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Le società con azioni quotate nel capitale di rischio

Si distinguono a loro volta in SOCIETA' MERCATI REGOLAMENTATI (disciplinate da cc e da decreto legislativo DRAGHI, TUF testo unicofinanza 1998, negli anni modificato) e SOCIETA' CON AZIONI DIFFUSE TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE (non sono quotate in borsa ma hanno aspirazione alla quotazione, aspirazione si ricava da alcuni indici qualitativi che stabilisce il regolamento consob 2 bis)

Caratteri distintivi

I caratteri distintivi della spa sono la responsabilità limitata dei soci, la partecipazione alla società rappresentata da titoli con attitudine alla circolazione e il capitale sociale minimo legale. Il patrimonio sociale è centro di imputazione e rimarca la differenza tra società e soci. Il conferimento al rischio d'impresa investendo nell'attività è lo strumento attraverso il quale il socio partecipa economicamente. La spa ha autonomia perfetta. Le azioni consentono la

partecipazione al rischio d'impresa e costituiscono l'autofinanziamento dell'impresa societaria. Esse incorporano una pluralità di diritti e obblighi che conferiscono lo status di socio. Il capitale minimo legale è di 50.000 euro ed è condizione sostanziale per il sorgere della società (esigenza di tutela dei creditori sociali). 3-Regole del capitale e del patrimonio L'assetto economico è rappresentato da due elementi: capitale e patrimonio. CAPITALE: valore dell'insieme dei conferimenti dei soci. Il cc ne stabilisce il limite minimo legale, l'indicazione nell'atto costitutivo sia del suo ammontare sottoscritto sia di quello versato e ne richiede la sottoscrizione per intero al fine della costituzione della società. Il CS è un importo che rappresenta il valore di tutti i conferimenti. Tutto ciò che non è traducibile in valore economico non può essere conferito nella società. In

caso di perdita del cs si ha il divieto di distribuzione degli utili. Il capitale rappresenta il valore di partenza per ogni valutazione sull'andamento dell'attività economica svolta dalla spa.

PATRIMONIO: insieme di tutte le situazioni giuridiche attive e passive imputate alla spa, comprende è l'entità su cui possono soddisfarsi i terzi verso i quali la società ha assunto obbligazioni. Il capitale. È variabile e non è predeterminato o predeterminabile, rappresenta il valore della spa.

SEZIONE II: Costituzione

  1. Condizioni di costituzione

La costituzione è la creazione di un soggetto nuovo e distinto da coloro che vi partecipano, centro di imputazione delle situazioni giuridiche attive e passive. È procedimento complesso che lascia poco margine alla discrezionalità dei soggetti. Sono previste tre condizioni:

  • Sottoscrizione dell'intero capitale sociale
  • Versamento di almeno il 25% dei conferimenti
pecuniari promessi o l'integrale esecuzione dei conferimenti in natura o di crediti unitamente alla relazione dell'esperto del tribunale  Presenza di tutte le autorizzazioni richieste dalla natura dell'attività contemplata dall'oggetto sociale.

262-Atto costitutivo

Si può costituire una spa sia per contratto che per atto unilaterale. L'atto costitutivo comprende l'atto costitutivo vero e proprio e lo statuto. Il primo è il vero e proprio contratto dove vengono indicati tutti gli elementi essenziali della spa, il secondo contiene tutte le regole legali e convenzionali di funzionamento dell'organizzazione societaria. La forma è quella dell'atto pubblico. Devono essere ricevuti da un notaio che svolge funzione di controllo e legalità sostanziale. La forma ab sustantiam è richiesta a pena di nullità.

L'atto costitutivo deve contenere i seguenti elementi essenziali: indicazione dei soci e della

L'oroidentificazione dell'attività partecipazione nella spa (identificazione di ciascun socio), economicasvolta (l'oggetto sociale contiene sia il settore merceologico sia il genere di attività), identificazionedell'assetto della governace. (info necessarie, i terzi ledella patrimonializzazione e identificazioneacquisiscono)I nomi dei primi amministratori sono indicati così come l'indicazione del collegio sindacale e delrevisore esterno ove necessario.Lo statuto è la fonte giuridica degli obblighi e delle responsabilità di coloro che nella spa rivestonostatus e svolgono funzioni.

3-ConferimentiLa funzione centrale è quella di costituire il cs. Hanno valore nominale determinato in fase disottoscrizione dell'atto costitutivo. Hanno anche funzione organizzativa poiché attribuiscono lo statusdi socio al conferente. Nel caso della società unipersonale va conferito 100%.I conferimenti sono ordinariamente in denaro.

È previsto il versamento del 25% al momento dellasottoscrizione presso una banca in cui viene acceso un c/c. Dopo la registrazione nel registro delleimprese della spa i soci possono utilizzare il denaro. (applicazione anche in caso di aumento delcapitale per azioni di nuova emissione, al momento della sottoscrizione versamento del 25% +sovrapprezzo)

Può essere attuato un meccanismo di rateizzazione. Gli amministratori possono richiedere inqualsiasi momento il versamento dei decimi ancora dovuti, qualora non adempiano si potràprocedere coattivamente.

