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SE LE COSE STANNO COSì ALLORA…(VIGENZA DELL’ART 14 DPR 601/1973) QUALE
DOVREBBE ESSERE L’ITER ATTUALE?
L’amministrazione finanziaria se dubita sulla sussistenza dei requisiti soggettivi
formali (ossia se la cooperativa sia genuina e che non sia “fasulla” e quindi finga di
avere quei requisiti per frodare la legge) ha l’obbligo di SOSPENDERE
l’accertamento e chiedere l’intervento del MISE. Il mise dovrebbe mandare dei
propri ispettori x la valutazione dei requisiti di mutualità (se sussistono il
2512-2513-2514). Se non sussistono tali requisiti il MISE da un provvedimento
negativo che viene recepito dall’amministrazione finanziaria che può procedere ad
una verifica di fatto se la mutualità sussista o meno. Cio vale solo per i requisiti
soggettivi e non per quelli oggettivi.
Dato che tale iter è molto complesso e si espone facilmente ai conflitti che possono
nascere tra i due organi i due organi hanno effettuato una CONVENZIONE:
tale convenzione prevede che , quando l’amministrazione finanziaria dubita della
bontà di una cooperativa e vuole effettuare una verifica più approfondita nei confronti
di qst ente deve chiedere l’intervento del MISE che entro 30 giorni PUO’ mandare un
ispettore per l’ulteriore controllo. Xò il Ministero può avvalersi di funzionari stessi
dell’agenzia delle entrate che , con appositi corsi di formazione e apposita qualifica
professionale, assumono la duplice qualifica sia di funzionari dell’agenzia che ispettori
del MISE In tal caso l’attività di vigilanza dovrà essere svolta esclusivamente al di fuori
dell’orario di lavoro e comporta uno specifico compenso a carico del MISE.. Ciò risolve
i problemi che potrebbero sorgere tra i due organi. [fine appunti prof]
QUINDI : L’autorità finanziaria ha conservato la sua riserva di potere
autoritativo?(dato dall’art 14)
Per rispondere a tale domanda dobbiamo prima dire cosa l’amministrazione finanziaria
non può assolutamente fare.
Per prima cosa non può disconoscere le agevolazioni fiscali per mancanza del
requisito generale della mutualità o per insussistenza dei requisiti della
mutualità prevalente. Non può quindi controllare il carattere mutualistico
della cooperativa o sindacare sulle clausole statuarie né effettuare verifiche
circa la sussistenza dei requisiti gestionali della mutualità prevalente. Il
controllo della natura mutualistica e dei requisiti soggettivi di mutualità è una
competenza ESCLUSIVA del MISE.
Da ciò ne deriva che se i funzionari dell’A.d.E. o la finanza nel corso di un controllo di
natura fiscale ad una cooperativa, hanno il sospetto della natura non mutualistica
dell’ente o l’inosservanza di fatto dei requisiti di mutualità , devono obbligatoriamente
richiedere un ispezione agli organi competenti (MISE) per la sussistenza dei suddetti
requisiti e solo a seguito di un controllo di questi organi possono procedere alla revoca
delle agevolazioni fiscali.
Ciò che l’amministrazione finanziaria PUO’ FARE è accertare che i
presupposti di applicabilità delle agevolazioni fiscali siano “ osservati nel
Vincenzo DE LISO
periodo d’imposta e nei cinque precedenti o nel minor periodo di tempo
trascorso dall’approvazione degli statuti”. Quindi qualora l’Ufficio ,nel corso
della sua attività conoscitiva, ritenga dubbia la mutualità della società si
comporterà ne seguente modo:
- Sospende il proprio accertamento e richiede al MISE l’intervento
- Il MISE procede alle verifiche di propria competenza
- In caso di accertamento negativo della natura mutualistica della cooperativa il
MISE emette un provvedimento amministrativo contro cui la coop. può
presentare ricorso dinanzi al TAR.
- L’ufficio tributario ,sulla base dell’atto amministrativo del MISE dopo il controllo,
procede all’eventuale revoca delle agevolazioni fiscali per mancanza dei
requisiti soggettivi di mutualità.
In conclusione, l’amministrazione finanziaria non può più negare il
riconoscimento della spettenza delle agevolazioni fiscali limitandosi a
chiedere il parere al Ministro competente per la verifica delle clausole
statuarie mutualistiche. La revoca diretta da parte dell’ufficio delle
agevolazioni fiscali illegittimamente utilizzate deve essere disposta soltanto
dopo la verifica disposta dal MISE.
Competenze del Ministero dello Sviluppo Economico in tema
di revisioni cooperative e di ispezioni Straordinarie:
la vigilanza sulle cooperative viene esercitata dal MISE attraverso la
direzione generale. Il MISE vigila direttamente sulle associazioni nazionali delle
cooperative e sulle cooperative che non aderiscono ad alcuna associazione. Vigila
anche in sede di ispezione straordinaria su tutte le cooperative, aderenti o non
aderenti a associazioni.
Come già sappiamo , le cooperative aderenti ad associazioni sono ordinariamente
revisionate dall’associazione di rappresentanza cui sono iscritte, le non aderenti
direttamente dal MISE.
