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AUTOSUFFICIENTI
Il funzionigramma riportato è stato recuperato nel Servizio in cui ho svolto il
tirocinio. Per ciò che concerne la Carta dei Servizi, art. 13 Legge 328/2000 “Legge quadro
non ho trovato
per la realizzazione del sistema integrato di intervento e servizi sociali”,
informazioni poiché non è presente nel Servizio Socio – Assistenziale nel quale ho svolto il
tirocinio. La Carta dei Servizi è un documento in cui sono scritti finalità, modi e criteri
attraverso cui il Servizio è attuato. La Carta è uno strumento fondamentale con il quale si
attua il principio di trasparenza in termini di efficacia, efficienza ed equità; mediante
l’elaborazione e l’adozione della stessa, i cittadini dovrebbero essere posti nelle condizioni di
conoscere i servizi fruibili e di valutarne la qualità. A mio parere, il fatto che essa non sia
presente non agevola il cittadino nella conoscenza degli standard adottati dal Servizio, e lo
stesso non può verificare il grado di soddisfazione degli utenti.
Attraverso gli spunti offerti dalla scheda di rielaborazione del tirocinio fornita dal
docente del corso di ho potuto porre attenzione su quali
Organizzazione dei Servizi Sociali,
sono i punti di forza e di debolezza del Servizio in questione, individuando anche le possibili
strategie di valorizzazione o soluzione.
Punti di forza:
Buona comunicazione tra i diversi operatori, da valorizzare ulteriormente attraverso il
rispetto e il riconoscimento delle differenti competenze professionali
Apertura e disponibilità al cambiamento, da valorizzare mediante percorsi formativi
continui rivolti a tutti gli operatori professionali
Lavoro in équipe, da valorizzare attraverso il consolidamento di prassi collaborative
in un’ottica di azione di tipo preventivo e promozionale
Punti di debolezza:
Competitività tra operatori sociali e socio – educativi nella gestione dei casi, da
superare cercando di utilizzare i conflitti come opportunità di chiarimento
Ingente carico di lavoro, risolvibile attraverso l’ottimizzazione dei tempi dell’iter
burocratico, affinché non incida negativamente sulla qualità del lavoro
Poco utilizzo del sistema informatico “GSA”, da superare cercando di favorire
l’informazione con altri operatori, soprattutto per quanto riguarda gli utenti che
giungono al Servizio da una Circoscrizione diversa. Si dovrebbe favorire
22
maggiormente la documentazione informatica rispetto a quella cartacea, in modo tale
da velocizzare e ottimizzare lo scambio d’informazioni. 23
AREA APPROFONDITA NEL CORSO DEL TIROCINIO: Affidamenti diurni
2 minori 6 – 13 anni
a. Elementi di analisi del fenomeno/dell’intervento preso in esame
a.1 Affidamento
Avendo svolto il tirocinio all’interno dell’area minori ho avuto modo di
approfondire il tema dell’affidamento diurno.
L’affidamento è un intervento sociale di volontariato attraverso il quale un
minore, che per difficoltà temporanee della propria famiglia deve essere dallo stesso
allontanato, è accolto da un altro nucleo idoneo a offrire adeguate risposte alle sue necessità
20 21
, in coerenza con gli artt. 2 – 5 della Legge 184/83 e
di educazione, accudimento e tutela 22 .
successive modifiche, in particolare quella del 28 marzo 2001 n. 149
L’obiettivo principale dell’affidamento è di assicurare al minore un ambiente
idoneo per la sua crescita e il suo sviluppo; le principali attività svolte dal Servizio Sociale
non riguardano solo il sostegno al bambino, ma sono anche rivolte al suo nucleo con finalità
volte al recupero e alla promozione delle capacità genitoriali, ove vi sia difficoltà nella
gestione educativa. Il fine del processo d’aiuto è rendere responsabili e far acquisire
maggiore consapevolezza del ruolo genitoriale ai genitori, al fine di permettere al bambino la
permanenza nel proprio ambiente di vita.
Qualora, nonostante gli interventi di sostegno, non sia possibile il mantenimento
del minore nel suo nucleo devono essere attivati interventi di sostituzione, temporanea, della
famiglia. In coerenza con le linee della Deliberazione del Consiglio Comunale 14
settembre Doc. n. 1398, sull’istituzione dell’affidamento nella città di Torino e per
rispondere alle maggiori esigenze, dovute a sempre più complesse tipologie di bisogni dei
minori e delle famiglie, che necessitano l’allontanamento temporaneo dal proprio ambiente
familiare, nel corso degli anni sono stati assunti altri interventi. Affidamenti diurni,
affidamento a parenti, affidamenti familiari a comunità familiari, affidamenti familiari di
minori di 0/18 mesi attraverso il “progetto neonati”, l’affidamento di minore”a rischio
20 Moro A. , “Manuale Bologna, Zanichelli, 2006, pag.196
di diritto minorile”,
21 Legge nazionale 4 maggio 1983 n. 184 “Il diritto del minore ad una famiglia”
22 Legge nazionale 28 marzo 2001 n. 149 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” 24
giuridico”, proseguimento degli affidamenti di giovani ultradiciotenni attraverso il “Progetto
Autonomia”.
