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Modulo: La responsabilità contrattuale

Introduzione

Art. 1218 c.c.

Si parla di responsabilità contrattuale se c’è un contratto; si parla di responsabilità extracontrattuale (o aquiliana) se non c’è contratto. Questa distinzione è oggi non più così chiara. Pur essendo una distinzione che appartiene al nostro patrimonio culturale giuridico da sempre, già nell’ambito del diritto romano - dove il criterio discretivo del contratto era fermo e indiscusso - le due categorie erano nettamente distinte. Vediamo come:

  • Responsabilità contrattuale contratto
  • Responsabilità extracontrattuale illecito quale delitto penale o quasi delitto, ovvero l’illecito che comportava una sanzione pur non sfociando nel diritto penale. Tipologia si avvicinava molto alla nostra attuale responsabilità extracontrattuale.

Questa distinzione, nell’ambito del nostro codice moderno, si è persa in parte. Se facciamo riferimento ad esempio all’art. 1173 c.c., parlando di fonti delle obbligazioni, si cumulano queste fonti, affermando che “le obbligazioni possono derivare da contratto, fatto illecito o da ogni altro atto o fatto...”. (residuo della vecchia distinzione romanistica).

A parte ciò, la distinzione tra la responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale è stata a lungo ritenuta sufficientemente chiara. Successivamente la giurisprudenza, soprattutto, e anche la dottrina sono andate ad individuare sempre più categorie intermedie:

  • La categoria intermedia più tradizionale è quella della responsabilità precontrattuale, una responsabilità che si può imputare nel corso delle trattative: in questo caso non esiste ancora un contratto, ma comunque vi è un accordo.
  • Altra categoria è quella inerente al contatto sociale, non è una figura presente nel nostro ordinamento, ma è stata importata dall’ordinamento tedesco, laddove aveva una sua funzione in quanto illecito tipico; qui, è considerato illecito atipico. Tuttavia, si è introdotta in via giurisprudenziale questa categoria considerata intermedia. Questo perché naturalmente non c’è esistenza di contratto, ma si riconduce tutta la disciplina all’ambito contrattuale.

Esempio: la figura tipica quando si parla di contatto sociale è quella del medico o dell’insegnante. Cos’è un contatto sociale? Conoscenza importantissima per comprendere a fondo che la distinzione tra queste due tipologie di responsabilità sia molto sfumata talvolta. Noi abbiamo presente questa distinzione. Poi cosa è successo?

Nell’ambito della responsabilità medica, alla fine degli anni '90 (ciò vale anche per gli insegnanti) si è tentato di inasprire la responsabilità del medico. In che modo e a quale attività medica ci riferiamo? Ovviamente noi con un medico possiamo avere due tipi di relazioni giuridiche:

  • Ci può essere un puro e semplice contratto. Vado dall’oculista, vado dal dentista. Sono tutti liberi professionisti con i quali io chiudo un contratto. Parliamo di conclusione del contratto quando io ad esempio telefono per prendere appuntamento e il medico adempirà quando poi effettuerà la visita, e io adempirò quando pago.
  • In aggiunta ai liberi professionisti, ci sono i medici dipendenti del servizio nazionale sanitario (ospedale, pronto soccorso..). Con questi medici, non si conclude alcun contratto. Il medico è attribuito in base ai turni, non può essere di libera scelta del soggetto interessato.

Esempio: Tizio viene tamponato e portato in pronto soccorso. Nel primo caso chi lo tampona risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale 2043 c.c.; viene poi condotto in ospedale e gli verrà attribuito un medico – assunto previo concorso nazionale a contratto – in base ai turni lo accoglie e ne prende in carico per le cure.

Possiamo affermare che il soggetto che tampona Tizio e il medico che se ne prende cura rispondono allo stesso modo? Per anni si è detto sì. Ciò in quanto si aveva a mente quella distinzione netta: se c’è contratto, art. 1218 c.c., se non c’è contratto art. 2043 c.c.