1) La revisione cooperativa (o ispezione ordinaria) si svolge almeno ogni
2 anni e ha lo scopo di:
- Fornire alle coop suggerimenti e consigli per migliorare la gestione e il livello di
democrazia interna
- Accertare la natura mutualistica dell’ente e l’assenza di scopi di lucro
- Legittimare l’ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali e di altra natura
- Accertare la consistenza dello stato patrimoniale e la certificazione del bilancio.
2) L’ispezione straordinaria è disposta esclusivamente dal Ministero dello
Sviluppo Economico per esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni
ordinarie ogni qual volta se ne ravvisi l’opportunità e ha lo scopo di accertare:
- Esatta osservanza delle norme legislative mutualistiche
- Sussistenza dei requisiti richiesi per il godimento delle agevolazioni tributarie
- Regolare funzionamento amministrativo contabile dell’ente
- Consistenza patrimoniale dell’ente
La differenza tra la revisione ordinaria e l’ispezione straordinaria riguarda la finalità
della vigilanza e i poteri attributi agli ispettori. La revisione ordinaria assume più un
Vincenzo DE LISO
carattere consultivo e migliorativo del sodalizio sociale; l’ispezione straordinaria punta
più l’indice sul controllo di situazioni patologiche che possono nascere soprattutto da
esposti e denunce provenienti sia dai soci che da terzi.
Tutte le cooperative hanno l’obbligo, imposto dalla legge, di pagare un
contributo revisionale biennale o alle associazioni nazionali dicui fanno parte
oppure , x le non aderenti, direttamente al MISE. Tale contributo è fissato sulla
base di parametri riferibili al fatturato della cooperativa e il numero dei soci ed è
fissato da un decreto ministeriale del MISE. Il ritardato o omesso pagamento del
contributo porta all’applicazione di sanzioni. Se il pagamento è omesso per oltre il
biennio di riferimento la coop è cancellata dall’albo nazionale delle cooperative
perdendo i benefici fiscali. Icontributi da versare al MISE sono riscossi esclusivamente
tramite l’agenzia delle entrate utilizzando il modello F24, per le associazioni aderenti
invece esso va versato alle associazioni di cui fanno parte.
La richiesta di revisione ordinaria o ispezione straordinaria ha inizio con la notifica
dell’incarico di servizio firmata dal revisore. Tale atto contiene gli stremi del
provvedimento autorizzativo del dirigente del MISE. L’accesso è comunicato al legale
rappresentante della cooperativa presso la sede legale mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno. Al termine del lavoro il revisore compilerà un verbale in cui vi sono
dei quesiti e richieste di pareri riguardo l’attività svolta. Se non vi sono irregolarità dal
verbale di revisione non emergerà alcuna irregolarità e quindi alla cooperativa viene
rilasciato un certificato di revisione dall’ente pubblico o dalla centrale. Se dal verbale
emergono irregolarità gravi, queste determinano per la cooperativa l’emissione di una
diffida ad adempiere alla eliminazione delle irregolarità riscontrate pena la prpoposta
di uno dei provvedimenti sanzionatori: scioglimento, cancellazione della coop dall’albo
nazionale, sospensione semestrale dell’attività dell’ente.
Cap7: AGEVOLAZIONI FISCALI DELLE COOPERATIVE E
DIVIETO DI AIUTI DI STATO:
sempre più spesso ci si è chiesti se il particolare regime di agevolazioni fiscali delle
cooperative fosse compatibile con la norma comunitaria sugli aiuti di stato.
Quando un agevolazione fiscale può essere definita aiuto di stato?
L’art 107 TFUE vieta qualsiasi forma di misura nazionale che comporti un
trasferimento di risorse a carico del bilancio pubblico per un impresa che produca un
beneficio o vantaggio economico selettivo e i cui effetti sensibili possano minacciare di
falsare la concorrenza e gli scambi intracomunitari. La norma comunitaria precisa
quali sono le caratteristiche della nozione di “aiuti di stato” e dichiara
incompatibile qualsiasi misura nazionale che rientri in qst nozione. Affinchè si possa
configurare come vietata l’agevolazione fiscale è essenziale la presenza degli elementi
cui all’art 107TFUE è subordinata la qualificazione della misura nazionale come aiuto
di stato. Questi requisiti devono coesistere tutti cumulativamente: se uno di
essi non ricorre nella fattispecie non si può definire la misura un “aiuto di
stato”.
I requisiti sono:
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1) Finanziamento della misura da parte dello stato o mediante risorse statali
2) Selettività di detta misura (senza giustificazione)
3) Incidenza negativa della misura stessa sugli scambi tra gli stati membri e la sua
idoneità a distorcere la concorrenza.
Ciò che interessa all’organismo comunitario è verificare se la misura agevolativa
collide o collude con i fini perseguiti dall’Unione. Solo la Commissione, sotto il controllo
della Corte comunitaria, è competente a qualificare, in ambito comunitario, la singola
misura agevolativa come aiuto di Stato e a poterne sancire l’incompatibilità
comunitaria.
Appunti prof [L’Europa non concepisce assolutamente che uno stato possa
intervenire favorendo un impresa. Per noi Italiani invece è normale che lo Stato
attraverso aiuti di varia forma possa aiutare gli imprenditori nelle loro attività e ciò è
desumibile anche dagli art 41 e seguente della cost.
1) Il finanziamento mediante risorse statali (vietato) può essere effettuato in 2 modi:<