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LA RESPONSABILITÀ PENALE (art.27, 28, 30, 31 dlgs 39/2010)
Con riferimento alla responsabilità penale, il D.Lgs. 39/2010
all’art. 27 interviene con riferimento alla falsità nelle relazioni o
nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, all’art.
28 ai casi di corruzione, all’art. 30 per il caso dei compensi illegali
e all’art. 31 per il caso di illeciti patrimoniali con la società
assoggettata revisione.
“I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per
sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre
comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di
ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od
occultano informazioni concernenti la situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto
a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle
comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta
non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un
anno.”
Il revisore è parte attiva dell'errore. Sapeva dell' errore ma non ha
controllato o non ha fatto emergere un errore volontariamente. Vi è
il dolo. Vi deve essere il requisito dell' utilità, l ho fatto per
conseguire un giusto profitto per me o per altri, con la
consapevolezza di ingannare i destinatari della comunicazione
arrestando il falso o occultando il fatto stesso.
LE RESPONSABILITÀ DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE
FRODI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO- ISA 240
La FRODE è un atto intenzionalmente perpetrato con l’inganno
da parte di uno o più componenti della direzione, dei responsabile
delle attività della governance, dal personale dipendente o da terzi,
allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti o illeciti.
I FATTORI DI RISCHIO DI FRODI sono eventi o circostanze che
indicano incentivi o pressioni a commettere frodi o che forniscono
un’occasione per la commissione di frodi.
Gli errori in bilancio possono derivare sia da frodi sia da
comportamenti o eventi non intenzionali. Il fattore di distinzione
tra le due categorie di errori è l’intenzionalità o meno che
determina gli errori in bilancio. La responsabilità principale per la
prevenzione e l’individuazione delle frodi compete sia ai
responsabili delle attività di governance dell’impresa, sia alla
direzione.
Il revisore ha la responsabilità di acquisire una ragionevole
sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga di errori
significativi dovuti a frodi ovvero a comportamenti o eventi non
intenzionali. Esiste il rischio inevitabile che alcuni errori significativi
presenti nel bilancio possano non essere individuati, nonostante
la revisione sia stata correttamente pianificata e svolta in
conformità ai principi di revisione.
Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è
più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore
significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali,
ciò in quanto la frode può prevedere piani sofisticati progettati al
fine di occultarla, come ad esempio falsificazioni, omissioni
intenzionali nella registrazione contabile. La capacità del revisione
di individuare una frode dipende da fattori quali l’abilità di chi la
commette, l’ampiezza delle manipolazioni ed il livello di autorità
delle persone coinvolte.
Le frodi poste in essere dalla direzione sono di più di difficile
individuazione rispetto alle frodi effettuate dai dipendenti, perché
la direzione è spesso nella posizione di manipolare le registrazioni
contabili, di presentare una informativa finanziaria falsa.
Il revisore è responsabile deve:
1. mantenere lo scetticismo professionale durante tutto il corso
della revisione. Esso si deve interrogare costantemente in merito al
fatto se le informazioni e gli elementi acquisiti segnalino la possibile
esistenza di errori significativi dovuti a frodi. Se il revisore ritiene
che un documento è stato modificato senza averglielo comunicato o
non è autentico lui può indagare ulteriormente attraverso: 1. Una
richiesta di conferma diretta ai terzi; 2. L’utilizzo del lavoro di un
esperto per accertare l’autenticità del documento.
2. Discutere del risultato della frode all’interno del team
(condivisione);
3. Identificare e valutare i rischi di frode attraverso indagini presso
la Direzione, gli organi di Governance e considerando le
informazioni che potrebbero risultare utili per identificare i rischi
significativi dovuti a frodi;
4. Definire le risposte ai rischi identificativi (quali procedure
vengono poste in essere per far fronte a quei rischi).
Gli obiettivi del revisore in merito alle frodi nella revisione
contabile sono:
1. individuare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio
dovuti a frodi;
2. acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardanti i
rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi,