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Gli iscritti nel Registro che non svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono
soggetti a un controllo della qualità almeno ogni sei anni.2. Gli iscritti nel Registro che svolgono la
revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni
tre anni. 3. Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso di un’adeguata
formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria
e di bilancio, nonché di una formazione specifica in materia di controllo della qualità. 4. La
selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualità avviene in
base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate
del controllo e il revisore legale o la società di revisione legale oggetto del controllo. 3) Chi sono
gli enti d’interesse pubblico Articolo 16: a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla
negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla
negoziazione; b) le banche; c) le imprese di assicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, del codice delle assicurazioni
private;d) le imprese di riassicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1del codice delle assicurazioni private, con sede
legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’ articolo 1,
comma 1, del codice delle assicurazioni private; e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati
su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; f) le società di gestione dei mercati
regolamentati; g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; h) le società di gestione accentrata
di strumenti finanziari; i) le società di intermediazione mobiliare; l) le società di gestione del risparmio; m) le società di
investimento a capitale variabile; n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; o) gli istituti di moneta
Servizi vietati per legge per EIP: a)
elettronica; p) gli intermediari finanziari di cui all’ articolo 107 del TUB.
tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili; c) servizi di valutazione e stima
ed emissione di pareri pro veritate; d) servizi attuariali; e) gestione esterna dei servizi di controllo
interno; f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione
formazione e gestione del personale; g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o
servizi bancari d’investimento; h) prestazione di difesa giudiziale; i) altri servizi e attività, anche di
consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati dalla Consob con il
regolamento adottato ai sensi del comma2. Le tipologie di test di revisione : In generale le
4)
verifiche di revisione si fondano sul principio di collegare tra loro,mediante un sistema ordinato di
confronti, i molteplici componenti del sistema delle informazioni presenti in un’azienda al fine di
apprezzarne la concordanza. Questo può avvenire attraverso:a) Verifiche sui controlli o compliance
test : si focalizzano sul sistema di controllo interno b) Verifiche di dettaglio o test of details of
transactions and balances: si concentrano sul confronto tra un determinato saldo di bilancio e la
documentazione di supporto (bolle, fatture, estratti conto, conferme esterne) c) Verifiche di
coerenza o analytical review procedures: verifica delle relazioni tra grandezze patrimoniali,
economiche o finanziarie e spiegazione degli scostamenti significativi tra le attese che il revisore si
è formato e gli accadimenti effettivi. 5) Programma di lavoro : a) Acquisire informazioni sul
sistema contabile e sul sistema di controllo interno: - acquisire informazioni circa significativi
cambiamenti nel sistema di controllo interno intervenuti nel periodo; - valutarne gli effetti: sulla
regolare tenuta della contabilità sociale e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture
contabili b) Esaminare la sistemazione di irregolarità riscontrate negli accertamenti svolti nelle
verifiche precedenti. c) Analizzare i verbali degli organi sociali (assemblea, CdA, comitato
esecutivo, sindaci) e degli eventuali rilievi/contestazioni delle autorità di vigilanza. d) Esaminare
tutti i libri contabili obbligatori (secondo la normativa civilistica, tributaria e previdenziale) per
accertare la corretta vidimazione e tempestività nell’aggiornamento. e) Esaminare l’ultima
situazione periodica predisposta dalla Direzione attraverso: - comparazione e determinazione
principali scostamenti rispetto al precedente esercizio e al budget; - eventuale calcolo degli indici di
bilancio. f) Effettuare colloqui informativi con la Direzione della società con lo scopo di ottenere
informazioni sulle operazioni ed eventi significativi che si sono verificati nel periodo. g) Effettuare
colloqui con il Collegio Sindacale finalizzati allo scambio di dati e informazioni rilevanti per
l’espletamento dei propri compiti. h) Verificare la corretta rilevazione delle operazioni di gestione
attraverso l’utilizzo di campioni ritenuti adeguati. I sondaggi saranno relativi ad operazioni dei
