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C.
La capacità contributiva e rimborso dell'indebito
Il principio dell'articolo 53 richiede che il fisco non trattenga prelievi avvenuti in assenza di
capacità contributiva. Il non poter ottenere il rimborso dell'imposta indebitamente pagata
viola il principio di capacità contributiva ed uguaglianza. Inoltre devono essere conformi al
principio di capacità contributiva le norme che disciplinano i tributi (presupposto, base
imponibile, aliquota, soggetti passivi), il diritto al rimborso dell'indebito.
Capacità contributiva ed obblighi di terzi
È necessario che l'obbligazione tributaria sia posta a carico di chi ha realizzato il
presupposto del tributo, anche se ci sono norme che pongono ke l'obbligo sia carico di
terzi. In tutti i casi in cui l'obbligazione tributaria è posta a carico di soggetti diversi rispetto
a colui al quale è imputato il presupposto del tributo, occorre che il terzo sia in grado di far
cadere l'onere economico del tributo su chi ne ha realizzato il presupposto. Il sostituto e il
responsabile di imposta sono obbligati al pagamento dell'imposta, ma il principio di
capacità contributiva non è violato perché possono riversare l'onere economico del tributo
su colui che realizza il presupposto di fatto.
Capacità contributiva e tributi commutativi
Secondo la scienza delle finanze, i tributi possono fondersi o sul principio del beneficio o
sul principio di capacità contributiva. Il primo implica che le spese pubbliche siano
finanziate da chi ne usufruisce (si hanno così i tributi commutativi e possono essere
identificati con le tasse). Il secondo principio invece implica che le imposte siano a carico
di chi ha attitudine a contribuire. Secondo quindi l'articolo 53 ogni soggetto, in base la
propria capacità contributiva, deve concorrere a tutte le spese pubbliche, ma la corte
costituzionale fa interpretazioni più restrittive che limitano la nozione di spesa pubblica.
Infatti secondo la corte costituzionale, il principio della capacità contributiva riguarda solo
le contribuzioni relative a prestazioni di servizi il cui costo è indivisibile e quindi non
rientrano le tasse poiché sono destinate a finanziare spese pubbliche il cui costo è
divisibile. Anche se però questo orientamento è troppo restrittivo poiché vi sono anche
servizi pubblici divisibili che vanno a soddisfare bisogni essenziali (si veda il servizio
sanitario, dell'istruzione) e quindi la tassa non è al di fuori dell'articolo 53. Quindi spesa
pubblica è, nell'articolo 53, sia quella relativa servizi indivisibili e sia servizi essenziali
divisibili.
Capacità contributiva, uguaglianza e ragionevolezza
Dall’articolo 53, discende il principio di uguaglianza tributaria "La legge tributaria deve
trattare in modo uguale i fatti economici che esprimono pari capacità contributiva e deve
trattare in modo diverso i fatti che esprimono capacità contributiva in misura diversa. In tal
modo il principio di capacità contributiva integra il principio di uguaglianza, in quanto
esprime il criterio con cui valutare se due situazioni meritano o no parità di trattamento.
Con riguardo al principio dell'uguaglianza di tutti cittadini davanti alla legge, nella
giurisprudenza della corte costituzionale si afferma che:
significa che in materia tributaria, si ha una tassazione uguale per pari capacità
1.
contributiva e trattamenti differenziati dove la capacità contributive è diversa;
spetta al legislatore stabilire se due situazioni sono uguali o diverse ma la corte può
2.
sindacare le scelte discrezionali del legislatore se queste sono irragionevoli;
non possono essere di discipline discriminatorie per ragioni di sesso, razza, lingua,
3.
religione.
Inoltre il legislatore può concedere agevolazioni a particolari categorie di soggetti se il
trattamento differenziato trova giustificazione in una norma costituzionale come la cultura,
la famiglia, la salute, la scuola e il risparmio.
La progressività
l'articolo 53 prevede che il sistema tributario si basi su un criterio progressivo cioè
inteso come un aumento dell'aliquota d'imposta al crescere del reddito.
Le norme fiscali del TFUE. Integrazione negativa e positiva
Il legislatore fiscale è anche vincolato dal diritto europeo, con l'entrata in vigore del
trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, le cui norme sono rivolti ad assicurare
che il Mercato Comune abbia le caratteristiche di un mercato interno e che vi sia un
regime di libera concorrenza. Possiamo distinguere le norme del trattato: da un lato
abbiamo le norme che mirano a garantire l'integrazione negativa (principio di non
discriminazione, libertà fondamentali, divieto di aiuti di Stato) e dall'altra le norme
sull'armonizzazione (integrazione positiva). Infatti l'unione adotta le misure destinate
all'istaurazione e al funzionamento del mercato interno nel quale sono assicurate quattro
libertà: la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Il trattato
attribuisce al consiglio il potere di armonizzare le legislazioni degli Stati membri in materia
di imposte indirette, al fine di eliminare le disparità di regimi fiscali nazionali nella misura
necessaria per assicurare il funzionamento del mercato interno e la libera concorrenza.
