Appunti: Responsabilità civile
Prof. Antonio Nuzzo
Libro: GALGANO, I fatti illeciti.
Francesco Ricci, lezione: 25 settembre
Art 2043 cc: "Risarcimento per fatto illecito - Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad
altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Il fatto illecito fa sorgere un obbligazione che consiste nel risarcire il danno, è una specifica
obbligazione (art 1173 cc).
Art 1173 cc: "Fonti delle obbligazioni - Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o
da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico".
Quindi il 2043 dice qualcosa in più al 1173 perché stabilisce che l'obbligazione consiste nel
risarcire il danno.
A contrario, dall'art 1218 si ricava che questa è una responsabilità extracontrattuale. Anche se
l'impostazione è opposta.
Il punto di partenza è il danno ingiusto. L'eventualità che qualcuno abbia subito un danno
ingiusto. Ossia la lesione di una posizione tutelata.
Il nesso di causalità sta nella parola "cagiona" ossia un legame tra il fatto e il danno, quel
legame per cui il danno è la conseguenza (necessaria e diretta, anche se ciò non è scritto nella
norma) del fatto.
Il danno viene colmato con una prestazione a carico di ha commesso il danno.
Se il 1218 non ci fosse non sapremmo che questa norma è limitata solo ad alcuni fatti. Infatti la
norma copre tutti i fatti poi ci possono essere delle deroghe di cui il 1218 è una. Quindi in realtà
non si parte dal 1218 per risalire al 2043 ma al contrario.
Art 1218 cc: "Responsabilità del debitore - Il debitore che non esegue esattamente la
prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il
ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile".
Art 2697 cc: "Onere della prova - Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti
che ne costituiscono il fondamento. (2) Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce
che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".
Petitum.
Il petitum è l'oggetto dell'azione: la parola latina infatti significa "chiesto", pertanto coincide
con ciò che si chiede. C'è un aspetto da considerare: mentre nella vita noi difendiamo i nostri
beni, le nostre cose, nell'azione giudiziale noi chiediamo qualcosa ad un giudice: ecco dunque
apparire la dualità del concetto di petitum: esso si scinde in due aspetti: il petitum, cosiddetto,
immediato, che corrisponde esattamente al provvedimento che si chiede al giudice di emanare,
ed il petitum, cosiddetto, mediato, che corrisponde invece al bene della vita oggetto del
processo.
Ad esempio, in una domanda giudiziale volta all'accertamento di un diritto di proprietà (art. 832
c.c.), il petitum immediato è il provvedimento richiesto al Giudice volto ad accertare il diritto a
godere in modo pieno ed esclusivo del bene oggetto della domanda processuale; il petitum
mediato, invece, è il bene stesso della vita di cui ci si pretende proprietari.
Causa petendi.
Causa petendi in latino significa "ragione del domandare", ed è la ragione obiettiva sulla quale
la domanda si forma, il titolo su cui si fonda l'azione, ovvero i fatti costitutivi del diritto
sostanziale affermato, in forza del quale può sussistere il petitum che è strettamente collegato
in entrambi gli aspetti predetti alla causa petendi.
In particolare il petitum mediato e la causa petendi sono i due aspetti del diritto sostanziale
affermato: il bene che si vuole tutelare ed in base a quale diritto si richiede la tutela.
La Corte di Cassazione (Cass. civ., sentenza n. 12258/2002) ha ribadito che la precisazione
della causa petendi non necessita che siano correttamente indicate le norme applicabili al caso
ed i relativi istituti giuridici, essendo invece sufficiente la chiara indicazione, in termini
sostanziali, dei fatti costitutivi del diritto autoindividuato azionato.
1
Quali sono i fatti da provare? Sono i fatti costitutivi del diritto.
Nel 1218 si deve provare solo l'inadempimento quindi il fatto costitutivo che è la violazione del
contratto, tutto il resto spetta al debitore che deve provare di aver adempiuto e di averlo fatto
esattamente o eventualmente di non averlo fatto senza sua colpa.
