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Estratto del documento

Possono inoltre essere emesse azioni privilegiate patrimonialmente nella distribuzione degli utili e azioni cor-

all’attività economica della società.

relate

Le azioni di risparmio e relativa disciplina. Sono un tipo speciale di azioni che, allo stesso modo di quelle

privilegiate o quelle a voto limitato (ad una certa percentuale di KS), rispondono all’esigenza di modellare la

disciplina e renderla più flessibile per gli investimenti. Possono essere emesse solo da società quotate in un

mercato all’interno dell’Unione Europea. Hanno la caratteristica di essere completamente sprovviste del diritto

di voto così non vengono calcolate per i quorum e i detentori non hanno diritto di intervento. Non possono

superare ½ del KS e sono privilegiate dal punto di vista patrimoniale: il loro regime è liberamente modellabile

Hanno un’assemblea speciale a tutela dei propri diritti che delibera sulle decisioni

alle esigenze di mercato.

dell’assemblea generale che pregiudichino i diritti dei detentori; scelgono il proprio rappresentante comune,

costituiscono un fondo per le spese necessarie. Il rappresentante comune può consultare il libro dei soci e

prendere parte alle assemblee della società. L’atto costitutivo può riservargli competenze anche più ampie.

All’aumento del capitale, i soci devono avere la possibilità di sottoscrivere azioni di risparmio della stessa

categoria, in mancanza, altre azioni privilegiate, in mancanza, azioni ordinarie.

Le azioni a favore dei prestatori di lavoro. Le società per incrementare la produttività (π) possono offrire ai

lavoratori azioni gratuite (imputate a capitale con azioni corrispondenti), oppure offrire strumenti finanziari

partecipativi. Oppure ancora, stock grant ossia azioni riservate, in genere agli amministratori delegati, diret-

tamente come parte del loro compenso, oppure stock options ossia azioni di futura emissione acquistabili a

prezzo predeterminato.

Azioni e titoli di credito. La circolazione avviene attraverso i titoli azionari, documenti che nelle società

chiuse rappresentano le quote di partecipazione nelle società per azioni. Non sono essenziali nelle società non

quotate. I titoli azionari devono contenere una serie di informazioni fondamentali per identificare il capitale

sottoscritto, gli estremi dell’azionista, etc. Secondo giurisprudenza e dottrina prevalente, le azioni circolano

secondo la disciplina dei titoli di credito, identificabili come titoli di credito causali. Hanno infatti una fun-

zione di trasferimento (nei rapporti esterni): chi ne acquista il possesso in buona fede non è soggetto a riven-

all’interno dell’azione chi ne ha il possesso

dicazione; e una funzione di legittimazione (nei rapporti interni):

non deve dimostrare la proprietà di quelle azioni. C’è una disciplina derogatoria rispetto a quella dei titoli di

credito, infatti la società può opporre:

1. erga omnes eventuali vizi;

l’intervenuto annullamento delle azioni;

2. all’acquirente il versamento dei conferimenti non ancora eseguiti;

3.

4. le limitazioni statutarie alla circolazione. –

Le azioni sono generalmente nominative ma possono essere al portatore in tre casi eccezionali azioni di

risparmio, società di investimento a capitale verbale, società di investimento a capitale fisso.

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Appunti di Diritto commerciale Mattia Cutolo

La disciplina della circolazione delle azioni. La disciplina delle azioni nominative prescrive che sia necessa-

rio il mutamento della doppia intestazione su titolo e su libri sociali. Due le diverse procedure:

del nome dell’acquirente

a. transfer è il cambiamento contestuale sia sul titolo sia sul libro dei soci e

può essere richiesto sia dall’alienante, sia dall’acquirente:

nel caso dell’alienante:

I. questi deve provare titolo, identità e capacità di disporre;

nel caso dell’acquirente: questi deve provare titolo e il suo diritto all’acquisto

II. del titolo.

sul titolo e sui libri sociali il nome dell’acquirente.

Osservate le formalità, la società annoterà

b. trasferimento mediante girata con questo procedimento le due annotazioni vengono fatte da sog-

l’annotazione sul titolo è fatta dall’alienante, quella sui libri è

getti diversi in momenti diversi: infatti

fatta dalla società solo quando il neo-socio (acquirente) voglia esercitare i propri diritto sociali. Medio

tempore, il soggetto può vendere a sua volta le azioni. La girata deve essere autenticata e identificativa

degli estremi del girante e del giratario, valore delle azioni, etc. Di base, dunque, il giratario che abbia

ottenuto dall’alienante l’annotazione sul titolo, dovrebbe avere solo il diritto di esigere la registrazione

sui libri sociali. Per i titoli azionari questa disciplina è cambiata: se il neo-socio (acquirente) possegga

Allora l’obbligo

in buona fede la girata è legittimato ad esercitare tutti i diritti sociali. di aggiornamento

dei libri sociali non è più costitutivo ma solo informativo.

è la semplice consegna del titolo all’acquirente da parte dell’alienante.

