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PRINCIPI

L’art 53 cost dispone che“tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche

in ragione della loro capacità contributiva; il sistema tributario è informato a

criteri di progressività”.

Da tale articolo ricaviamo il dovere inderogabile, imposto in capo a tutti i cittadini,

di concorrere alle spese pubbliche. Esso è un dovere di solidarietà politica,

economica e sociale (si ricollega all’art 2 cost.).

Il singolo deve contribuire alla spesa pubblica non in ragione di quanto

riceva dallo stato ma in virtù della propria capacità contributiva. Dato che lo

stato preleva i tributi in base a un dovere di solidarietà possiamo dedurre che la

funzione del tributo non è meramente fiscale ma anche extra fiscale (funzione

redistributiva, fini di solidarietà verso el categorie svantaggiate ecc).

Inoltre, ricollegandoci all’art 3 II comma, lo stato non deve limitarsi a garantire il

libero svolgimento della vita economica e sociale MA DEVE ANCHE “rimuovere gli

ostacoli di natura economica e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona

umana”.

Quindi le norme di imposizione tributaria sono strumenti essenziali

dell’azione pubblica rivolta al perseguimento di fini sociali.

Collegando i tributi alla capacità contributiva l’art 53 è una norma limitativa per il

legislatore (xk i presupposti per l’imposizione di tributi devono essere collegati a fatti

espressivi di capacità produttiva) ma allo stesso tempo per i contribuenti è una

norma di garanzia

Ma cosa intendiamo per capacità contributiva ?

Vincenzo DE LISO

Sappiamo che in presenza di espressioni simili (pensiamo alla buona fede, al buon

costume ecc) spetta alla corte costituzionale un ruolo importantissimo per precisarne il

significato.

Per capacità contributiva si intende “capacità economica”. Da ciò ne deriva che il

legislatore non può assumere come presupposti di imposta fatti non

economici.

Un primo orientamento della c.costituzonale era quello “garantista” che adottava una

nozione soggettiva di capacità contributiva. La cap.contributiva indica l’effettiva

idoneità soggettiva del contribuente a far fronte al dovere tributario.

Dopo gli anni 80 la c.costituzionale ha assunto un orientamento più estensivo

approdando alla nozione oggettiva di capacità contributiva. Viene inteso

“qualsiasi fatto economico, anche non espressione dell’idoneità soggettiva del

contribuente a far fronte al proprio dovere tributario”. In base a tale orientamento

qualsiasi fatto economico appare indice di capacità contributiva.

Quali sono gli indici di capacità contributiva?

- Vi sono indici diretti di capacità contributiva:fatto direttamente espressivo

della capacità contributiva è il reddito. Il reddito complessivo delle persone al

netto delle spese si presta a rispecchiare la capacità contributiva complessiva delle

persone fisiche e a fungere da base di commisurazione dell’imposta progressiva sul

reddito. Insieme al reddito sono considerati indici diretti anche il patrimonio e gli

incrementi di valore del patrimonio.

- e indici indiretti di capacità contributiva:sono il consumo e gli affari (xk

implicano disponibilità economica). Ovviamente ciò non vale per ogni consumo

(ad esempio quello per le spese sanitarie è esente da Iva).

Vi è un limite quantitativo imposto indirettamente dall’art 53cost alla

capacità contributiva: essa non deve essere tale da incidere sul “ minimo

vitale ”.

REQUISITO DI EFFETTIVITA’:

il collegamento tra il fatto rivelatore della capacità contributiva e il tributo deve essere

EFFETTIVO.

REQUISITO DELL’ATTUALITA’

Altro requisito importante della capacità contributiva è che essa deve essere

ATTUALE ; il requisito del’attualità impone che un tributo deve essere correlato ad

una capacità contributiva in atto e non ad una capacità contributiva passata o futura. I

tributi retroattivi colpiscono fatti pregressi e quindi una cpacità contributiva del

passato. Essi sono in contrasto col principio di capacità contributiva se colpiscono fatti

del passato che non esprimono una capacità contributiva attuale. Inoltre i tributi

retroattivi ledono il principio della certezza del diritto.

I tributi retroattivi ,però, sono legittimi se colpiscono fatti del passato che

esprimono una capacità contributiva ancora attuale .

Vincenzo DE LISO

Inoltre oltre alla distanza temporale ha rilievo anche la prevedibilità del tributo

retroattivo. L’affidamento riposto dal cittadino nel principio dell’irretroattività e nella

certezza del diritto non deve essere leso dal sopravvenire di tributi retroattivi non

prevedibili.

RIMBORSO DELL’INDEBITO:

il principio imposto all’art 53 I comma da un lato vieta che non ci siano prelievi non

collegati ad un fatto espressivo di capacità contributiva, dall’altro richiede che il

fisco non trattenga prelievi avvenuti indebitamente. Il legislatore non può

impedire la ripetizione dell’indebito xk sarebbe illegittimo per irragionevolezza.

CAPACITA’ CONTRIBUTIVA, UGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA:

L’art 53 in combinato con il principio di uguaglianza impone il principio di

“uguaglianza tributaria” secondo il quale “a situazioni uguali devono

corrispondere uguali regimi impositivi e ,correlativamente ,a situazioni

diverse un trattamento tributario disuguale” .