Art 948 cc: "Azione di rivendicazione - Il proprietario può rivendicare la cosa, da chiunque la
possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda,
ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è
obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il
valore, oltre a risarcirgli il danno. (2) Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo
possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente
possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. (3) L'azione di rivendicazione non
si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione".
La regola, la norma giuridica risolve i conflitti. Il rapporto giuridico è il rapporto tra due soggetti
portatori di interessi contrastanti regolati dall'ordinamento giuridico. Quindi il diritto è la
posizione giuridica soggettiva attiva, diversamente dall'obbligo o la soggezione che è passiva.
Gli interessi contano quando sono tutelati e lo si ha quando sono in conflitto.
I conflitti stanno nella vita reale e bisogna risolverli e per ciò ci sono le regole che dicono quelli
che si devono sacrificare e quali no quindi il rapporto giuridico è quello tra due soggetti
regolato dall'ordinamento. Per avere ragione o torto bisogna provare i fatti in modo da
applicare la norma giuridica.
Sono i fatti costitutivi quelli che deve provare chi si fa valere in giudizio mentre chi resiste
prova i fatti modificativi o estintivi o anche altri costitutivi di senso opposto. Altri due fatti che
possono essere provati sono o la prova contraria e quindi che quanto vantato dalla parte non
sia vera oppure l'altra possibilità è il fatto impeditivo dell'effetto. Nuzzo, lezione: 1 ottobre
Il tema della responsabilità civile è quello che ha subito le più importanti evoluzioni. È uno degli
argomenti che nella pratica è più frequente.
Sorge un problema di responsabilità civile quando si crea un danno all'altro, come dice il 2043
cc. I fatti che possono creare un danno sono infiniti. Se una persona commette un reato e mi
procura un danno da ciò nasce la possibilità di chiedere il risarcimento del danno. Così come se
la PA amministrazione mi rifiuta un provvedimento a cui avrei diritto e mi impedisce di avere un
reddito anche qui si può ricorrere al 2043.
Queste situazioni non sono tutte uguali perché spesso le parti in giudizio di muovono su
posizioni diverse o perché hanno informazioni o forze economiche diverse, capacità di decisone
diverse e così via e ciò determina la necessita di una serie di norme che tiene conto di queste
diversità per tutelare la parte più debole introducendo deroghe al 2043. Ciò ha determinato
due filoni di pensiero. Uno ha portato ad una evoluzione che, fermo il testo del 2043, ha
consentito di giungere a conseguenze del tutto diverse ampliando l'area di tutela. Quindi quello
che è un istituto unitario come la responsabilità civile si frammenta in una pluralità di discipline
come la responsabilità del professionista che sono tutti quei soggetti che avendo delle
particolari competenze professionali emanano delle valutazioni che generano negli altri
affidamento. Se questo affidamento rimane deluso si può chiedere il risarcimento del danno.
Art 2043 cc: "Risarcimento per fatto illecito - Qualunque fatto doloso o colposo che
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il
danno".
La norma individua gli elementi costitutivi dell'illecito ossia la fattispecie astratta: il fatto, ossia
il comportamento umano e consapevole, che deve essere doloso o colposo e deve provocare
un danno. Il danno non è solo economico ma deve essere anche ingiusto. Affinché il danno sia
ingiusto sono necessari due elementi: deve essere contro il diritto, non autorizzato dal diritto
ossia un comportamento che il danneggiante non doveva tenere e poi questo comportamento
deve determinare la lesione di un diritto soggettivo del danneggiato.
2
Infatti si può avere un danno economico che non è un danno giuridico e quindi non è risarcibile
ossia quando il danno non è ingiusto, deriva da un comportamento che si ha diritto di tenere e
non lede un diritto soggettivo. La conseguenza è che non basta il danno ma è anche necessario
che si ingiusto.
