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Appunti: Responsabilità civile

Prof. Antonio Nuzzo

Libro: GALGANO, I fatti illeciti.

Francesco Ricci, lezione: 25 settembre

Art 2043 cc: "Risarcimento per fatto illecito - Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad

altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Il fatto illecito fa sorgere un obbligazione che consiste nel risarcire il danno, è una specifica

obbligazione (art 1173 cc).

Art 1173 cc: "Fonti delle obbligazioni - Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o

da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico".

Quindi il 2043 dice qualcosa in più al 1173 perché stabilisce che l'obbligazione consiste nel

risarcire il danno.

A contrario, dall'art 1218 si ricava che questa è una responsabilità extracontrattuale. Anche se

l'impostazione è opposta.

Il punto di partenza è il danno ingiusto. L'eventualità che qualcuno abbia subito un danno

ingiusto. Ossia la lesione di una posizione tutelata.

Il nesso di causalità sta nella parola "cagiona" ossia un legame tra il fatto e il danno, quel

legame per cui il danno è la conseguenza (necessaria e diretta, anche se ciò non è scritto nella

norma) del fatto.

Il danno viene colmato con una prestazione a carico di ha commesso il danno.

Se il 1218 non ci fosse non sapremmo che questa norma è limitata solo ad alcuni fatti. Infatti la

norma copre tutti i fatti poi ci possono essere delle deroghe di cui il 1218 è una. Quindi in realtà

non si parte dal 1218 per risalire al 2043 ma al contrario.

Art 1218 cc: "Responsabilità del debitore - Il debitore che non esegue esattamente la

prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il

ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non

imputabile".

Art 2697 cc: "Onere della prova - Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti

che ne costituiscono il fondamento. (2) Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce

che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".

Petitum.

Il petitum è l'oggetto dell'azione: la parola latina infatti significa "chiesto", pertanto coincide

con ciò che si chiede. C'è un aspetto da considerare: mentre nella vita noi difendiamo i nostri

beni, le nostre cose, nell'azione giudiziale noi chiediamo qualcosa ad un giudice: ecco dunque

apparire la dualità del concetto di petitum: esso si scinde in due aspetti: il petitum, cosiddetto,

immediato, che corrisponde esattamente al provvedimento che si chiede al giudice di emanare,

ed il petitum, cosiddetto, mediato, che corrisponde invece al bene della vita oggetto del

processo.

Ad esempio, in una domanda giudiziale volta all'accertamento di un diritto di proprietà (art. 832

c.c.), il petitum immediato è il provvedimento richiesto al Giudice volto ad accertare il diritto a

godere in modo pieno ed esclusivo del bene oggetto della domanda processuale; il petitum

mediato, invece, è il bene stesso della vita di cui ci si pretende proprietari.

Causa petendi.

Causa petendi in latino significa "ragione del domandare", ed è la ragione obiettiva sulla quale

la domanda si forma, il titolo su cui si fonda l'azione, ovvero i fatti costitutivi del diritto

sostanziale affermato, in forza del quale può sussistere il petitum che è strettamente collegato

in entrambi gli aspetti predetti alla causa petendi.

In particolare il petitum mediato e la causa petendi sono i due aspetti del diritto sostanziale

affermato: il bene che si vuole tutelare ed in base a quale diritto si richiede la tutela.

La Corte di Cassazione (Cass. civ., sentenza n. 12258/2002) ha ribadito che la precisazione

della causa petendi non necessita che siano correttamente indicate le norme applicabili al caso

ed i relativi istituti giuridici, essendo invece sufficiente la chiara indicazione, in termini

sostanziali, dei fatti costitutivi del diritto autoindividuato azionato.

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Quali sono i fatti da provare? Sono i fatti costitutivi del diritto.

Nel 1218 si deve provare solo l'inadempimento quindi il fatto costitutivo che è la violazione del

contratto, tutto il resto spetta al debitore che deve provare di aver adempiuto e di averlo fatto

esattamente o eventualmente di non averlo fatto senza sua colpa.

