Illecito civile e responsabilità extracontrattuale
Art. 2043
“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che l’ha commesso a risarcire il danno”
Elementi soggettivi del fatto illecito
Imputabilità
Colpevolezza
Elementi oggettivi del fatto illecito
Danno ingiusto
Nesso di causalità
Fatti illeciti e responsabilità
Problemi e funzioni della responsabilità civile
I problemi maggiori in tema di responsabilità civile sono:
- Determinazione del danno risarcibile, danno ingiusto
- Criteri di imputazione dell’illecito, responsabilità oggettiva e soggettiva
- Causalità e valutazione del danno
La funzione principale del risarcimento del danno è quella riparatoria che via via è andata a prevalere su quella sanzionatoria. La responsabilità civile, se ben organizzata, può inoltre avere una funzione preventiva, di dissuasione dai comportamenti nocivi.
Le fonti di responsabilità
La fonte primaria di responsabilità è l’illecito civile, ovvero un atto o fatto lesivo di un interesse protetto da una norma giuridica, e dal quale derivi un pregiudizio per il soggetto leso. Si distinguono due fattispecie fondamentali di illecito:
- Inadempimento dell’obbligazione (1218 e ss.)
- Il fatto illecito (2043 e ss.), e cioè qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto.
Tradizionalmente le due fattispecie si distinguono come illecito contrattuale e illecito extracontrattuale. Da considerare anche l’illecito precontrattuale, ovvero la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nelle trattative contrattuali.
La regola dell’art. 2043
È risarcibile il danno che sia ingiusto e legato al fatto commesso da un nesso di causalità. La responsabilità del danno è accollata a chi ha commesso il fatto con dolo (consapevolezza e volontà) o con colpa (negligenza), a condizione che fosse capace di intendere e di volere.
I tradizionali elementi dell’illecito sono:
- Danno ingiusto e nesso di causalità (elementi oggettivi)
- Imputabilità e colpevolezza (elementi soggettivi).
Elementi oggettivi
Il danno ingiusto
In passato si considerava danno ingiusto: la violazione di un diritto soggettivo assoluto (proprietà ed altri diritti sulla cosa, diritti della personalità).
Moderna concezione del danno ingiusto e della responsabilità civile nella sua funzione
Non interessa più tanto l’antigiuridicità del fatto (funzione sanzionatoria della responsabilità civile), ma interessa soprattutto la funzione riparatoria del danno. Sono danni ingiusti:
- La lesione di un diritto di credito
- La lesione di interessi legittimi (a partire dalla sentenza della Cassazione n. 500/1999)
- La lesione di interessi diffusi (es. danno ambientale – l. n. 349/1986)
- La lesione di aspettative legittime (e anche delle aspettative del convivente more uxorio)
- La lesione del possesso
Le cause di giustificazione (che escludono l’ingiustizia del danno)
Legittima difesa Stato di necessità
Danno provocato nel tentativo di:
- Difendersi dal pericolo attuale
- Salvare sé o altri dal pericolo attuale
Non evitabile di un’offesa ingiusta se la difesa è proporzionata all’offesa.
Nesso di causalità
Il danno è risarcibile nei limiti in cui sia conseguenza immediata e diretta della condotta illecita (rinvio all’art. 1223). Il criterio utilizzato dalla giurisprudenza è quello della causalità adeguata.
Gli elementi oggettivi dell’illecito: il danno ingiusto e il nesso causale
La definizione che si può dare di danno ingiusto – lesione di un interesse protetto dalla legge – non è che un sintetico rinvio alle concretizzazioni della giurisprudenza. Non solo la violazione di diritti soggettivi assoluti (protetti nei confronti della generalità) porta ad un danno ingiusto. Anche la violazione dei diritti relativi, come il credito, può portare ad un danno ingiusto (oltre alla disciplina dell’inadempimento).
Si ha danno ingiusto in situazioni extracontrattuali (o aquiliane) come:
- La lesione di un interesse legittimo nei rapporti tra privati (violazione dei limiti di edificabilità ecc…)
- La lesione di interessi diffusi, come un danno ambientale (abuso edilizio)
- La lesione delle c.d. aspettative legittime dove il danno non consiste nella perdita di una prestazione dovuta, ma di una prestazione a cui il soggetto potesse legittimamente confidare (mancanza di sovvenzioni da parte dei genitori)
- La lesione del possesso (richiesta danni del possessore derivanti da immissioni)
In tutti i casi occorre un confronto tra i due inter... (testo interrotto)