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Commissione è autorizzata, quando uno stato membro rifiuta di applicare una sentenza della corte, a
portarlo davanti a quest’ultima specificando una pena pecuniaria da applicare al suo caso.
Aziende che violano le norme comunitarie sulle pratiche restrittive e l’abuso di posizione di mercato
dominante: Se possibile la Commissione evita di ricorrere alla via giuridica e di intraprendere azioni
formali contro le aziende. Le parti inadempienti sono incoraggiare ad adeguarsi o a raggiungere un
accordo con la Commissione durante i processi informali che sempre procedono l’azione formale; se ciò
fallisce possono scattare le sanzioni.
Aziende che violano le norme comunitarie sui sussidi statali: La commissione ha il potere di
intraprendere azioni contro quelli che considera interventi inaccettabili dello stato a sostegno
dell’industria e del commercio; tali poteri possono estrinsecarsi in una richiesta di restituzione della
sovvenzione statale in questione.
Potenziali violazioni di norme comunitarie sulle fusioni di imprese: La Commissione deve essere
informata di iniziative di fusione e assorbimento al di sopra di determinati limiti; la Commissione poi ha
un mese di tempo per decidere se dare via libera all’operazione o se avviare la procedura. Nel secondo
caso ha 4 mesi per condurre le indagini durante i quali è autorizzata a entrare nelle sedi delle aziende e
a requisire documenti.
La capacità effettiva della commissione di esercitare il suo ruolo di custode dell’ordinamento giuridico è
limitata da molte vincoli e restrizioni, poiché oltre a doversi sforzare ad agire in maniera flessibile e di dare
prova di sensibilità politica, considerazioni di natura politica possono consigliare linee d’azione caute in
modo da non creare imbarazzo agli stati membri; Il problema delle risorse limitate concorre ad
incrementare tale tendenza attraverso una scelta dei casi che vale la pena perseguire.
3.4 – Rappresentante e negoziatore esterno: I vari aspetti del ruolo della Commissione nel settore delle
relazioni esterne dell’UE sono: un ruolo centrale nello stabilire e condurre le relazioni esterne commerciali
dell’UE; la commissione rappresenta e agisce per conto dell’UE tanto nell’ambito di negoziati formali che in
quello di scambi informali ed esplorativi del genere che si svolge di frequente tra UE e USA sugli scambi
agricoli mondiali; La commissione ha importanti responsabilità negoziali e amministrative nei confronti dei
vari accordi esterni speciali che l’UE ha con molti paesi e gruppi di paesi; La Commissione rappresenta l’UE
presso numerose organizzazioni internazionali (es. ONU) ed agisce da punto di contatto chiave tra l’UE e gli
stati extracomunitari; oltre 160 paesi hanno missioni diplomatiche accreditate presso l’UE e la
Commissione ha il compito di tenerle informate sugli affari interni; Infine la Commissione ha importanti
responsabilità nei confronti delle domande di adesione all’UE.
3.5 – Mediazione e conciliazione: la Commissione non è il solo organo della comunità che cerca di oliare gli
ingranaggi delle procedure decisionali. Essa è in una posizione favorevole per agire da mediatore e
conciliatore e una ragione di ciò deriva dal fatto di essere normalmente considerata al di sopra delle parti.
3.6 – Promozione dell’interesse generale: Nell’assolvere ciascuno dei suoi compiti, la Commissione è tenuta
a porsi al di sopra degli interessi settoriali e nazionali. Essa deve guardare al generale e deve adottare una
visione per quanto possibile lungimirante. La Commissione dovrebbe essere la “coscienza” dell’UE, infatti
dovrebbe mirare al buon funzionamento e alla coesione dell’unione. Un requisito per assolvere tale
compito è agire in modo da trovare un equilibrio tra differenti attori e interessi e se necessario riconciliare
le differenze.
Il Consiglio dei ministri
Il Consiglio dei ministri è la principale sede d’incontro dei governi nazionali. Quando la Comunità venne
fondata negli anni ’50, molti si aspettavano che col tempo, di pari passo al buon finanziamento di politiche
comuni e all’aumento della fiducia reciproca fra stati membri, che il ruolo del Consiglio sarebbe
gradualmente declinato a favore della Commissione. Al contrario, difendendo gelosamente la propria
posizione attribuitagli dai trattati, ha sotto certi aspetti esteso la propria influenza, producendo alcune
inevitabile frustrazioni in seno alla Commissione ed al PE.
1 – Responsabilità e funzioni
Hayes-Renshaw e Wallace identificano 4 funzioni in seno al Consiglio dei ministri: legislativa (elaborazione e
adozione di misure legislative); esecutiva (esercizio di poteri esecutivi in alcuni settori); di indirizzo
(concepisce i grandi accordi che orientano l’attività futura dell’UE); di forum di discussione.
