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RESPONSABILITÀ EXTRA CONTRATTUALE

La norma alla base della responsabilità extracontrattuale è l'Art. 2043: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Nel nostro ordinamento vale un principio di aticipità. Infatti non viene regolamentato ogni fatto da cui deriva una responsabilità extracontrattuale, ma si fa riferimento all'art. 2043 in generale. Nonostante ciò ci sono diversi casi che sono stati disciplinati espressamente dal legislatore che vedremo in seguito. La responsabilità extracontrattuale richiede due elementi soggettivi: - Imputabilità del fatto; si fa riferimento alla capacità naturale. È imputabile del fatto colui che ha commesso il fatto in una condizione di capacità naturale. - Colpevolezza o dolo. Si parla di colpa quando il fatto non è voluto dall'agente, ma è.

dovuto a sua imperizia, negligenza, imprudenza o adinosservanza di leggi, discipline e regolamenti. Si parla di dolo quando l'agente agisce con l'intenzione di nuocere ad un altro soggetto.

Le cause di giustificazione previste dal codice civile sono tre:

  • Legittima difesa vedi art.2044 "Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri". La legittima difesa deve essere commisurata all'offesa. In questo caso non è dovuto un risarcimento (che deriva dal fatto illecito), ma un'indennità rimessa all'equo apprezzamento del giudice.
  • Stato di necessità vedi art. 2045. Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità.

la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

Incapacità naturale vedi art.2046. Non risponde del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa (per esempio dall'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti).

L'illecito extracontrattuale richiede anche due elementi oggettivi:

  • Il nesso di causalità adeguata tra il fatto e il danno. Infatti per poter risarcire il danno questo deve essere conseguenza immediata e diretta del fatto vedi art.1223.
  • Il danno ingiusto (lesione di un diritto protetto dal nostro ordinamento).

Art.2047 In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il

risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità. La differenza tra risarcimento ed indennità sta nel fatto che il risarcimento deriva da fatto illecito, l'indennità da un fatto lecito. Art.2048 Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Bisogna osservare che per i genitori è praticamenteimpossibile provare dinon aver potuto impedire il fatto. Essi infatti hanno il dovere di educare i figli,risulta quindi assai arduo liberarsi dalla responsabilità poiché i figli, grazie all'educazione impartita, non avrebbero dovuto compiere l'illecito.

Art. 2049 I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. Non prevede alcuna prova liberatoria. Bisogna far presente che visto che non sempre è facile stabilire quali siano le incombenze adibiti più generalmente è sufficiente che l'esercizio delle incombenze abbia favorito il danno.

Art. 2050 Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Art. 2051 Ciascuno è

responsabile del danno cagionato dalle cose che hai in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Si considera custode chi ha il controllo sulla cosa a qualsiasi titolo. Anche il detentore quindi è custode. Art. 2052: Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. Per gli animali selvatici è responsabile la regione perché la fauna appartiene alla regione. Gli artt. 2051-52 prevedono il caso fortuito; il caso fortuito è quel caso così raro da essere estraneo al rischio tipico della cosa o dell'animale. Art. 2053: Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Art. 2054: Il conducente di un veicolosenza guida di rotaie è obbligato arisarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso, le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo. Art. 2055 responsabilità in solido del danno -> Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali. prevede il caso di danno permanente—> il giudice può prevedere la liquidazione del danno sotto forma di rendita vitalizia predisponendo le opportune cautele. Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiarettabura di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Morlotti Poletti Laura.