Il conferimento in natura o credito sussegue un obbligo di immediato versamento, immediatadisposizione del bene alla società. Sono esclusi beni futuri, generici o altrui. Le azioni relative alconferimento sono emesse già interamente liberate anche se non possono essere alienate e devonorestare depositate fino al momento in cui non sia spirato il termine per la revisione della stima.

La valutazione dei beni

richiede una relazione giurata da parte di un esperto nominato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società. Lo scopo della stima è tutelare i terzi che fanno affidamento su un certo valore del capitale sociale e per questo deve essere veritiero, attestare la corretta determinazione del valore del conferimento. Si presume indipendente nominata dal tribunale, risponde penalmente se dichiara il falso. La relazione di stima deve consistere nel valore almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e una descrizione dei criteri di valutazione seguiti e dei beni o crediti conferiti. Nel termine di 180 giorni gli amministratori devono procedere al controllo e alla revisione della stima. Il valore assegnato ha carattere provvisorio. Devono controllare le valutazioni e se non emerge nulla, apposto. Se emergono problemi devono procedere alla revisione della stima (incaricano un altro perito di fare la stima). Se risulta che il valore dei beni o crediti risulta

Inferiore di oltre 1/5 a quello per cui avviene il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il cs annullando le azioni che rimangono scoperte (cs 300.000 con magazzino 200.000 ma in realtà ne vale 100.000). Per evitare che parte delle sue azioni siano annullate il socio può versare la differenza in denaro (per mantenere inalterata la quota) o recedere dalla società (non vuole rimanere in società a quella partecipazione). Se la differenza è minore di 1/5 non si fa nulla.

La relazione di stima non è necessaria con riguardo a 3 ipotesi di beni in conferimento:

  • Conferimento di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario ove il valore sia pari o inferiore al prezzo medio ponderato di negoziazione nei 6 mesi precedenti. (non ho soldi, conferisco le azioni che posseggo il cui valore di mercato ad oggi è 11,53, vado a vedere il listini di borsa)
  • Conferimento di beni in natura o crediti diversi da quelli cui alla lettera
ove sussistanodeterminate condizioni… -Scopo di semplificazione del conferimento. Non possono formare oggetto di conferimento leprestazioni di opera o servizi. (Se socio si impegna ma non conferisce lavoro mi verrebbe meno unaparte del cs, la valutazione dell’opera non è oggettiva) ≠ da srl(è certamente conferibile un’azienda che comprende anche know how)→ I soci possono poi effettuare ulteriori apporti senza che questi assumano la qualifica diconferimenti. Sono contributi in fondo capitale, a fondo perduto o a copertura di perdite. Sonoconferimenti al patrimonio e vengono accantonati a riserve da iscrivere nel patrimonio netto.→ L’atto costitutivo può prevedere in aggiunta alcune prestazioni accessorie non consistenti indenaro 8-Procedimenti di costituzione Il cc stabilisce la scelta tra un modo di costituzione simultaneo e uno per pubblica sottoscrizionel’attività nella stipulazione dell’atto(non utilizzata

nella pratica). La costituzione simultanea concentracostitutivo, i fondatori si recano davanti a un notaio che raccoglie la loro volontà, sottoscrivono lerispettive quote di partecipazione…

9-Pubblicità legaleLa costituzione si conclude con il deposito dell’atto costitutivo e l’iscrizione della società nel registrodelle imprese. La pubblicità legale ha efficacia costitutiva = NON esiste una spa irregolare.Entro 20 gg dalla stipulazione dell’atto costitutivo il notaio ha l’obbligo di depositarlo presso l’ufficioimprese insieme ai documenti che attestino l’esistenza di condizioni necessarie dalla legge perdellela costituzione. L’ufficio svolge una funzione di controllo di regolarità formale della domanda. Da quelmomento la società esiste quale persona giuridica.

10-Costituzione della spa unipersonaleLa spa si può costituire anche per atto unilaterale di un unico fondatore. Il codice del 42

vietaval'unico socio per vietare che si raggiungesse il risultato di attuare attività impresa da soli e rispondereL'apertura deriva dal recepimento di una direttiva ue, è un'opzione ragionevole perlimitatamente.incrementare esercizio attività d'impresa. La responsabilità limitata del socio sussiste anche inassenza della pluralità dei soci (risponde solo società con il suo patrimonio)L'atto costitutivo è atto che destina una parte del patrimonio individuale del socio all'eserciziodell'attività economica. La limitazione della responsabilità dell'unico azionista è condizionata alL'obbligo è sempre di 50.000 euro. È necessarioversamento integrale del capitale da lui sottoscritto.che gli amministratori depositino nel registro delle imprese un'apposita dichiarazione contenente idati identificativi dell'unico socio. (Entro 30 gg obbligo digli utenti:

Aggiornare i terzi che devono sempre rimanere a conoscenza dell'identità degli utenti:

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
36 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MirkoMason di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Zanardo Alessandra.