Responsabilità del revisore
Il revisore pianifica la propria attività in quanto richiesto dai principi di revisione col decreto 39/2010. Esso è responsabile in base al:
Profili di responsabilità
- Profilo civile (art. 15 dlgs 39/2010) verso i soci e la società con una responsabilità contrattuale e verso i terzi con una responsabilità extracontrattuale.
- Profilo penale (art. 27, 28, 30, 31 dlgs 39/2010).
La responsabilità civile (art. 15)
“I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni, come debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. La responsabilità si estende dal responsabile della revisione ai dipendenti che hanno collaborato all’attività di revisione contabile che sono responsabili, in solido tra loro e con la società di revisione legale, dei danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.
Circa la natura della responsabilità civile del revisore, essa è di tipo contrattuale nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione. In relazione all’ipotesi di responsabilità verso i terzi, l’orientamento prevalente in dottrina è che si tratta di una responsabilità extra-contrattuale. In ogni caso deve trattarsi di un danno direttamente cagionato dalla relazione del revisore e tale diretto nesso di causalità deve essere dimostrato da chi vuole agire legalmente. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.”
Il revisore che non individua l’errore, in particolare se è significativo e pervasivo, può essere chiamato a rispondere di quel danno. Vi è anche la responsabilità dell'amministratore che ha redatto il bilancio. Occorre dimostrare che non vi è un nesso di causa-effetto: il danno deve essere una diretta conseguenza del mancato controllo da parte del revisore. Il fatto, compiuto dall'amministratore, deve essere stato controllato dal revisore.
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Responsabilità contrattuale
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responsabilità extracontrattuale
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Responsabilità civile
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Responsabilità civile