vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
OBBLIGAZIONI
PLURISOGGETTIVE ciascuno dei più debitori è tenuto ad esegeruire una sola parte
dell'intera prestazione
PARZIARIE ciascuno dei più creditori ha diritto ad una sola parte dell'intera
prestazione
OBBLIGAZIONI: rapporto giuridico (relativo) obbligatorio, costituito tra la relazione tra (DUALITA’ situazioni giuridiche soggettive) il diritto
soggettivo relativo (situazione giuridica soggettiva– di credito o personale-) e l’obbligo (situazione giuridica soggettiva passiva) tra le quali
c’è correlazione e non contrapposizione, a contenuto tipicamente patrimoniale, diversamente in luogo dell’obbligazione si parlerebbe di
mero obbligo. INTERESSE DEL CREDITORE, anche non patrimoniale perché esista l’obbligazione. È quest’ultimo che consente di individuare
se siamo innanzi ad un’obbligazione giuridica. art. 1174 cc).
- Oggetto: la prestazione (dare, fare o non fare). L’oggetto della prestazione è una cosa o il fatto. (
(art. 1218cc)
PATRIMONIALITA’ inizialmente intesa come condizione di risarcibilità.
Oggettiva: La patrimonialità deve avere un carattere obiettivo intrinseco indipendentemente dalla volontà delle parti.
Soggettiva: (avvalorata nella relazione 557 al Codice civile) Non solo la prestazione doveva essere economicamente
valutabile intrinsecamente ma anche estrinsecamente, sacrificio cui è disposta la parte. – Genera confusione tra
patrimonialità ed interesse-
- Rapporto obbligatorio integrativo: In forza del quale le parti devono comportarsi secondo le regole di correttezza e buona fede.
1. COSTITUZIONE: Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità
(Libro IV) Art.1173 cc:
dell'ordinamento giuridico.
- Legge
- Testamento
- Promessa unilaterale
- Titolo di credito
- Gestione di affari altrui
- Pagamento dell’indebito (da vita ad una obbligazione – azione di ripetizione)
- Arricchimento senza giusta causa (titolo VIII, azione residuale)
-
2. MODIFICAZIONE (la dualità delle parti si amplia ad un soggetto terzo).
- Soggettiva (sempre necessario l’intervento del terzo – potendo mancare anche creditore o debitore-.
art.2740, la complessità del patrimonio del soggetto è la garanzia del creditore
passiva (debitore ), l’effetto tipico è che il
terzo diventa debitore:
(art. 1268):
delegazione il debitore incarica (incarico delegatorio 1° atto fisso )il terzo di pagare (il terzo si impegna a
pagare 2° atto o unilaterale o contratto tra terzo e creditore) ed il creditore accetta. Secondo altri la delegazione
sarebbe un unico atto trilaterale.
Promittendi: il terzo si obbliga nei confronti del creditore
Solvendi: il terzo provvede immediatamente all’esecuzione del pagamento.
Creditore e debitore: Valuta (astratta o titolata seconda che la parte esterna al rapporto abbia o meno conoscenza del titolo specifico)
Creditore e terzo: Provvista (astratta o titolata)
N.B. La titolazione (del rapporto di valuta) implica che il terzo possa fare tutte le eccezioni originariamente in capo al
debitore. La titolazione (del rapporto di provvista) il terzo potrà fare tutte le eccezioni sul rapporto in contestazione ed
altri rapporti con il creditore ed eccezionalmente anche le eccezioni fondate sul rapporto di provvista.
(art. 1262):
espromissione il terzo assume di sua iniziativa l’obbligazione nei confronti del creditore. Secondo alcuni
sarebbe un negozio unilaterale del terzo, mentre secondo altri sarebbe un accordo tra il terzo e3d il creditore che
accetta il pagamento.
N.B. le strutture dipendono dalle funzioni. La funzione in cui un soggetto assume l’obbligazione dell’altro ammette entrambe le strutture,
io devo sempre considerare gli interessi delle parti. Delegazione ed espromissione sono simili per quanto riguarda la seconda parte.
Principio degli atti e delle dichiarazioni: non occorrono atti o dichiarazioni promanati da soggetti che non vi hanno interesse. Se il creditore
non ha interesse non è tenuto ad intervenire.
(art. 1273)
accollo Contratto tra debitore e terzo per effetto del quale il debitore si “accolla” il debito. La funzione è
Accollo Esterno: solo se vena reso
quella del terzo che assume su di sé, nei confronti del debitore la sua obbligazione.
noto al creditore.
attiva (creditore) vi è un terzo che prende luogo del creditore originario (per il creditore è tendenzialmente indifferente
eseguire la prestazione nei confronti di un creditore o di un altro). La modificazione può essere per aggiunzione o
sostituzione.
delegazione attiva (con importanza minore, meno frequente). Incarico delegatorio, il creditore assegna al debitore un
nuovo creditore terzo. Si può costituire o come contratto trilaterale o combinazione di atti (incarico delegatorio 1° atto
e comunicazione del debitore al terzo per assumere l’incarico 2° atto)
(art.1260ss)
cessione dei crediti : Il creditore cede il proprio credito ad un terzo. La surrogazione per pagamento mette
capo ad una serie di ipotesi a struttura variabile. Contratto Bilaterale (creditore che cede e terzo al quale il credito
viene ceduto), ma se il debitore non è a conoscenza del fatto, il debitore sarà potenzialmente convinto che il creditore
sia ancora quello originario, per risolvere questo problema, motivo per cui è necessaria una notifica (ad opera del
creditore o del terzo indifferentemente). Al debitore viene chiesto di “accettare” la cessione del credito, ovvero
prendendo l’effetto che il credito si sia ceduto al terzo (effetto di opponibilità della cessione).