1.1. - Definizione delle politiche e l’attività legislativa: La principale responsabilità del Consiglio è adottare
decisioni politiche e misure legislative; anche la commissione e il PE hanno poteri analoghi, ma non sono
paragonabili a quelli del Consiglio. La misura in cui quest’organo è tenuto a collaborare on la Commissione
e il PE in materia di decisioni politiche e legislative varia a seconda dei settori politici: il Consiglio dispone di
maggior spazio di manovra quando non agisce in base al metodo comunitario perché, in quel caso non è
vincolato a prendere decisioni sulla base di proposte della commissione e il PE è limitato ad un ruolo
consultivo. Tali condizioni si presentano nei settori interessati dai pilastri due e tre, la cui importanza è
cresciuta negli ultimi anni. L’indipendenza del Consiglio è minore nell’ambito del pilastro uno per due
ragioni : in ambito legislativo il Consiglio può agire solo sulla base di proposte che gli vengono presentate
dalla Commissione. Inoltre, dopo le riforme dei trattati il PE è diventato un attore molto importante nel
processo legislativo. Mentre nel TUE il Consiglio era il solo organo legislativo, in base alla procedura di
codecisione creata dal trattato di Maastricht, il PE è divenuto colegislatore insieme al Consiglio in quei
settori dove si applica tale procedura.
1.2 – La funzione legislativa: La commissione è la principale istituzione comunitaria responsabile per
l’implementazione delle politiche e delle normative comunitarie; ciononostante essa è obbligata a
collaborare o a sottoporsi al vaglio dei comitati di comitologia. Questi comitati conferiscono alla
commissione poteri esecutivi indiretti per via della sua composizione interna e poteri esecutivi più diretti
quando capita che la proposta tra Commissione e Comitato venga sottoposta all’attenzione del Consiglio
per una decisione finale.
1.3 – La mediazione: Il consiglio possiede importanti responsabilità nel settore della mediazione e della
ricerca del consenso; un requisito indispensabile per un positivo sviluppo politico è sempre stata la capacità
dei suoi membri di negoziare compromessi. Via via che l’UE si è allargata è diventato sempre più necessario
far ricorso ad una mediazione positiva e attiva: mediazione tra i diversi interessi nazionali e ideologici
rappresentati in seno al Consiglio, ma anche tra Consiglio e Commissione, Consiglio e Parlamento e così via.
Nel corso degli anni il Consiglio ha acquisito poteri ma ne ha anche perso alcune prerogative: esistono
pochissimi settori politici in cui esso non interviene con proposte e decisioni; I poteri del PE sono stati
accresciuti cosi che gran parte delle proposte legislative della Commissione ora richiedono la sua
approvazione oltre a quella del consiglio.
2 – Composizione
2.1 - I ministri: Le riunioni dei ministri rappresentano il vertice della macchina del Consiglio. Il Consiglio si
riunisce in differenti formazioni a seconda della materia da discutere. In passato si riuniva in più di 20
formazioni ma nel corso del vertice di Helsinki del 1999 venne deciso di ridurne il numero, e porre un limite
alle formazioni fino a 16; Tuttavia durante il vertice di Siviglia del 2002 tale numero fu ridotto a 9. Il
Consiglio affari generali e relazioni estere (CAGRE) ha il mandato più ampio e ha sempre trattato questioni
relative alla politica ed al commercio estero. A Siviglia fu specificato che il CAGRE si dedicasse: alla
preparazione e al follow up del Consiglio europeo , alle questioni istituzionali e amministrative etc.
All’insieme dell’azione esterna dell’UE, specialmente la PESC , commercio esterno, la cooperazione allo
sviluppo e gli aiuti umanitari. Per consentire ad esso di affrontare queste 2 sfere di attività, a Siviglia si
decise di gestirle in futuro attraverso incontri separati, agende separate e date separate. Anche il Consiglio
dei ministri economici e finanziari (ECOFIN) gode di un ampio mandato: poche questioni economiche e
finanziarie sono escluse dal suo portafoglio. I suoi incontri sono spesso preceduti da incontri
dell’Eurogruppo che riunisce i ministri dell’economia e delle finanze degli stati membri dell’eurozona. I
rappresentanti nazionali che partecipano alle riunioni ministeriali differiscono in termini di carica politica e
di responsabilità in merito alla politica, e ciò può essere d’ostacolo a procedure decisionali efficienti. Il
problema sorge laddove gli stati indichino da chi desiderano farsi rappresentare e le loro decisioni possono
variare sotto due importanti aspetti: quando la carica è ricoperta da un rappresentante governativo,
normalmente i partecipanti alle riunioni del Consiglio sono ministri di livello equiparabile, ma possono
verificarsi situazioni in cui le delegazioni sono guidate da rappresentanti di grado diverso, questo perché il
ministro competente può avere urgenti affari nazionali da risolvere; a volte può essere impossibilitato a
presenziare perchè in realtà non vuole partecipare a una riunione politicamente spinosa; Responsabilità
settoriale: è chiaro quali dipartimenti ministeriali devono essere rappresentanti alle riunioni del consiglio,
ma non è sempre così. Possono insorgere dubbi a causa delle questioni in agenda che possono sconfinare
da determinati ambiti politici o perchè gli stati membri organizzano i loro dicasteri governativi in modo
diverso. Pertanto gli stati non sono sempre rappresentati su un piano di parità alle riunioni nazionali ma
comunque grande attenzione è sempre dedicata alla difesa degli interessi nazionali. Ciò si ottiene facendo
partecipare non solo il portavoce nazionale ma anche le piccole delegazioni. In totale vi sono mediamente
80-70 riunioni del Consiglio in un anno, con una maggiore frequenza in corrispondenza della fine del
semestre di presidenza. Le riunioni si tengono normalmente a Bruxelles.
2.2 – Il comitat