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Concorso del danneggiato nell'evento dannoso

Può succedere che a causare l'evento dannoso non concorra la condotta di un terzo del danneggiato. In questo caso il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa del danneggiato e l'entità delle conseguenze, ai sensi del 1227 co1 cui rinvia il 2056 co1.

L'onere della prova del concorso del fatto del danneggiato nella causa dell'evento dannoso grava, secondo il principio generale al 2697, sul danneggiante, si tratta di una circostanza che esclude o limita quanto preteso del danneggiato.

Non si deve confondere con questo caso il concorso del danneggiato nell'aggravamento del danno, dato che in questo caso il fatto del danneggiato incide sull'entità del danno che, anche se a esclusiva causa nella condotta del danneggiante, questi lo deve risarcire.

L'onere di allegare e provare che il danno si sarebbe potuto evitare dal danneggiato in tutto o in parte con l'ordine di reggenza grava sul danneggiante.

Responsabilità per danno altrui

Secondo la regola l'obbligo di risarcimento del danno grava su chi lo ha causato con fatto proprio. Ma il codice prevede dei casi, per garantire maggior tutela del danneggiato, in cui l'obbligo grava su determinati soggetti anche se il danno è stato causato da altri. Di solito tale responsabilità, detta indiretta, del terzo si aggiunge a quella diretta dell'autore, garantendo il credito del danneggiato non solo con il patrimonio di chi ha causato il danno ma anche con quello di un altro soggetto.

Casi:

  • Danno cagionato da soggetto naturalmente incapace: Ai sensi del 2046 è esente da responsabilità e dunque risponde di tale danno chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, 2047 co1. La responsabilità del sorvegliante non si aggiunge a quella dell'incapace, ma interviene per evitare che la vittima rimanga, a causa dell'incapacità del danneggiante, senza una persona da cui essere risarcita.
sorvegliante per il proprio comportamento di sorveglianza. La responsabilità del sorvegliante presuppone che ci sia stato un fatto illecito commesso dal sorvegliato che non è chiamato a risponderne perché è incapace. E che appunto vi sia un soggetto che sorveglia l'incapace. Generale dovere di sorveglianza grava per il minore sui genitori e per l'interdetto sul tutore. Per il tempo in cui una persona incapace è affidata allo scopo di educazione, istruzione o custodia, il dovere di sorveglianza compete sulle strutture affidatarie. Il dovere di sorveglianza può derivare anche da una situazione di fatto, quando un soggetto, che non siano genitore o un tutore o un sorvegliante di una struttura affidataria, si assume spontaneamente il compito di sorvegliare il comportamento dell'incapace affinché eviti di arrecare danno a terzi. Parte consistente di dottrina e giurisprudenza ritiene tuttavia che in questo caso non si abbia responsabilità per fatto altrui ma si abbia responsabilità del sorvegliante per il proprio comportamento di sorveglianza.sorvegliantechiamato a rispondere per fatto proprio, che consisterebbe nell'inosservanza del dovere di sorvegliare l'incapace. - danno causato da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone sottoposte a tutela. In questi casi rispondono i genitori in solido il tutore, 2048 co1. Questi rispondono solo se i figli minori interdetti abbiano la capacità naturale, se non possiedono tale capacità si applicherà il disposto del 2047. Il presupposto della responsabilità dei genitori e tutori è la convivenza con l'autore dell'illecito. La responsabilità dei genitori e tutori concorre con quella di chi ha commesso illecito, che, dunque, possedendo la capacità naturale, risponde in proprio nei confronti del danneggiato; la responsabilità diretta dell'autore si accresce con quella indiretta di genitori e tutore, così che il danneggiato può scegliere a chi chiedere il risarcimento. - danni causati a

terzi da fatto illecito commesso da allievi ed apprendisti: ne rispondono i precettori e chi insegna un mestiere o un'arte per il tempo in cui gli allievi sono sotto la loro vigilanza, co2. Anche in questo caso i precettori e gli insegnanti mi rispondono solamente se gli allievi abbiano la capacità naturale, se non ne sono in possesso vale il disposto del 2047. Anche In questo caso la responsabilità indiretta di insegnanti e maestri si aggiunge solidalmente a quella degli allievi ed apprendisti naturalmente capaci.- danni cagionati a terzi da fatto illecito commesso da domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti: non rispondono i padroni e committenti ai sensi del 2049. Le espressioni, bisogna dire ormai antiquate di padroni e committenti, indicano il fatto che trachi deve rispondere direttamente dell'illecito e l'autore di questo deve intercorrere un rapporto di preposizione, un rapporto in forza del quale il proponente si appropria,

