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COMUNITARIO
L’art.22 della Legge 328/00, l’art.12 della L.R. n.19/06 indicano il Servizio Sociale
Professionale, il Segretariato Sociale e il Pronto Intervento Sociale, servizi essenziali ed
indispensabili per promuovere e garantire la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali.
La Regione Puglia con il secondo e terzo Piano regionale delle Politiche sociali (2009-2011)
e (2013-2015) ha definito negli obiettivi di servizio ii livello minimo essenziale per il
Servizio Sociale Professionale di 1 Assistente Sociale ogni 5.000 abitanti, per il Servizio di
Segretariato sociale un punto di accesso per ambito territoriale, per il Pronto Intervento
Sociale un servizio per ambito territoriale (h24).
L’art. 47 della L.R. n.19/2006 e l’art.86 del Regolamento Regionale n.4/2007 definiscono Il
Servizio Sociale Professionale “un servizio trasversale ai vari servizi specialistici, aperto ai
bisogni di tutta la comunità, finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a prevenire,
ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini.
L’attenzione prioritaria è indirizzata ai soggetti più deboli ed emarginati, con interventi di
prevenzione del disagio, potenziamento e attivazione delle risorse individuali familiari e
comunitarie, di valorizzazione dell’individuo”. 8
Negli stessi articoli il Servizio Sociale Professionale rispetto alla tipologia di intervento si
distingue in:
1. Servizio di Segretariato Sociale;
2. Gestione sociale del caso (case management);
3.Osservazione, pianificazione, direzione e coordinamento delle politiche socio-assistenziali
e socio-sanitarie;
4. Servizio di Pronto Intervento per l’emergenza sociale.
Le Prestazioni sono così definite:
lettura e decodificazione della domanda sociale;
presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale;
predisposizione di progetti personalizzati;
attivazione e integrazione dei servizi sociali e sociosanitari e delle risorse in rete;
accompagnamento e aiuto nel processo di promozione ed emancipazione;
pianificazione e coordinamento della rete dei servizi sociali e socio-sanitari;
osservazione e gestione dei fenomeni sociali;
erogazione di prestazioni, di informazione, consulenza e aiuto professionale;
consulenza e collaborazione con l’Autorità Giudiziaria Ordinaria e Minorile;
attività di supervisione tirocini professionali laureandi.
L’attuale assetto organizzativo del Servizio Socio-Educativo del Comune di Bari è
caratterizzato dalla presenza in organico di 69 Assistenti Sociali (10 presso la Ripartizione
Solidarietà Sociale e 59 presso i 5 Municipi) rispetto ad una popolazione di circa 315.000
abitanti e 11 Educatori Professionali.
Con Delibera di C.C. n.5 del 24.3.2014 sono stati istituiti i 5 Municipi, in attuazione
dell’art.3 dello Statuto della città di Bari: “ Il Comune è un ente democratico che
riconosce l’unità della Nazione e la sovranità dello Stato su basi federaliste e
solidali. Esso, è dotato d’autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed
amministrativa..…………………Nel rispetto del principio di sussidiarietà, è
titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli dallo Stato e dalla Regione,
sostiene le autonomie locali e promuove il decentramento amministrativo,
anche con l’istituzione di Municipi, nel quadro della costituenda città
metropolitana”.
Il Comune di Bari, adeguando la propria azione amministrativa alle esigenze del
decentramento, della partecipazione popolare, ha articolato il territorio comunale in 5
Municipi “come particolare e più accentuata forma di decentramento di funzioni
e di autonomia organizzativa e funzionale” (Municipio 1 MURAT- S. NICOLA-
LIBERTA’- MADONNELLA- JAPIGIA- TORRE A MARE; Municipio 2
POGGIOFRANCO – PICONE – CARRASSI - SAN PASQUALE –MUNGIVACCA;
9
Municipio 3 SAN PAOLO – STANIC- MARCONI - SAN GIROLAMO - FESCA -
VILLAGGIO DEL LAVORATORE; Municipio 4 CARBONARA – CEGLIE – LOSETO;
Municipio 5 PALESE - S.SPIRITO – CATINO – SAN PIO).
Come previsto nell’art 1 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei
Municipi: “I Municipi, nell’ambito dell’unitarietà del Comune di Bari,
rappresentano le rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono
lo sviluppo, in quanto organismi di democrazia, partecipazione, consultazione e
gestione dei servizi di base presenti sul territorio e di interesse dei Municipi,
nonché di esercizio di ulteriori funzioni conferite dal Comune.
L’Amministrazione comunale riconosce e valorizza i Municipi assegnando ad
essi autonomia programmatoria, gestionale e funzionale nelle materie oggetto
di decentramento”.
Il sistema istituzionale del Comune individua due diversi livelli di governo che
unitariamente concorrono ad assicurare la direzione politica ed amministrativa della città: il
livello comunale con compiti generali di pianificazione, di indirizzo e controllo, definizione
delle priorità cittadine, linee guida e regolamentazione generale dei servizi e quello dei
Municipi orientato alla programmazione operativa, alla gestione delle attività e delle
iniziative a valenza territoriale, alla gestione dei servizi ed al controllo dei servizi di
interesse locale.
