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Apparentemente questo standard è molto duro per il debitore. ( deve provare che la prestazione

sia impossibile per lui e per tutti gli altri debitori) . L'impossibilità vale anche quando:

Il debitore può esser costretto a impiegare mezzi, energie e risorse che quando ha contratto

• l'obbligazione non era inteso ad impiegare.

Esempio : D si obbliga a consegnare un certo bene a C

Il bene che D sta trasportando per mare, in naufragio sprofonda a 2000 m di profondità .

Sarebbe possibile recuperare il bene e poi consegnarlo a C ma l'esecuzione della

prestazione richiederebbe mezzi diversi da quelli che D si è assunto di impiegare quando ha

tratto la prestazione. La prestazione è divenuta impossibile.

Il debitore può esser costretto a mettere a rischio degli interessi e dei valori preminenti

• rispetto lo stesso interesse del creditore: salute, vita , integrità fisica, dignità umana.

Esempio: un lavoratore ha 38 febbre, questo lo espone a rischio di polmonite se esce di

casa, la prestazione che deve al creditore/datore di lavoro è possibile in sè, ma espone il

lavoratore ad un rischio. Quindi il creditore non può in buona fede pretendere la prestazione.

In questo modo se un vettore marittimo deve trasportare certi beni, se il mare è un pò agitato

si può pretendere che esegua la prestazione perchè è poco onerosa. Se però il mare è

talmente agitato da mettere a rischio la vita dei marinai il destinatario dei beni non può esigere

la prestazione.

Quindi la prestazione deve ritenersi impossibile quando, per adempierla, occorrerebbero attività

e mezzi che vanno al di là di ciò che normalmente e ragionevolmente può richiedersi per quel

tipo di prestazione; attività e mezzi che corrisponderebbero a una prestazione sostanzialmente

diversa da quella formante oggetto dell'obbligazione assunta.

2 martedì 18 novembre 2014

Se la prestazione ha per oggetto cose generiche e fungibili, il debitore non è esente da

responsabilità se subisce la perdita del bene.

Genus numquam perit : il genere non va mai distrutto.

Quindi se mi obbligo a consegnare la farina e il Ticino straripa ed allaga il mio magazzino, non

sono liberato , sono obbligato a consegnare la farina, perchè non si è verificata una

impossibilità della prestazione.

Quando il debitore deve consegnare cose generiche è libero di decidere come adempiere la

obbligazione e può trarre da essa un vantaggio economico.

Esempio: se scopro che il prezzo della farina è diminuito di molto la sera prima di consegnarla,

posso comprare sul mercato la farina anziché vendere la mia e così ottengo un guadagno. Al

guadagno corrisponde un rischio: la prestazione non può divenire impossibile e il debitore ha l'

obbligo di approvvigionamento anteriore.

Esempio: se il ticino allaga la farina devo andare al mercato, comprarla e consegnarla

COSE GENERICHE

DENARO( per eccellenza) se devo darti 100 e mi rubano il portafoglio , sono obbligato a pagare

denaro. I debiti di denaro comportano sempre una responsabilità.

Causa non imputabile

L'inadempimento è imputabile al debitore, quando esiste una ragione che, in relazione a

quell'inadempimento, giustifica l'attribuzione della responsabilità a suo carico. A seconda di

come s'individua questa ragione, varia il criterio dell'imputabilità, e il regime della responsabilità

ne risulta più( colpa) o meno( oggettiva) rigoroso verso il debitore. Distinguiamo:

Responsabilità per colpa

• Responsabilità oggettiva

Se il debitore è assoggettato a responsabilità per colpa non deve risarcire il danno se riesce

a dimostrare di aver operato diligentemente e di conseguenza la prestazione diventa

impossibile.

Se il debitore è assoggettato a responsabilità oggettiva( responsabilità senza colpa) al

debitore non basta dimostrare di aver operato diligentemente, deve dimostrare che

l'impossibilità della prestazione deriva da una circostanza estranea alla sua sfera di

amministrazione e controllo ed estranea al rischio tipico connesso con l'attività esercitata.

Esempio: il debitore è vettore assoggettato a responsabilità oggettiva. Deve trasportare beni da

A a B. Mentre il camion su cui sono carichi i beni, viaggia nella corsia mezzi pesanti a 80 km/h

con l'autista prudente, una vettura tampona il camion che lo fa ribaltare e si distrugge. Non c'è

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nessun tipo di negligenza, nessuna colpa, ma vettore risponde del danno perché la sua è una

responsabilità oggettiva che comprende tutti gli eventi interni alla sua sfera di attività.

Il vettore non risponde se riesce a dimostrare che l'evento è estraneo alla sua sfera di controllo

esempio: un elicottero gli cade sopra

Come si può quindi sapere se debitore incorre in responsabilità per colpa o oggettiva?

Dalle norme che disciplinano la responsabilità del debitore nei singoli contratti.