perché manca il dolo o la colpa, anche il preponente sarà esonerato da responsabilità; che il preposto compia l'atto illecito nell'esercizio delle attività qui è adibito, è sufficiente che ci sia un'occasionalità necessaria, che si ha non solo quando il preposto abbia eseguito esattamente le istruzioni del preponente ma anche quando se ne sia discostato abbia agito oltre i limiti delle proprie incombenze o abbia agito per fini differenti da quelli imposti dalle proprie mansioni. Essenziale è solo che ci sia connessione fra l'esercizio delle mansioni e l'illecito dannoso e che non sia casuale ma sia in qualche modo collegata natura e modalità dell'incarico. Il preponente non può ammettere prova liberatoria, non può sottrarsi alla responsabilità dimostrando che non gli si può muovere alcuna censura per quanto riguarda la scelta del preposto o per quanto riguarda le istruzioni a.questo fornite e lavigilanza sull'attività, graverà su di lui responsabilità oggettiva per il solofatto di avvantaggiarsi delle attività del preposto. Anche in questo caso la responsabilità del preponente si aggiunge a quella del preposto rafforzando il danneggiato che si può rivolgere ad un altro soggetto per il risarcimento del danno. Preponente e preposto per il risarcimento rispondono in solido, così che il danneggiato potrà rivolgersi ad uno dei 2 per l'intero. Se il preponente risarcisce il danneggiato per l'intero, avrà diritto di regresso nei confronti del preposto per l'intera somma, sempre che il preponente non abbia concorso alla determinazione del danno. - danni causati da rovina di edificio imputabile a vizio di costruzione: ne risponde il proprietario nell'edificio al momento della rovina, il proprietario non si può sottrarre alla responsabilità provando la sua.totaleestraneità alla causa dell'evento dannoso, ma se il vizio dipende da un terzo, come la ditta che può avere seguito la manutenzione, il proprietario godrà di diritto di regresso nei confronti del terzo. - Danni che derivano da vizi di costruzione di veicoli senza guida di rotaie: risponde, è una responsabilità oggettiva, il conducente insieme al proprietario del veicolo, ovvero l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, ai sensi del 2054. Risponde in solido con loro anche il costruttore, secondo la disciplina della responsabilità del produttore che si trova nel codice del consumo. - danni causati dalla circolazione dei veicoli senza guida di rotaie: rispondono il conducente tenuto in solido con il proprietario del veicolo al momento del sinistro. In caso di locazione finanziaria, risponde in solido con il conducente l'utilizzatore e non la società di leasing concedente. Presupposto per la

La responsabilità in diretta del proprietario è ovviamente la responsabilità del conducente, e dunque se quest'ultimo dovesse essere escluso dal risarcimento non dovrà neanche il proprietario garantirlo. Al proprietario è concessa una prova liberatoria, che può essere esercitata solo se la circolazione è avvenuta contro la sua volontà, per la giurisprudenza Debora esser state adottate tutte le misure idonee ad impedire la circolazione del veicolo, e non è sufficiente il diniego del consenso o la dimostrazione che la circolazione è avvenuta contro un espresso divieto.

Ultimo ma fondamentale presupposto per far sì che assurge un obbligo risarcitorio è il verificarsi, conseguentemente il fatto illecito, di un danno, elemento dunque essenziale dato che senza di esso non può avere luogo responsabilità civile.

Vi sono 2 nozioni di danno: il danno evento, ossia la lesione non iure di un interesse

tutelato.- il danno conseguenza, ossia i pregiudizi sofferti concretamente dalla vittima in conseguenza del danno evento. Il danno evento è un connotato dell'illiceità del fatto mentre invece il danno conseguenza è quello che ha ad oggetto il risarcimento; dunque se non sussiste il danno conseguenza non sorgerà alcun obbligo risarcitorio. Il danno conseguenza è una qualsiasi alterazione negativa della situazione del soggetto rispetto a quella che ci sarebbe stata senza che si fosse verificato il fatto illecito. La giurisprudenza ritiene di poter far entrare nella nozione di danno anche la perdita di chance, ossia la perdita di una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un bene un risultato utile. Tuttavia, per aver luogo il risarcimento è necessario che la chance persa abbia un'elevata probabilità di avverarsi. Il danno inoltre si distingue in 2 macrocategorie: il danno patrimoniale, ossia il danno che ha a che fare con il patrimonio della vittima, come ad esempio la perdita di beni materiali o la diminuzione del reddito; e il danno non patrimoniale, ossia il danno che riguarda la sfera personale e morale della vittima, come ad esempio il dolore fisico, il trauma psicologico o la perdita di relazioni affettive.

lesione

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Publisher
A.A. 2019-2020
23 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fra.narcisi99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Spoto Giuseppe.