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Assicurazione INAIL: disciplinata dal tu 1124/65, modificato dal d. 38/00 che ha introdotto il
“danno biologico” e l’ “infortunio in itinere”. Tutela le conseguenze lesive sulla salute che derivano
dal rischio professionale. I datori devono versare i premi e la misura di questi è stabilita secondo
classi di rischio, differenziate in ragione dell’attività svolta. Elementi che ne consento
individuazione sono l’ammontare della retribuzione/reddito e il tasso di tariffa (traduzione
numerica della pericolosità).
Il datore che dimostri di aver adottato interventi migliorativi per sicurezza lavoro, attuando il d.
81/08, può ottenere una riduzione del premio.
L’INAIL versa un indennizzo al lavoratore sulla base di parametri ma non corrisponde
all’integrazione del danno effettivamente patito (≠ risarcimento). Qualora abbia subito un danno
maggiore rispetto alla quota indennizzata, il lavoratore può agire chiedendo la condanna del
datore ad un risarcimento ulteriore, il danno differenziale.
Il meccanismo dell’indennizzo vale in tutti i casi salvo quelli in cui sia riconosciuta responsabilità
penale del datore per violazione norme antinfortunistiche.
Soggetti e attività protette INAIL: l’impostazione è selettiva perché la legge compie una
selezione in riferimento a:
Attività pericolose (1): uso macchine (meccanismo utilizzato per ottenere rendimento maggiore
• con sforzo minore) mosse non dalla persona. La pericolosità della macchina è che essendo il
funzionamento determinato da una forza estranea all’operatore, sfugge al controllo di questo. È
pericoloso anche il lavoro di quanti siano addetti a operazioni complementari o sussidiarie a
quelle che si basano sull’utilizzo di macchine, purché si svolgano negli stessi locali (rischio
ambientale).
Soggetti (4): chi in modo permanente o avventizio (irrilevante continuità) svolge alle dipendenze
• e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione. La
tutela è stata estesa anche ai lavoratori intellettuali perché costretti a frequentare ambienti inc ui
si svolgono attività pericolose.
Infortunio: diritto alle PP sorge per quello avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da
cui sia derivata la morte o inabilità permanente al lavoro (assoluta o parziale) o un’inabilità
temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per 3 gg o più.
causa violenta: efficiente e rapida. Violenta deve essere la causa della lesione e non la lesione
• stessa. L’efficienza non esclude la possibilità per cui la lesione derivi da fattori preesistenti detti
concause:
- di lesione: per precedenti condizioni morbose, l’infortunio produce lesioni diverse o + gravi
rispetto a quelle che avrebbe prodotto di per sé. Viene liquidata una rendita che assomma le
due inabilità, tenendo conto del grado di riduzione dell’attitudine lavorativa dal precedente
infortunio e dal nuovo.
- di inabilità: quando l’inabilità che ne deriva si aggiunge ad una già esistente (professionale/
extraprofessionale). Il grado di riduzione dell’attitudine deve essere rapportato a quella già
ridotta per effetto della preesistente inabilità (e non a quella normale).
occasione di lavoro: essa si realizza tutte le volte in cui lo svolgimento di un’attività lavorativa
• costituisce l’occasione dell’infortunio, pur non essendone la causa, ovvero quando espone il
soggetto al rischio dando luogo ad un nesso causale evento-lavoro.
Il nesso non è interrotto da colpa (imprudenza / imperizia / negligenza) lavoratore
nell’esecuzione del proprio lavoro; mentre lo è nel caso in cui non sia collegato al lavoro.
Il diritto alle PP è escluso quando l’infortunio consegue a un comportamento doloso (rischio
elettivo) ovvero alla deviazione dalle normali modalità di lavoro, arbitraria e animata da finalità
personali, che comporta rischi differenti rispetto a quelli usuali dell’attività lavorativa. Questo
rischio è volontario, estraneo alle finalità produttive e comporta l’interruzione del nesso.
L’indennizzo dell’INAIL è escluso per violazione di norme del Codice della Strada. Il nesso
sussiste per gli infortuni verificatisi in occasioni sindacali.
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lesione: il diritto alle PP sorge quando dall’infortunio deriva morte o inabilità. L’inabilità è
• l’eliminazione o la riduzione delle attitudini psicofisiche del soggetto a svolgere attività lavorativa.
- temporanea: conseguenze infortunio sono sanabili nel tempo e il soggetto può recuperare
totalmente le sue attitudini al lavoro. Il diritto alle PP sorge solo se l’inabilità impedisce
totalmente di lavorare.
- permanente: conseguenze sono destinate a durare tutta la vita o comunque per un lungo
lasso di tempo, quindi ci deve essere un’immodificabilità per un tempo ragionevole. È
assoluta quando toglie completamente le attitudini al lavoro o parziale (e viene calcolata
sulla base di una tabella delle menomazioni) ma in questo caso le attitudini devono essere
ridotte sopra al 10% per ottenere le PP.
Infortunio in itinere: quello che colpisce il soggetto nel percorso abitazione-lavoro o viceversa.
