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Responsabilità extracontrattuale

Articolo 2043

Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [2058]. Dunque in questo caso il risarcimento è dovuto a prescindere dall'esistenza di un precedente rapporto giuridico, a differenza del danno risarcibile in conseguenza all'inadempimento del debitore, nel caso della responsabilità contrattuale.

Presupposti dell'obbligazione

Da questa norma, che è necessario leggere congiuntamente al 2046, si deduce che, di regola, per far nascere un’obbligazione in capo al danneggiante, che comporta il risarcimento del pregiudizio causato dallo stesso al danneggiato, debbono concorrere i seguenti presupposti:

  • Fatto
  • Illiceità del fatto
  • Imputabilità del fatto al danneggiante
  • Dolo o colpa del danneggiante
  • Nesso causale tra fatto ed evento dannoso (danno evento)
  • Danno (danno conseguenza)

Se concorrono tali presupposti, la responsabilità grava sul danneggiante, responsabilità che si dice extracontrattuale o aquiliana ovvero civile.

Il fatto

Il fatto è ciò che ha cagionato il danno. In genere si tratta di un comportamento umano e dunque è più appropriato chiamarlo atto piuttosto che semplicemente fatto. La condotta del danneggiante che provoca il danno può essere commissiva (un facere) o omissiva, quando il danneggiante non impedisce l'evento dannoso. Per quanto riguarda la condotta omissiva, è necessario che sia posta in essere violando un obbligo giuridico di intervenire imposto dall'ordinamento (ad esempio l'automobilista che ha investito un pedone e non si ferma ad assisterlo); che sia in violazione delle regole di diligenza e correttezza imposta dal principio solidaristico di cui al 2 Cost e dal dovere di comportarsi secondo correttezza al 1175. L'evento causativo del danno può essere anche un semplice fatto in materiale, che, anche se naturale, a volte la legge imputa ad un soggetto o perché questo è gravato dall'obbligo di evitarlo o in considerazione del determinato legame che intercorre tra il fatto e il soggetto (per esempio un crollo di un cornicione di un palazzo causato da un vizio di costruzione, che il 2053 addossa al proprietario dello stabile).

Illiceità del fatto

Spesso è la legge che indica espressamente che un fatto è illecito, in quanto illecito obbliga chi l'abbia commesso a risarcire il danno che abbia causato a terzi. Ad esempio, l'articolo 185 co2 c.p. dispone che ogni reato, che abbia causato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpevole al risarcimento, dunque illecito penale e allo stesso tempo anche illecito civile. Inoltre, per quanto riguarda gli illeciti penali, bisogna dire che sono tipici, vige in proposito il principio di legalità (all’art 1 c.p: nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge; ma anche al 25 co2 Cost.: nessuno può essere punito se non in forza di una legge). A differenza degli illeciti penali, gli illeciti civili sono atipici, infatti al 2043 è statuito che oltre alle ipotesi in cui la risarcibilità del danno è espressamente prevista dalla legge, fatto doloso o colposo che danno ingiusto cagiona ad altri un obbliga il danneggiante a risarcire il danno: si ha dunque una clausola generale, come si evince da “qualunque fatto doloso o colposo”, che non esplicita quali siano i danni ingiusti, e dunque danni da risarcire, e quali siano i criteri per stabilire cosa si intende per danno ingiusto, infatti per avere un danno ingiusto non è sufficiente una qualsiasi lesione di interessi di terzi.

