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Assicurazione INAIL: disciplinata dal tu 1124/65, modificato dal d. 38/00 che ha introdotto il

“danno biologico” e l’ “infortunio in itinere”. Tutela le conseguenze lesive sulla salute che derivano

dal rischio professionale. I datori devono versare i premi e la misura di questi è stabilita secondo

classi di rischio, differenziate in ragione dell’attività svolta. Elementi che ne consento

individuazione sono l’ammontare della retribuzione/reddito e il tasso di tariffa (traduzione

numerica della pericolosità).

Il datore che dimostri di aver adottato interventi migliorativi per sicurezza lavoro, attuando il d.

81/08, può ottenere una riduzione del premio.

L’INAIL versa un indennizzo al lavoratore sulla base di parametri ma non corrisponde

all’integrazione del danno effettivamente patito (≠ risarcimento). Qualora abbia subito un danno

maggiore rispetto alla quota indennizzata, il lavoratore può agire chiedendo la condanna del

datore ad un risarcimento ulteriore, il danno differenziale.

Il meccanismo dell’indennizzo vale in tutti i casi salvo quelli in cui sia riconosciuta responsabilità

penale del datore per violazione norme antinfortunistiche.

Soggetti e attività protette INAIL: l’impostazione è selettiva perché la legge compie una

selezione in riferimento a:

Attività pericolose (1): uso macchine (meccanismo utilizzato per ottenere rendimento maggiore

• con sforzo minore) mosse non dalla persona. La pericolosità della macchina è che essendo il

funzionamento determinato da una forza estranea all’operatore, sfugge al controllo di questo. È

pericoloso anche il lavoro di quanti siano addetti a operazioni complementari o sussidiarie a

quelle che si basano sull’utilizzo di macchine, purché si svolgano negli stessi locali (rischio

ambientale).

Soggetti (4): chi in modo permanente o avventizio (irrilevante continuità) svolge alle dipendenze

• e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione. La

tutela è stata estesa anche ai lavoratori intellettuali perché costretti a frequentare ambienti inc ui

si svolgono attività pericolose.

Infortunio: diritto alle PP sorge per quello avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da

cui sia derivata la morte o inabilità permanente al lavoro (assoluta o parziale) o un’inabilità

temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per 3 gg o più.

causa violenta: efficiente e rapida. Violenta deve essere la causa della lesione e non la lesione

• stessa. L’efficienza non esclude la possibilità per cui la lesione derivi da fattori preesistenti detti

concause:

- di lesione: per precedenti condizioni morbose, l’infortunio produce lesioni diverse o + gravi

rispetto a quelle che avrebbe prodotto di per sé. Viene liquidata una rendita che assomma le

due inabilità, tenendo conto del grado di riduzione dell’attitudine lavorativa dal precedente

infortunio e dal nuovo.

- di inabilità: quando l’inabilità che ne deriva si aggiunge ad una già esistente (professionale/

extraprofessionale). Il grado di riduzione dell’attitudine deve essere rapportato a quella già

ridotta per effetto della preesistente inabilità (e non a quella normale).

occasione di lavoro: essa si realizza tutte le volte in cui lo svolgimento di un’attività lavorativa

• costituisce l’occasione dell’infortunio, pur non essendone la causa, ovvero quando espone il

soggetto al rischio dando luogo ad un nesso causale evento-lavoro.

Il nesso non è interrotto da colpa (imprudenza / imperizia / negligenza) lavoratore

nell’esecuzione del proprio lavoro; mentre lo è nel caso in cui non sia collegato al lavoro.

Il diritto alle PP è escluso quando l’infortunio consegue a un comportamento doloso (rischio

elettivo) ovvero alla deviazione dalle normali modalità di lavoro, arbitraria e animata da finalità

personali, che comporta rischi differenti rispetto a quelli usuali dell’attività lavorativa. Questo

rischio è volontario, estraneo alle finalità produttive e comporta l’interruzione del nesso.

L’indennizzo dell’INAIL è escluso per violazione di norme del Codice della Strada. Il nesso

sussiste per gli infortuni verificatisi in occasioni sindacali.

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lesione: il diritto alle PP sorge quando dall’infortunio deriva morte o inabilità. L’inabilità è

• l’eliminazione o la riduzione delle attitudini psicofisiche del soggetto a svolgere attività lavorativa.

- temporanea: conseguenze infortunio sono sanabili nel tempo e il soggetto può recuperare

totalmente le sue attitudini al lavoro. Il diritto alle PP sorge solo se l’inabilità impedisce

totalmente di lavorare.

- permanente: conseguenze sono destinate a durare tutta la vita o comunque per un lungo

lasso di tempo, quindi ci deve essere un’immodificabilità per un tempo ragionevole. È

assoluta quando toglie completamente le attitudini al lavoro o parziale (e viene calcolata

sulla base di una tabella delle menomazioni) ma in questo caso le attitudini devono essere

ridotte sopra al 10% per ottenere le PP.

Infortunio in itinere: quello che colpisce il soggetto nel percorso abitazione-lavoro o viceversa.