L’art.53 del Regolamento prevede che i Municipi esercitano funzioni proprie in alcune
materie di rilevanza del Municipio e nei limiti dell’ambito territoriale di riferimento nel
rispetto dei regolamenti e tenendo conto degli atti di programmazione comunale.
Tra le funzioni proprie sono attribuite ai Municipi quelle relative ai Servizi sociali:
“Welfare d’accesso:
- segretariato sociale, sportello sociale, sportello ad integrazione socio-sanitaria e culturale
immigrati, pronto intervento sociale, PUA. UVM.( Unità di valutazione Multidimensionale)
per la valutazione dei bisogni socio-sanitari complessi, che funge da filtro per l’accesso alla
rete dei servizi socio sanitari di natura domiciliare, semiresidenziale e residenziale,
disciplinata dal Regolamento comunale e dalle linee guida della Regione Puglia.
Anziani:
- assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, affido anziani, inserimento
presso le diverse tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali, sia di carattere socio-
assistenziale che socio-sanitario, previste dalla normativa regionale in vigore,
gestione/inserimenti in centri aperti polivalenti, centri diurni ed altri servizi a ciclo diurno di
cui alla citata normativa. Rientrano, altresì, nelle competenze dei Municipi i servizi e gli
interventi innanzi elencati resi in favore degli stranieri comunitari o extracomunitari
residenti e/o con permesso di soggiorno purché aventi diritto secondo la normativa
vigente. 10
Minori:
- interventi di contrasto e prevenzione della devianza minorile e dell’evasione scolastica,
inserimento in centri diurni, inserimenti in comunità educative e case famiglia, affido
familiare, home maker, interventi per minori soggetti a provvedimenti delle autorità
giudiziarie minorili, tutoraggio. Rientrano nella competenza dei Municipi la gestione sociale
ed amministrativa dei casi riguardanti i minori italiani non accompagnati perché senza
genitori o tutori, o abbandonati o non riconosciuti, residenti e non residenti nei territori dei
Municipi.
Il riparto di competenze tra i Municipi nel caso in cui il minore non sia residente è
determinato dal luogo in cui il minore si trova al momento in cui sorge la necessità di
effettuare la prestazione sociale (es. ospedale, istituto, centro diurno…).
Famiglie:
- contributi economici per i minori riconosciuti dalla sola madre,
deistituzionalizzazione/minimo vitale, contributo alla natalità e prima dote, contributi alle
famiglie numerose e contributi alloggiativi con esclusione delle ipotesi in cui vi siano
disposizioni regionali che prevedano un’unica graduatoria cittadina. Rientrano nella
competenza dei Municipi la gestione sociale ed amministrativa dei casi riguardanti i nuclei
familiari stranieri comunitari o extracomunitari residenti, o con permesso di soggiorno,
purché aventi diritto secondo la normativa vigente. Nuclei familiari (ROM, Sinti,
Camminanti) con permesso di soggiorno residenti o domiciliati in campi ROM autorizzati.
Il riparto di competenze tra i Municipi per i nuclei familiari non residenti, sarà determinato
in relazione al domicilio indicato nel permesso di soggiorno del componente il nucleo
familiare al momento in cui sorge la necessità dei effettuare la prestazione sociale.
Disabili:
- assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, centri socio educativi e
riabilitativi diurni, affido adulti disabili, inserimento presso le diverse tipologie di strutture
residenziali e semiresidenziali, sia di carattere socio-assistenziale che socio-sanitario,
previste dalla normativa regionale in vigore, assistenza economica diretta ed altre misure
di sostegno economico ad integrazione del reddito (assegni di cura, assistenza indiretta
personalizzata, ecc.) soggiorno estivo terapeutico riabilitativo per disabili, soggiorni termali
per grandi invalidi del lavoro, contributi economici per eliminazione barriere
architettoniche, assegno incollocamento per invalidi del lavoro, trasporto disabili con
esclusione del trasporto presso i centri di riabilitazione. Rientrano, altresì, nelle
competenze dei Municipi i servizi e gli interventi innanzi elencati resi in favore degli
stranieri comunitari o extracomunitari residenti, o con permesso di soggiorno, purché
aventi diritto secondo la normativa vigente.
Povertà e disagio adulti:
- contributi economici straordinari e forme di sostegno economico ad integrazione del
reddito (lettera b. art. 102 reg. regionale 4/2010); servizi, interventi ed inserimenti in
strutture residenziali e semiresidenziali previsti dal Reg. reg. 4/2007 s.m.i. per persone con
problematiche sociali e psicosociali (dipendenze, salute mentale, detenzione, immigrati,
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senza fissa dimora ed altro); servizi ed interventi previsti dal Reg. reg. 4/2007 s.m.i. in
favore di persone con disagio determinato da disturbi psichici e/o patologie psichiatriche.
Il riparto di competenze tra i Municipi nel caso in cui l’adulto non sia residente è
determinato dal luogo in cui la persona si trova al momento in cui sorge la necessità di
effettuare la prestazione sociale (es. ospedale, istituto, centro diurno, ecc….).
Sono attribuiti ai Municipi i presidi di carattere locale con i relativi operatori funzionali alla
prestazione dei servizi socio educativi in misura congrua rispetto alla popolazione, al
territorio del Municipio e in relazione ai bisogni