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Concorso del danneggiato nell'evento dannoso
Può succedere che a causare l'evento dannoso non concorra la condotta di un terzo del danneggiato. In questo caso il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa del danneggiato e l'entità delle conseguenze, ai sensi del 1227 co1 cui rinvia il 2056 co1.
L'onere della prova del concorso del fatto del danneggiato nella causa dell'evento dannoso grava, secondo il principio generale al 2697, sul danneggiante, si tratta di una circostanza che esclude o limita quanto preteso del danneggiato.
Non si deve confondere con questo caso il concorso del danneggiato nell'aggravamento del danno, dato che in questo caso il fatto del danneggiato incide sull'entità del danno che, anche se a esclusiva causa nella condotta del danneggiante, questi lo deve risarcire.
L'onere di allegare e provare che il danno si sarebbe potuto evitare dal danneggiato in tutto o in parte con l'ordine di reggenza grava sul danneggiante.
Responsabilità per danno altrui
Secondo la regola l'obbligo di risarcimento del danno grava su chi lo ha causato con fatto proprio. Ma il codice prevede dei casi, per garantire maggior tutela del danneggiato, in cui l'obbligo grava su determinati soggetti anche se il danno è stato causato da altri. Di solito tale responsabilità, detta indiretta, del terzo si aggiunge a quella diretta dell'autore, garantendo il credito del danneggiato non solo con il patrimonio di chi ha causato il danno ma anche con quello di un altro soggetto.
Casi:
- Danno cagionato da soggetto naturalmente incapace: Ai sensi del 2046 è esente da responsabilità e dunque risponde di tale danno chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, 2047 co1. La responsabilità del sorvegliante non si aggiunge a quella dell'incapace, ma interviene per evitare che la vittima rimanga, a causa dell'incapacità del danneggiante, senza una persona da cui essere risarcita.
terzi da fatto illecito commesso da allievi ed apprendisti: ne rispondono i precettori e chi insegna un mestiere o un'arte per il tempo in cui gli allievi sono sotto la loro vigilanza, co2. Anche in questo caso i precettori e gli insegnanti mi rispondono solamente se gli allievi abbiano la capacità naturale, se non ne sono in possesso vale il disposto del 2047. Anche In questo caso la responsabilità indiretta di insegnanti e maestri si aggiunge solidalmente a quella degli allievi ed apprendisti naturalmente capaci.- danni cagionati a terzi da fatto illecito commesso da domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti: non rispondono i padroni e committenti ai sensi del 2049. Le espressioni, bisogna dire ormai antiquate di padroni e committenti, indicano il fatto che trachi deve rispondere direttamente dell'illecito e l'autore di questo deve intercorrere un rapporto di preposizione, un rapporto in forza del quale il proponente si appropria,
La responsabilità in diretta del proprietario è ovviamente la responsabilità del conducente, e dunque se quest'ultimo dovesse essere escluso dal risarcimento non dovrà neanche il proprietario garantirlo. Al proprietario è concessa una prova liberatoria, che può essere esercitata solo se la circolazione è avvenuta contro la sua volontà, per la giurisprudenza Debora esser state adottate tutte le misure idonee ad impedire la circolazione del veicolo, e non è sufficiente il diniego del consenso o la dimostrazione che la circolazione è avvenuta contro un espresso divieto.
Ultimo ma fondamentale presupposto per far sì che assurge un obbligo risarcitorio è il verificarsi, conseguentemente il fatto illecito, di un danno, elemento dunque essenziale dato che senza di esso non può avere luogo responsabilità civile.
Vi sono 2 nozioni di danno: il danno evento, ossia la lesione non iure di un interesse
tutelato.- il danno conseguenza, ossia i pregiudizi sofferti concretamente dalla vittima in conseguenza del danno evento. Il danno evento è un connotato dell'illiceità del fatto mentre invece il danno conseguenza è quello che ha ad oggetto il risarcimento; dunque se non sussiste il danno conseguenza non sorgerà alcun obbligo risarcitorio. Il danno conseguenza è una qualsiasi alterazione negativa della situazione del soggetto rispetto a quella che ci sarebbe stata senza che si fosse verificato il fatto illecito. La giurisprudenza ritiene di poter far entrare nella nozione di danno anche la perdita di chance, ossia la perdita di una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un bene un risultato utile. Tuttavia, per aver luogo il risarcimento è necessario che la chance persa abbia un'elevata probabilità di avverarsi. Il danno inoltre si distingue in 2 macrocategorie: il danno patrimoniale, ossia il danno che ha a che fare con il patrimonio della vittima, come ad esempio la perdita di beni materiali o la diminuzione del reddito; e il danno non patrimoniale, ossia il danno che riguarda la sfera personale e morale della vittima, come ad esempio il dolore fisico, il trauma psicologico o la perdita di relazioni affettive.lesione