Responsabilità extra contrattuale
La norma alla base della responsabilità extracontrattuale è l’Art. 2043:
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Nel nostro ordinamento vale un principio di aticipità. Infatti, non viene regolamentato ogni fatto da cui deriva una responsabilità extracontrattuale, ma si fa riferimento all’art. 2043 in generale. Nonostante ciò, ci sono diversi casi che sono stati disciplinati espressamente dal legislatore che vedremo in seguito.
Elementi soggettivi della responsabilità extracontrattuale
- Imputabilità del fatto: si fa riferimento alla capacità naturale. È imputabile del fatto colui che ha commesso il fatto in una condizione di capacità naturale.
- Colpevolezza o dolo: si parla di colpa quando il fatto non è voluto dall’agente, ma è dovuto a sua imperizia, negligenza, imprudenza o ad inosservanza di leggi, discipline e regolamenti. Si parla di dolo quando l’agente agisce con l’intenzione di nuocere ad un altro soggetto.
Cause di giustificazione previste dal codice civile
- Legittima difesa vedi art. 2044: “Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri”. La legittima difesa deve essere commisurata all’offesa. In questo caso non è dovuto un risarcimento (che deriva dal fatto illecito), ma un’indennità rimessa all’equo apprezzamento del giudice.
- Stato di necessità vedi art. 2045: quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.
- Incapacità naturale vedi art. 2046: non risponde del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa (per esempio dall’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti).
Elementi oggettivi dell'illecito extracontrattuale
- Il nesso di causalità adeguata tra il fatto e il danno: infatti, per poter risarcire il danno, questo deve essere conseguenza immediata e diretta del fatto vedi art. 1223.
- Il danno ingiusto (lesione di un diritto protetto dal nostro ordinamento).
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