principali cicli aziendali (ciclo acquisti, vendite, personale) privilegiando quelli che nella fattispecie
aziendale presentano maggiore rischiosità. i) Ottenere riscontri documentali (contratti, scritture
private, atti notarili, fatture, delibere degli organi sociali, ecc…) per operazioni significative o
caratterizzate da particolari rischiosità. l) Esaminare l’esistenza dei documenti formali relativi agli
adempimenti tributari e previdenziali: - dichiarazioni; - altra documentazione; - documenti
comprovanti i pagamenti (a campione).m) Verificare la corretta rilevazione degli adempimenti
tributari e previdenziali attraverso l’utilizzo di campioni ritenuti adeguati. n) Verificare le
disponibilità liquide e i titoli di proprietà della società attraverso sondaggi di conformità (anche a
campione). o) Effettuare altre verifiche (es.: verificare il regolare deposito presso il registro delle
imprese del bilancio d’esercizio, elenco soci, accettazione carica di amministratori e sindaci). p)
Scetticismo professionale: Principio 200: obiettivi
Aggiornare il libro della revisione. 6)
e principi generali della revisione contabile del bilancio: • Il revisore deve operare
in conformità: - alle norme di legge - ai principi generali di revisione - e, ove
applicabili, alle raccomandazioni Consob - alle norme etico professionali • l’attività
di revisione deve essere svolta con Scetticismo Professionale (da usare anche per la
valutazione delle frodi), cioè effettuando una valutazione critica interrogandosi sulla
validità degli elementi probativi acquisiti e prestando particolare attenzione a quegli
elementi probativi che contraddicono o mettono in discussione l’attendibilità della
documentazione esaminata o delle attestazioni della direzione. • Un atteggiamento di
scetticismo professionale deve essere mantenuto nel corso dell’intero processo di
revisione. 7) Disposizioni area giacenza a) Adeguata dislocazione logistica b.) Adeguata
protezione fisica c) Agevole individuazione ubicazioni (Il revisore ha verificato che secondo i
principi contabili si possono adottare criteri di calcolo dei costi differenti (LIFO, FIFO, medio
ponderato) solo per classi diverse di rimanenze (materie prime, semilavorati, prodotti finiti). Non è
quindi possibile adottare per le materie prime due criteri di diversi a seconda che esse siano nel
magazzino della società (medio ponderato) o in viaggio (costi specifici ovvero il valore in fattura).
Slow Moving
d) Individuazione lento rigiro (slow moving) e) Identificazione responsabili di area
Verifica dei casi di osbolescenza tecnologica e/o commerciale: Un programma di lavoro sintetico
che contempla le verifiche necessarie alla corretta valutazione di eventuali fenomeni di slow
moving e obsolescenza è il seguente: a) individuazione delle “categorie” di beni presenti in
magazzino; b) identificazione di beni di elevato valore (e.g. prodotti di lusso); c) esame degli
elaborati dell’indice di rotazione del magazzino; d) confronto del turnover di ogni categoria di beni
con quello degli esercizi precedenti; e) confronto del turnover di ogni categoria di beni con quello di
aziende simili; f) analisi della vendibilità delle merci (e.g. mercati di sbocco, presenza di prodotti
innovativi); g) confronto del costo unitario delle scorte con quello degli esercizi precedenti; h)
Le fasi della
esame delle date di ultima movimentazione per ogni bene in giacenza. 8)
revisione: a) Acquisizione dell’incarico b) Pianificazione c) Programmazione d)
Esecuzione - Intervento preliminare - Intervento finale e) Completamento f)
Espressione del giudizio professionale – Positivo - Con rilievi – Avverso -
Impossibilità di esprimere un giudizio.9) Articolo 3, il Tirocinio: a) è finalizzato
all’acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il
superamento dell’esame di idoneità professionale e per l’esercizio dell’attivitàdi revisione legale; b)
ha durata almeno triennale; c) è svolto presso un revisore legale o un’impresa di revisione legale
abilitati in uno Statomembro dell’Unione europea e che hanno la capacità di assicurare la
formazione pratica del tirocinante. Art. 15 (Responsabilità) a) I revisori legali e le società di
revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che
ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti
dall’inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili
nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. b) Il responsabile della revisione ed i
dipendenti che hanno collaborato all’attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra
loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o
da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi
danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.
c) L’azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive
nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o
consolidato emessa al termine dell’attività di revi