 116 della l. 388/00 alle lettere A e B ha previsto sanzioni per i datori che non versano. È riconosciuta al datore la possibilità di ravvedimento operoso ovvero provvedere spontaneamente alla denuncia della propria situazione di debito; se ciò avviene entro il 4° dei 5 anni previsti per la prescrizione, sono applicate le sanzioni per l’omissione.
Responsabilità civile del datore
La mancata o errata contribuzione può comportare un pregiudizio per il lavoratore in quanto non matura i diritti previdenziali (es. pensione). Il lavoratore può:
- Azione risarcimento danno quando ente previdenziale concede prestazioni minori per effetto mancato o irregolare versamento. Il termine di prescrizione è 10 anni da...
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