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C.

La capacità contributiva e rimborso dell'indebito

Il principio dell'articolo 53 richiede che il fisco non trattenga prelievi avvenuti in assenza di

capacità contributiva. Il non poter ottenere il rimborso dell'imposta indebitamente pagata

viola il principio di capacità contributiva ed uguaglianza. Inoltre devono essere conformi al

principio di capacità contributiva le norme che disciplinano i tributi (presupposto, base

imponibile, aliquota, soggetti passivi), il diritto al rimborso dell'indebito.

Capacità contributiva ed obblighi di terzi

È necessario che l'obbligazione tributaria sia posta a carico di chi ha realizzato il

presupposto del tributo, anche se ci sono norme che pongono ke l'obbligo sia carico di

terzi. In tutti i casi in cui l'obbligazione tributaria è posta a carico di soggetti diversi rispetto

a colui al quale è imputato il presupposto del tributo, occorre che il terzo sia in grado di far

cadere l'onere economico del tributo su chi ne ha realizzato il presupposto. Il sostituto e il

responsabile di imposta sono obbligati al pagamento dell'imposta, ma il principio di

capacità contributiva non è violato perché possono riversare l'onere economico del tributo

su colui che realizza il presupposto di fatto.

Capacità contributiva e tributi commutativi

Secondo la scienza delle finanze, i tributi possono fondersi o sul principio del beneficio o

sul principio di capacità contributiva. Il primo implica che le spese pubbliche siano

finanziate da chi ne usufruisce (si hanno così i tributi commutativi e possono essere

identificati con le tasse). Il secondo principio invece implica che le imposte siano a carico

di chi ha attitudine a contribuire. Secondo quindi l'articolo 53 ogni soggetto, in base la

propria capacità contributiva, deve concorrere a tutte le spese pubbliche, ma la corte

costituzionale fa interpretazioni più restrittive che limitano la nozione di spesa pubblica.

Infatti secondo la corte costituzionale, il principio della capacità contributiva riguarda solo

le contribuzioni relative a prestazioni di servizi il cui costo è indivisibile e quindi non

rientrano le tasse poiché sono destinate a finanziare spese pubbliche il cui costo è

divisibile. Anche se però questo orientamento è troppo restrittivo poiché vi sono anche

servizi pubblici divisibili che vanno a soddisfare bisogni essenziali (si veda il servizio

sanitario, dell'istruzione) e quindi la tassa non è al di fuori dell'articolo 53. Quindi spesa

pubblica è, nell'articolo 53, sia quella relativa servizi indivisibili e sia servizi essenziali

divisibili.

Capacità contributiva, uguaglianza e ragionevolezza

Dall’articolo 53, discende il principio di uguaglianza tributaria "La legge tributaria deve

trattare in modo uguale i fatti economici che esprimono pari capacità contributiva e deve

trattare in modo diverso i fatti che esprimono capacità contributiva in misura diversa. In tal

modo il principio di capacità contributiva integra il principio di uguaglianza, in quanto

esprime il criterio con cui valutare se due situazioni meritano o no parità di trattamento.

Con riguardo al principio dell'uguaglianza di tutti cittadini davanti alla legge, nella

giurisprudenza della corte costituzionale si afferma che:

significa che in materia tributaria, si ha una tassazione uguale per pari capacità

1.

contributiva e trattamenti differenziati dove la capacità contributive è diversa;

spetta al legislatore stabilire se due situazioni sono uguali o diverse ma la corte può

2.

sindacare le scelte discrezionali del legislatore se queste sono irragionevoli;

non possono essere di discipline discriminatorie per ragioni di sesso, razza, lingua,

3.

religione.

Inoltre il legislatore può concedere agevolazioni a particolari categorie di soggetti se il

trattamento differenziato trova giustificazione in una norma costituzionale come la cultura,

la famiglia, la salute, la scuola e il risparmio.

La progressività

l'articolo 53 prevede che il sistema tributario si basi su un criterio progressivo cioè

inteso come un aumento dell'aliquota d'imposta al crescere del reddito.

Le norme fiscali del TFUE. Integrazione negativa e positiva

Il legislatore fiscale è anche vincolato dal diritto europeo, con l'entrata in vigore del

trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, le cui norme sono rivolti ad assicurare

che il Mercato Comune abbia le caratteristiche di un mercato interno e che vi sia un

regime di libera concorrenza. Possiamo distinguere le norme del trattato: da un lato

abbiamo le norme che mirano a garantire l'integrazione negativa (principio di non

discriminazione, libertà fondamentali, divieto di aiuti di Stato) e dall'altra le norme

sull'armonizzazione (integrazione positiva). Infatti l'unione adotta le misure destinate

all'istaurazione e al funzionamento del mercato interno nel quale sono assicurate quattro

libertà: la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Il trattato

attribuisce al consiglio il potere di armonizzare le legislazioni degli Stati membri in materia

di imposte indirette, al fine di eliminare le disparità di regimi fiscali nazionali nella misura

necessaria per assicurare il funzionamento del mercato interno e la libera concorrenza.