Art 948 cc: "Azione di rivendicazione - Il proprietario può rivendicare la cosa, da chiunque la

possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda,

ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è

obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il

valore, oltre a risarcirgli il danno. (2) Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo

possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente

possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. (3) L'azione di rivendicazione non

si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione".

La regola, la norma giuridica risolve i conflitti. Il rapporto giuridico è il rapporto tra due soggetti

portatori di interessi contrastanti regolati dall'ordinamento giuridico. Quindi il diritto è la

posizione giuridica soggettiva attiva, diversamente dall'obbligo o la soggezione che è passiva.

Gli interessi contano quando sono tutelati e lo si ha quando sono in conflitto.

I conflitti stanno nella vita reale e bisogna risolverli e per ciò ci sono le regole che dicono quelli

che si devono sacrificare e quali no quindi il rapporto giuridico è quello tra due soggetti

regolato dall'ordinamento. Per avere ragione o torto bisogna provare i fatti in modo da

applicare la norma giuridica.

Sono i fatti costitutivi quelli che deve provare chi si fa valere in giudizio mentre chi resiste

prova i fatti modificativi o estintivi o anche altri costitutivi di senso opposto. Altri due fatti che

possono essere provati sono o la prova contraria e quindi che quanto vantato dalla parte non

sia vera oppure l'altra possibilità è il fatto impeditivo dell'effetto. Nuzzo, lezione: 1 ottobre

Il tema della responsabilità civile è quello che ha subito le più importanti evoluzioni. È uno degli

argomenti che nella pratica è più frequente.

Sorge un problema di responsabilità civile quando si crea un danno all'altro, come dice il 2043

cc. I fatti che possono creare un danno sono infiniti. Se una persona commette un reato e mi

procura un danno da ciò nasce la possibilità di chiedere il risarcimento del danno. Così come se

la PA amministrazione mi rifiuta un provvedimento a cui avrei diritto e mi impedisce di avere un

reddito anche qui si può ricorrere al 2043.

Queste situazioni non sono tutte uguali perché spesso le parti in giudizio di muovono su

posizioni diverse o perché hanno informazioni o forze economiche diverse, capacità di decisone

diverse e così via e ciò determina la necessita di una serie di norme che tiene conto di queste

diversità per tutelare la parte più debole introducendo deroghe al 2043. Ciò ha determinato

due filoni di pensiero. Uno ha portato ad una evoluzione che, fermo il testo del 2043, ha

consentito di giungere a conseguenze del tutto diverse ampliando l'area di tutela. Quindi quello

che è un istituto unitario come la responsabilità civile si frammenta in una pluralità di discipline

come la responsabilità del professionista che sono tutti quei soggetti che avendo delle

particolari competenze professionali emanano delle valutazioni che generano negli altri

affidamento. Se questo affidamento rimane deluso si può chiedere il risarcimento del danno.

Art 2043 cc: "Risarcimento per fatto illecito - Qualunque fatto doloso o colposo che

cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il

danno".

La norma individua gli elementi costitutivi dell'illecito ossia la fattispecie astratta: il fatto, ossia

il comportamento umano e consapevole, che deve essere doloso o colposo e deve provocare

un danno. Il danno non è solo economico ma deve essere anche ingiusto. Affinché il danno sia

ingiusto sono necessari due elementi: deve essere contro il diritto, non autorizzato dal diritto

ossia un comportamento che il danneggiante non doveva tenere e poi questo comportamento

deve determinare la lesione di un diritto soggettivo del danneggiato.

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Infatti si può avere un danno economico che non è un danno giuridico e quindi non è risarcibile

ossia quando il danno non è ingiusto, deriva da un comportamento che si ha diritto di tenere e

non lede un diritto soggettivo. La conseguenza è che non basta il danno ma è anche necessario

che si ingiusto.

