Appunti di Diritto commerciale Mattia Cutolo
Appunti di Diritto commerciale
These fragments I have shored against my ruins
La nozione di imprenditore e altre declinazioni in ambito definitorio
secondo l’articolo 2082 del codice civile, chi esercita personalmente un’attività economica
È imprenditore,
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Da questa definizione si ricavano quattro
principi ben precisi che però ben poco dicono al diritto comunitario che opta per una definizione di impresa
qualsiasi entità economica che eserciti un’attività economica a prescindere
molto più ampia, ossia dallo status
giuridico di detta entità e dalle sue modalità di funzionamento. I quattro requisiti sono:
significa che non costituisce impresa un’attività che comprenda
a. attività produttiva di beni o servizi
un mero godimento di beni (redditiere che vive con i frutti dei capitali in banca) oppure mera specu-
lazione (chi investe in borsa sui derivati o sugli indici): queste attività non immettono altri beni o
servizi sul mercato. Questo requisito dispone che vengano immessi nel sistema economico beni o ser-
vizi nuovi, individuabili come attività produttiva.
ci deve essere qualche forma d’impiego altrui o di capitale, anche a
b. organizzazione significa che
è compresa qualsiasi sorta di investimento per svolgere un’attività produttiva di
livello embrionale:
Sono concetti generali ed elastici. Tuttavia non significa che l’organizzazione sia uno
beni o servizi.
pseudo-requisito o che, al contrario sia coessenziale tanto da portare ad arbitrari limiti. Sia per il diritto
comunitario, sia per il diritto tributario l’elemento dell’organizzazione non è dirimente nell’indivi-
duare il concetto di impresa e imprenditore.
l’attività portata avanti sia ripetuta abitualmente,
c. professionalità significa che non è necessario che
sia prevalente in termini temporali: insomma, l’attività portata avanti non può essere non-abituale.
l’attività deve essere condotta con metodo economico. Infatti, il requisito
d. economicità significa che
non concerne le finalità, quanto invece le modalità di esecuzione: è economica quell’attività che ten-
denzialmente consente la reiterazione del processo produttivo, in modo da coprire i costi con i ricavi.
L’attività non può fisiologicamente e strutturalmente essere stata progettata senza aver lo scopo di
di un’azienda di erogazione.
coprire i costi con i ricavi. Altrimenti siamo in presenza A volte gli enti
pubblici sacrificano il lucro per finalità politiche o sociali. Tutte le società cooperative sono per defi-
nizione fuori dallo schema del lucro: infatti, queste mirano a soddisfare i bisogni dei propri soci, fa-
cendo loro risparmiare sui vari costi (scopo mutualistico, assimilabile a quello del GEIE, di matrice
di ulteriore rispetto all’attività econo-
prettamente comunitaria). Quindi il guadagnare utili è qualcosa
– la società cooperativa è pure sempre un’impresa. Si deve infine concludere
mica imprenditoriale
dicendo che l’attività produttiva di beni o servizi svolta per il produttore e non per il mercato non
costituisce impresa: infatti chi consuma tutto quel che produce non ha ricavi per poi coprire i costi
sostenuti. Pag. 1 di 43
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L’impresa illecita. Questo tipo di impresa non si deve confondere con quella apparente che vera impresa non
–
è solo un espediente del giudice per tutelare terzi e creditori. Ad esempio chi millanta titoli professionali per
attività che son fittizie. Inoltre, si distingue anche da chi utilizza fattori di produzione di provenienza illecita.
Di conseguenza, è impresa illecita quella che produce beni o servizi senza le autorizzazioni amministrative.