Per le imposte dirette non è prevista l'armonizzazione delle legislazioni nazionali. Le

direttive del consiglio in materia fiscale devono essere assunte all'unanimità (per cui

ciascuno degli Stati membri a un potere di veto), anche se integrazione positiva, attuabile

per tale via, non ha portato a grandi risultati. Da qui l'importanza dell'integrazione

negativa anche se non è sufficiente perché comunque legata a casi singoli ed deve

essere completata da interventi di integrazione positiva. Integrazione positiva può essere

indotta anche da documenti (raccomandazioni, pareri e comunicazioni) che non hanno

effetti vincolanti.

Integrazione negativa:

Il principio di non discriminazione: il principio di non discriminazione opera in ambito

1.

europeo allo scopo di assicurare parità di trattamento nei diversi ordinamenti nazionali ai

cittadini dell'unione europea. In base a tale principio sono vietate tutte le discriminazioni

basate sulla nazionalità, ma anche le discriminazioni dissimulate o indirette e tra residenti

e non residenti. Vi sono delle deroghe al principio di non discriminazione espressamente

indicate dal trattato, ma ve ne sono anche altre come l'esigenza di contrastare l'elusione

fiscale, l'esigenza di preservare l'efficacia dei controlli fiscali; il principio di coerenza

Dell'ordinamento fiscale nazionale;

La libera circolazione delle merci: nell'Unione Europea non vi possono essere le

2.

dogane e dazi doganali, alle merci provenienti da paesi terzi si applica una tariffa comune

doganale e sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione.

La libera circolazione delle persone: i cittadini di ogni Stato membro hanno il diritto di

3.

circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In materia tributaria

vediamo che residenti e non residenti sono soggetti a regimi fiscali diversi in quanto i

primi sono soggetti all'imposta per la totalità del loro reddito mentre non residenti solo per

i redditi prodotti nello stato in cui vivono.

Le imprese: il trattato sancisce la libertà di stabilimento che comporta il diritto di

4.

esercitare un'attività economica in uno Stato membro diverso da quello di origine (libertà

di stabilimento primaria) e dall'altro il diritto di aprire filiali e agenzie in un altro Stato

membro (libertà di stabilimento secondaria). Il principio della libertà di stabilimento implica

per l'operatore la possibilità di scegliere la forma giuridica (stabile organizzazione in

società) con cui esercitare il proprio diritto di stabilimento. Mentre la libertà di stabilimento

secondaria deve essere innanzitutto garantita dallo Stato di origine e non deve ostacolare

il diritto dei residenti di stabilirsi anche in altri Stati.

La libera circolazione dei capitali : è vietata ogni restrizione ai movimenti di capitali e ai

5.

pagamenti tra gli Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi;

il divieto di aiuti di Stato: il trattato dichiara incompatibili con il mercato comune tutti

6.

quegli aiuti concessi dagli Stati sotto qualsiasi forma che minaccino di falsare la

concorrenza. Una misura si considera aiuto quando presenta 4 caratteristike: vi è un

vantaggio sotto forma di sovvenzioni o alleggerimento di costi; il vantaggio è concesso

dallo Stato o mediante risorse statali; il vantaggio incide sulla concorrente sugli scambi tra

gli Stati membri; il vantaggio è concesso in maniera specifica e selettiva. Quindi sono aiuti

di stato sia i contributi e crediti d'imposta sia le norme di favore che escludono o riducono

i normali oneri fiscali. Ovviamente il divieto non è assoluto poiché vi sono delle deroghe in

materia di agricoltura, pesca, trasporti, sicurezza nazionale, riguardo ad aiuti concessi a

singoli consumatori o in occasioni di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.

L'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - CAPITOLO 5

Occorre distinguere tra norme tributarie sostanziali e norme tributarie formali. Le prime

disciplinano l'obbligazione tributaria e in cui occorre esaminare i soggetti passivi, la base

imponibile e l'aliquota. Le norme formali trattano dell'applicazione del tributo e quindi

dell'accertamento, riscossione e processo tributario.

L'obbligazione tributaria è un'obbligazione di diritto pubblico e quando la disciplina

tributaria presenza delle lacune, l'interprete può colmarla ricorrendo alle norme del codice

civile ma solo se vi sono i presupposti dell'analogia. L'analogia è possibile quando vi sono

delle lacune in senso tecnico; quando le norme del codice pox essere estese oltre

l'ambito di diritto privato e sono compatibili con il diritto tributario. Inoltre si ricorre

all'analogia quando il diritto tributario non disciplina gli elementi essenziali

dell'obbligazione tributaria, come la solidarietà, decadenza e prescrizione. L'aspetto

particolare dell'obbligazione tributaria è che è un'obbligazione legale e ciò significa

che la disciplina dell'obbligazione è tutta stabilita dalla legge e nulla è determinato dalle

parti. L'obbligazione tributaria si può estinguere per il pagamento (adempimento della

prestazione) e mediante compensazione e non è ammessa la novazione e la

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
70 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rox33 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Coppola Paola.