Nel caso dell’esempio, non vi era alcun contratto tra Tizio e il soggetto che lo ha tamponato e nemmeno tra Tizio e il medico, in quanto non è un libero professionista. Entrambi sono art. 2043 c.c. Ma alla fine degli anni '90, la situazione cambia. Si è detto che sia un po' forzato equiparare Caio che ha tamponato al medico. È ovvio che le due figure siano radicalmente diverse, in quanto le stesse condotte assunte da ambedue i soggetti siano radicalmente diverse:

  • Caio che ha tamponato ha violato il principio del neminem laedere;
  • Medico si è assunto un onere condotta attiva nei confronti di Tizio: non solo NON deve danneggiarlo, ma possibilmente lo deve curare; quindi non solo un dovere del neminen laedere, ma anche fare qualcosa in più in relazione alla propria attività.

Quindi secondo alcuni si tratta di posizioni non equivalenti tra loro. A ciò si aggiungeva il fatto che secondo alcuni non era accettabile l’idea che ad esempio il dentista rispondesse in base al contratto con regole di responsabilità più rigorose, mentre il medico dipendente rispondesse in base all’art. 2043 c.c. Si tratta di soggetti qualificati che sono tenuti ad adempiere ai propri doveri.

Allora la giurisprudenza ha spostato la responsabilità del 2043 c.c. al 1218 c.c., fondando questo spostamento sulla teoria del contatto sociale. In questo modo si è giunti ad una distinzione non più netta come vista fino ad ora. Non più così chiara.

Per la figura del medico sono state poi introdotte due diverse successive leggi:

  • L. Biancogelli – prima Decreto Balduzzi – la quale ha nuovamente spostato la responsabilità del medico dipendente dal servizio sanitario nel 2043 c.c.

Quello che sappiamo a questo punto è che abbiamo una linea direttrice “sussistenza o meno del contratto” che non è una linea univoca. Per il momento possiamo solo aggiungere che ogni qualvolta che si crea un danno a qualcuno, noi quel danno siamo tenuti a risarcirlo, o perché abbiamo compiuto un illecito o perché ci siamo impegnati a fare qualcosa per un soggetto e non lo abbiamo fatto.

Ovviamente non si tratta dello stesso piano:

  • La responsabilità extracontrattuale una reazione al danno ingiusto, ha una funzione ripristinatoria.
  • La responsabilità contrattuale ha una finalità di attuazione – seppur per equivalente – di quell’obbligo di condotta che non si è potuta o voluta portare a buon fine.

Qual è dunque il fondamento della responsabilità che noi chiamiamo “contrattuale” ma che sappiamo a questo punto non derivare necessariamente dall’esistenza di un contratto? Il fondamento lo abbiamo nell’art. 1218 c.c.

Art. 1218 c.c. “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”

Si individuano già altri elementi problematici:

  • Cosa significa «non esegue esattamente la prestazione»?
  • Cosa significa «impossibilità derivante da causa a lui non imputabile»? Quando quindi l’impossibilità possa considerarsi liberatoria?

Secondo gli interpreti più tradizionali, secondo la dottrina più antica (che in parte ha elaborato queste norme), questa impossibilità per essere liberatoria deve essere completamente oggettiva.

Secondo Osti: «l’impossibilità è liberatoria se comporta un impedimento inerente alla intrinseca entità del contenuto della prestazione e non può in nessun modo essere vinto questo impedimento dalle forze umane».

Secondo alcuni quindi parliamo di impossibilità naturalistica. Ora, nel nostro ordinamento, questa tesi non è stata accolta. L’impossibilità non è intesa come impossibilità naturalistica, ma come impossibilità da intendersi in modo assolutamente rigoroso. Le cose, tuttavia, non sono così semplici, perché il 1218 c.c. lo si deve leggere in combinato disposto con un’altra norma che si riferisce alle obbligazioni in generale che è l’art. 1176 c.c, rubricato “Diligenza nell’adempimento”: “Nell’adempiere all’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.”

Art. 1218 c.c. Art. 1176 c.c.

Si introduce quindi un elemento di valutazione NON meramente oggettivo, quello che ci allontana dalla possibilità di considerare l’impossibilità in senso naturalistico. Non si può seguire l’aspetto naturalistico, nonostante la descrizione di Osti e della Relazione al codice, perché il 1176 c.c. ci dice che bisogna valutare un elemento che ha carattere intrinsecamente relativo “diligenza”.