N.B. esistono crediti che non possono essere ceduti ex lege: credito alimentare, negozio di incedibilità del credito – dalla cui violazione
nasce la responsabilità civile del creditore. (art.1202 cc):il
surrogazione per pagamento creditore deve ricevere esattamente la prestazione cui aveva diritto, ed
essendo soddisfatto scompare dalla scena e viene surrogato da un soggetto terzo. Si realizza il pagamento del
creditore ed in suo luogo compare il terzo.
volontà del creditore: in questo caso è il terzo che interviene e paga il debito di 100 al creditore che fuoriesce
o dalla scena. Ma ricevuto il pagamento il creditore può surrogare il terzo nella posizione che questi aveva nei
debitore. (espressa e contemporanea al pagamento)
confronti del
volontà del debitore: il debitore prende a mutuo da parte del terzo una somma di denaro da pagare al creditore
o e nel momento in cui paga dichiara di volter surrogare il terzo nella posizione del creditore.
ex lege: il creditore riceve il pagamento e scompare ed il terzo vi subentra in modo automatico senza necessità
o di dichiarazioni.
Creditore paga altro creditore che ha diritto ad essergli preferito
A vantaggio dell’acquirente di un immobile che paga uno o più creditori a favore dei quali l’immobile è
ipotecato (vi sono una pluralità di creditori)
A vantaggio di colui che essendo tenuto con altri al pagamento del debito aveva interesse a soddisfarlo
A vantaggio dell’erede con beneficio di inventario che paga con denaro proprio i debiti ereditari
(di rinvio) in tutti i casi stabiliti dalla legge
(Art. 1197 cc) Datio in solutum
- Oggettiva (prestazione) dottrina dibattuta se si tratti di modificazione oggettiva o estinzione
dell’obbligazione. Prestazione in luogo di adempimento. Bisogna cercare di comprendere l’effetto giuridico della Datio in solutum,
dal punto di vista del fatto non vi è dubbio che sia un contratto, ma l’effetto non si comprende se sia una modificazione della
prestazione del rapporto obbligatorio o la sua estinzione. Entrambe le ricostruzioni dipendono dall’analisi del fatto (ovvero se il
contratto sia consensuale o reale). La dottrina tradizionale ammette la Datio in solutum quale contratto reale. Nel momento in cui
debitore esegue la prestazione diversa l’obbligazione si estingue; pertanto, se si ammette la natura reale del fatto la Datio sarebbe
un modo estintivo dell’obbligazione. Se si parla di contratto consensuale esso si perfeziona solo ove il consenso sia legittimamente
prestato. In questo caso l’effetto del contratto sarebbe modificativo dell’oggetto dell’obbligazione.
Operando una distinzione tra effetti obbligatorio (tutti) e ad effetti reali (trasferimento del diritto, costituzione di un diritto reale,
trasferimento di un qualunque diritto) dove l’obbligo di consegna si realizza successivamente e si applicano i vizi ed evizioni della
vendita. Nel caso in cui la prestazione sia sostituita dalla stipulazione di una cessione del credito, in questo caso vi è sia
modificazione oggettiva che soggettiva attiva. L’obbligazione si estingue quando il terzo paga il creditore. È salvo il 1267 cc.
3. ESTINZIONE
- Adempimento (art. 1176 cc)la definizione si può assumere per negativo dall’art.1218cc. per valutare l’adempimento vanno
valutati:
Prestazione (oggetto dell’obbligazione negozialmente stabilita) eseguita con diligenza media o qualificata a seconda del
caso. N.B. il debitore è tenuto sia alla prestazione che alle spese a questa relativi.
Pozione del creditore: titolare del diritto soggettivo di credito. Se il creditore è incapace l’adempimento libera ove sia
provato che ha comunque arrecato vantaggio a quest’ultimo, ovvero eseguendo a soggetto a paritetico destinatario
(rappresentate, persona indicata, persona autorizzata ex lege o dal giudice). In caso di adempimento ad altra persona –
diversa dalle summenzionate- vi è bisogno di ratifica o comunque condizione favorevole comprovata. In caso di creditore
apparente detta obbligazione estingue il rapporto ove:
Ricorrano circostanze obiettivamente univoche
o Esecuzione della prestazione in buona fede
o
Pozione del debitore: titolare della obbligazione. Se è incapace e compie l’adempimento lo stesso adempimento non è
escluso. Il terzo può pagare anche la volontà del creditore. Il creditore può rifiutare la prestazione quando sia il terzo ad
intuito personae)
adempiere (purché non sia una obbligazione quando il debitore si opponga. Se vi sono più debiti e si ottiene
un solo pagamento, il debitore ha facoltà di indicare il debito che intende estinguere. Se il debitore ottiene la quietanza non si
può cambiare l’imputazione del pagamento (salvo prova di pagamento a sorpresa o dolo)
Luogo: determinato dalla convenzione nel titolo, determinato dagli usi o della natura della prestazione o di altre circostanze.
Domicilio del creditore al momento della scadenza, salvo maggiore onerosità che può far sì che il debitore pretenda
l’adempimento p