GLI ISTITUTI
Il tributo comporta l’insorgere di un’obbligazione; è imposto coattivamente; è collegato
ad un presupposto economico ed il suo gettito è destinato al finanziamento delle spese
pubbliche. Ciò consente di distinguere il tributo dalle sanzioni pecuniarie, che sn
prestazioni pecuniarie imposte autoritativamente, ma collegate ad un fatto illecito, mentre
vediamo che il tributo incide sulla capacità contributiva di un soggetto.
Il tributo è un termine che indica imposte, tasse, contributi e monopoli fiscali. La
distinzione tra imposte e tasse è che le entrate destinate a finanziare spese indivisibili
sono imposte, qll destinante a finanziarie spese divisibili sono tasse. Vediamoli
singolarmente:
IMPOSTE: è il tributo per eccellenza. Il presupposto dell’imposta è 1 fatto economico
•
posto in exere dal soggetto passivo, snz alcuna relazione cn una determinata attività
dell’ente pubb (es. conseguimento di 1reddito, possesso di 1bene, stipulazione di un
contratto) e sn dovute a titolo di solidarietà;
TASSE: è una prestazione k lo stato impone x procurarsi 1entrata x lo svolgimento di
•
funzioni pubbliche. Prestazione che si ispira al principio di corrispettività e ke nn trova
titolo giustificativo nella capacità contributiva del soggetto al quale è richiesta. La tassa è
un istituto di confine xkè è destinata da un lato ai proventi di diritto pubblico di natura nn
tributaria (prezzi pubblici, tariffe, canoni) e dall’altro lato ai corrispettivi di diritto privato
(entrate patrimoniali). Ciò che distingue la tassa dell’entrata di diritto privato è che se la
prestazione è imposta coattivamente “è una tassa”; se ha base contrattuale ha natura
privatistica (diritti postali e spese di notificazione degli atti giudiziari). Sono da
considerarsi tasse il canone comunale sulla pubblicità e la tariffa di igiene ambientale
(Tia) mentre è da considerarsi imposta il canone televisivo.
CONTRIBUTO: ha come presupposto l'arricchimento di determinate categorie di
•
persone che traggono dall'esecuzione di un'opera pubblica destinata alla collettività. Sono
denominati contributi le prestazioni dovute a determinate enti (associazioni, consorzi) per
il loro funzionamento, come consorzi di bonifica e contributi all'ente nazionale per la
cellulosa e la carta.
MONOPOLI FISCALI: il monopolio è un tributo quando lo scopo di procurare entrate.
•
Le nozioni in uso nella giurisprudenza
La giurisprudenza costituzionale adotta una nozione di tributo più ampio rispetto a quella
tradizionale poiché comprende anche i contributi previdenziali e sanitari. La corte
costituzionale afferma che il tributo è caratterizzato da due elementi: da un lato vi è
l'imposizione di un sacrificio economico individuale attraverso un atto autoritativo e
dall'altro vi è la destinazione del gettito per coprire le spese pubbliche. La giurisprudenza
ordinaria o tradizionale ha un concetto di tributo ampio, ma non tanto da comprendere i
contributi previdenziali. In sostanza sono considerate tributarie tutte quelle prestazioni
imposte in via coattiva, cioè senza il consenso dell'obbligato, e sono destinate a
finanziare le spese pubbliche in generale (come il canone radiotelevisivo con i contributi
dovuti ai consorzi di bonifica).
Il diritto tributario e le sue partizioni interne
Il diritto tributario e quel settore dell'ordinamento che disciplini tributi ed è un settore
autonomo. Fa parte del diritto finanziario che a sua volta è parte del diritto amministrativo.