Giurisprudenza e risarcibilità dei danni

La giurisprudenza nel tempo ha ampliato la nozione di ingiustizia del danno con il conseguente accrescimento progressivo dei confini della risarcibilità del danno extracontrattuale. Nei primi anni di applicazione di tale codice era diffuso il pensiero secondo cui fosse ingiusto solo il danno in violazione di un diritto soggettivo del danneggiato, ossia contra ius, e non nell'esercizio di un diritto in capo al danneggiante, ossia non iure. Si è ritenuta contra ius solo la lesione di diritti assoluti, che impongono il generale neminem laedere, ossia generale obbligo di astenersi, in capo a tutti i consociati, dal turbare il titolare dall’esercizio dei diritti. Dunque si riteneva risarcibile solo la lesione dei diritti della persona o di diritti reali, e, sempre, la lesione di diritti inerenti allo status della persona. Per molto tempo la giurisprudenza ha negato la risarcibilità della lesione dei diritti di credito, dal momento che si tratta di diritti relativi e dunque tutelati esclusivamente nei confronti del debitore, e non dei terzi in generale.

Evoluzione della risarcibilità

Solo dai primi anni '70 le corti cominciano ad affermare il diritto del creditore ad essere risarcito dal terzo che abbia causato l'estinzione o comunque il pregiudizio del suo diritto di credito o il diritto del creditore ad essere risarcito dal terzo che abbia causato l'impossibilità temporanea della prestazione del debitore: pur non essendo un diritto assoluto quella del creditore è una situazione giuridica soggettiva protetta dall'ordinamento. Dunque oggi si riconosce la risarcibilità del danno da induzione del terzo all'inadempimento; la risarcibilità del danno da complicità nell’altrui inadempimento; risarcibilità del danno trascrizione consapevolmente effettuata a danno del primo acquirente; di risarcibilità del danno da storno di dipendenti, condotta di chi acquisisce collaboratori e dipendenti dell’impresa concorrente, per indebolirla.

Altre forme di risarcibilità

Ma la giurisprudenza si è spinta oltre e ha ammesso la risarcibilità non solo della lesione di diritti ma anche di situazioni di fatto, che, pur non essendo tutelate attraverso il riconoscimento di un diritto soggettivo, risultano protette dall'ordinamento giuridico: infatti se una situazione possessoria o detentoria è tutelata, vedi le azioni di reintegrazione e di manutenzione, per assicurarne la continuità o la continuazione senza turbative, tale situazione si può ritenere protetta dall'ordinamento. Inoltre la giurisprudenza ha affermato di risarcibilità del danno sofferto da chi, come il convivente more uxorio, pur non potendo vantare un diritto soggettivo, sia privato dal sostegno economico di cui di fatto fruiva da parte di un soggetto di cui un terzo cagiona la morte. Ancora, recentemente è stata ammessa la risarcibilità del danno da lesione di interesse legittimo, impugnabile presso il TAR, per la violazione da parte della PA di una regola di comportamento posta nell’interesse generale, e che è solo indirettamente tutela l'interesse privato.

Pregiudizi risarcibili

La giurisprudenza ha anche ammesso la risarcibilità di questi pregiudizi:

  • Turbativa delle scelte contrattuali (vedi 1337 ss, 1398, 1334-1440). Per esempio comunicazione di info errate, che inducono il soggetto a concludere un contratto che, in assenza di tali errate info, non avrebbe concluso o lo avrebbe fatto a condizioni diverse.
  • Ingiustificata turbativa dell’attività dell’impresa (vedi 2598). Per esempio la falsa diffusione di info su prodotti industriali messi sul mercato, la rivelazione di know how.
  • Lesione all’interesse del consumatore all’autodeterminazione per scelta del prodotto o del servizio da acquistare, per esempio messaggi pubblicitari ingannevoli.
  • L’affidamento indebitamente creato per quanto riguarda la solvibilità di un operatore economico in conseguenza della concessione abusiva di credito da parte della banca.
  • Violazione di obblighi familiari, come disinteresse prolungato del padre naturale nei confronti del figlio.
  • Carenza di controlli necessari da parte dell’autorità statale competente.
  • Mancata o tardiva attuazione dello Stato di direttive comunitarie.

