Estratto del documento

Revisione aziendale

Prof. Andrea Fogarolo

Preparazione per parziale

  • Concetti del decreto legge 39/2010
  • Concetti generali dei principi di revisione
  • Principi di revisione visti

Decreto legislativo 39/2010

Articolo 1

Si parte con una specie di glossario che spiega parole che verranno utilizzate all'interno del decreto legge. Le più importanti viste anche da noi sono:

  • EIP: enti d'interesse pubblico, società che saranno individuate dall'art 16;
  • Gruppo: insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legge 9/4/91 n 127. Questa legge è quella della società che rispetta i criteri economici degli articoli 2424/2425 ecc;
  • Registro dei revisori legali: registro nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione legale;
  • Relazione di revisione legale: il revisore per svolgere la sua professione svolge tante ore di lavoro alla fine delle quali riassume il suo giudizio professionale in questa paginetta – è il documento che contiene il giudizio sul bilancio espresso dal soggetto cui è stato conferito incarico di revisione;
  • Responsabile della revisione: la sua responsabilità è talmente forte che quasi eguaglia quella dell'amministratore. È una persona fisica alla quale viene conferito l'incarico e va scritto nel registro delle imprese, ma se viene incaricata una società di revisione va comunque indicata la persona fisica responsabile della revisione (questa può anche cambiare);
  • Rete (concetto molto importante): io non posso fare revisione in un’azienda dove ho interessi economici (es. dove lavorano miei parenti). Infatti bisogna essere indipendenti e corretti/trasparenti. Questo di rete è un concetto ampio ma non immediato. Se c'è una copartecipazione di utili si dice di essere in rete, e quindi chi fa revisione non deve essere in rete con la società o con altri soggetti che operano all'interno di essa;
  • Revisione legale: include anche la revisione contabile ma è più importante dato che essa è fatta ai sensi di una legge;
  • Revisore legale: persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del decreto legislativo 39/2010. Esso deve essere iscritto all'albo dei revisori e deve sostenere anche un esame;
  • Società di revisione legale: bisogna essere iscritti al registro e ci si iscrive come società di professionisti (la maggior parte dei soci della società deve essere iscritta come revisore). Questa società è abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del seguente decreto legislativo.

Articolo 2 – Abilitazione all’esercizio della revisione legale

  • Il revisore è un professionista. Infatti bisogna fare tirocinio, esame di stato e studio periodico;
  • Il revisore legale deve essere un soggetto iscritto nel registro;
  • Possono essere iscritte al registro persone fisiche che sono in possesso di una laurea almeno triennale, è stato un concetto di uniformità con la comunità europea anche se la preferenza è quella di attendere il 5° anno per essere pronti ad entrare in azienda anche se la legge di per sé non lo dice; oltre alla laurea deve essere svolto un tirocinio ai sensi dell'art 3, è la società di revisione che te lo deve far fare e ti fa partecipare a concorsi (solo dopo puoi effettuare l'esame di stato);
  • Possono chiedere l’iscrizione a registro anche persone non italiane ma comunque abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli stati membri dell'unione europea dopo aver superato una prova attitudinale in lingua italiana.
  • Le société che possono chiedere l'iscrizione al registro devono avere la maggioranza dei componenti del loro consiglio di amministrazione che siano abilitati all'esercizio della revisione legale, ci deve essere una maggioranza numerica e per quote di soci abilitati a essere revisori, le azioni devono essere nominative e non trasferibili perché la società non deve essere fonte di speculazione e quindi non deve fare business, la maggioranza dei diritti di voto deve essere in mano a soci revisori.
  • L’iscrizione nel registro dà titolo di revisore legale, quindi è una professione riconosciuta a livello europeo.

Articolo 3 – Tirocinio

  • Il tirocinio non è in aula, ma è un tirocinio di lavoro finalizzato all’acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell’esame e per l’esercizio dell’attività di revisore;
  • Dura 3 anni (essendo un titolo europeo non può durare meno di 3 anni);
  • Deve assicurare la formazione pratica del tirocinante e quindi o si va in una società di revisione o si va in uno studio che deve avere incarichi di revisione contabile.
  • Per ogni tirocinante bisogna compilare il registro del tirocinio (generalità del tirocinante, data inizio tirocinio, soggetto dove è svolto il tirocinio ecc);
  • Queste informazioni sopra elencate si possono trovare tranquillamente su internet;
  • Entro 60 giorni dalla fine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante deve fare una relazione sull'attività svolta durante il tirocinio stesso, essa verrà poi sottoscritta dal soggetto presso il quale si è svolto il tirocinio.

Articolo 4 – Esame di idoneità professionale

Lo scopo è di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all’attività di revisione e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze verte su diverse materie.

Articolo 5 – Formazione continua

Gli iscritti prendono parte a programmi di aggiornamento professionale per mantenere e perfezionare conoscenze teoriche e capacità professionali.