Poi vi deve essere un nesso causale, il danno deve essere conseguenza immediata e diretta del

comportamento del danneggiante.

Gli elementi dell'illecito sono: un comportamento umano, il dolo o la colpa, il danno ingiusto e

l'esistenza di un nesso causale tra il comportamento e il danno. La mancanza di anche uno solo

di questi elementi impedisce l'applicazione del 2043.

Se il danneggiato non riesce a provare tutti i presupposti del 2043 la sua domanda verrà

respinta e non avrà diritto a risarcimento del danno.

Tuttavia il significato degli elementi può variare molto.

In una prima fase storica, molto lunga che dura fino all'inizio degli anni '70 il 2043 è

interpretato nel senso che perché il danno sia giusto è necessario che sia stato leso un diritto

assoluto del danneggiato.

I diritti assoluti sono quei diritti che possono farsi valere nei confronti di tutti.

Abbiamo i diritti assoluti che sono erga omnes e sono immediati , cioè il titolare del diritto

soddisfa il suo interesse senza bisogno della cooperazione di altri, comportano il diritto di

seguito o di sequela ossia posso tutelare il mio diritto presso chiunque esso si trovi e poi si

può agire nei confronti di tutti (come il diritto al nome oltre ai soliti diritti patrimoniali).

L'indizio dell'assolutezza del diritto lo si ricava dalle norme che lo disciplinano.

Art 832 cc: “Contenuto del diritto - Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in

modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti

dall'ordinamento giuridico”.

Art 948 cc: “Azione di rivendicazione - Il proprietario può rivendicare la cosa, da chiunque la

possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda,

ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è

obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il

valore, oltre a risarcirgli il danno. (2) Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo

possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente

possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. (3) L'azione di rivendicazione non

si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione”.

Si capisce che il diritto è assoluto nella parte in cui dice che l'azione si può far valere nei

confronti di chiunque.

Art 7 cc: “Tutela del diritto al nome - La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del

proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può

chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. (2)

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali”.

Qui la parola chiave è "altri".

La prima lettura del 2043 è nel senso che affinché il danno sia ingiusto il diritto leso sia un

diritto assoluto perché l'azione del 2043 può essere esercitata nei confronti di chiunque e

quindi nei confronti di uno dei tanti che può ledere il mio diritto che quindi è per forza un diritto

assoluto. Se fosse relativo solo un soggetto avrebbe potuto lederlo. Questo significa che ogni

volta che c'è un danno provato attraverso la lesione di un diritto relativo se questo è commesso

da una persona che non è il debitore il danno non è risarcibile.

Per cinquant'anni la giurisprudenza ha rigettato istanze di risarcimento da danni per violazione

di diritti relativi come il caso di Superga e della squadra del Torino morta in un incidente aereo.

Le corti di merito e poi la cassazione non ritennero risarcibile il danno in quanto non è un danno

ingiusto perché il diritto leso è relativo.

Questa lettura restringe l'ambito di applicabilità del 2043.

Nel 1971 un giocatore del Torino, Neroni, viene investito e ucciso da un automobilista. Il fatto è

identico a quello del 1953 ma la Cassazione cambia idea. Il fatto è lo stesso, la norma è la

stessa ma cambia l'interpretazione della norma per cui la Cassazione dice che anche la

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violazione di un diritto relativo può provocare il risarcimento del danno quando la prestazione

del debitore lesa sia infungibile ossia insostituibile da altri e sia provato con estremo

rigore il nesso causale.

Affinché sia possibile l'applicazione del 2043 è comunque necessaria la lesione di un diritto

soggettivo che è un interesse di un soggetto preso in considerazione da una norma che lo

tutela in modo particolare, attribuendogli una azione in giudizio esercitabile in via diretta ,

ossia subito dopo l'avvenuta lesione, e immediata ossia la conseguenza dell'azione è la

richiesta al giudice di un procedimento che soddisfi l'interesse leso.

