Ruolo del servizio sociale professionale nel welfare municipale comunitario
Quadro normativo
Con l'approvazione della legge 328/2000 si delinea un nuovo modello di welfare a carattere universalistico e secondo il principio di sussidiarietà, che prevede la programmazione e la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali basato su strategie innovative attraverso un approccio territoriale integrato e globale (art.1).
La legge quadro costituisce il punto di arrivo di un processo evolutivo culturale e politico delle politiche sociali nel nostro Paese avviato negli anni '70 (decentramento amministrativo, istituzione nel '75 delle Regioni, D.P.R. 616/77 trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative, superamento del concetto di beneficienza pubblica e ruolo del Comune nell'organizzazione dei servizi territoriali, riforma sanitaria L. 833/78) e degli intensi cambiamenti introdotti nell'amministrazione pubblica negli anni '90 (mutato rapporto Stato-Regioni-Enti Locali con trasferimento di competenze dal centro alla periferia secondo i principi di sussidiarietà ed integrazione Legge n.59/97 Bassanini, Decreto Legislativo 112/98, Decreto Legislativo n.267/2000 Testo unico ordinamento Enti Locali).
La riforma rappresenta un fatto storico in quanto sostituisce il Testo Crispi del 1890 ed istituisce il sistema delle politiche sociali, di protezione sociale attiva superando il tradizionale concetto passivo e risarcitorio dell'assistenza sociale e la logica settoriale delle politiche sociali (art.1).
Tale modello si propone la definizione di un sistema integrato dei servizi sociali di prevenzione e di promozione del benessere e della coesione sociale, di politiche di aiuto alla normalità della vita delle persone e non solo riparative, capace di integrare tra loro gli interventi sociali con quelli sanitari, con quelli educativi e di inserimento lavorativo e di offrire effettive possibilità di sviluppo e di autonomia alle persone e alle famiglie valorizzandone le risorse e le potenzialità e riconoscendogli un ruolo importante nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta e la valutazione dei servizi (Art.1 e art.3).
Le politiche sociali divengono il risultato dell'intreccio complesso delle politiche della salute, dell'istruzione, dell'occupazione, abitative ed urbanistiche, ambientali rivolte alla generalità dei cittadini, con priorità a persone e famiglie in particolari condizioni di povertà e reddito limitato e di fragilità e difficoltà (art. 2 e art.3).
Integrazione socio-sanitaria
L'integrazione socio-sanitaria è il presupposto necessario alla realizzazione e alla gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete nel riconoscimento del diritto della centralità ed unitarietà della persona con la definizione di percorsi unitari di informazione ed orientamento all'accesso dei servizi, di accoglimento della domanda, di valutazione dei bisogni, di presa in carico e di intervento (art.22).
Decisive diventano le opportunità di informazioni e di partecipazione dei cittadini per l'effettivo diritto a ricevere servizi sociali con garanzia del livello di equità nell'erogazione, a tal fine la legge prevede che ciascun ente adotti la Carta dei Servizi (art.13).
Partecipazione e ruolo degli enti locali
La costruzione del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni vede coinvolti i soggetti istituzionali e gli organismi non lucrativi di utilità sociale, gli organismi della cooperazione, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato ed altri soggetti privati e prevede la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti (art.1).
Gli Enti Locali, le Regioni, lo Stato secondo le loro competenze concorrono alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di coordinamento ed integrazione, di concertazione e di cooperazione adottando il metodo della programmazione ed organizzazione, dell'operatività per progetti, della verifica dei risultati in termini di qualità ed efficacia (art.3).
Ruolo fondamentale viene attribuito al Comune che assume la funzione di regia nella programmazione, progettazione, realizzazione e governance del sistema dei servizi sociali, che si sviluppa all'interno di un processo di sussidiarietà orizzontale e si attua attraverso lo strumento strategico del Piano di zona (art.6 e art.19).
La centralità del Comune, il protagonismo del terzo settore e di tutta la comunità caratterizzano il nuovo "Welfare Municipale Comunitario" e costituiscono gli elementi cruciali per la definizione ed implementazione delle politiche sociali e per la creazione ed il consolidamento della rete dei servizi alla persona.
Assumono rilievo nell'ambito del Comune, le competenze, sulla determinazione di requisiti regionali, relative all'autorizzazione, accreditamento e verifica e controllo della qualità ed efficacia dei servizi e prestazioni territoriali (art.11).
Tale approccio preventivo ed integrato permette di dare risposte efficaci alla globalità dei bisogni delle persone coinvolgendole nel processo di promozione ed emancipazione e nell'attivazione di progetti personalizzati.
Ruolo delle professioni sociali
Ruolo chiave e determinante viene attribuito alle professioni sociali e al Servizio Sociale professionale nella costruzione del nuovo modello di welfare e di rete. Nell'art.22 della legge si indicano tra i livelli essenziali di assistenza il Servizio Sociale Professionale, il Segretariato Sociale e il Pronto Intervento Sociale.
