Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e consiglio nazionale dei ragionieri
Commissione paritetica per i principi di revisione
Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio
Documento n. 200
Edizione novembre 2006
Indice
Introduzione ..................................................................................................................... 3
Obiettivo della revisione contabile ........................................................................... 3
Principi generali della revisione contabile ............................................................... 3
Ampiezza del lavoro di revisione ............................................................................... 4
Ragionevole sicurezza ................................................................................................. 4
Rischio di revisione e significatività ......................................................................... 5
Responsabilità del bilancio ......................................................................................... 9
Appendice ................................................................................................................... 10
Introduzione
1. Lo scopo del presente documento è quello di stabilire regole di comportamento e di fornire una guida in merito agli obiettivi ed ai principi generali della revisione contabile del bilancio.
Obiettivo della revisione contabile
2. L'obiettivo della revisione contabile è di acquisire ogni elemento necessario per consentire al revisore di esprimere un giudizio se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo di riferimento.
3. Sebbene il giudizio del revisore incida sulla valutazione dell’attendibilità del bilancio, tale giudizio non rappresenta una garanzia del futuro funzionamento dell’impresa né che la stessa sia stata amministrata in modo efficace ed efficiente.
Principi generali della revisione contabile
4. I principi generali a cui il revisore deve attenersi sono:
- Indipendenza;
- Integrità;
- Obiettività;
- Competenza e diligenza;
- Riservatezza;
- Professionalità;
- Rispetto dei principi tecnici.
In appendice al presente documento sono riportate alcune indicazioni con riferimento alle norme etiche che il revisore è tenuto ad osservare nello svolgimento della propria attività.
5. Il revisore deve operare in conformità alle norme di legge, ai principi di revisione e, ove applicabili, alle raccomandazioni emanate dalla Consob.
6. Il revisore deve pianificare e svolgere la revisione con un atteggiamento di scetticismo professionale, tenuto conto che possono esistere circostanze tali da causare errori significativi nel bilancio. L’atteggiamento di scetticismo professionale richiede che il revisore effettui una valutazione critica interrogandosi sulla validità degli elementi probativi acquisiti e prestando particolare attenzione a quegli elementi probativi che contraddicono o mettono in discussione l’attendibilità della documentazione esaminata o delle attestazioni della direzione. Un atteggiamento di scetticismo professionale deve essere mantenuto nel corso dell’intero processo di revisione per ridurre il rischio di non considerare adeguatamente circostanze dubbie, di compiere eccessive generalizzazioni nella formulazione delle conclusioni sul lavoro di revisione nonché di utilizzare errate assunzioni nella determinazione della natura, della tempistica e dell’estensione delle procedure di revisione e nella valutazione dei risultati. Indipendentemente dalla valutazione dell’integrità della direzione, le attestazioni della direzione non possono sostituire l’acquisizione da parte del revisore di elementi probativi appropriati e sufficienti che lo mettano in grado di trarre ragionevoli conclusioni su cui basare l’espressione del proprio giudizio.
Ampiezza del lavoro di revisione
7. Per "ampiezza del lavoro di revisione" si intende l’insieme delle procedure di revisione che sono ritenute necessarie nelle varie circostanze per conseguire gli obiettivi della revisione. Il revisore deve determinare le procedure necessarie per svolgere la revisione secondo quanto stabilito dai principi di revisione. In circostanze eccezionali, il revisore può ritenere necessario derogare da regole di comportamento e linee guida indicate in un principio di revisione, qualora la loro applicazione non consenta, nella fattispecie, il raggiungimento dello specifico scopo per cui tali regole di comportamento e linee guida sono previste nel principio di revisione medesimo. In tali circostanze eccezionali il revisore può comunque dichiarare la conformità della revisione contabile ai principi di revisione, purché svolga procedure di revisione alternative e documenti adeguatamente nelle carte di lavoro:
- Le ragioni della deroga;
- Le ragioni per le quali ritiene che le procedure di revisione alternative siano sufficienti ed appropriate ai fini del raggiungimento dello specifico scopo previsto nel principio di revisione.
Il revisore può, infine, tenere in considerazione gli eventuali documenti emanati dalla professione in qualità di guide pratiche, applicabili nel rispetto dei principi.
Ragionevole sicurezza
8. Un revisore che svolge la revisione contabile in conformità ai principi di revisione ottiene una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi. Al fine di ottenere tale ragionevole sicurezza, il revisore acquisisce ogni elemento probativo ritenuto necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti nel suo complesso attendibile. La ragionevole sicurezza attiene dunque all'intero processo di revisione.
9. Il revisore non può ottenere una sicurezza assoluta a causa delle limitazioni intrinseche nel processo di revisione che influenzano la capacità del revisore di individuare errori significativi. Tali limitazioni possono derivare da fattori quali:
- L’utilizzo di verifiche a campione;
- Le limitazioni intrinseche in qualunque controllo interno (per esempio la possibilità di forzature dei controlli da parte della direzione o di collusione);
- La natura persuasiva piuttosto che conclusiva di molti elementi probativi.
10. Inoltre il lavoro svolto dal revisore contabile per giungere alla formulazione del proprio giudizio sul bilancio è un processo caratterizzato dalla presenza di elementi di valutazione soggettivi, soprattutto con riferimento:
- Alla raccolta di elementi probativi, ad esempio, nella determinazione della natura, della tempistica e dell'estensione delle procedure di revisione;
- Alla formulazione delle conclusioni basate sugli elementi probativi raccolti, ad esempio, nella valutazione della ragionevolezza delle stime effettuate dalla direzione nella redazione del bilancio.
11. In aggiunta, esistono ulteriori limitazioni che possono influenzare la capacità degli elementi probativi disponibili per formulare le conclusioni specifiche asserzioni di bilancio (per esempio in presenza di operazioni con parti correlate). In questi casi i relativi principi di revisione identificano procedure specifiche che, in conseguenza della natura di tali specifiche asserzioni, forniscono sufficienti ed appropriati elementi probativi in assenza di:
- Circostanze inusuali che aumentino il rischio di errori significativi oltre quello normalmente atteso;
- Indicazioni che si sia verificato un errore significativo.
12. Pertanto, in conseguenza di quanto sopra la revisione non costituisce una garanzia che il bilancio sia privo di errori significativi.
Rischio di revisione e significatività
13. Le imprese perseguono strategie per raggiungere i loro obiettivi e, in conseguenza della natura della loro operatività e del settore economico di appartenenza, del contesto normativo in cui operano, nonché della loro dimensione e complessità, fronteggiano diversi rischi connessi all’attività svolta. È responsabilità della direzione identificare e fronteggiare tali rischi. In ogni caso, non tutti i rischi riguardano la preparazione del bilancio. Il revisore concentra la propria attenzione solamente su quelli che possono avere un effetto sul bilancio.
14. Il revisore ottiene e valuta gli elementi probativi per ottenere una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.
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