Articolo 6 – Iscrizione nel registro

  • Stabilisce contenuto e modalità di presentazione delle domande e il termine entro il quale presentare la richiesta per iscriversi nel registro;
  • Il MEF se accerta che c'è un'insussistenza dei requisiti per l’abilitazione ne dà comunicazione all’iscritto dandogli più tempo (non più di 6 mesi) per cercare di sanare le mancanze, in caso non si riesca a sanare l’insussistenza, ci sarà la cancellazione dal registro. I risultati degli ammessi invece vengono pubblicati sulla gazzetta che è visibile su internet;

Articolo 8 – Selezione del registro per i revisori inattivi

Cioè per coloro che non svolgono attività di revisione da qualche anno:

  • I soggetti iscritti devono comunicare al soggetto incaricato alla tenuta del registro per i revisori inattivi gli incarichi di revisione legali assunti;
  • Chi non svolge la professione legale per 3 anni può riprendere gli incarichi di revisione solo dopo la partecipazione a un corso di formazione (però c'è sempre da dire che se non hai incarichi per 3 anni vuol dire che hai un problema e rischi di non fare più revisione);

Articolo 9 – Deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale

  • Non si parla mai dei propri clienti, infatti bisogna essere riservati e avere il segreto professionale. La deontologia significa che bisogna avere una separazione netta tra revisore e ruolo in azienda (es. non accettare regali, non fidanzarsi con qualcuno che lavora in azienda, ecc.) – non bisogna mettere in mezzo i sentimenti e quindi sostanzialmente nessuno deve pensare che il mio atteggiamento generi un problema di indipendenza.
  • L’accettazione di un incarico di revisione fa presumere che chi l’accetta ne abbia valutato il rischio e quindi ci sono delle verifiche per capire se tu hai realmente capito il rischio. Prima di tutto devi capire cosa rischi a prendere in mano quell’azienda (es. se fa frode) e quindi devo cercare di prendere più informazioni possibili e di conseguenza il revisore uscente deve dare informazioni al revisore entrante.
  • A causa dei limiti intrinseci dell’attività di revisione contabile vi è un inevitabile rischio che alcuni errori significativi presenti in bilancio non siano individuati anche se la revisione è stata correttamente pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione.

Articolo 10 – Indipendenza e obiettività

(Questo va a braccetto con articolo 9)

  • Il revisore e la società di revisione devono essere indipendenti e non devono essere in alcun modo coinvolti nel processo decisionale aziendale (non devono essere in rete) – loro possono capire i problemi dell’azienda revisionata, ma poi deve essere l’imprenditore a decidere cosa fare e come attuare i tuoi consigli, dato che io faccio consulenza e nient’altro.
  • Il revisore legale e la società di revisione legale non effettuano la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa;
  • Se l’indipendenza rischia di essere compromessa, il revisore o la società di revisione deve adottare misure volte a ridurre i rischi: autoriesame ogni anno il revisore deve chiedersi se è indipendente nei confronti della società e questo lo si deve dichiarare in un documento il quale lui stesso firmerà in modo che esso dichiari in modo ufficiale la sua indipendenza;
  • Se c'è un problema di rilevante importanza di indipendenza, il revisore non deve effettuare la revisione legale e quindi deve abbandonare l’incarico;
  • Nelle carte di lavoro si dichiarano rischi rilevanti per l’indipendenza del revisore stesso e le misure adottate per ridurre tale rischio;
  • Il corrispettivo della revisione non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito secondo i risultati della revisione. Se concordiamo un compenso, quello rimane e non può essere condizionato da nulla.
  • Il corrispettivo è determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavoratori. Nella revisione legale infatti non c'è la tariffa, ma il compenso è commisurato a ore di lavoro, tariffa media (data dai professionisti che io coinvolgo, impresa, tariffa e viceversa);
  • La retribuzione dei dipendenti non può essere determinata dall’esito della revisione da essi compiuta – posso dare bonus ma non sugli obiettivi raggiunti, ma su altre capacità (es. lavoro di gruppo, correttezza, buon lavoro ecc).

Articolo 11 – Principi di revisione

  • Le regole per fare la revisione non sono italiane ma sono a livello europeo;
  • Fino a quando non sono entrate in vigore le regole europee, le regole utilizzate in Italia erano quelle elaborate dagli ordini di professionisti e queste regole/principi erano in vigore fino al 2010 anche se non erano obbligatorie, ora invece se vuoi fare revisione legale devi applicare i principi di revisione a norma di legge.

Articolo 12 – Elaborazione dei principi

  • In Italia abbiamo una traduzione dei principi europei, però su alcuni passaggi si sono fatte piccole aggiunte per renderli più coerenti con la realtà italiana, ma non con questo non vuol dire che si siano snaturati i principi europei, perché se così fosse non varrebbero più all’estero e questo non può andar bene dato che la certificazione deve valere a livello internazionale (europeo). Una delle differenze è quella della verifica periodica.

Articolo 13 – Conferimento, revoca e dimissioni dell’incarico, risoluzione del contratto

  • Risponde alla domanda “chi nomina il revisore?” Esso viene nominato dall’assemblea dei soci su proposta motivata dell’organo di controllo. Nella delibera dell’assemblea si precisa quanto spetta al revisore per tutta la durata dell’incarico che deve essere di 3 anni. Non c'è proroga per il revisore, dopo aver espresso il giudizio sul 3° bilancio, decade ed è liberato dal suo incarico, però dopo sei mesi deve comunque firmare la dichiarazione dei redditi.
  • Revoca concetto nuovo! Fino al 2010 il revisore sembrava che fino alla fine dei suoi giorni dovesse svolgere revisione. La revoca si ha quando ricorre una giusta causa e non costituisce giusta causa la divergenza di opinioni su i trattamenti contabili o su procedure di revisione. Giusta causa potrebbe essere quando si uniscono due società e l’altra ha già una società di revisione e quindi si revoca il revisore della prima società.
  • Io posso recedere dal contratto nei casi e nelle modalità definite dal MEF, sentita la Consob. Le dimissioni devono essere sottoposte alla società in tempi e modi tali da consentire ad essa di provvedere altrimenti.
  • In caso di dimissioni, il revisore deve continuare a svolgere revisione legale nella società per non oltre 6 mesi, o comunque fino a quando la società non abbia trovato un nuovo revisore legale (ciò può avvenire anche prima dei 6 mesi).

La società che...

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

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