L'art.9 stabilisce la competenza dello Stato nella determinazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni e l'art.22 comma 2 individua gli interventi che "costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi ... nei limiti delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali" tra cui: le misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito; interventi di sostegno ai minori ed ai nuclei familiari, anche attraverso l'affido e l'accoglienza in strutture comunitarie; misure per sostenere le responsabilità familiari; misure di sostegno alle donne in difficoltà, interventi per l'integrazione sociale delle persone disabili compreso i centri socio-riabilitativi, comunità alloggio e di accoglienza; interventi per persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, nonché l'accoglienza presso strutture residenziali e semiresidenziali; prestazioni socio-educative per soggetti dipendenti; informazione e consulenza alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e l'auto-aiuto.
Lo stesso articolo al comma 4 identifica le prestazioni e i servizi che le Regioni devono comunque prevedere in ogni ambito territoriale: "servizio sociale professionale, segretariato sociale, pronto intervento sociale, assistenza domiciliare, strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale, centri di accoglienza residenziali e diurni a carattere comunitario".
Il diritto a beneficiare del sistema integrato di interventi e servizi sociali come definito nei livelli essenziali delle prestazioni dall'art.22 in maniera vaga e senza determinarne il contenuto effettivo, caratteristiche e requisiti, non ha natura di diritto individuale esigibile ed è esplicitamente subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie. Solo le prestazioni economiche assistenziali nazionali (invalidità civile, cecità, sordomutismo), già previste da leggi specifiche, sono collocate dalla legge tra i diritti soggettivi.
Tale nodo non viene risolto neanche dal Piano Nazionale 2001-2003, che individuando tre dimensioni concernenti le aree di intervento, le tipologie di servizi e prestazioni ed i criteri organizzativi e di erogazione degli stessi, non determina in maniera effettiva i LIVEAS.
Riforma del Titolo V della Costituzione
Con la legge costituzionale n.3 del 2001, che ha riformato il titolo V della Costituzione, viene profondamente trasformato l'assetto istituzionale delle competenze legislative ed amministrative tra Stato e Regioni incidendo in maniera significativa anche sull'attribuzione delle competenze in materia di politiche sociali e sulle modalità di esercizio delle relative funzioni. In particolare, le politiche sociali diventano di competenza esclusiva delle Regioni (nella Legge 328/00 le Regioni avevano compiti di programmazione, coordinamento degli interventi sociali e verifica della loro attuazione) e allo Stato spetta in via esclusiva la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (Cost., art.117, c.2, lett. m). La loro concreta attuazione è competenza delle Regioni e dei Comuni nelle rispettive funzioni normative e amministrative. La definizione dei livelli, come prevede anche la L.328/00 deve essere attuata con modalità partecipative, in ambito istituzionale (Conferenza Stato-Regioni-Autonomie Locali) e sociale.
Dall'approvazione della riforma costituzionale lo Stato non ha provveduto alla determinazione legislativa dei LEPS a tutela dei diritti civili e sociali, l'ostacolo principale è relativo alla dotazione di risorse per le politiche sociali, in particolare al finanziamento del sistema regionale e locale dei servizi.
In assenza di una legislazione nazionale, le Regioni hanno disciplinato, avendo come riferimento la L.328/00, i livelli essenziali che non hanno la forza e gli effetti di quelli previsti dalla Costituzione, ma quelli propri degli atti normativi di approvazione. Le normative presentano sostanziali differenze sia negli orientamenti definitori seguiti che nei contenuti dei Leps, che assumono denominazioni e valenze diverse (livelli base, essenziali, minimi, obiettivi di servizio).
Con la riforma del Titolo V della Costituzione che ha inciso sull'articolazione dei livelli di governo del sistema, il principio di sussidiarietà è diventato norma costituzionale. In base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, l'art. 118, comma1, attribuisce in via generale ai Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative, consentendo il conferimento a livelli di governo superiori (Province, Città Metropolitane, Regioni, Stato) solo nel caso ciò sia necessario per assicurare l'esercizio unitario (sussidiarietà verticale).
L'art.118 comma 4 dispone che: "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".
Il welfare pugliese
La legge regionale 10 luglio 2006, n.19, "Disciplina del sistema integrato di interventi e servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia", ha definito i principi cardine, gli obiettivi, i capisaldi su cui fondare un moderno sistema di welfare regionale.
Il regolamento attuativo n.4/2007 fissa i criteri di accesso, omogenee modalità organizzative dei servizi del welfare d'accesso, standard minimi strutturali organizzativi e funzionali per tutte le tipologie di strutture e servizi riconosciuti sul territorio regionale.
La legge prevede nell'art.12 (Livelli essenziali di assistenza) che il sistema di integrazione...