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Responsabilità contrattuale

Martedì 18 novembre 2014

Definizione e problematiche

La responsabilità per inadempimento si chiama responsabilità contrattuale. Le norme sulla responsabilità contrattuale cercano di risolvere il problema: in quale situazione il debitore deve risolvere i danni causati?

Esempio: Tizio deve a Caio merci per 100 euro. Tizio non riesce a consegnarle. Caio cerca di trovarle sul mercato, dove costano di più e arrivano in ritardo rispetto al termine originariamente pattuito. L'inadempimento di Tizio comporta:

  • Danno monetario
  • Danno temporale (perde possibilità di far funzionare in modo efficiente il suo apparato produttivo)

Art. 1218 e presupposti

Fondamentale è l'art. 1218, che regola la responsabilità del debitore. Tuttavia esso fornisce solo lo schema base della responsabilità per inadempimento (non il contenuto che varia in base alle caratteristiche soggettive del debitore), al quale si aggiungono norme che disciplinano i singoli contratti (norme sulla responsabilità della banca/vettore/cassette di sicurezza/prestatore d'opera intellettuale).

Art 1218: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Presupposto: inadempimento. Esso può essere:

  • Assoluto: il debitore non esegue la prestazione (esempio non consegna la merce)
  • Ritardo: debitore in mora (consegna la merce in ritardo)
  • Qualitativamente/quantitativamente inesatto (esempio deve consegnare 80 ma consegna 15/consegna 80 ma 13 sono difettose)

Valutazione della prestazione e diligenza

Come si valuta se il debitore ha eseguito la prestazione? È utile la norma espressa dall'art. 1176 che prevede lo standard di diligenza esigibile da debitore.

[1] Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, ovvero il cittadino medio, diligenza media.

[II]. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Si valuta la condotta alla luce delle conoscenze e delle regole che devono essere applicate in quella attività professionale.

Nella valutazione di uomo e di professionista mediamente diligente non bisogna effettuare la rilevazione di come si comportano i professionisti di un certo settore, ma di come si dovrebbero comportare.

L'art. 1176 c2 non richiede quindi un'indagine sociologica, ma un'indagine che possa costituire un modello normativo sul quale determinare il comportamento del debitore.

Attenuazioni della responsabilità

L'apparente rigorismo dell'art. 1218 a carico del debitore trova delle attenuazioni, per l'esistenza di regole che portano a interpretare i criteri posti dalla norma nel senso di una maggiore comprensione per i problemi dei debitori.

Una volta che risulti che il debitore sia inadempiente, egli può:

  • Provare l'impossibilità della prestazione
  • Dimostrare che la causa del danno non sia imputabile a lui ed essere così esente dalla responsabilità.

Impossibilità della prestazione

Una prestazione è impossibile quando si verifica un'impossibilità oggettiva ed assoluta (il debitore non può effettivamente eseguire la prestazione). Essa deve essere oggettiva perché non deriva da una particolare condizione propria del soggetto debitore, ma da fatti esterni; assoluta, perché insuperabile da chiunque.

Apparentemente questo standard è molto duro per il debitore (deve provare che la prestazione sia impossibile per lui e per tutti gli altri debitori). L'impossibilità vale anche quando:

  • Il debitore può essere costretto a impiegare mezzi, energie e risorse che quando ha contratto l'obbligazione non era inteso ad impiegare.
  • Il debitore può essere costretto a mettere a rischio degli interessi e dei valori preminenti rispetto lo stesso interesse del creditore: salute, vita, integrità fisica, dignità umana.

Esempio: D si obbliga a consegnare un certo bene a C. Il bene che D sta trasportando per mare, in naufragio sprofonda a 2000 m di profondità. Sarebbe possibile recuperare il bene e poi consegnarlo a C, ma l'esecuzione della prestazione richiederebbe mezzi diversi da quelli che D si è assunto di impiegare quando ha trattato la prestazione. La prestazione è divenuta impossibile.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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