Responsabilità internazionale degli stati
Il tema della responsabilità si può porre sia per gli Stati, che per le organizzazioni internazionali, spesso in termini simili. Le regole in questa materia sono di diritto consuetudinario. La Commissione del Diritto Internazionale ha iniziato a lavorare su questo tema già dagli anni ’50 e i suoi lavori sono andati avanti per mezzo secolo, arrivando ad approvare un progetto di articoli (“Draft Articles”) in prima lettura nel 1996 e in seconda lettura, modificando alcuni aspetti significativamente, nel 2001.
Il progetto è stato mandato presso l’Assemblea Generale, la quale lo ha approvato, ma in accordo con la Commissione, ha deciso di non farlo diventare un testo di codificazione, lasciandolo sopravvivere come un progetto in articoli, senza dare il via ad una negoziazione in merito. In questa materia, diversamente da tanti altri, non si ha come base un vero e proprio accordo di codificazione, ma un Draft Articles, che in quanto tale non vincola nessuno, ma negli anni passati dalla sua accettazione ha dimostrato la sua forza, in quanto è stato oggetto di riferimento degli interpreti che dovevano ricostruire le norme in questa materia.
Quando si è in presenza di un illecito internazionale
- Elementi costitutivi dell’illecito internazionale (Art. 2), il quale può essere un’azione (illecito commissivo) o un’omissione (illecito omissivo).
Elemento soggettivo dell’illecito (Art. 4)
Imputabilità di quel comportamento allo Stato. Un comportamento è imputabile ad uno Stato quando esso è messo in atto da uno dei suoi organi. Il problema principale che può porsi, e che si è posto nella prassi, è se sia imputabile allo Stato anche la condotta di quell’organo che eccede la propria competenza o contravvenga ad istruzioni.
Esempio: se un organo di polizia pone in essere ai danni di una persona in stato di fermo delle torture, che l’ordinamento giuridico vieta, evidentemente quest’organo sta eccedendo la sua competenza. Quel comportamento di tortura è imputabile allo Stato in questione? La risposta del progetto di articoli è che anche il comportamento vietato è anch’esso comportamento dello Stato se l’organo che lo mette in atto agisce in quanto organo dello Stato e non in altra veste.
L’Art. 5, inoltre, dice che allo Stato è imputabile anche il comportamento di una persona o di un ente, che non è un organo, ma che è abilitato dal diritto di quello Stato a esercitare prerogative dell’autorità di governo. Esempio: forze di sicurezza private cui vengano affidati compiti da parte del governo, come quelli di controllo o protezione. Anche in questo caso, se i “private tractors” compiono azioni illecite lo Stato è chiamato a rispondere, essi vengono assimilati agli organi dello Stato.
Condotte di privati
Più in generale si pone il problema se ci siano situazioni in cui allo Stato possano essere imputate le condotte di privati: il progetto di articoli risponde in due articoli, secondo i quali gli atti di privati non sono imputabili agli Stati, ma ci possono essere situazioni in cui la regola conosce delle eccezioni. In particolare queste sono due:
- Art. 8: “comportamento sotto il controllo di uno Stato”. Il comportamento di una persona, o gruppo di persone, sarà considerato un atto di uno Stato, ai sensi del diritto internazionale, se la persona o il gruppo di persone di fatto agiscono su istruzioni o sotto la direzione o il controllo di quello Stato nel porre in essere quel comportamento.
I problemi interpretativi si pongono nel definire i casi in cui i privati operino sotto il controllo di uno Stato.
Esempi
- A. Pronuncia della CGI del 1986 nel caso Nicaragua vs USA. Al centro della disputa c’erano le operazioni militari condotte dai Contras, un gruppo ribelle notoriamente finanziati e addestrati dagli Stati Uniti, contro il governo del Nicaragua. Ci si chiede se fossero imputabili agli Stati Uniti alcuni atti dei Contras contro i diritti umani. La corte in questo caso rispose che per imputare agli USA si doveva avere un controllo effettivo di questo Stato sui singoli atti dei gruppi ribelli (gli Usa avevano un controllo generale su di essi).
- B. Sentenza della Camera d’appello del tribunale per l’ex Jugoslavia del 1999 nel caso Tadic, accusato di aver commesso crimini internazionali. In questa sentenza il tribunale si pone il problema se gli atti compiuti dalle milizie serbo-bosniache in violazione dei diritti umani siano imputabili allo Stato della Serbia-Montenegro, il cui governo aveva un controllo su queste milizie, anche se tale controllo non si poteva provare che fosse effettivo. In questo caso, il tribunale si accontenta di un controllo generale per imputare allo Stato quelle condotte.
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responsabilità extracontrattuale
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Responsabilità amministrativa
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Responsabilità aquiliana, diritto civile
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Responsabilità del revisore