Cause di giustificazione

Affinché un danno sia ingiusto e dunque risarcibile è necessario che sia cagionato non iure, non nell'esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento al danneggiante. Questo vuol dire che il danno causato iure non è risarcibile (vedi il pregiudizio che può aver sofferto un soggetto causato da un giornalista che stia esercitando il diritto di cronaca tutelato dal 21 Cost. e abbia diffuso una sua accusa di pedofilia). L'esercizio del diritto però ha efficacia scriminante solo se contenuto nei limiti consentiti, se chi esercita il diritto eccede tali limiti si avrà abuso di diritto. Non si può ritenere ingiusto anche il danno arrecato nell'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, come ad esempio il danno causato di un uomo delle forze dell'ordine che segue un ordine di arresto arrivando dunque della 2044 ("libertà un soggetto. Il Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri [52 c.p.]. Nei casi di cui all'articolo 52, commi 2, 3 e 4, c.p., la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa. Nel caso di cui all'articolo 55, co2, c.p., al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato") esclude l'ingiustizia e dunque la risarcibilità anche del danno arrecato per legittima difesa. Di fronte a un’illegittima aggressione alla persona o ai beni di un consociato la legge autorizza la vittima o il testimone a intervenire per evitare o far cessare l'aggressione, cagionando anche danni all'aggressore, sempre che non vi sia altra possibilità.

Presupposti della legittima difesa

Affinché operi la scriminante della legittima difesa debbono concorrere tali presupposti:

  • L'illegittima aggressione alla persona, alla vita all'integrità fisica, ovvero il patrimonio di un consociato, caso di rapina borseggio.
  • Attualità della situazione di pericolo, non possono essere pericoli già esauriti o futuri.
  • Inevitabilità della situazione di pericolo, non è sufficiente un pericolo che si può sventare con un minimo sacrificio, senza arrecare danni all'aggressore.
  • Non imputabilità all’aggredito della situazione di pericolo.
  • Strumentalità dell’offesa, deve essere volta solo a neutralizzare l'aggressore.
  • Proporzionalità tra difesa e offesa; secondo l'art 52 cp la proporzionalità sussiste quando un soggetto, nei cui confronti viene utilizzato un’arma legittimamente detenuta o un altro mezzo idoneo a difendersi, si sia introdotto nell'abitazione altrui o in altri luoghi di privata dimora contro la volontà espressa o tacita del proprietario clandestinamente.

La legittima difesa dunque deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'aggressore e se recherà danni a un terzo non si tratterà di legittima difesa ma piuttosto di stato di necessità, e dunque il terzo che ha subito i danni dovrà godere di una indennità a lui dovuta dal danneggiante che abbia agito contro l'aggressore.

Stato di necessità

La legge ritiene che non sia ingiusto e non risarcibile il danno arrecato con il consenso dell’avente diritto, ma il consenso è scriminante solo se ad oggetto diritti disponibili ed è prestato da chi ha la legittimazione e la capacità di disporne. Non è ingiusto e non risarcibile anche il danno subito conseguentemente alla partecipazione volontaria ad un'attività pericolosa lecita, come un incontro di pugilato, sempre che però il pregiudizio non sia recato con dolo o colpa grave.

Danno arrecato in stato di necessità

Il 2045 disciplina il danno arrecato in stato di necessità, quando chi ha compiuto il fatto dannoso è stato costretto da necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Affinché si abbia stato di necessità devono concorrere questi presupposti:

  • Pericolo alla vita, salute, integrità fisica, forse ai diritti fondamentali della persona del danneggiante o di un terzo (non è sufficiente un pericolo di danno al patrimonio)
  • La serietà della situazione di pericolo
  • L'attualità della situazione di pericolo
  • L'imprevedibilità della situazione di pericolo
  • L'inevitabilità della situazione di pericolo, che non può essere scongiurabile se non causando un danno a terzi
  • L'involontarietà della situazione di pericolo, non deve essere volontariamente causato dal danneggiante
  • La proporzionalità del fatto dannoso al pericolo