Il diritto assoluto comprende l'aspettativa, l'onere, lo status che sono tutte posizioni di

interesse ma tutelate in maniera diversa dall'ordinamento.

L'art 2043 è letto nel senso che tutte le volte che viene leso un interesse che non è qualificato

come diritto soggettivo e da ciò deriva un danno, questo danno non è risarcibile.

Fino a pochi anni fa non si poteva ottenere risarcimento da violazione di un interesse legittimo

perché la posizione di cui si era titolari non è diritto soggettivo. L'interesse legittimo non

rientrerebbe nel diritto soggettivo di cui al 2043. È il caso di chi richiede una concessione

edilizia rifiutata e poi si accerta che quella concessione doveva essere data.

Nel 1999 la Cassazione (sentenza 500) cambia lettura e afferma che anche la lesione

dell'interesse legittimo determina un danno risarcibile se ricorrono anche gli altri presupposti

previsti dalla norma.

La realtà è molto complessa e può subire variazioni. Perché sono stati possibili questi

cambiamenti che hanno allargato l'area di applicabilità della norma? La norma è una fattispecie

aperta ma ci sono comunque dei limiti da essa stabiliti. C'è stata una elaborazione da parte

degli studiosi e della giurisprudenza che ha ritenuto necessaria una interpretazione più in linea

con il tempo per meglio tutelare il danneggiato ma perché la Cassazione potesse cambiare

opinione e decidere in senso più giusto rispetto allo spirito del tempo c'è un punto preciso che

è ovviamente il fatto che ci sia stato un avvocato che si è inventato la tesi giuridica e che ha

consento alla corte di cassazione di decidere. Se non ci fosse stato questo avvocato che pur

sapendo che il sistema ha sempre deciso in un modo e che si è sentito di riproporre la

questione motivandone le ragioni in un ottica diversa nessun giudice avrebbe mai potuto

cambiare orientamento. Il giudice decide solo sulle domande e questo è il ruolo vero

dell'avvocato ossia creare delle posizioni di tutela per la parte che poi può permettere al

giudice di decidere.

Senza avvocato il giudice non può decidere. Per fare i giuristi non basta sapere quello che c'è

sui libri perché si rimarrebbe sempre legati a quello che ha ritenuto chi ha scritto il libro. Il

mondo non andrebbe avanti. Bisogna partire dalla giurisprudenza si ma come punto di

partenza sul quale innestare idee nuove. Nuzzo, lezione: 2 ottobre

Esistenza di un fatto doloso o colposo, danno, nesso causale.

L'art 2043 porta sia nella rubrica che nel testo il riferimento al fatto. Nella realtà giuridica si

distingue tra atto, fatto e negozio giuridico. Fatto è qualunque accadimento della realtà che sia

produttivo di una conseguenza giuridica. I fatti possono essere naturali o artificiali.

La norma contiene la descrizione di una fattispecie astratta, l’individuazione di una regola e poi

c'è la sanzione. Lo stesso per il 2043.

Ci sono casi in cui l'effetto giuridico si produce solo se è la conseguenza di un comportamento

umano volontario e consapevole. Questo è l'atto giuridico perché c'è la volontà consapevole

dell'uomo.

A seconda se ci troviamo di fronte ad un atto o fatto o negozio giuridico si applicano regole

diverse.

Il fatto deve essere doloso o colposo ossia se è doloso chi ha tenuto un certo comportamento

l'ha tenuto volendo le conseguenze o quanto meno accettando le conseguenze mentre è

colposo quando il comportamento è stato posto in essere senza l'osservanza delle normali

regole di diligenza, prudenza, imperizia.

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Che il comportamento rilevante sia solo il comportamento umano è confermato da un articolo

immediatamente successivo.

Art 2046 cc: “Imputabilità del fatto dannoso - Non risponde delle conseguenze del fatto

dannoso chi non aveva la capacit&

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Anacleto21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Nuzzo Antonio.
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