Prima della disciplina legislativa, era indennizzabile solo quello verificato in occasione di lavoro

(avvenuto su cammino necessario, mezzi speciali apprestati dal datore, abbia trasportato

strumenti di lavoro pesanti e ingombranti tali da impacciarlo nei movimenti). È stato poi esteso agli

infortuni determinati dal rischio della strada. È disciplinato dall’art. 12 d. 38/00 e riguarda gli

infortuni occorsi durante: normale percorso abitazione-lavoro, normale percorso tra due luoghi

di lavoro se ha più rapporti, normale percorso lavoro-sede consumazione pasti (no mensa).

L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato purché necessitato

(no trasporto pubblico oppure orari no coincidenza con orario lavorativo). L’uso del velocipede è

sempre necessitato ma l’infortunio è indennizzato solo se avvenuto su pista ciclabile.

Non può essere indennizzato l’infortunio occorso in caso di deviazione del percorso normale non

dipendente dal lavoro, salvo nei casi in cui sia derivata da cause di forza maggiore / esigenze

improrogabili / adempimento obblighi penalmente rilevanti.

Non può essere indennizzato l’infortunio che derivi dall’abuso di alcolici, psicofarmaci o uso non

terapeutico di stupefacenti e nel caso in cui il conducente non sia provvisto di abilitazione di guida.

Malattia professionale: contratta nell’esercizio e a casa delle lavorazioni ritenute fonte di rischio;

è dunque necessario un nesso di causalità Non esiste la malattia professionale in itinere. Il

sistema di indennizzo è misto perché si basa su malattie tabellate e m. non tabellate. Prima

della s. 179/88 della Corte Costituzionale, erano indennizzate solo le prime (perché di sicura

origine lavorativa) ma con tale sentenza è stata dichiarata l’incostituzionalità delle norme che

operavano tale limitazione.

Le tabellate danno luogo a tutela senza che sussista l’onere di provare che siano derivate

dall’attività lavorativa svolta mentre per quelle non tabellate è necessaria una prova: produzione

all’INAIL documentazione sanitaria che permetta di evidenziare il nesso tra malattia e attività

svolta. Per agevolare questa prova, tra l’elenco di malattie denunciate dai medici sono presenti

anche liste di probabile origine lavorativa. Le tabelle sono aggiornate periodicamente.

Denuncia infortunio - malattia: il lavoratore ha l’obbligo (art. 52) di dare immediata notizia di

qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al datore. Qualora non lo faccia e il datore non ne sia

venuto a conoscenza e quindi non abbia potuto denunciarlo nei termini, non è corrisposta

l’indennità per i giorni antecedenti alla scoperta/denuncia. La denuncia della malattia deve essere

fatta dal lavoratore al datore entro 15 gg dalla manifestazione.

Il datore, in caso di infortunio, è tenuto a denunciare l’evento all’INAlL entro 2 gg dalla notizia e

deve corredare anche i riferimenti del certificato medico (dal 2015 telematicamente). La denuncia

delle malattie deve essere trasmessa entro 5 gg dalla denuncia del lavoratore.

Danno estetico: alterazione estetica derivante da infortunio. Le PP sono erogate solo se incide

sulle attitudini al lavoro oppure se la ripugnanza che suscita crea difficoltà a trovare

un’occupazione o costringa il lavoratore ad accettarne una a condizioni sfavorevoli.

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Danno biologico: pregiudizio alla salute psicofisica. È definito dall’art. 13 d. 38/00. Prima di

esso l’INAIL indennizzava solo il danno patrimoniale perciò il lavoratore doveva agire in giudizio

contro il datore per quelli non patrimoniali. Dal 2000 il risarcimento di questi ultimi è contestuali

all’indennizzo dell’INAIL in tutti i casi in cui il TU lo ammette. L’indennizzo varia in base al sesso e

all’età ed è sotto forma di capitale per danni inferiori al 15% mentre come rendita (determinata in

base a tabella delle menomazioni) se superiore commisurata alla retribuzione e alla ricollocabilità.

Prestazioni: il diritto, in caso di infortunio o malattia, sorge a prescindere dall’adempimento del

datore degli obblighi a lui imposti. Sono predisposte tabelle per ogni menomazione, una %

invalidante e per ogni tipo di esse un indennizzo INAIL. Non possono essere indennizzate le

conseguenze che non danno luogo a una riduzione della capacità lavorativa o una menomazione

suscettibile di valutazione medico legale (inferiore al 6%). Le prestazioni possono essere

sanitarie come economiche. Quelle economiche non possono essere cumulate con pensioni di

invalidità erogate dall’INPS in conseguenza dello stesso evento invalidante che dà luogo alla

rendita a carico dell’INAIL. Le prestazioni economiche, inoltre, sono indisponibili, irrinunciabili e il

beneficiario deve ottenerle.

indennità giornaliera per inabilità temporanea: in caso sia assoluta, il lavoratore ne ha diritto

• con decorrenza dal 4° gg successivo a quello in cui si è verificato l’infortunio o si è manifestata

la malattia e per tutta la durata dell’inabilità. È pari al 60% della retribuzione ma, se l’inabilità

supera i 90 gg è pari al 75%. Viene calcolata facendo riferimento alla retribuzione che ha

percepito durante i 12 mesi precedenti alla lesione.

rendita (vitalizia) per inabilità permanente: corrisposta se la cap

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher v.giogoli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della previdenza sociale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Montanari Anna.