Affidamento a parenti: questa tipologia di affidamento può essere attuato in casi di gravi
difficoltà nella cura da parte del nucleo d’origine, tali da richiedere l’allontanamento
temporaneo oppure per situazioni improvvise, quali ricoveri ospedalieri.
Affidamento familiare a comunità familiare: si tratta di famiglie caratterizzate dalla
23
presenza stabile di una coppia affidataria per l’accoglienza di minori in gravi difficoltà
personali e familiari.
Affidamenti familiari di minori di 0/18 mesi attraverso il “progetto neonati”: prevede
affidamenti familiari di breve periodo, per neonati o bimbi piccoli, quale alternativa
all'inserimento in comunità. Ha quindi l'obiettivo sia di fornire al bimbo cura e affetto in un
normale contesto familiare sia di osservazione, sostegno e valutazione delle competenze
genitoriali "intense" e qualificate, al fine di fornire nel tempo più breve possibile tutti gli
elementi per i necessari provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria minorile.
Pronto intervento: prevede un accoglimento di durata massima tre mesi ed è effettuato in
situazioni di emergenza per evitare l’inserimento del minore in comunità; al termine si può
iniziare il percorso per l’affidamento. 24 ”:
Affidamento di minori a “rischio giuridico Si tratta di un affidamento etero familiare,
predisposto dal Tribunale per i Minorenni a favore di minori, nei cui confronti è stata aperta
una procedura di adottabilità che non è ancora definitiva; gli affidatari sono individuati dal
Tribunale per i Minorenni fra le coppie che hanno presentato offerta di disponibilità
all'adozione nazionale e che sono stati in seguito valutati positivamente.
L'affidamento "a rischio giuridico" è stato istituito dal Tribunale per i Minorenni di Torino e
regolato con uno specifico protocollo d'intesa dalla D.G.R. sugli affidamenti familiari del 17
novembre 2003.
“Proseguimento degli affidamenti di giovani ultradiciotenni attraverso il “Progetto
Autonomia”: tale prosecuzione comporta la permanenza del ragazzo presso la famiglia
25 , ma non oltre il ventunesimo anno di età
affidataria sino al raggiungimento dell’autonomia
dell’affidato.
23 Moro A., ” Bologna, Zanichelli, 2006, pag. 197
Manuale di diritto minorile”,
24 Assessorato alle Politiche Sociali e della Famiglia, pag. 35
“La tutela giudiziaria dei minori in Piemonte”,
25 Bartolomei A., Passera A., “L’Assistente Roma, Edizioni CierRe, 2005, pag. 89
Sociale”, 25
a.2 Affidamento diurno
La mia area prescelta è stata l’affidamento diurno, poiché ho potuto notare
quanto quest’intervento sia utilizzato nella città di Torino, soprattutto analizzando dei dati ho
potuto constatare una progressiva estensione dell’utilizzo di questo strumento data da un
aumento della sensibilizzazione cittadina di quest’intervento.
Infatti, la città di Torino si è sempre distinta per una particolare attenzione alle
problematiche dell’affido: la realizzazione di questo strumento risale al 1976 e nel 1986 è
stato istituito l’intervento dell’affido diurno.
Gli interventi realizzati complessivamente dal Comune di Torino sono stati 1.167
(dati 1999), più di un quarto dei quali a parenti, i rimanenti a terzi, suddivisi tra affidi diurni
(37 %) e affidi residenziali (29%), con o senza consenso della famiglia d’origine, e quelli a
rischio (7%). 26
Affidamenti Comune di Torino – Anno 1999 Valori assoluti %
A parenti senza provvedimento 67 5,74
A parenti con provvedimento 244 20,90
A terzi consensuale 96 8,23
A terzi non consensuale 246 21,07
A rischio non consensuale a terzi 87 7,45
Diurno a terzi 427 36,58
Totale 1.167 100,00
26 Garelli F., Roma, Carocci, 2000, pag. 35
“L’affidamento: l’esperienza della famiglia ed i servizi”, 26
27
Affidamenti familiari diurni a Torino dal 2003 al 2006
Come si può notare nelle tabelle riportate, nel corso degli anni, l’affidamento
diurno è stato uno strumento molto utilizzato poiché questo progetto è proposto con l’intento
di mantenere il bambino nel proprio domicilio.
Affidamento diurno: questo tipo di affidamento non è previsto dalla legge, infatti, non rientra nel
concetto formulato dagli artt. 2 e 5, legge n. 184/1983, in quanto a differenza dell’affidamento
residenziale, l’affidatario non accoglie stabilmente presso la sua abitazione il minore.
Anche i compiti degli affidatari diurni sono differenti da quelli dell’affidamento
28 elenca i compiti dell’affidatario nei confronti
residenziale: l’art. 5 della legge sull’affidamento
del minore; l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale riguardo agli ordinari
rapporti con l’istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. Di fatto significa gestire, ad
esempio, i rapporti con la scuola autorizzando le uscite, giustificando le assenze e andando ai
colloqui con le insegnanti; per gli interventi al di fuori dell’ordinario invece occorre il consenso dei
genitori. L’affidatario diurno non ha poteri connessi con la potestà parentale, poiché
trascorre con il minore solo un numero stabilito di ore la settimana, ad esempio per aiutarlo nei
compiti, nella socializzazione con i coetanei o per accompagnarlo a svolgere un’attività; al termine
della giornata il minore ritorna a