Poi vi deve essere un nesso causale, il danno deve essere conseguenza immediata e diretta del
comportamento del danneggiante.
Gli elementi dell'illecito sono: un comportamento umano, il dolo o la colpa, il danno ingiusto e
l'esistenza di un nesso causale tra il comportamento e il danno. La mancanza di anche uno solo
di questi elementi impedisce l'applicazione del 2043.
Se il danneggiato non riesce a provare tutti i presupposti del 2043 la sua domanda verrà
respinta e non avrà diritto a risarcimento del danno.
Tuttavia il significato degli elementi può variare molto.
In una prima fase storica, molto lunga che dura fino all'inizio degli anni '70 il 2043 è
interpretato nel senso che perché il danno sia giusto è necessario che sia stato leso un diritto
assoluto del danneggiato.
I diritti assoluti sono quei diritti che possono farsi valere nei confronti di tutti.
Abbiamo i diritti assoluti che sono erga omnes e sono immediati , cioè il titolare del diritto
soddisfa il suo interesse senza bisogno della cooperazione di altri, comportano il diritto di
seguito o di sequela ossia posso tutelare il mio diritto presso chiunque esso si trovi e poi si
può agire nei confronti di tutti (come il diritto al nome oltre ai soliti diritti patrimoniali).
L'indizio dell'assolutezza del diritto lo si ricava dalle norme che lo disciplinano.
Art 832 cc: “Contenuto del diritto - Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in
modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti
dall'ordinamento giuridico”.
Art 948 cc: “Azione di rivendicazione - Il proprietario può rivendicare la cosa, da chiunque la
possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda,
ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è
obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il
valore, oltre a risarcirgli il danno. (2) Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo
possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente
possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. (3) L'azione di rivendicazione non
si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione”.
Si capisce che il diritto è assoluto nella parte in cui dice che l'azione si può far valere nei
confronti di chiunque.
Art 7 cc: “Tutela del diritto al nome - La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del
proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può
chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. (2)
L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali”.
Qui la parola chiave è "altri".
La prima lettura del 2043 è nel senso che affinché il danno sia ingiusto il diritto leso sia un
diritto assoluto perché l'azione del 2043 può essere esercitata nei confronti di chiunque e
quindi nei confronti di uno dei tanti che può ledere il mio diritto che quindi è per forza un diritto
assoluto. Se fosse relativo solo un soggetto avrebbe potuto lederlo. Questo significa che ogni
volta che c'è un danno provato attraverso la lesione di un diritto relativo se questo è commesso
da una persona che non è il debitore il danno non è risarcibile.
Per cinquant'anni la giurisprudenza ha rigettato istanze di risarcimento da danni per violazione
di diritti relativi come il caso di Superga e della squadra del Torino morta in un incidente aereo.
Le corti di merito e poi la cassazione non ritennero risarcibile il danno in quanto non è un danno
ingiusto perché il diritto leso è relativo.
Questa lettura restringe l'ambito di applicabilità del 2043.
Nel 1971 un giocatore del Torino, Neroni, viene investito e ucciso da un automobilista. Il fatto è
identico a quello del 1953 ma la Cassazione cambia idea. Il fatto è lo stesso, la norma è la
stessa ma cambia l'interpretazione della norma per cui la Cassazione dice che anche la
3
violazione di un diritto relativo può provocare il risarcimento del danno quando la prestazione
del debitore lesa sia infungibile ossia insostituibile da altri e sia provato con estremo
rigore il nesso causale.
Affinché sia possibile l'applicazione del 2043 è comunque necessaria la lesione di un diritto
soggettivo che è un interesse di un soggetto preso in considerazione da una norma che lo
tutela in modo particolare, attribuendogli una azione in giudizio esercitabile in via diretta ,
ossia subito dopo l'avvenuta lesione, e immediata ossia la conseguenza dell'azione è la
richiesta al giudice di un procedimento che soddisfi l'interesse leso.
