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Rilevazione iniziale dei debiti
1. Rilevazione iniziale dei debiti in assenza di un processo di attualizzazione:
Valore nominale del debito - Costi di transazione - Sconti, premi, abbuoni
I costi di transazione sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del debito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi pasivi calcolati al tasso nominale, di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del debito da applicarsi al suo valore contabile.
2. Rilevazione iniziale dei debiti in presenza di un processo di attualizzazione:
Valore attualizzato del debito + Costi di transazione
In sede di rilevazione iniziale, il tasso di interesse contrattuale deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato. Qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato,
Il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito. In tal caso, il valore di iscrizione iniziale del debito deve essere pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione.
RILEVAZIONE SUCCESSIVA
Alla chiusura dell'esercizio, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.
Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:
Determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
Aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore.
contabile del debito;
c) Sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo
Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri, essa deve rettificare il valore contabile del debito per riflettere i determinati flussi finanziari stimati.
LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (OIC 14)
Nello schema dello S.P. sono esposte come segue:
C) ATTIVO CIRCOLANTE
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
IV -
a) Depositi bancari e postali;
b) Assegni;
c) Denaro e valori in cassa.
Le disponibilità liquide così costituite possono comprendere moneta, assegni e depositi bancari e postali espressi in valuta.
In mancanza di indicazioni specifiche, le disponibilità liquide esposte nello stato patrimoniale si presumono essere immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo della società.
I depositi bancari e postali sono disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione postale, aventi il
requisito di poter essere incassati a pronti o a breve termine. Gli assegni sono titoli di credito bancari esigibili a vista, nazionali ed esteri. Il denaro e i valori in cassa sono costituiti da moneta e valori bollati (francobolli, marche da bollo, carte bollate, ecc). Non costituiscono disponibilità liquide:
- Le cambiali attive in portafoglio;
- I titoli a breve termine, di stato o di terzi;
- I cosiddetti sospesi di cassa: sono uscite di numerario già avvenute ma che non sono state ancora registrate, in attesa della documentazione necessaria alla loro rilevazione contabile.
Le disponibilità liquide non sono oggetto di valutazione ma di enumerazione e sono esposte in bilancio a valore nominale. I depositi bancari e postali e gli assegni devono essere iscritti al valore di presumibile realizzo in un'unica voce.
Nello schema di SP previsto dallo IAS devono essere esposte "disponibilità liquide e mezzi equivalenti". Rientrano tra le attività finanziarie,
conseguendone che sono soggette al criterio di valutazione del fair value. LA DISCIPLINA FISCALE DEI DEBITI INTERESSI PASSIVI - ART. 96 Ai sensi dell'articolo 96 del D.P.R. 917/1986, gli interessi passivi e gli oneri assimilati derivanti da operazioni di finanziamento sono deducibili in ciascun periodo d'imposta nei limiti degli interessi attivi e finanziari. L'eccedenza è deducibile nei limiti del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL). Il ROL è dato dalla differenza tra il valore e i costi della produzione con esclusione degli ammortamenti, e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda. Gli interessi passivi che residuano successivamente al conteggio sono considerati indeducibili. Tuttavia gli stessi possono essere dedotti senza limiti temporali nei periodi di imposta successivi, a condizione che gli interessi siano sostenuti per l'acquisto, la costruzione o il miglioramento di beni strumentali.passivi di competenza che eccedono gli interessi attivi siano inferiori al 30% del ROL di competenza di ciascun esercizio. Parimenti, l'eventuale eccedenza non sfruttata del ROL rispetto alla quota degli interessi passivi dedotti, potrà essere riportata in avanti determinando quindi il possibile conseguimento di un ulteriore beneficio.
Modifiche al regime degli interessi passivi in vigore dal 2019
Il nuovo art. 196 TUIR introduce dal periodo di imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2018 le seguenti novità in termini di deduzione degli interessi passivi:
- Riportabilità in avanti degli interessi attivi non utilizzati;
- Limite temporale al riporto del ROL non utilizzato;
- Nozione innovativa di interessi passivi e oneri assimilati;
- Inclusione degli interessi passivi capitalizzati nel perimetro oggettivo di applicazione dell'art. 96 TUIR;
- Sostituzione del ROL contabile con quello di matrice fiscale (ROL fiscale) dell'eventuale eccedenza.
degli interessi attivi ai periodiViene consentito il riportod’imposta successivi senza limiti temporali. Tale eccedenza riportata è utilizzabile incompensazione degli interessi passivi. 66E’ prevista la deducibilità dell’eccedenza degli interessi passivi rispetto alla sommatra gli interessi attivi del periodo e l’ccedenza di interessi attivi riportata da periodid’imposta precedenti, nei limiti del 30% del ROL e del 30% del ROL riportato daiperiodi precedenti.Il ROL non utilizzato può essere riportato nei limiti di cinque periodi di imposta.Ciò ha comportato l’introduzione di specifiche modalità di consumazione del ROL:
- Prioritariamente il 30% del ROL di periodo;
- Successivamente, il 30% del ROL riportato dai periodo d’imposta precedenti, ab) partire dal meno recente.
TRATTAMENTO FISCALE DEI CREDITI
- ART. 101 c.5 TUIR “PERDITE SU CREDITI”;
- ART. 106 TUIR “SVALUTAZIONI DEI
- CESSIONE DEL CREDITO: quando il credito viene ceduto in un'operazione
“Le nuove regole contabili costituiscono il presupposto per la determinazione del reddito imponibile IRES e IRAP. “i criteri di qualificazione, imputazione Per le società OIC adopter valgono temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili” (c.d. principio di derivazione rafforzata). Ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES, assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS.
Il DL 244/2016 in applicazione al principio della derivazione rafforzata, ha modificato l’art. 109 TUIR che prevede:
… Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi
Dal 2012 per i crediti di modesto importo (5000 per imprese con ricavi non inferiori a 100 milioni di euro, 2500 euro per tutte le altre imprese) gli elementi certi e precisi sussistono se sono passati sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito;
DIRITTO DEL CREDITO E' PRESCRITTO "ogni diritto si estingue per la prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge". Credito prescritto = perdita su crediti definitiva. Normalmente il credito si prescrive in 10 anni salvo atti interrutivi. E' possibile dedurre una perdita su crediti, se certa e precisa, anche antecedentemente alla prescrizione ma non oltre il periodo d'imposta in cui il diritto si prescrive, pena la violazione del principio di competenza;
CANCELLAZIONE CREDITO IN BILANCIO:
TRANSAZIONE CON IL DEBITORE: difficoltà finanziaria del debitoredocumentata e analisi della convenienza economica;
RINUNCIA AL CREDITO: dimostrzione inconsistenza patrimoniale einopportunità azioni esecutive e atto di rinuncia del credito
In tutti gli altri casi (in cui gli elementi certi e precisi non sussistono sempre) occorreuna valutazione specifica degli elementi certi e precisi e deve essere dimostrata ladefinitività della perdita. In questi casi la