LE FONTI - CAPITOLO 2
La riserva di legge
L’articolo 23 della costituzione afferma che "nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge". La riserva di legge allo scopo
di tutelare la libertà e la proprietà dei soggetti nei confronti del potere esecutivo. I
problemi dell'articolo 23 sono tre:
Nozione di legge: il termine di legge serve per indicare non soltanto la legge statale
•
ordinaria, ma anche gli atti aventi forza di legge, le leggi regionali e le fonti dell'unione
europea che non si pongono in contrasto con la riserva di legge;
Nozione di base legislativa: le riserve di legge sono assolute se la disciplina di una
•
determinata materia è affidata soltanto alla legge; sono relative che la legge va
disciplinare le linee fondamentali della materia, comportando il completamento a norme di
rango non legislativo. La riserva dell'articolo 23 è una riserva relativa, ciò significa che la
prestazione imposta non deve essere regolata interamente dalla legge ma essa deve
fissare un contenuto minimo. Il problema è andare a determinare quali sono gli aspetti di
un tributo che la legge deve andare a disciplinare e quali possono essere regolati con atti
regolamentari. Occorre ricordare che la riserva di legge non riguarda tutti tipi di norme ma
solo le norme impositrici (cioè che definiscono i soggetti passivi, il presupposto e la
misura del tributo), le norme che dispongono esenzioni o agevolazioni (e che quindi non
riguardano le norme sull'accertamento e la discussione). In particolare la legge dv fissare
la base imponibile e l'aliquota oppure deve fissare criteri idonei a limitare la discrezionalità
dell'autorità amministrativa.
Nozione di prestazione imposta: comprende sia le prestazioni imposte in senso
•
formale, cioè imposte con un atto autoritativo i cui effetti sono indipendenti dalla volontà
del soggetto passivo, sia le prestazioni in senso sostanziale, che hanno la funzione di
corrispettivo quando è prevalente l'elemento dell'imposizione, anche su richiesta del
privato. Quindi una prestazione è imposta nei casi in cui un'obbligazione, pur nascendo
da un contratto, funge da corrispettivo per un servizio pubblico che soddisfa un bisogno
essenziale e che si è reso in regime di monopolio. Sono stati considerati prestazioni
imposte i canoni per l'uso di beni demaniali, le tariffe elettriche e telefoniche, le tariffe per
l'assicurazione obbligatoria dell'auto. La corte considera compresi nell'articolo 23 non solo
i tributi, ma anche corrispettivi di fonte contrattuale in tutti i casi in cui il corrispettivo è
fissato unilateralmente e al privato ha la libertà solo di richiedere o non richiedere la
prestazione (come nei contratti di somministrazione).
Le leggi tributarie dello Stato
Fonti del diritto tributario sono le leggi e gli altri atti aventi forza di legge ma le leggi
tributarie non possono essere approvate con la legge di bilancio (articolo 81) e non
possono essere abrogate con referendum popolare (articolo 75).
Lo statuto dei diritti del costituente
Lo statuto si qualifica come portatore di principi generali dell'ordinamento tributario che
sono molto importanti per l'interpretazione delle leggi tributarie, ma vi sono anche due
autolimitazioni contenute in clausole per rafforzare l'efficacia delle disposizioni dello
statuto: la prima clausola afferma che x le norme statutarie non sono ammesse modifiche
o deroghe tacite o implicite; la seconda clausola impone il divieto di deroghe o modifiche
ad opera di leggi speciali poiché queste possono essere fatte solo da una legge tributaria
di portata generale.
I decreti legge e legislativi
il governo può emanare atti aventi forza di legge. Il decreto-legge sono provvedimenti
adottati dal governo in casi straordinari di necessità e urgenza che hanno efficacia dal
giorno della pubblicazione e perdono efficacia se non sono convertiti in legge entro 60
giorni dal Parlamento e sono molto usati in materia tributaria come ad esempio la
necessità di adottare un decreto-legge per far fronte alle esigenze finanziarie dello Stato.
Ovviamente la corte costituzionale può controllare se vi sono i presupposti di
straordinarietà d'urgenza e di dichiarare incostituzionali i decreti legge. Lo statuto afferma
che non si può disporre con decreto legge l'istituzione di nuovi tributi ne prevede
l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di contribuenti. Mentre con il decreto
legislativo vediamo che il Parlamento che delega il governo nell'esercizio della funzione
legislativa andando a determinare i principi e criteri direttivi e per un periodo di tempo
limitato. Con decreto delegato è stata riformata la tassazione dei redditi delle società
(ires) e modificato il testo unico delle imposte sui redditi (tuir).