Se fanno riferimento alla colpa, resp. di colpa, lo stesso se si riferiscono alla diligenza. Mentre

quando le norme indicano come causa esimente della responsabilità il caso fortuito questo

denota in genere una resp. oggettiva.

(Infatti il termine "fortuito" indica un evento estraneo all' attività esercitata)

La responsabilità è per colpa nel caso si tratti di:

Professionisti intellettuali

• Servizi di custodia prestati non professionalmente

• Vizi del bene venduto

La responsabilità è oggettiva per :

Obbligazioni che hanno per oggetto il denaro

• Servizi custodia prestati su base imprenditoriale o professionale

• Cassette di sicurezza della banca

• Albergatore per perdita beni portati in albergo

Il rapporto tra le due responsabilità non è conflittuale ma dipende dal tipo di prestazione che

deve esser eseguita : se è eseguita da un soggetto imprenditoriale tende ad essere oggettiva.

Ragione: faccio affidamento sulla diligenza ed efficienza dell'apparato imprenditoriale.

Onere della prova

L'onere della prova di impossibilità della prestazione grava sul debitore perché dispone di

informazioni di prima mano. Il presupposto della responsabilità, l'inadempimento, non è

espresso nell' art 1218 .

Tocca al creditore dimostrare che il debitore non ha eseguito la prestazione o al debitore?

A questo proposito va ricordata la sentenza delle sezioni unite ( si ha quando sezioni semplici

della cassazione si trovano in contrasto. O per contrasto di giurisprudenza, si rimette alle

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sezioni unite) cassazione del 2001: il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento. È

onere del debitore provare di aver eseguito la prestazione

La responsabilità per il fatto degli ausiliari

Un'importante ipotesi di respinsabilità oggettiva del debitore, è quella derivante dal fatto degli

ausiliari di cui egli si avvale per l'adempimento. La regola è che il debitore che

nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o

colposi di costoro (art. 1228)

Danno

Il danno è la diminuzione di valore che il patrimonio del danneggiato subisce per effetto

dell'inadempimento.

In seguito al danno, il debitore inadempiente incorre in una responsabilità che ha per oggetto il

risarcimento, quantificato in base a norme che valgono in ambito contrattuale e extra-

contrattuale( tranne una)

In base all'Art.1223: il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve

comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano

conseguenza immediata e diretta.

La norma individua due componenti del danno:

Danno emergente cioè la perdita, l'impoverimento patrimoniale subito dal creditore.

• Esempio: il valore intrinseco delle merci andate distrutte per responsabilità del vettore

impegnato a trasportarle.

Lucrocessante cioè il mancato guadagno.

• Esempio: i profitti che il creditore avrebbe potuto ottenere se arrivate le merci a destinazione

avesse potuto rivenderle.

Esempio: un debitore deve effettuare un servizio di manutenzione su certi macchinari

industriali di proprietà del creditore, la prestazione viene effettuata negligentemente, il

macchinario si incendia e l' incendio si estende al complesso industriale.

Il creditore deve sostenere costi per un nuovo macchinario e parte del complesso danneggiato

(danno emergente) . Il creditore ha dovuto sospendere la propria attività in quel periodo ( dànno

lucrocessante). Entrambi i danni devono essere risarciti purché siano uno la conseguenza

dell'altro.

Dolo

Art.1225: se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento é

limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.

5 martedì 18 novembre 2014

Dolo significa coscienza e volontà di danneggiare qualcuno. Inadempimento doloso é quello del

debitore che consapevolmente e deliberatamente viola il diritto del creditore. Si ha dolo anche

se il danno portato al creditore non é direttamente voluto, ma previsto e accettato come

possibile conseguenza del proprio comportamento, ma senza sapere che in questo modo egli

viola il diritto del creditore: esempio: chi deve restituire una cosa rifiuta di consegnarla perchè

pensa in buona fede che il termine della riconsegna non dia ancora scaduto.

Apparentemente la regola riportata nell'art 1225 è troppo dura per il creditore: se il debitore

non ha posto in essere inadempimento volontario, risponde solo del danno prevedibile. Quindi

parte del danno è a carico del creditore . Questa regola consente di valutare il rischio del

debitore ( consente un calcolo razionale ) . Non vale nel caso il deb decida di non eseguire la

prestazione ( deve allora anche i danni imprevedibili)

Art.1227: C1: se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno,mil risarcimento

é diminuito secondo la gravità della colpa e le conseguenze che ne sono derivate.

(inadempimento cagionato con concorso di colpa del creditore al verificarsi dell'inadempimento)

C2 : il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare

usando l'ordinaria diligenza. Il secondo comma Prevede che non sia dovuta la risarcibilità delle

conseguenze che creditore avrebbe potuto evitare osservando la diligenza esempio : Ddeve a

C fusti di sostanze tossiche. Se C se ne accorge le deve travasare o smaltire. Se non fa nulla, il

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Publisher
A.A. 2017-2018
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher doc.ale.b di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Della Casa Franco.