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SE LE COSE STANNO COSì ALLORA…(VIGENZA DELL’ART 14 DPR 601/1973) QUALE

DOVREBBE ESSERE L’ITER ATTUALE?

L’amministrazione finanziaria se dubita sulla sussistenza dei requisiti soggettivi

formali (ossia se la cooperativa sia genuina e che non sia “fasulla” e quindi finga di

avere quei requisiti per frodare la legge) ha l’obbligo di SOSPENDERE

l’accertamento e chiedere l’intervento del MISE. Il mise dovrebbe mandare dei

propri ispettori x la valutazione dei requisiti di mutualità (se sussistono il

2512-2513-2514). Se non sussistono tali requisiti il MISE da un provvedimento

negativo che viene recepito dall’amministrazione finanziaria che può procedere ad

una verifica di fatto se la mutualità sussista o meno. Cio vale solo per i requisiti

soggettivi e non per quelli oggettivi.

Dato che tale iter è molto complesso e si espone facilmente ai conflitti che possono

nascere tra i due organi i due organi hanno effettuato una CONVENZIONE:

tale convenzione prevede che , quando l’amministrazione finanziaria dubita della

bontà di una cooperativa e vuole effettuare una verifica più approfondita nei confronti

di qst ente deve chiedere l’intervento del MISE che entro 30 giorni PUO’ mandare un

ispettore per l’ulteriore controllo. Xò il Ministero può avvalersi di funzionari stessi

dell’agenzia delle entrate che , con appositi corsi di formazione e apposita qualifica

professionale, assumono la duplice qualifica sia di funzionari dell’agenzia che ispettori

del MISE In tal caso l’attività di vigilanza dovrà essere svolta esclusivamente al di fuori

dell’orario di lavoro e comporta uno specifico compenso a carico del MISE.. Ciò risolve

i problemi che potrebbero sorgere tra i due organi. [fine appunti prof]

QUINDI : L’autorità finanziaria ha conservato la sua riserva di potere

autoritativo?(dato dall’art 14)

Per rispondere a tale domanda dobbiamo prima dire cosa l’amministrazione finanziaria

non può assolutamente fare.

Per prima cosa non può disconoscere le agevolazioni fiscali per mancanza del

requisito generale della mutualità o per insussistenza dei requisiti della

mutualità prevalente. Non può quindi controllare il carattere mutualistico

della cooperativa o sindacare sulle clausole statuarie né effettuare verifiche

circa la sussistenza dei requisiti gestionali della mutualità prevalente. Il

controllo della natura mutualistica e dei requisiti soggettivi di mutualità è una

competenza ESCLUSIVA del MISE.

Da ciò ne deriva che se i funzionari dell’A.d.E. o la finanza nel corso di un controllo di

natura fiscale ad una cooperativa, hanno il sospetto della natura non mutualistica

dell’ente o l’inosservanza di fatto dei requisiti di mutualità , devono obbligatoriamente

richiedere un ispezione agli organi competenti (MISE) per la sussistenza dei suddetti

requisiti e solo a seguito di un controllo di questi organi possono procedere alla revoca

delle agevolazioni fiscali.

Ciò che l’amministrazione finanziaria PUO’ FARE è accertare che i

presupposti di applicabilità delle agevolazioni fiscali siano “ osservati nel

Vincenzo DE LISO

periodo d’imposta e nei cinque precedenti o nel minor periodo di tempo

trascorso dall’approvazione degli statuti”. Quindi qualora l’Ufficio ,nel corso

della sua attività conoscitiva, ritenga dubbia la mutualità della società si

comporterà ne seguente modo:

- Sospende il proprio accertamento e richiede al MISE l’intervento

- Il MISE procede alle verifiche di propria competenza

- In caso di accertamento negativo della natura mutualistica della cooperativa il

MISE emette un provvedimento amministrativo contro cui la coop. può

presentare ricorso dinanzi al TAR.

- L’ufficio tributario ,sulla base dell’atto amministrativo del MISE dopo il controllo,

procede all’eventuale revoca delle agevolazioni fiscali per mancanza dei

requisiti soggettivi di mutualità.

In conclusione, l’amministrazione finanziaria non può più negare il

riconoscimento della spettenza delle agevolazioni fiscali limitandosi a

chiedere il parere al Ministro competente per la verifica delle clausole

statuarie mutualistiche. La revoca diretta da parte dell’ufficio delle

agevolazioni fiscali illegittimamente utilizzate deve essere disposta soltanto

dopo la verifica disposta dal MISE.

Competenze del Ministero dello Sviluppo Economico in tema

di revisioni cooperative e di ispezioni Straordinarie:

la vigilanza sulle cooperative viene esercitata dal MISE attraverso la

direzione generale. Il MISE vigila direttamente sulle associazioni nazionali delle

cooperative e sulle cooperative che non aderiscono ad alcuna associazione. Vigila

anche in sede di ispezione straordinaria su tutte le cooperative, aderenti o non

aderenti a associazioni.

Come già sappiamo , le cooperative aderenti ad associazioni sono ordinariamente

revisionate dall’associazione di rappresentanza cui sono iscritte, le non aderenti

direttamente dal MISE.