La legge tributaria deve quindi trattare in modo uguale i fatti economici che

esprimono pari capacità contributiva e deve trattare in modo diverso i fatti

che esprimono capacità contributiva in misura diversa.

Ovviamente sta alla discrezionalità del legislatore stabilire se due situazioni sono

uguali o diverse , sempre tenendo fede ai principi di ragionevolezza sui quali può

sindacare la corte.

Inoltre sono fatti salvi i limiti imposti dall’art 3 ossia “non possono esservi discipline

discriminatorie per ragioni di sesso,razza,lingua,religione ecc”.

Il principio di uguaglianza non si pone soltanto per le norme impositive ma anche per

quelle di “favore” (esenzioni ecc). Quali sono le ragioni che legittimano il legislatore a

introdurre trattamenti di favore senza violare il principio di uguaglianza?

Beh ciò dipende da scelte del legislatore che possono essere censurate dalla Corte

solo se irragionevoli.

TUTELA DELL’INTERESSE FISCALE:

all’interesse fiscale è dato un particolare rilievo: il dovere tributario è un

dovere inderogabile di solidarietà a cui tutti sono dovuti in ragione della

capacità contributiva. L’interesse fiscale è il valore costituzionale che

legittima le norme che tutelano il fisco. La tutela costituzionale dell’interesse

fiscale però non deve mai ledere i diritti inviolabili. Quindi vi è smp un problema di

bilanciamento tra esigenze e principi costituzionali configgenti.

LA PROGRESSIVITA’

L’art 53 comma II prevede che “il sistema tributario è informato a criteri di

progressività”. Tal principio indica che il sistema non ha soltanto lo scopo di fornire i

Vincenzo DE LISO

mezzi finanziari allo Sato ma anche funzioni redistributive per il raggiungimento di fini

di giustizia sociale fissati in costituzione.

PRINCIPI DELL’UE:

Il legislatore è vincolato anche dal diritto dell’Unione europea (art 117 comma I). Con

l’emanazione del trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE) le norme di

tale trattato sono direttamente applicabili all’interno del nostro paese. Il

TFUE non prevede che l’unione abbia competenza generale in materia tributaria e ch

abbia un proprio sistema di imposte. Le norme del trattato che hanno rilevanza

tributaria non sono rivolte a procurare entrate ma ad assicurare che il mercato

comune abbia le caratteristiche di un mercato interno e che in esso vi sia un regime di

libera concorrenza.

Principio di non discriminazione (art 18 TFUE), sono vietate non solo le

discriminazioni espressamente basate sulla nazionalità ma anche quelle

indirette.

Libera circolazione delle merci (art 30) non vi possono essere dogane e dazi. Per le

merci esterne si applica una tariffa comune per tutta l’unione.

Libera circolazione delle persone: i cittadini di tutti gli stati membri sono cittadini

dell’Unione e hanno il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli

stati. Ciò si applica anche alle imprese , cosa che permette il diritto di esercitare un

attività economica in uno stato membro diverso da quello d’origine.

Libera circolazione dei servizi: art 56 TFUE , libertà che interessa gli operatori

economici che prestano servizi in un paese diverso da quello in cui sono stabiliti.

Libera circolazione dei capitali: art 63 TFU, vieta ogni restrizione ai movimenti di

capitali tra gli stati membri. Non si potrebbe esercitare la libertà di circolazione di

persone, merci e servizi se non la si accompagnasse con quella della libera

circolazione di capitali.

STRUTTURA DELL’IMPOSTA:

L’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

Occorre distinguere tra norme tributarie sostanziali e norme tributarie formali.

Le prime disciplinano l’obbligazione tributaria. In esse occorre esaminare da un lato la

fattispecie e dall’altro gli effetti.

Effetto principale della fattispecie dell’imposta è l’OBBLIGAZIONE

TRIBUTARIA.

L’obbligazione tributaria non si differenza dalle obbligazioni di diritto

privato. Di essa però vi è una disciplina “propria” nel diritto tributario. Essa è infatti

un obbligazione di diritto pubblico e ,quando la disciplina tributaria presenta delle

lacune, l’interprete può colmarle ricorrende alle norme del codice civile soltnato però

Vincenzo DE LISO

se si riscontrano i presupposti dell’analogia. L’analogia è possibile quando la

disciplina tributaria presenti lacune tecniche e quando le norme del codice sono

compatibili con le peculiarità del diritto tributario (ad Esempio: se nel diritto tributario

non vi sono norme che disciplinano gli interessi dovuti dal contribuente che ritarda il

pagamento, la disciplina tributaria può essere completata applicando le norme del

coice civile).

Cosa importante da dire è che l’obbligazione tributaria è un obbligazione

LEGALE. Ciò significa che la disciplina dell’bbligazione è tutta stabilita dalla

legge (per cui a differenza di quanto accade per il diritto privato, nulla della disciplina

dell’o

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A.A. 2012-2013
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vincenzodelys di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Ingrosso Manlio.