Estratto del documento

Revisione aziendale 1° parziale

I principi contabili

Finalità dei principi contabili:

  • Interpretare in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio. La legge fissa alcuni principi generali sulla formazione del bilancio e rinvia implicitamente a regole tecniche, cioè ai principi contabili, per specificazioni ed interpretazioni di tipo applicativo.
  • Funzione integrativa dove le norme di legge risultino insufficienti. I principi contabili in Italia vengono emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). [NB: le società quotate devono basarsi sui principi contabili internazionali e non su quelli nazionali.]

Il bilancio d'esercizio

L'obiettivo del bilancio d'esercizio è di fornire informazioni strutturate sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sui flussi di disponibilità liquide di un'impresa. Le informazioni fornite devono consentire al lettore di prendere decisioni economiche. La conoscenza e quindi la comunicazione di informazioni relative all'attività economica e finanziaria delle singole imprese operanti è di importanza fondamentale per l'effettivo funzionamento del sistema economico in cui le imprese medesime operano. I destinatari primari dell'informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori.

Il bilancio d'esercizio è l'unico documento ad essere obbligatorio per legge (a differenza del budget ecc.). Nel 2015, numerose novità sono state introdotte per la redazione dei bilanci di esercizio e consolidato (entrate effettivamente in vigore dal 1 gennaio 2016).

Le norme sul bilancio

Art. 2423, comma 1: "Gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa"

Art. 2423-bis: Principi di redazione del bilancio

Art. 2424: "Schema obbligatorio dello Stato Patrimoniale"

Art. 2424-bis: Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

Art. 2425: "Schema obbligatorio del Conto Economico"

Art. 2425-bis: Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri

Art. 2425-ter: Il rendiconto finanziario (novità dal 2016) NB: il rendiconto finanziario non ha uno schema obbligatorio.

Art. 2426: Criteri di valutazione

Art. 2427: "Contenuto della Nota Integrativa"

Art. 2428: "Contenuto della relazione sulla gestione" NB: la relazione sulla gestione non fa parte del bilancio.

OIC 12 ha lo scopo di definire i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, con particolare riguardo alla struttura degli schemi e al loro contenuto.

Redazione del bilancio

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa (Art. 2423, comma 1).

Clausola Generale (finalità primaria del bilancio) (Art. 2423, comma 2): Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. (Direttiva: TRUE AND FAIR VIEW)

L'uso dell'aggettivo "veritiero", riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, NON significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato. Tutte le voci del bilancio sono dunque oggetti di stima e non sono elementi oggettivi (a parte la cassa che lo è). Si pensi ad esempio al piano di ammortamento, in cui la vita utile del bene è oggetto di stima (non un dato oggettivo).

Principi di redazione del bilancio (Art. 2423-bis)

  • Valutazione delle voci secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo conto del principio della prevalenza della sostanza (dell’operazione o del contratto) sulla forma (1-bis).
  • Si contabilizzano solo gli utili realizzati alla data di chiusura.
  • Proventi ed oneri di competenza dell’esercizio (indipendentemente da incassi e pagamenti).
  • Rischi e perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura.
  • Elementi eterogenei debbono essere valutati separatamente.
  • I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. Deroghe consentite, purché motivate in nota integrativa.

Postulati del bilancio

Rappresentano i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono informarsi i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio.

1. Prudenza

L’articolo 2423 bis, comma 1 prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta secondo prudenza. La valutazione delle voci secondo prudenza comporta la ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza. Il principio della prudenza comporta che gli elementi eterogenei componenti le singole voci siano valutati separatamente (così evitando che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri, ad esempio nelle rimanenze).

Il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. Queste norme delineano un effetto asimmetrico nella contabilizzazione dei componenti economici, con prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza. Infatti, gli utili non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite, anche se non ancora realizzate, devono essere riflesse in bilancio.

2. Prospettiva della continuità aziendale

La valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività e, quindi, tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Cosa succede se gli amministratori concludono che non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività? La valutazione delle voci di bilancio è sempre effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività ma con delle cautele. Tenendo conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. (Ad esempio, per le immobilizzazioni occorre rivedere la stima della vita utile/periodo di ammortamento).

3. Rappresentazione sostanziale

La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto. La scelta del legislatore di prevedere il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è volta all’obiettivo di rendere il bilancio realmente utile per i suoi utilizzatori fornendo la rappresentazione sostanziale dei fatti aziendali, piuttosto che quella formale. Pertanto, la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la corretta contabilizzazione.

4. Competenza

L'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Si deve dunque tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato d’esercizio. Il postulato della competenza richiede che i costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio.

5. Costanza nei criteri di valutazione

I criteri di valutazione non possano essere modificati da un esercizio all’altro. Deroghe a tale principio sono consentite in casi eccezionali e di questi casi eccezionali la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’impatto che comportano sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico (confrontandoli con l’impatto che invece avrebbero avuto i vecchi criteri di valutazione). La costanza nei criteri di valutazione rende possibile la comparazione del bilancio fra i diversi esercizi rendendo più agevole l’analisi dell’evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della società da parte dei destinatari del bilancio.