Il diritto assoluto comprende l'aspettativa, l'onere, lo status che sono tutte posizioni di
interesse ma tutelate in maniera diversa dall'ordinamento.
L'art 2043 è letto nel senso che tutte le volte che viene leso un interesse che non è qualificato
come diritto soggettivo e da ciò deriva un danno, questo danno non è risarcibile.
Fino a pochi anni fa non si poteva ottenere risarcimento da violazione di un interesse legittimo
perché la posizione di cui si era titolari non è diritto soggettivo. L'interesse legittimo non
rientrerebbe nel diritto soggettivo di cui al 2043. È il caso di chi richiede una concessione
edilizia rifiutata e poi si accerta che quella concessione doveva essere data.
Nel 1999 la Cassazione (sentenza 500) cambia lettura e afferma che anche la lesione
dell'interesse legittimo determina un danno risarcibile se ricorrono anche gli altri presupposti
previsti dalla norma.
La realtà è molto complessa e può subire variazioni. Perché sono stati possibili questi
cambiamenti che hanno allargato l'area di applicabilità della norma? La norma è una fattispecie
aperta ma ci sono comunque dei limiti da essa stabiliti. C'è stata una elaborazione da parte
degli studiosi e della giurisprudenza che ha ritenuto necessaria una interpretazione più in linea
con il tempo per meglio tutelare il danneggiato ma perché la Cassazione potesse cambiare
opinione e decidere in senso più giusto rispetto allo spirito del tempo c'è un punto preciso che
è ovviamente il fatto che ci sia stato un avvocato che si è inventato la tesi giuridica e che ha
consento alla corte di cassazione di decidere. Se non ci fosse stato questo avvocato che pur
sapendo che il sistema ha sempre deciso in un modo e che si è sentito di riproporre la
questione motivandone le ragioni in un ottica diversa nessun giudice avrebbe mai potuto
cambiare orientamento. Il giudice decide solo sulle domande e questo è il ruolo vero
dell'avvocato ossia creare delle posizioni di tutela per la parte che poi può permettere al
giudice di decidere.
Senza avvocato il giudice non può decidere. Per fare i giuristi non basta sapere quello che c'è
sui libri perché si rimarrebbe sempre legati a quello che ha ritenuto chi ha scritto il libro. Il
mondo non andrebbe avanti. Bisogna partire dalla giurisprudenza si ma come punto di
partenza sul quale innestare idee nuove. Nuzzo, lezione: 2 ottobre
Esistenza di un fatto doloso o colposo, danno, nesso causale.
L'art 2043 porta sia nella rubrica che nel testo il riferimento al fatto. Nella realtà giuridica si
distingue tra atto, fatto e negozio giuridico. Fatto è qualunque accadimento della realtà che sia
produttivo di una conseguenza giuridica. I fatti possono essere naturali o artificiali.
La norma contiene la descrizione di una fattispecie astratta, l’individuazione di una regola e poi
c'è la sanzione. Lo stesso per il 2043.
Ci sono casi in cui l'effetto giuridico si produce solo se è la conseguenza di un comportamento
umano volontario e consapevole. Questo è l'atto giuridico perché c'è la volontà consapevole
dell'uomo.
A seconda se ci troviamo di fronte ad un atto o fatto o negozio giuridico si applicano regole
diverse.
Il fatto deve essere doloso o colposo ossia se è doloso chi ha tenuto un certo comportamento
l'ha tenuto volendo le conseguenze o quanto meno accettando le conseguenze mentre è
colposo quando il comportamento è stato posto in essere senza l'osservanza delle normali
regole di diligenza, prudenza, imperizia.
4
Che il comportamento rilevante sia solo il comportamento umano è confermato da un articolo
immediatamente successivo.
Art 2046 cc: “Imputabilità del fatto dannoso - Non risponde delle conseguenze del fatto
dannoso chi non aveva la capacit&