Dopo l’individuazione, il passo successivo è se si applichi a questo tipo di impresa lo statuto dell’imprenditore
se l’attività illecita è solo una parte del ciclo produttivo o di elargizione di servizi, si applicherà
oppure no: lo
statuto dell’imprenditore (i.e. farmacista che spaccia droga nei relativi locali commerciali), altrimenti questo
banchiere che esercita senza l’autorizzazione della Banca d’Italia).
non troverà applicazione (i.e. l’esercizio della professione intellettuale
Impresa e professioni intellettuali. Vi sono autori che ritengono che
non configuri impresa perché o manchi del tutto il requisito dell’organizzazione oppure lo stesso esercizio non
costituisca servizio. Entrambe le posizioni, tuttavia, non sono sostenibili: infatti, non si può sostenere che non
ci sia organizzazione nell’esercizio della professione giuridico-forense di un grande studio internazionale; allo
stesso modo, sostenere che i servigi che un ingegnere offre non costituiscano servizi pone in imbarazzo chi
sostiene che gli stessi servigi costituiscano impresa quando a porli in essere non sia la persona singola ma
un’organizzazione imprenditoriale. Il criterio adottato dal legislatore è il seguente: la professione intellettuale
in senso tradizionale, benché in grande stile, non costituisce impresa; allo stesso modo, quando invece questa
è elemento di una più complessa attività organizzata, costituisce impresa.
È disciplinato dall’articolo 2195 cc ed è
Imprenditore commerciale. colui che esercita:
un’attività industriale diretta alla
a. produzione di beni o di servizi. Industriale è stato interpretato come
tutto ciò che è diverso da agricolo o, viceversa, tutto ciò che trasforma le materie prime acquistate sul
tuttavia l’articolo 2195.1 cc non traduce in termini normativi questo dato empirico –
mercato: che pure
quell’attività che lavora e crea utilità
è persuasivo. Infatti, si può ritenere industriale non discendente
da forze della natura, al contrario dell’agricoltura. Di conseguenza, anche le attività di trasporto ed
assicurazione sono considerate commerciali ma tuttavia non trasformano nessun bene precedente-
mente acquisito sul mercato;
un’attività L’imprenditore è quindi colui
b. intermediaria nella circolazione dei beni. che rende dispo-
nibili i beni sul mercato ed è una variante terminologica dell’attività di scambio di beni. L’intermedia-
permette al codice di escludere dalla disciplina dell’impresa commerciale i contadini che ven-
zione –
dono i propri prodotti sul ciglio della strada o in piccoli chioschi anche se non cambia molto dai
venditori al dettaglio, manca tuttavia l’intermediazione; ossia un’attività d’intermediazione nella cir-
c. altre attività commerciali. Un esempio è quella bancaria, e dell’eserci-
colazione del denaro, composta della raccolta del risparmio presso il pubblico (passiva)
zio del credito (attiva). Atre attività (ad esempio gli agenti di commercio, i mediatori) pongono in
essere esercizi che sono a vantaggio di altri imprenditori e non dei consumatori finali.
L’imprenditore agricolo. È disciplinato dall’articolo 2135 del codice civile e ha uno statuto di privilegio:
infatti, non corre il rischio del fallimento, non deve tenere le scritture contabili, gode di agevolazioni fiscali,
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previdenziali e creditizie; tuttavia ha anche degli istituti patologici a propria disposizione, vale a dire gli ac-
propri dell’impresa commerciale.
cordi di ristrutturazione del debito o la transazione fiscale, La ratio sta nel
fatto che un imprenditore che fa della natura il suo centro di esercizio dei suoi affari, ha ontologicamente meno
–
mezzi di guidare ed indirizzare la sua attività dato che almeno su una parte di essa non può incidere granché:
il legislatore è più elastico per compensare la rigidità del suo processo produttivo.
L’ambiente qualificativo è l’ambiente naturale: lo sfruttamento di fondo, selvicoltura, allevamento di animali
e attività connesse: tuttavia, questo sfruttamento non deve essere necessariamente effettivo ma potenziale. In
questo modo il legislatore è stato capace di inserire all’interno della dicitura impresa agricola, tutte le colture
artificiali, in serra oppure allevamenti in batteria. Tuttavia, si deve intendere questo potenziale come nella
normale pratica agricola perché altrimenti si dovrebbero considerare imprenditori agricoli anche i biologi e i
–
microbiologi o comunque coloro i quali si occupano della produzione di vaccini od antibiotici. Le attività:
è l’opera dell’uomo che sollecita la capacità generatrice della natura.
a. coltivazione del fondo Questo
esclude la coltura di fiori, frutti o, in ogni caso, prodotti spontanei (fragoline o tartufi);
b. selvicoltura coltura del bosco per ricavarne legname e derivati;
c. allevamento di animali qualsiasi tipo di specie.