I testi unici
Il testo unico non è un tipo di fonte ma è caratterizzato da un particolare contenuto, cioè
la riunificazione di norme contenute in più testi. Sono testi innovativi in quanto
contengono disposizioni integrative e correttive delle norme esistenti, come il testo unico
imposte sui redditi, il testo unico dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e
catastali e sulle successioni e donazioni.
I regolamenti statali
I regolamenti statali sono subordinate alle leggi e quindi non possono essere in contrasto
con quest'ultima, infatti se sono contrari alla legge possono essere annullati dal giudice
amministrativo e disapplicati dagli altri giudici. Non possono essere in contrasto
nemmeno con norme costituzionali altrimenti vengono disapplicati o annullati. Particolare
attenzione meritano i regolamenti governativi che sono deliberati dal consiglio dei ministri,
emanati dal presidente della Repubblica e pubblicati nella gazzetta ufficiale. Tali
regolamenti disciplinano:
l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi (regolamenti esecutivi)
1) l'attuazione e l'integrazione delle leggi (regolamenti integrativi e attuativi)
2) le materie in cui manca la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge
3)
(regolamenti indipendenti)
l'organizzazione e funzionamento delle amministrazioni pubbliche (regolamenti
4)
organizzatori)
In questi casi il governo dispone di una potestà regolamentare generale e può essere
esercitata anche senza l'autorizzazione del Parlamento.
E poi abbiamo regolamenti delegati attraverso i quali trova attuazione il fenomeno della
delegificazione. In questo caso, il governo è titolare di una potestà esercitabile solo con
l'autorizzazione legislativa, nelle materie non coperte da riserva di legge assoluta; in
questo modo le leggi, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo,
determinano le norme che regolano la materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (regolamenti delegati,
che quando abrogano norme di legge sono detti regolamenti delegificanti).
Dato che il diritto tributario è soggetto ad una riserva relativa di legge, possono aversi in
tale materia:
regolamenti esecutivi che possono essere messi anche senza una norma
autorizzativa e regolamenti delegati e delegificanti purché la legge detti la disciplina della
materia.
I regolamenti attuativi ed integrativi non sono ammissibili in diritto tributario per la
disciplina di un tributo che è coperta da riserva di legge
non sono ammessi i regolamenti indipendenti
E poi abbiamo regolamenti ministeriali che sono adottati nelle materie di competenza di
un singolo ministero; se invece la materie di competenza di più ministri, allora si parla di
regolamenti interministeriali. I decreti ministeriali sono adottati con decreto ministeriale,
quelli interministeriali con decreto del presidente del consiglio. I decreti ministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti governativi e devono essere
comunicati al presidente del consiglio dei ministri prima della loro emanazione, come
esempio in materia tributaria troviamo: il decreto che fissa l'aggiornamento dei valori
catastali, il regolamento in materia di dichiarazione dei redditi e il redditometro.
Il ritratto della potestà legislativa tra Stato e regioni
Secondo l’art 117. La potestà legislativa è esercitato dallo stato e regioni nel rispetto della
costituzione. Lo stato ha potestà legislativa esclusiva nella disciplina del sistema tributario
e contabile dello stato e perequazione delle risorse finanziarie. La potestà regionale è
vista sotto 2 aspetti: potestà concorrente, comprensiva di coordinamento delle finanze
pubbliche e del sistema tributario (anche per quanto riguarda la potestà in materia di
tributi regionali e locali) ed che è cmq limitata ad seguire i principi fondamentali fissati da
leggi dello stato; potestà residuale.
L'articolo 119 prevede che il regioni ed enti locali stabiliscono ed applicano tributi propri in
armonia con la costituzione secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario. Quindi le regioni possono legiferare in materia di tributi regionali e
locali, ma tale podestà deve essere esercitata sempre secondo i principi fondamentali
(articolo 117) e dei principi di coordinamento della finanza pubblica del sistema tributario
(articolo 119), fissati da leggi statali. Il coordinamento riguarda due oggetti distinti: la
finanza e tributi. Vi è quello nazionale che è affidato allo Stato e ha il compito di fissare i
principi del coordinamento del sistema tributario complessivo; la regione a sua volta
coordina il sistema tributario regionale e locale con la legislazione regionale concorrente,
che è soggetta ai principi fondamentali fissati dallo Stato (art. 117).