6. Rilevanza

Un’informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. Il codice civile prevede che non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

7. Comparabilità

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. La comparabilità dei bilanci della stessa impresa a date diverse è possibile se sussistono le seguenti condizioni:

  • La forma di presentazione è costante;
  • I criteri di valutazione adottati sono costanti;
  • I mutamenti strutturali (acquisizioni, fusioni, scorpori ecc.) e gli eventi di natura eccezionale sono descritti nelle note al bilancio.

Componenti del bilancio

  • Stato patrimoniale
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario (obbligatorio solo dal 1 gennaio 2016). «Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, comprese le operazioni con i soci.» Diversamente dallo S.P. e dal C.E., il Codice Civile NON prevede uno schema obbligatorio di Rendiconto Finanziario.
  • Nota integrativa

La nota integrativa

Le informazioni richieste dall'art. 2427 del codice civile possono essere raggruppate in quattro categorie:

  • Illustrazione dei criteri contabili adottati
  • Indicazione delle informazioni, dei dettagli e, in taluni casi, delle motivazioni relativi all'iscrizione di voci nello stato patrimoniale
  • Indicazione delle informazioni, dei dettagli e, in taluni casi, delle motivazioni relativi all'iscrizione di voci nel conto economico
  • Una serie di altre informazioni

Alcune ulteriori informazioni richieste da altre norme civilistiche:

  • Casi eccezionali di deroga ad una disposizione sul bilancio;
  • Variazioni ai criteri e ai principi di valutazione adottati;
  • Raggruppamento delle voci negli schemi di bilancio;
  • Casi di non comparabilità e dell'adattamento o dell'impossibilità di questo, delle voci relative all'esercizio precedente;
  • Modifiche dei piani di ammortamento.

Relazione sulla gestione

L’art. 2428 del c.c. sancisce che: Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente (1) un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché (2) una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

L’analisi contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziario e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. Le informazioni obbligatorie previste dalla normativa sono:

  • Le attività di ricerca e di sviluppo;
  • I rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
  • Il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società;
  • Il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
  • L'evoluzione prevedibile della gestione;
  • In relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari, e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
    • Gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
    • L'esposizione della società al rischio di prezzo (di mercato), al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

La relazione sulla gestione NON fa parte del bilancio ed il revisore NON esprime un giudizio come sul bilancio. Il principio SA Italia 720B individua le procedure di revisione da svolgere al fine di:

  • Esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità rispetto alle norme di legge;
  • Rilasciare una dichiarazione sugli eventuali errori significativi formulata alla luce delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione contabile del bilancio.

L'Organismo Italiano di Contabilità [OIC]

L’OIC, costituito nel 2001, sostituisce nell’emanazione dei principi contabili il Consiglio Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. Obiettivi:

  • Predisporre principi contabili per la redazione dei bilanci d’esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali;
  • In coordinamento con gli altri standard setter europei, fornire il supporto tecnico per l’applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile.

Ogni principio contabile può essere diviso in 4 sezioni:

  • Indica quando classificare la voce;
  • Indica dove classificare la voce;
  • Indica come bisogna valutare successivamente la voce;
  • Indica l’informativa richiesta.

Immobilizzazioni materiali (OIC 16)

Principio contabile OIC 16: Il principio contabile OIC 16 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile. Nel caso in cui un altro principio contabile disciplini una specifica tipologia di immobilizzazioni materiali, la società fa riferimento a quel principio per la disciplina della fattispecie particolare.

Definizione: Le IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI sono beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente delle società, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio. Il riferirsi a fattori e condizioni durature non è caratteristica intrinseca ai beni come tali, bensì alla loro destinazione. Esse sono normalmente impiegate come strumenti di produzione del reddito della gestione caratteristica e non sono, quindi, destinate alla vendita (come i prodotti finiti), né alla trasformazione per l’ottenimento di prodotti (come le materie prime).

Le immobilizzazioni materiali sono beni che hanno le seguenti caratteristiche:

  • Sono beni che hanno un’utilità pluriennale e quindi possono concorrere alla formazione del risultato economico e della situazione patrimoniale finanziaria di più esercizi;
  • Sono beni materiali acquistati o prodotti, o in corso di costruzione;
  • L’uso durevole delle immobilizzazioni materiali presuppone l’esistenza di fattori e condizioni produttive la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio.

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono costi anticipati o sospesi comuni a più esercizi la cui ripartizione concorrerà alla formazione del reddito di più esercizi consecutivi.

Classificazione e contenuto delle voci

Le immobilizzazioni non si classificano in base alla caratteristica intrinseca dei beni ma in base alla loro destinazione. Per ciascuna voce delle immobilizzazioni materiali va indicato nell’attivo dello stato patrimoniale il valore al netto degli ammortamenti.

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jedistefy di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Revisione aziendale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Ermocida Giuseppe.
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