Cosa significa? Come si fanno a far combaciare questi elementi che sembrano antitetici: l’impossibilità intesa in senso oggettivo ma un’impossibilità che non è naturalistica e che deve essere valutata in base alla diligenza?

Molti riconducono questa apparente antinomia ad un tipo specifico di valutazione: la necessità di vagliare il contenuto tipico dell’obbligazione che si è assunto quel debitore. Se il contegno assunto da qual soggetto rientra nel contenuto tipico di quell’obbligazione, allora vi è stata diligenza e quindi non responsabilità; se è al di sotto della soglia minima del contenuto di quell’obbligazione, allora non vi è stata diligenza e quindi deve ritenersi responsabile. Questo significa che abbiamo un doppio binario di valutazione. Prima di approdare al 1218 c.c. in tema di risarcimento del danno, bisogna fare uno step precedente, ovvero la valutazione ad opera del 1176 c.c.

Quindi ecco quell’elemento di relatività che mantiene la valutazione sotto un parametro estremamente oggettivo, senza giungere però a condurla ad una impossibilità intesa in senso naturalistico. In questo ambito parte della dottrina ha introdotto anche la distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato.

Se si fa riferimento ad un particolare tipo di obbligazioni che sono quelle di fare, secondo la dottrina più risalente bisognerebbe distinguere:

  • Obbligazioni il cui risultano è aleatorio, per ciò cui si impegna il debitore è il massimo della diligenza possibile.
  • Obbligazioni il cui risultato deve essere assicurato, e quindi dato come certo. Risultato necessario nell’ambito anche dell’onere della prova.

Questa distinzione ha creato discrepanze. Per molti era fin troppo chiara, era quasi didascalica. È stata quindi posta in dubbio, tanto che la gran parte della giurisprudenza oggi non fa più riferimento a questa distinzione se non a titolo meramente descrittivo. Perché è stata posta in dubbio?

Perché si è detto che in tutte le obbligazioni comunque qualificate come mezzo o come risultato, il debitore deve sforzarsi il più possibile per portare a termine l’obbligazione che ha assunto con il creditore. Quindi l’oggetto dell’obbligazione è sempre il massimo della diligenza possibile senza distinguere tra mezzo e risultato. Ciò naturalmente vale per le c.d. obbligazione di fare. Diverso è invece per altre tipologie di obbligazioni, come per esempio quelle pecuniarie, dove il criterio non può essere che rigorosamente oggettivo. In questo caso parliamo di una consegna di denaro, quindi non può esservi il massimo della diligenza possibile. Dunque, non esiste alcuna valutazione, se non quella inerente a cause di impedimento dell’obbligazione da parte del debitore.

L’art. 1176 c.c. deve essere necessariamente legato all’art. 1175 c.c., obbligo di comportarsi secondo buona fede.

Cosa succede una volta riscontrato un mancato o inesatto adempimento da parte del debitore, successivamente ad una valutazione fatta e quindi come è possibile rimproverare un inadempimento e chiedere il risarcimento?

L’art. 1219 c.c. è la risposta. Il creditore deve costituire in mora il debitore per intimazione per iscritto. Prima di tutto bisogna rimproverarlo formalmente, attraverso una diffida da inadempimento prodromica. Se dovesse continuare a non adempiere, dopo il termine, il contratto si ritiene risolto. Parliamo della combinazione art. 1219 art. 1254 c.c.

Ci sono due step da seguire:

  1. Costituzione in mora: prima intimidazione o richiesta per iscritto. Normalmente si tratta di una raccomandata. È necessario una prova della ricezione al debitore; in questo momento il debitore è consapevole che non può più far affidamento sulla tolleranza del creditore. Però il contratto è ancora valido.
  2. Diffida (sempre raccomandata con ricevuta di ritorno), se non adempie entro il termine di 15 gg e risoluzione contratto;

Una volta liberati dal vincolo contrattuale, è possibile chiedere il risarcimento danni.

Cosa succede nella pratica? La gran parte delle volte per risparmiare tempo, oltre che una raccomandata, i due step si riuniscono in una sola e quindi si inviano contestualmente una costituzione in mora e una diffida. Tutto questo ovviamente nei casi in cui si rientri nel I comma dell’art. 1219 c.c., cioè quando la messa in mora risulta necessaria.