Prima della disciplina legislativa, era indennizzabile solo quello verificato in occasione di lavoro
(avvenuto su cammino necessario, mezzi speciali apprestati dal datore, abbia trasportato
strumenti di lavoro pesanti e ingombranti tali da impacciarlo nei movimenti). È stato poi esteso agli
infortuni determinati dal rischio della strada. È disciplinato dall’art. 12 d. 38/00 e riguarda gli
infortuni occorsi durante: normale percorso abitazione-lavoro, normale percorso tra due luoghi
di lavoro se ha più rapporti, normale percorso lavoro-sede consumazione pasti (no mensa).
L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato purché necessitato
(no trasporto pubblico oppure orari no coincidenza con orario lavorativo). L’uso del velocipede è
sempre necessitato ma l’infortunio è indennizzato solo se avvenuto su pista ciclabile.
Non può essere indennizzato l’infortunio occorso in caso di deviazione del percorso normale non
dipendente dal lavoro, salvo nei casi in cui sia derivata da cause di forza maggiore / esigenze
improrogabili / adempimento obblighi penalmente rilevanti.
Non può essere indennizzato l’infortunio che derivi dall’abuso di alcolici, psicofarmaci o uso non
terapeutico di stupefacenti e nel caso in cui il conducente non sia provvisto di abilitazione di guida.
Malattia professionale: contratta nell’esercizio e a casa delle lavorazioni ritenute fonte di rischio;
è dunque necessario un nesso di causalità Non esiste la malattia professionale in itinere. Il
sistema di indennizzo è misto perché si basa su malattie tabellate e m. non tabellate. Prima
della s. 179/88 della Corte Costituzionale, erano indennizzate solo le prime (perché di sicura
origine lavorativa) ma con tale sentenza è stata dichiarata l’incostituzionalità delle norme che
operavano tale limitazione.
Le tabellate danno luogo a tutela senza che sussista l’onere di provare che siano derivate
dall’attività lavorativa svolta mentre per quelle non tabellate è necessaria una prova: produzione
all’INAIL documentazione sanitaria che permetta di evidenziare il nesso tra malattia e attività
svolta. Per agevolare questa prova, tra l’elenco di malattie denunciate dai medici sono presenti
anche liste di probabile origine lavorativa. Le tabelle sono aggiornate periodicamente.
Denuncia infortunio - malattia: il lavoratore ha l’obbligo (art. 52) di dare immediata notizia di
qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al datore. Qualora non lo faccia e il datore non ne sia
venuto a conoscenza e quindi non abbia potuto denunciarlo nei termini, non è corrisposta
l’indennità per i giorni antecedenti alla scoperta/denuncia. La denuncia della malattia deve essere
fatta dal lavoratore al datore entro 15 gg dalla manifestazione.
Il datore, in caso di infortunio, è tenuto a denunciare l’evento all’INAlL entro 2 gg dalla notizia e
deve corredare anche i riferimenti del certificato medico (dal 2015 telematicamente). La denuncia
delle malattie deve essere trasmessa entro 5 gg dalla denuncia del lavoratore.
Danno estetico: alterazione estetica derivante da infortunio. Le PP sono erogate solo se incide
sulle attitudini al lavoro oppure se la ripugnanza che suscita crea difficoltà a trovare
un’occupazione o costringa il lavoratore ad accettarne una a condizioni sfavorevoli.
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Danno biologico: pregiudizio alla salute psicofisica. È definito dall’art. 13 d. 38/00. Prima di
esso l’INAIL indennizzava solo il danno patrimoniale perciò il lavoratore doveva agire in giudizio
contro il datore per quelli non patrimoniali. Dal 2000 il risarcimento di questi ultimi è contestuali
all’indennizzo dell’INAIL in tutti i casi in cui il TU lo ammette. L’indennizzo varia in base al sesso e
all’età ed è sotto forma di capitale per danni inferiori al 15% mentre come rendita (determinata in
base a tabella delle menomazioni) se superiore commisurata alla retribuzione e alla ricollocabilità.
Prestazioni: il diritto, in caso di infortunio o malattia, sorge a prescindere dall’adempimento del
datore degli obblighi a lui imposti. Sono predisposte tabelle per ogni menomazione, una %
invalidante e per ogni tipo di esse un indennizzo INAIL. Non possono essere indennizzate le
conseguenze che non danno luogo a una riduzione della capacità lavorativa o una menomazione
suscettibile di valutazione medico legale (inferiore al 6%). Le prestazioni possono essere
sanitarie come economiche. Quelle economiche non possono essere cumulate con pensioni di
invalidità erogate dall’INPS in conseguenza dello stesso evento invalidante che dà luogo alla
rendita a carico dell’INAIL. Le prestazioni economiche, inoltre, sono indisponibili, irrinunciabili e il
beneficiario deve ottenerle.
indennità giornaliera per inabilità temporanea: in caso sia assoluta, il lavoratore ne ha diritto
• con decorrenza dal 4° gg successivo a quello in cui si è verificato l’infortunio o si è manifestata
la malattia e per tutta la durata dell’inabilità. È pari al 60% della retribuzione ma, se l’inabilità
supera i 90 gg è pari al 75%. Viene calcolata facendo riferimento alla retribuzione che ha
percepito durante i 12 mesi precedenti alla lesione.
rendita (vitalizia) per inabilità permanente: corrisposta se la cap