La disciplina delle azioni al portatore

Le azioni dematerializzate. È la modalità base con cui si velocizza e rende più sicuro il trasferimento delle

azioni all’interno del mercato dei titoli quotati in borsa. Questo sistema è gestito da S.p.A. a statuto speciale

sotto la vigilanza della Consob e della Banca d’Italia, così soggetti e caratteristiche degli strumenti finanziari

sono determinati d’intesa con questi due soggetti istituzionali. Dal 1988 la dematerializzazione è obbligatoria:

 per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati;

 per gli strumenti finanziari diffusi fra il pubblico.

Mentre è facoltativa la dematerializzazione degli strumenti finanziari che non abbiano queste caratteristiche.

Per le azioni che sono ancora rappresentate da titoli, si utilizza il sistema di gestione accentrata non demate-

rializzata che si fonda sul deposito accentrato dei titoli azionari presso la società di gestione. È un contratto di

deposito di titoli in amministrazione che dà la facoltà all’intermediario-depositario di depositare i titoli azionari

a sua volta presso la società di gestione. Il deposito in gestione accentrata sostituisce la circolazione cartolare

dei titoli di credito, in luogo: scritture contabili. Lo spostamento e accreditamento di queste scritture contabili

corrisponde al trasferimento materiale del titolo. Questa gestione accentrata è una circolazione che si basa su

registrazioni contabili.

La gestione accentrata dematerializzata ha invece presupposti e disciplina differenti. Il trasferimento delle

azioni dematerializzate può essere effettuato dai titolari solo tramite gli intermediari autorizzati. Gli interme-

diari richiedono i trasferimenti e la società di gestione registra i trasferimenti negli account dei loro clienti

intermediari che a loro volta lo registrano negli account dei propri clienti.

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Appunti di Diritto commerciale Mattia Cutolo

I vincoli sulle azioni. Le azioni possono essere oggetto di usufrutto, pegno e misure cautelari/esecutive. La

costituzione ha luogo mediante annotazione sul titolo e nel libro dei soci. Nel caso di pegno e usufrutto, il

– –

diritto di voto è esercitato ma sempre senza la volontà di ledere gli interessi del socio dal creditore pigno-

ratizio e dall’usufruttuario. –

Il diritto di opzione ossia quel diritto che dà la possibilità al socio di sottoscrivere

nuove azioni nel caso dell’emissione – spetta al socio e le nuove azioni emesse sono libere da vincoli, escluso

il caso in cui l’aumento del capitale sia gratuito. Circa le azioni non liberate, l’obbligo di esecuzione del residuo

è in capo al socio (e non al creditore pignoratizio) e in capo all’usufruttuario (e non al socio).

I limiti alla circolazione delle azioni. La trasferibilità delle azioni è esclusa per legge in determinati casi:

a. le azioni il cui conferimento era diverso dal denaro, non possono essere trasferite prima della relazione;

b. le azioni con prestazioni accessorie sono trasferibili solo con il consenso del CDA;

c. le azioni delle società fiduciarie e di revisione non sono trasferibili senza il consenso del CDA;

d. altri limiti nel caso di partecipazioni rilevanti.

Ci possono essere anche limiti convenzionali tipo i sindacati di blocco, accordi secondo cui i soci si impegnano

a non cedere le proprie azioni che però sono vincolanti solo per le parti (la loro violazione non comporta

invalidità del neo entrato) e spesso vengono quindi recepiti direttamente nello statuto: in questo modo hanno

effetto reale e vincolano tutti i soci, presenti e futuri e verranno fatti valere anche nei confronti del terzo che

acquista le azioni. I sindacati di blocco soggiacciono alla stessa disciplina e agli stessi limiti dei sindacati di

voto cui spesso sono accompagnati. Altri limiti statutari sono:

a. clausola di prelazione impone ad uno o più soci che, nel momento di vendita delle sue azioni, lui

Non c’è concordia

sarà obbligato ad offrirle agli altri soci ad un prezzo e con modalità predeterminate.

in merito all’inosservanza di tale clausola. Secondo Campobasso, tuttavia, questa clausola ha efficacia

reale e il trasferimento sarà inefficace nei confronti della società e dei soci con prelazione;

b. clausola di gradimento impone al potenziale acquirente di avere determinate caratteristiche (citta-

dinanza italiana, appartenenza a determinate professioni, etc.) oppure di avere il placet di un organo;

c. clausola di riscatto conferisce un potere di riscattare determinate azioni al verificarsi di determinati

avvenimenti ovviamente il valore di rimborso sarà il medesimo del procedimento di liquidazione.

Le operazioni della società sulle proprie azioni. Queste operazioni possono essere utili per semplificare, in

qualche frangente, la vita sociale. Tuttavia hanno dei pericoli sotto più profili: sono infatti pericolose per il

per l’organizzazione socie-

capitale sociale, che può essere depauperato nel caso di elusione dei conferimenti;

taria, per la massa di voti che la società (ed in particolare il CDA) verrebbe a disporre; per il mercato dei titoli,

considerata la possibilità di manovre speculative.

 La società non può sottoscrivere azioni proprie, questo divieto non ha eccezioni: compresa quella

indiretta caso di terzi che acquistino azioni in nome della società. Questa operazione darebbe infatti

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MattiaCutolo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Pederzini Elisabetta.