Casi in cui la messa in mora non è necessaria:

  • Quando il debito deriva da fatto illecito la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in tale caso vale, in quanto nel primo caso, ovvero responsabilità contrattuale è ammessa la messa in mora, nel secondo caso, no.

Ratio fatto illecito non ammessa la messa in mora: il danno illecito si è già conclamato, prodotto. Dunque, non ha senso intimare il debitore che se non elimina il danno, verrà chiesto il risarcimento danni.

Esempio: Tizio viene tamponato da Caio. È un fatto illecito. Tizio può chiedere direttamente il risarcimento, il quale consiste nella richiesta di sistemare un pezzo della macchina. In cosa si traduce in concreto la richiesta di sistemare la macchina? Se Caio non è carrozziere, la richiesta sarà certamente per equivalente: verrà quindi chiesta la somma necessaria per sistemare la macchina.

Qualora Caio non adempia e non restituisca i soldi, in quali condizioni ci veniamo a trovare? Si tratta di inadempimento di obbligazione derivante da fatto illecito. Ovvero ci troviamo nel caso di un’obbligazione già sorta e che è rimasta inadempiuta; dunque ci spostiamo nuovamente dal 2043 c.c al 1218 e ss c.c.

  • Quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione.

Ratio: se la mora serve per avvisare il debitore che non può far conto sulla tolleranza del creditore, nel momento in cui lui stesso afferma di non voler adempire mai, non serve più parlare di tolleranza poiché non esiste presupposto.

Quando è scaduto il termine la prestazione deve essere eseguita a domicilio del creditore. Se, anche in questo caso, il debitore non rispetta i termini prefissati, non può pensare di poter fare affidamento su una tolleranza del creditore in senso lato, in quanto è tenuto ad attivarsi in prima persona.

Ricapitolando

C’è un si riscontra un inadempimento:

  • Fatto illecito contratto ( )
  • Si deve valutare la rimproverabilità in base all’art. 1176 c.c.
  • Una volta valutata la rimproverabilità, si mette in mora il debitore in base all’art. 1219 c.c. (se ci si vuole portare avanti si possono combinare 1219 e 1254 c.c.)
  • A questo punto si verifica l’inversione del rischio, anche qualora tale prestazione diventasse impossibile e il debitore comunque non è liberato.
  • A prescindere da questo, una volta che il debitore non abbia adempiuto e quindi conclamato ciò, è possibile fare richiesta di risarcimento danno.

Quali effetti produce la messa in mora? Art. 1221 c.c. Gli effetti sono sintetizzati con l’espressione ‘inversione del rischio’.

In base all’art. 1218 c.c. che afferma «il debitore risponde a meno che non provi che l’impossibilità della prestazione è a lui non imputabile», una volta che il debitore è stato messo in mora, questa possibilità del debitore di dimostrare viene meno; e a questo punto il debitore è comunque chiamato a rispondere, anche qualora si verificasse quella impossibilità.

Cosa succede una volta messo in mora e si è verificata questa inversione di rischio e ora il debitore non può più liberarsi per arrivare a compimento di questa fattispecie progressiva? Qual è la prossima tappa? Il creditore può ora fare richiesta di risarcimento danno Art. 1223 c.c.

Cosa si chiede? In base all’art. 1223 c.c. «il risarcimento del danno per inadempimento o ritardo deve comprendere la perdita subita dal creditore come mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta».

Cosa ci vuole dire questa norma?

  • È necessario un nesso causale di derivazione causale immediata e diretta;
  • Danno inteso come perdita subita e lucro cessante; in queste due voci si va a comporre il c.d. interesse contrattuale positivo in tale interesse si vuole portare colui che ha subito l’inadempimento nella situazione che sarebbe derivata dal buon esito del contratto – quindi nel caso in cui il contratto fosse andato a buon fine, ovvero potremmo dire l’utile che sarebbe derivato dal contratto.

Interesse contrattuale negativo caratterizza la responsabilità precontrattuale; in tale interesse, il pregiudizio è legato all’aver confidato...

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alessia5_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Rolli Rita.
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