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PRINCIPI
L’art 53 cost dispone che“tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche
in ragione della loro capacità contributiva; il sistema tributario è informato a
criteri di progressività”.
Da tale articolo ricaviamo il dovere inderogabile, imposto in capo a tutti i cittadini,
di concorrere alle spese pubbliche. Esso è un dovere di solidarietà politica,
economica e sociale (si ricollega all’art 2 cost.).
Il singolo deve contribuire alla spesa pubblica non in ragione di quanto
riceva dallo stato ma in virtù della propria capacità contributiva. Dato che lo
stato preleva i tributi in base a un dovere di solidarietà possiamo dedurre che la
funzione del tributo non è meramente fiscale ma anche extra fiscale (funzione
redistributiva, fini di solidarietà verso el categorie svantaggiate ecc).
Inoltre, ricollegandoci all’art 3 II comma, lo stato non deve limitarsi a garantire il
libero svolgimento della vita economica e sociale MA DEVE ANCHE “rimuovere gli
ostacoli di natura economica e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona
umana”.
Quindi le norme di imposizione tributaria sono strumenti essenziali
dell’azione pubblica rivolta al perseguimento di fini sociali.
Collegando i tributi alla capacità contributiva l’art 53 è una norma limitativa per il
legislatore (xk i presupposti per l’imposizione di tributi devono essere collegati a fatti
espressivi di capacità produttiva) ma allo stesso tempo per i contribuenti è una
norma di garanzia
Ma cosa intendiamo per capacità contributiva ?
Vincenzo DE LISO
Sappiamo che in presenza di espressioni simili (pensiamo alla buona fede, al buon
costume ecc) spetta alla corte costituzionale un ruolo importantissimo per precisarne il
significato.
Per capacità contributiva si intende “capacità economica”. Da ciò ne deriva che il
legislatore non può assumere come presupposti di imposta fatti non
economici.
Un primo orientamento della c.costituzonale era quello “garantista” che adottava una
nozione soggettiva di capacità contributiva. La cap.contributiva indica l’effettiva
idoneità soggettiva del contribuente a far fronte al dovere tributario.
Dopo gli anni 80 la c.costituzionale ha assunto un orientamento più estensivo
approdando alla nozione oggettiva di capacità contributiva. Viene inteso
“qualsiasi fatto economico, anche non espressione dell’idoneità soggettiva del
contribuente a far fronte al proprio dovere tributario”. In base a tale orientamento
qualsiasi fatto economico appare indice di capacità contributiva.
Quali sono gli indici di capacità contributiva?
- Vi sono indici diretti di capacità contributiva:fatto direttamente espressivo
della capacità contributiva è il reddito. Il reddito complessivo delle persone al
netto delle spese si presta a rispecchiare la capacità contributiva complessiva delle
persone fisiche e a fungere da base di commisurazione dell’imposta progressiva sul
reddito. Insieme al reddito sono considerati indici diretti anche il patrimonio e gli
incrementi di valore del patrimonio.
- e indici indiretti di capacità contributiva:sono il consumo e gli affari (xk
implicano disponibilità economica). Ovviamente ciò non vale per ogni consumo
(ad esempio quello per le spese sanitarie è esente da Iva).
Vi è un limite quantitativo imposto indirettamente dall’art 53cost alla
capacità contributiva: essa non deve essere tale da incidere sul “ minimo
vitale ”.
REQUISITO DI EFFETTIVITA’:
il collegamento tra il fatto rivelatore della capacità contributiva e il tributo deve essere
EFFETTIVO.
REQUISITO DELL’ATTUALITA’
Altro requisito importante della capacità contributiva è che essa deve essere
ATTUALE ; il requisito del’attualità impone che un tributo deve essere correlato ad
una capacità contributiva in atto e non ad una capacità contributiva passata o futura. I
tributi retroattivi colpiscono fatti pregressi e quindi una cpacità contributiva del
passato. Essi sono in contrasto col principio di capacità contributiva se colpiscono fatti
del passato che non esprimono una capacità contributiva attuale. Inoltre i tributi
retroattivi ledono il principio della certezza del diritto.
I tributi retroattivi ,però, sono legittimi se colpiscono fatti del passato che
esprimono una capacità contributiva ancora attuale .
Vincenzo DE LISO
Inoltre oltre alla distanza temporale ha rilievo anche la prevedibilità del tributo
retroattivo. L’affidamento riposto dal cittadino nel principio dell’irretroattività e nella
certezza del diritto non deve essere leso dal sopravvenire di tributi retroattivi non
prevedibili.
RIMBORSO DELL’INDEBITO:
il principio imposto all’art 53 I comma da un lato vieta che non ci siano prelievi non
collegati ad un fatto espressivo di capacità contributiva, dall’altro richiede che il
fisco non trattenga prelievi avvenuti indebitamente. Il legislatore non può
impedire la ripetizione dell’indebito xk sarebbe illegittimo per irragionevolezza.