L’articolo 2135.1 cc fa riferimento anche alle altre attività connesse in genere, ossia quelle dirette alla mani-
polazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti derivati dalla
coltivazione del campo, selvicoltura o allevamento di animali (è sufficiente che queste attività connesse siano
di carattere necessariamente agricolo). Sono inoltre imprese agricole le cooperative di imprenditori agricoli e
agricoli quando utilizzino per l’attività i propri prodotti in maniera prevalente.
i consorzi di imprenditori Infine,
l’agriturismo è stato riconosciuto dalla legge n° 96 del 2006 come impresa agricola anche se nella forma di
società di capitali o società di persone.
È disciplinato dall’articolo 2083: si dicono piccoli imprenditori
Il piccolo imprenditore. coloro che esercitano
un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria
dell’esercente, per questo motivo il legislatore gli riserva
famiglia. Sono attività basate sulle abilità personali
è esente dal tenere le scritture contabili come anche dall’iscrizione sugli appositi
una disciplina meno rigida:
registri e soprattutto dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali. Sono però elementi di grande impor-
tanza per il sistema giuscommercialista del Paese. Il codice individua tre piccoli imprenditori:
a. i coltivatori diretti del fondo;
b. gli artigiani;
c. i piccoli commercianti.
In ogni figura di piccola impresa, il lavoro del titolare o dei familiari deve essere preminente rispetto a quello:
lavoro inteso rispetto a quello degli altri (eventuali) dipendenti e rispetto al capitale investito. Si deve intendere
–
tale prevalenza, in senso quantitativo numero ore lavoro oppure monetizzazione secondo il costo orario; in
seconda battuta, se questo non fosse sufficiente, rispetto a quello qualitativo-funzionale.
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personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa
È imprenditore artigiano colui che esercita
artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e
L’impresa artigiana è individuata secondo direttive d’oggetto
gesionte. (produzione di beni, ad esempio) e di
È ammessa anche la gestione collettiva dell’impresa arti-
grandezza (fino ad un massimo di 22 dipendenti).
–
giana mediante tutti i tipi di società, eccetto quelle azionarie, s.p.a. e s.a.p.a. La qualifica di artigiana è
ammessa solo a condizione che la maggioranza delle persone svolga effettivamente lavoro manuale.
Ai fini della legge fallimentare, non sono considerati piccoli imprenditori coloro i quali:
investito > € 300.000;
hanno
≥ € 200.000.
hanno ottenuto ricavi lordi
È bene rilevare che, ai fini del fallimento, non rileva come e se il lavoro fosse prevalentemente riconducibili
all’esercente e ai suoi familiari.
Inizio e fine dell’impresa. Le due più importanti teorie al riguardo:
che l’inizio dell’impresa si abbia
1. alcuni autori e parte della giurisprudenza ritengono nel momento in
cui viene in essere l’attività di organizzazione dell’impresa stessa. Di conseguenza, si avrà fine
dell’impresa quando la liquidazione sarà chiusa – non invece quando il ciclo produttivo si sarà esaurito.
che non ha ancora iniziato l’attività e già
Le conseguenze pratiche: soggetto a fallimento il negoziante
ha contratto debiti (ad esempio con banche o altri finanziatori) per l’apertura del negozio; inoltre lo
rende fallibile anche dopo un anno dalla cancellazione dal registro.
d’organizzazione dell’organizzazione:
2. altra teoria è quella che distingue atti da atti i primi non confi-
gurano ancora impresa perché manca il requisito della professionalità. Di conseguenza, si avrà fine
dell’impresa quando si sarà compiuto l’ultimo atto nel normale esercizio dell’attività – ad esempio, il
tentativo di vendere in blocco l’esercizio non impedisce di ritenere già cessata l’impresa.
non renderebbe soggetto al fallimento il negoziante sia prima che l’attività
Le conseguenze pratiche:
produttiva sia cominciata sia dopo.
non serve che l’attività produttiva sia nell’ambito merceologico prede-
La prima tesi è preferibile: già in atto
è sufficiente che l’attività produttiva prima dell’inizio
terminato, sia il fine di quegli atti preparatori tout
dell’impresa. Di conseguenza l’impresa
court cessa nel momento in cui questo fine non abbia più ragion
d’essere. Quindi, ad esempio: l’esercente che, cessata l’attività, stia cercando di vendere il negozio, non è più
imprenditore. Tuttavia, non è necessario che le operazioni poste in essere sia intrinsecamente uguali a quelle
del ciclo produttivo.
Tuttavia, la giurisprudenza ha elaborato una propria tesi per chiarire inizio e fine dell’impresa, in materia
societaria: la società è imprenditrice dalla da quando viene costituita. Le società nascono imprenditrici. Pochi
problemi sollevati al riguardo: c’è sempre un minimo di organizzazione finalizzata all’attività che la società si
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prefigge di svolgere. Tuttavia, per quanto riguarda la fine di essa, questa teoria si scontra con tre dati normativi
(essa, infatti, secondo questa teoria, rimarrebbe in vita fino a quando non fosse pagato l’ultimo debito):
1. 2312.2 cc dopo la cancellazione dal registro, nella s.n.c. e s.a.s., questo articolo permette ai creditori
di agire soltanto contro i soci di suddette società, facendo così intendere che la società, con la cancel-
lazione, si è estinta;
2. 2495.2 cc nelle società di capitali, la medesima regola è a disposizione dei creditori ma solo nel
caso in cui la società si sia estinta; dell’esercizio d’impresa
3. 10 legge fall. fa decorrere il termine di un anno dalla cessazione per la
dichiarazione di fallimento.
nell’esercizio dell’impresa. l’interdetto e il minore hanno una disci-
(In)Capacità Rileva solo ricordare che
è la seguente: non possono né iniziare, né continuare l’esercizio di impresa.
plina similare, che Tuttavia, ai
dell’interdetto – –
genitori del minore o al tutore previa autorizzazione del tribunale è possibile continuarla.
L’inabilitato non può cominciare ma può continuare l’esercizio di impresa. Il minore emancipato può en-
trambe le cose. La materia fallimentare, in questi casi, è così disciplinata:
senza autorizzazione del tribunale la responsabilità è propria dei genitori o del tutore, considerato
che l’autorizzazione del tribunale ha efficacia costitutiva;
con autorizzazione del tribunale se le obbligazioni contratte sono autorizzate e riferibili al patri-
monio dell’incapace, sarà dichiarato fallito lo stesso incapace; se invece le obbligazioni contratte de-
esercizio sì autorizzato dal tribunale ma vanno al di là del potere conferitogli, l’impren-
rivano da un può far valere l’annullabilità di quei negozi non autorizzati e si avrà, even-
ditore-interdetto/minore
tualmente il fallimento di genitori o tutore.
Le sanzioni penali e civili non possono essere inflitte a minore od interdetto.
***
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L’azienda
si definisce quell’apparato di mezzi organizzati ma non necessariamente posseduti dall’imprendi-
Per azienda
tore per l’esercizio della sua attività d’impresa – mezzi che possono essere affittati dallo stesso imprenditore.
L’azienda, al contrario di non è un’universitas
come una piccola fetta di dottrina la ritiene, di oggetti perché
spesso e volentieri non comprende solo beni mobili, come invece l’articolo 816 cc prevede per l’universitas.
La circolazione dell’azienda. La disciplina che il legislatore riserva alla circolazione dell’azienda ne eviden-
zia una stabile destinazione unitaria. Infatti, vige un obbligo di pubblicità in riferimento a tutti i contratti di
trasferimento di azienda. Tale obbligo consiste in:
redazione contratto o in forma pubblica o in scrittura privata autenticata ed
iscrizione nel registro delle imprese.
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