Per le imposte dirette non è prevista l'armonizzazione delle legislazioni nazionali. Le
direttive del consiglio in materia fiscale devono essere assunte all'unanimità (per cui
ciascuno degli Stati membri a un potere di veto), anche se integrazione positiva, attuabile
per tale via, non ha portato a grandi risultati. Da qui l'importanza dell'integrazione
negativa anche se non è sufficiente perché comunque legata a casi singoli ed deve
essere completata da interventi di integrazione positiva. Integrazione positiva può essere
indotta anche da documenti (raccomandazioni, pareri e comunicazioni) che non hanno
effetti vincolanti.
Integrazione negativa:
Il principio di non discriminazione: il principio di non discriminazione opera in ambito
1.
europeo allo scopo di assicurare parità di trattamento nei diversi ordinamenti nazionali ai
cittadini dell'unione europea. In base a tale principio sono vietate tutte le discriminazioni
basate sulla nazionalità, ma anche le discriminazioni dissimulate o indirette e tra residenti
e non residenti. Vi sono delle deroghe al principio di non discriminazione espressamente
indicate dal trattato, ma ve ne sono anche altre come l'esigenza di contrastare l'elusione
fiscale, l'esigenza di preservare l'efficacia dei controlli fiscali; il principio di coerenza
Dell'ordinamento fiscale nazionale;
La libera circolazione delle merci: nell'Unione Europea non vi possono essere le
2.
dogane e dazi doganali, alle merci provenienti da paesi terzi si applica una tariffa comune
doganale e sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione.
La libera circolazione delle persone: i cittadini di ogni Stato membro hanno il diritto di
3.
circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In materia tributaria
vediamo che residenti e non residenti sono soggetti a regimi fiscali diversi in quanto i
primi sono soggetti all'imposta per la totalità del loro reddito mentre non residenti solo per
i redditi prodotti nello stato in cui vivono.
Le imprese: il trattato sancisce la libertà di stabilimento che comporta il diritto di
4.
esercitare un'attività economica in uno Stato membro diverso da quello di origine (libertà
di stabilimento primaria) e dall'altro il diritto di aprire filiali e agenzie in un altro Stato
membro (libertà di stabilimento secondaria). Il principio della libertà di stabilimento implica
per l'operatore la possibilità di scegliere la forma giuridica (stabile organizzazione in
società) con cui esercitare il proprio diritto di stabilimento. Mentre la libertà di stabilimento
secondaria deve essere innanzitutto garantita dallo Stato di origine e non deve ostacolare
il diritto dei residenti di stabilirsi anche in altri Stati.
La libera circolazione dei capitali : è vietata ogni restrizione ai movimenti di capitali e ai
5.
pagamenti tra gli Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi;
il divieto di aiuti di Stato: il trattato dichiara incompatibili con il mercato comune tutti
6.
quegli aiuti concessi dagli Stati sotto qualsiasi forma che minaccino di falsare la
concorrenza. Una misura si considera aiuto quando presenta 4 caratteristike: vi è un
vantaggio sotto forma di sovvenzioni o alleggerimento di costi; il vantaggio è concesso
dallo Stato o mediante risorse statali; il vantaggio incide sulla concorrente sugli scambi tra
gli Stati membri; il vantaggio è concesso in maniera specifica e selettiva. Quindi sono aiuti
di stato sia i contributi e crediti d'imposta sia le norme di favore che escludono o riducono
i normali oneri fiscali. Ovviamente il divieto non è assoluto poiché vi sono delle deroghe in
materia di agricoltura, pesca, trasporti, sicurezza nazionale, riguardo ad aiuti concessi a
singoli consumatori o in occasioni di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.
L'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - CAPITOLO 5
Occorre distinguere tra norme tributarie sostanziali e norme tributarie formali. Le prime
disciplinano l'obbligazione tributaria e in cui occorre esaminare i soggetti passivi, la base
imponibile e l'aliquota. Le norme formali trattano dell'applicazione del tributo e quindi
dell'accertamento, riscossione e processo tributario.
L'obbligazione tributaria è un'obbligazione di diritto pubblico e quando la disciplina
tributaria presenza delle lacune, l'interprete può colmarla ricorrendo alle norme del codice
civile ma solo se vi sono i presupposti dell'analogia. L'analogia è possibile quando vi sono
delle lacune in senso tecnico; quando le norme del codice pox essere estese oltre
l'ambito di diritto privato e sono compatibili con il diritto tributario. Inoltre si ricorre
all'analogia quando il diritto tributario non disciplina gli elementi essenziali
dell'obbligazione tributaria, come la solidarietà, decadenza e prescrizione. L'aspetto
particolare dell'obbligazione tributaria è che è un'obbligazione legale e ciò significa
che la disciplina dell'obbligazione è tutta stabilita dalla legge e nulla è determinato dalle
parti. L'obbligazione tributaria si può estinguere per il pagamento (adempimento della
prestazione) e mediante compensazione e non è ammessa la novazione e la