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LA RESPONSABILITÀ PENALE (art.27, 28, 30, 31 dlgs 39/2010)

Con riferimento alla responsabilità penale, il D.Lgs. 39/2010

all’art. 27 interviene con riferimento alla falsità nelle relazioni o

nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, all’art.

28 ai casi di corruzione, all’art. 30 per il caso dei compensi illegali

e all’art. 31 per il caso di illeciti patrimoniali con la società

assoggettata revisione.

“I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per

sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre

comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di

ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od

occultano informazioni concernenti la situazione economica,

patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto

a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle

comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta

non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un

anno.”

Il revisore è parte attiva dell'errore. Sapeva dell' errore ma non ha

controllato o non ha fatto emergere un errore volontariamente. Vi è

il dolo. Vi deve essere il requisito dell' utilità, l ho fatto per

conseguire un giusto profitto per me o per altri, con la

consapevolezza di ingannare i destinatari della comunicazione

arrestando il falso o occultando il fatto stesso.

LE RESPONSABILITÀ DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE

FRODI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO- ISA 240

La FRODE è un atto intenzionalmente perpetrato con l’inganno

da parte di uno o più componenti della direzione, dei responsabile

delle attività della governance, dal personale dipendente o da terzi,

allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti o illeciti.

I FATTORI DI RISCHIO DI FRODI sono eventi o circostanze che

indicano incentivi o pressioni a commettere frodi o che forniscono

un’occasione per la commissione di frodi.

Gli errori in bilancio possono derivare sia da frodi sia da

comportamenti o eventi non intenzionali. Il fattore di distinzione

tra le due categorie di errori è l’intenzionalità o meno che

determina gli errori in bilancio. La responsabilità principale per la

prevenzione e l’individuazione delle frodi compete sia ai

responsabili delle attività di governance dell’impresa, sia alla

direzione.

Il revisore ha la responsabilità di acquisire una ragionevole

sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga di errori

significativi dovuti a frodi ovvero a comportamenti o eventi non

intenzionali. Esiste il rischio inevitabile che alcuni errori significativi

presenti nel bilancio possano non essere individuati, nonostante

la revisione sia stata correttamente pianificata e svolta in

conformità ai principi di revisione.

Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è

più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore

significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali,

ciò in quanto la frode può prevedere piani sofisticati progettati al

fine di occultarla, come ad esempio falsificazioni, omissioni

intenzionali nella registrazione contabile. La capacità del revisione

di individuare una frode dipende da fattori quali l’abilità di chi la

commette, l’ampiezza delle manipolazioni ed il livello di autorità

delle persone coinvolte.

Le frodi poste in essere dalla direzione sono di più di difficile

individuazione rispetto alle frodi effettuate dai dipendenti, perché

la direzione è spesso nella posizione di manipolare le registrazioni

contabili, di presentare una informativa finanziaria falsa.

Il revisore è responsabile deve:

1. mantenere lo scetticismo professionale durante tutto il corso

della revisione. Esso si deve interrogare costantemente in merito al

fatto se le informazioni e gli elementi acquisiti segnalino la possibile

esistenza di errori significativi dovuti a frodi. Se il revisore ritiene

che un documento è stato modificato senza averglielo comunicato o

non è autentico lui può indagare ulteriormente attraverso: 1. Una

richiesta di conferma diretta ai terzi; 2. L’utilizzo del lavoro di un

esperto per accertare l’autenticità del documento.

2. Discutere del risultato della frode all’interno del team

(condivisione);

3. Identificare e valutare i rischi di frode attraverso indagini presso

la Direzione, gli organi di Governance e considerando le

informazioni che potrebbero risultare utili per identificare i rischi

significativi dovuti a frodi;

4. Definire le risposte ai rischi identificativi (quali procedure

vengono poste in essere per far fronte a quei rischi).

Gli obiettivi del revisore in merito alle frodi nella revisione

contabile sono:

1. individuare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio

dovuti a frodi;

2. acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardanti i

rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi,

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
5 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher adaabba.97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Revisione aziendale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Provaroni Luca.