1) La revisione cooperativa (o ispezione ordinaria) si svolge almeno ogni

2 anni e ha lo scopo di:

- Fornire alle coop suggerimenti e consigli per migliorare la gestione e il livello di

democrazia interna

- Accertare la natura mutualistica dell’ente e l’assenza di scopi di lucro

- Legittimare l’ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali e di altra natura

- Accertare la consistenza dello stato patrimoniale e la certificazione del bilancio.

2) L’ispezione straordinaria è disposta esclusivamente dal Ministero dello

Sviluppo Economico per esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni

ordinarie ogni qual volta se ne ravvisi l’opportunità e ha lo scopo di accertare:

- Esatta osservanza delle norme legislative mutualistiche

- Sussistenza dei requisiti richiesi per il godimento delle agevolazioni tributarie

- Regolare funzionamento amministrativo contabile dell’ente

- Consistenza patrimoniale dell’ente

La differenza tra la revisione ordinaria e l’ispezione straordinaria riguarda la finalità

della vigilanza e i poteri attributi agli ispettori. La revisione ordinaria assume più un

Vincenzo DE LISO

carattere consultivo e migliorativo del sodalizio sociale; l’ispezione straordinaria punta

più l’indice sul controllo di situazioni patologiche che possono nascere soprattutto da

esposti e denunce provenienti sia dai soci che da terzi.

Tutte le cooperative hanno l’obbligo, imposto dalla legge, di pagare un

contributo revisionale biennale o alle associazioni nazionali dicui fanno parte

oppure , x le non aderenti, direttamente al MISE. Tale contributo è fissato sulla

base di parametri riferibili al fatturato della cooperativa e il numero dei soci ed è

fissato da un decreto ministeriale del MISE. Il ritardato o omesso pagamento del

contributo porta all’applicazione di sanzioni. Se il pagamento è omesso per oltre il

biennio di riferimento la coop è cancellata dall’albo nazionale delle cooperative

perdendo i benefici fiscali. Icontributi da versare al MISE sono riscossi esclusivamente

tramite l’agenzia delle entrate utilizzando il modello F24, per le associazioni aderenti

invece esso va versato alle associazioni di cui fanno parte.

La richiesta di revisione ordinaria o ispezione straordinaria ha inizio con la notifica

dell’incarico di servizio firmata dal revisore. Tale atto contiene gli stremi del

provvedimento autorizzativo del dirigente del MISE. L’accesso è comunicato al legale

rappresentante della cooperativa presso la sede legale mediante raccomandata con

ricevuta di ritorno. Al termine del lavoro il revisore compilerà un verbale in cui vi sono

dei quesiti e richieste di pareri riguardo l’attività svolta. Se non vi sono irregolarità dal

verbale di revisione non emergerà alcuna irregolarità e quindi alla cooperativa viene

rilasciato un certificato di revisione dall’ente pubblico o dalla centrale. Se dal verbale

emergono irregolarità gravi, queste determinano per la cooperativa l’emissione di una

diffida ad adempiere alla eliminazione delle irregolarità riscontrate pena la prpoposta

di uno dei provvedimenti sanzionatori: scioglimento, cancellazione della coop dall’albo

nazionale, sospensione semestrale dell’attività dell’ente.

Cap7: AGEVOLAZIONI FISCALI DELLE COOPERATIVE E

DIVIETO DI AIUTI DI STATO:

sempre più spesso ci si è chiesti se il particolare regime di agevolazioni fiscali delle

cooperative fosse compatibile con la norma comunitaria sugli aiuti di stato.

Quando un agevolazione fiscale può essere definita aiuto di stato?

L’art 107 TFUE vieta qualsiasi forma di misura nazionale che comporti un

trasferimento di risorse a carico del bilancio pubblico per un impresa che produca un

beneficio o vantaggio economico selettivo e i cui effetti sensibili possano minacciare di

falsare la concorrenza e gli scambi intracomunitari. La norma comunitaria precisa

quali sono le caratteristiche della nozione di “aiuti di stato” e dichiara

incompatibile qualsiasi misura nazionale che rientri in qst nozione. Affinchè si possa

configurare come vietata l’agevolazione fiscale è essenziale la presenza degli elementi

cui all’art 107TFUE è subordinata la qualificazione della misura nazionale come aiuto

di stato. Questi requisiti devono coesistere tutti cumulativamente: se uno di

essi non ricorre nella fattispecie non si può definire la misura un “aiuto di

stato”.

I requisiti sono:

Vincenzo DE LISO

1) Finanziamento della misura da parte dello stato o mediante risorse statali

2) Selettività di detta misura (senza giustificazione)

3) Incidenza negativa della misura stessa sugli scambi tra gli stati membri e la sua

idoneità a distorcere la concorrenza.

Ciò che interessa all’organismo comunitario è verificare se la misura agevolativa

collide o collude con i fini perseguiti dall’Unione. Solo la Commissione, sotto il controllo

della Corte comunitaria, è competente a qualificare, in ambito comunitario, la singola

misura agevolativa come aiuto di Stato e a poterne sancire l’incompatibilità

comunitaria.

Appunti prof  [L’Europa non concepisce assolutamente che uno stato possa

intervenire favorendo un impresa. Per noi Italiani invece è normale che lo Stato

attraverso aiuti di varia forma possa aiutare gli imprenditori nelle loro attività e ciò è

desumibile anche dagli art 41 e seguente della cost.

1) Il finanziamento mediante risorse statali (vietato) può essere effettuato in 2 modi:<

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A.A. 2012-2013
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vincenzodelys di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Ingrosso Manlio.