CAPACITA’ CONTRIBUTIVA, UGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA:
L’art 53 in combinato con il principio di uguaglianza impone il principio di
“uguaglianza tributaria” secondo il quale “a situazioni uguali devono
corrispondere uguali regimi impositivi e ,correlativamente ,a situazioni
diverse un trattamento tributario disuguale” .
La legge tributaria deve quindi trattare in modo uguale i fatti economici che
esprimono pari capacità contributiva e deve trattare in modo diverso i fatti
che esprimono capacità contributiva in misura diversa.
Ovviamente sta alla discrezionalità del legislatore stabilire se due situazioni sono
uguali o diverse , sempre tenendo fede ai principi di ragionevolezza sui quali può
sindacare la corte.
Inoltre sono fatti salvi i limiti imposti dall’art 3 ossia “non possono esservi discipline
discriminatorie per ragioni di sesso,razza,lingua,religione ecc”.
Il principio di uguaglianza non si pone soltanto per le norme impositive ma anche per
quelle di “favore” (esenzioni ecc). Quali sono le ragioni che legittimano il legislatore a
introdurre trattamenti di favore senza violare il principio di uguaglianza?
Beh ciò dipende da scelte del legislatore che possono essere censurate dalla Corte
solo se irragionevoli.
TUTELA DELL’INTERESSE FISCALE:
all’interesse fiscale è dato un particolare rilievo: il dovere tributario è un
dovere inderogabile di solidarietà a cui tutti sono dovuti in ragione della
capacità contributiva. L’interesse fiscale è il valore costituzionale che
legittima le norme che tutelano il fisco. La tutela costituzionale dell’interesse
fiscale però non deve mai ledere i diritti inviolabili. Quindi vi è smp un problema di
bilanciamento tra esigenze e principi costituzionali configgenti.
LA PROGRESSIVITA’
L’art 53 comma II prevede che “il sistema tributario è informato a criteri di
progressività”. Tal principio indica che il sistema non ha soltanto lo scopo di fornire i
Vincenzo DE LISO
mezzi finanziari allo Sato ma anche funzioni redistributive per il raggiungimento di fini
di giustizia sociale fissati in costituzione.
PRINCIPI DELL’UE:
Il legislatore è vincolato anche dal diritto dell’Unione europea (art 117 comma I). Con
l’emanazione del trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE) le norme di
tale trattato sono direttamente applicabili all’interno del nostro paese. Il
TFUE non prevede che l’unione abbia competenza generale in materia tributaria e ch
abbia un proprio sistema di imposte. Le norme del trattato che hanno rilevanza
tributaria non sono rivolte a procurare entrate ma ad assicurare che il mercato
comune abbia le caratteristiche di un mercato interno e che in esso vi sia un regime di
libera concorrenza.
Principio di non discriminazione (art 18 TFUE), sono vietate non solo le
discriminazioni espressamente basate sulla nazionalità ma anche quelle
indirette.
Libera circolazione delle merci (art 30) non vi possono essere dogane e dazi. Per le
merci esterne si applica una tariffa comune per tutta l’unione.
Libera circolazione delle persone: i cittadini di tutti gli stati membri sono cittadini
dell’Unione e hanno il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli
stati. Ciò si applica anche alle imprese , cosa che permette il diritto di esercitare un
attività economica in uno stato membro diverso da quello d’origine.
Libera circolazione dei servizi: art 56 TFUE , libertà che interessa gli operatori
economici che prestano servizi in un paese diverso da quello in cui sono stabiliti.
Libera circolazione dei capitali: art 63 TFU, vieta ogni restrizione ai movimenti di
capitali tra gli stati membri. Non si potrebbe esercitare la libertà di circolazione di
persone, merci e servizi se non la si accompagnasse con quella della libera
circolazione di capitali.
STRUTTURA DELL’IMPOSTA:
L’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
Occorre distinguere tra norme tributarie sostanziali e norme tributarie formali.
Le prime disciplinano l’obbligazione tributaria. In esse occorre esaminare da un lato la
fattispecie e dall’altro gli effetti.
Effetto principale della fattispecie dell’imposta è l’OBBLIGAZIONE
TRIBUTARIA.
L’obbligazione tributaria non si differenza dalle obbligazioni di diritto
privato. Di essa però vi è una disciplina “propria” nel diritto tributario. Essa è infatti
un obbligazione di diritto pubblico e ,quando la disciplina tributaria presenta delle
lacune, l’interprete può colmarle ricorrende alle norme del codice civile soltnato però
Vincenzo DE LISO
se si riscontrano i presupposti dell’analogia. L’analogia è possibile quando la
disciplina tributaria presenti lacune tecniche e quando le norme del codice sono
compatibili con le peculiarità del diritto tributario (ad Esempio: se nel diritto tributario
non vi sono norme che disciplinano gli interessi dovuti dal contribuente che ritarda il
pagamento, la disciplina tributaria può essere completata applicando le norme del
coice civile).
Cosa importante da dire è che l’obbligazione tributaria è un obbligazione
LEGALE. Ciò significa che la disciplina dell’bbligazione è tutta stabilita dalla
legge (per cui a differenza di quanto accade per il diritto privato, nulla della disciplina
dell’o