Per quanto riguarda i tributi locali, sono coperti da riserva di legge articolo 23. Quindi
possono essere tributi locali creati e disciplinati da leggi regionali o da leggi statali.
Il federalismo fiscale
Sono previste 3 tipi di tributi regionali:
tributi propri derivati regolati da leggi statali, il cui gettito ha attribuito alle regioni che
•
possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni;
addizionali sulle base imponibile dei tributi erariali;
• tributi propri istituiti da leggi regionali
•
La legge delega, in materia di autonomia tributaria degli enti locali, dispone che la legge
di coordinamento:
individua i tributi propri dei comuni e delle province, ne definisce presupposti, soggetti
1.
passivi e basi imponibili e stabilisce le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio
nazionale;
disciplina uno o più tributi propri comunali e provinciali
2. prevede che le regioni possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle
3.
città metropolitane,
prevede che gli enti locali che possano modificare le aliquote dei loro tributi e
4.
introdurre agevolazioni.
I regolamenti delle regioni, delle province e comuni
Le regioni hanno potestà regolamentare generale (con esclusione delle materie che sono
di potestà esclusiva dello Stato). Le regioni quindi possono emanare regolamenti anche
in materia tributaria. Gli enti locali, non avendo potestà legislativa, possono disciplinare
con regolamento solo i loro tributi, ma anche in via secondaria con norme attuative o
integrative delle norme primarie, contenute in leggi statali o regionali.
Le fonti dell'Unione Europea
L’ordinamento dell'unione europea ha una posizione di primato rispetto all'ordinamento
nazionale. Infatti in caso di incompatibilità, le norme dell'Unione Europea prevalgono su
quelle nazionali che devono essere disapplicate. Le fonti dell'Unione Europea sono:
i regolamenti: che sono direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri,
hanno portato generale (cioè che si rivolgono a categorie di destinatari determinati in
modo astratto), sono obbligatorie in tutti i loro elementi. La diretta applicabilità vuol dire
che le norme comunitarie entrano immediatamente in vigore in tutti gli Stati dell'unione,
rendendo non più applicabili le norme nazionali.
Le direttive: vincolano gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere,
ma gli Stati hanno la facoltà di utilizzare i mezzi più idonei per raggiungere tale scopo.
Non hanno portata generale ma si rivolgono solo agli Stati membri (perciò gli individui
possono invocare le norme nelle direttive nei confronti degli enti territoriali e degli Stati,
ma non nei confronti di altri individui). In questo caso occorre che lo Stato recepisca le
direttive. Nel caso in cui gli Stati non adottano norme di recepimento, viene riconosciuto
alle direttive un effetto diretto quando però contengono disposizioni precise e
incondizionate, la cui applicazione non richiede l'emanazione di disposizioni ulteriori.
Scaduto il termine, entro cui gli Stati devono attuare le direttive, le disposizioni precise e
incondizionate acquistano efficacia diretta nell'ordinamento dello Stato inadempiente.
L'effetto diretto comporta che i singoli acquistano diritti dei giudici nazionali devono
tutelare e che gli Stati non si possono opporre invocando norme nazionali contrarie al
diritto comunitario. Per esempio possono avere efficacia diretta le disposizioni che
impongono agli Stati obblighi negativi, si pensi alle norme delle direttive che prevedono
delle esenzioni.
Le decisioni: sono atti comunitari che riguardano casi specifici, hanno effetto diretto e
sono obbligatorie per i destinatari indicati. Le raccomandazioni e pareri non sono
vincolanti.
Efficacia delle norme tributarie nel tempo
Le leggi, dopo l'approvazione e la promulgazione da parte del presidente della
Repubblica, sono pubblicati nella gazzetta ufficiale ed entrano in vigore a partire dal 15º
giorno successivo alla pubblicazione. Di norma quando la legge entra in vigore, acquista
anche efficacia, ma non sempre i due momenti coincidono poiché i suoi effetti sono
differiti o retroagiscono. La legge non ha effetto retroattivo, anche se la regola è posta da
una legge ordinaria, per cui può essere derogata da altre norme di legge. I regolamenti
possono
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