Diversamente dalla legittima difesa, che non prevede un obbligo riparatorio da parte di chi agisce contro l’autore dell’atto illecito, nel caso di stato di necessità il danno non ti arreca ad un terzo innocente e dunque il danneggiante deve al danneggiato non l'integrale ristoro del pregiudizio ma un’indennità rimessa all'equo apprezzamento del giudice. Se la situazione di pericolo è stata causata, dolosamente o colposamente, da un terzo, il danneggiato potrà proporre sia l'azione risarcitoria nei confronti del terzo sia l'indennità nei confronti del danneggiante. L'autore del danno, dopo aver corrisposto l'indennità al danneggiato, potrà agire con azione di rivalsa nei confronti del terzo che ha creato la situazione di pericolo. Si discute se lo stato di necessità costituisca una causa di esclusione dell’antigiuridicità dell’atto o una semplice esimente da responsabilità per un atto che rimane illecito.

Imputabilità del fatto

2046: Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere, la capacità naturale, al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa. Per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale dunque non è importante se il danneggiante ha o meno la capacità di agire, che riguarda solamente la capacità di porre in essere negozi validi ed efficaci. Anche il minore dunque, nonostante non abbia la capacità di realizzare negozi giuridici, può trovarsi obbligato nel caso di responsabilità extra contrattuale se, tenuto conto dell'età, dello sviluppo intellettivo, dell'educazione e dell'istruzione è in condizioni che gli consentono adeguata valutazione di tutte le circostanze e di tutti i rischi della sua condotta. Come il minore anche l'interdetto, l'inabilitato, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno rispondono del fatto illecito da loro compiuto se le condizioni in cui si trovano sono tali da garantire loro la capacità naturale, al momento in cui commettono il fatto dannoso. In ogni caso l'accertamento della capacità naturale del danneggiante andrà effettuato dal giudice in concreto, che deve valutare caso per caso. La mancanza di capacità naturale del danneggiante quando questi commette il fatto non esclude la sua imputabilità, esonerandolo da responsabilità, se l'incapacità sia determinata da fatto, doloso o colposo che sia, dello stesso danneggiante. Infatti l'azione, non libera, che ha provocato l'evento dannoso è legata causalmente all'azione libera che l'ha preceduta, posta liberamente in essere dal danneggiante, come l'assunzione di droga, che costituisce la vera causa, in diretta però, del danno. Se il danno è provocato da persona incapace naturale al momento in cui abbia compiuto il fatto dannoso, ai sensi del 2047 il danneggiato può pretendere il risarcimento dal soggetto che avrebbe dovuto sorvegliare l'incapace, si tratta di responsabilità per fatto altrui.

Dolo e colpa

Il 2043 stabilisce che fra i presupposti della responsabilità extracontrattuale ci sia, alternativamente, il dolo o la colpa dell’autore dell’atto illecito. Il dolo è l’intenzionalità della condotta, nella consapevolezza che questa può determinare l'evento dannoso, non è necessario che l'autore tenga quella condotta per produrre l'evento dannoso, si ha in questo caso il dolo diretto, ma è sufficiente che l'autore, anche se non agisce al fine di realizzare il danno, si sia accorto della possibile conseguenza dannosa della sua condotta accettandone il rischio, detto dolo eventuale. Di regola il dolo non è essenziale affinché l'autore incorra nella responsabilità civile, è sufficiente la colpa dell’autore. Tuttavia vi sono dei casi in cui si ha responsabilità solo se sia condotta dolosa, è l'illecito essenzialmente doloso (ad esempio gli atti emulativi, sono tali solo se compiuti con lo specifico scopo di nuocere o recare molestia ad altri; l'induzione all'inadempimento; …). Il dolo come presupposto di responsabilità civile è diverso dal dolo come vizio della volontà, 1439 ss: nel caso del dolo come presupposto della responsabilità civile questo è un elemento psicologico, si tratta della volontarietà dell’agente; nel caso del dolo quale vizio della volontà si intende la condotta tenuta dal soggetto, i raggiri che egli compie e che siano direttamente a lui imputabile.

Colpa

Colpa: Difetto della diligenza, prudenza, perizia richieste o l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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