Relazione ambientale comune di San Giovanni Ilarione
Simoncello Fabio A.a. 2018-2019
Indice
- Premessa p. 3
- Introduzione p. 5
- Descrizione del territorio p. 6
- La gerarchia dei soggetti e degli strumenti della pianificazione p. 8
- L'unione europea nel comune di San Giovanni Ilarione p. 13
- Lo stato nel comune di San Giovanni Ilarione p. 20
- La regione Veneto nel comune di San Giovanni Ilarione p. 28
- La provincia di Verona nel territorio del comune di San Giovanni Ilarione p. 31
- Il comune di San Giovanni Ilarione p. 35
- La qualità della vita in ambiente urbano p. 35
- Il campo sociale p. 40
- La fruibilità degli spazi p. 43
- Il ciclo dell’acqua p. 44
- La gestione dei rifiuti p. 46
- La sintesi della qualità della vita in ambiente urbano p. 48
- La qualità dell'aria p. 48
- I punti di monitoraggio e i criteri di valutazione p. 49
- I principali agenti di inquinamento p. 52
- La sintesi della qualità dell'aria p. 53
- La qualità dell'acqua p. 57
- La sintesi della qualità dell'acqua p. 58
- La biosfera p. 61
- La sintesi della biosfera p. 62
- Il suolo p. 66
- La sintesi del suolo p. 67
- Il paesaggio p. 70
- La sintesi del paesaggio p. 71
- La qualità culturale p. 71
- La cultura tangibile p. 74
- La cultura intangibile p. 76
- La sintesi della qualità culturale p. 77
- L'informazione e il coinvolgimento del cittadino p. 78
- La sintesi dell'informazione e del coinvolgimento del cittadino p. 79
- Conclusioni p. 80
- Bibliografia
Premessa
Dal 1990 l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD) ha previsto l’uso degli indicatori come strumento di monitoraggio e divulgazione delle informazioni, usato anche per valutare l’efficacia delle politiche nazionali in riferimento ai principi di sviluppo sostenibile. Si è attribuita così una definizione all’indicatore, descritto come “un parametro, o un valore derivato da parametri, che fornisce informazioni su un dato fenomeno”; queste informazioni che trasmette hanno la caratteristica di essere sintetiche e specifiche.
Tra il termine indicatore e il termine indice si ha una sostanziale differenza:
- Indicatore: esprime un valore in riferimento ad una determinata caratteristica.
- Indice: è un insieme di indicatori, aggregati tra di loro in maniera diversa.
Il passaggio da un insieme di indicatori all’indice è una scelta che spetta al soggetto che effettua il lavoro/prestazione. Nella relazione, per motivi pratici e tempistici verranno usate indifferentemente entrambe le definizioni.
Ogni indicatore, affinché sia valido ed efficace, deve presentare alcune importanti proprietà:
- Rappresentatività: deve avere uno specifico ruolo e deve essere la risultante di un numero appropriato di variabili.
- Accessibilità: non deve richiedere tecniche di misure sofisticate e deve potersi utilizzare ad un costo ragionevole.
- Standardizzabilità: deve essere facilmente utilizzabile in ambiti diversi, comprensibile al maggior numero di persone.
- Operatività: deve essere facilmente e direttamente utilizzabile, deve procurare indicazioni chiare e utili per organizzare le azioni e deve essere “interessante”.
- Rilevanza ed utilità: deve fornire un’immagine realistica e rappresentativa dello stato dell’ambiente, deve essere comparabile con gli indicatori prodotti a scala internazionale e deve essere confrontabile con una certa soglia.
- Flessibilità analitica: deve avere una credibilità teorica e scientifica, basandosi con degli standard internazionali e confrontato con modelli economici.
- Misurabilità: deve essere adeguatamente documentato e adattabile ad intervalli regolari.
Un’altra distinzione che va effettuata tra gli indicatori sono i suoi dettagli:
- Indicatore qualitativo: consiste in una descrizione di caratteristiche o proprietà che hanno la capacità di rappresentare una determinata situazione.
- Indicatore quantitativo: è un dato numerico che ha la funzione di mettere in evidenza in modo sintetico una determinata situazione, a sua volta si divide in:
- Indicatori assoluti: il significato dell’indicatore è interpretato da una tabella di riferimento.
- Indicatori relativi: hanno significato solo se confrontati tra di loro, non essendoci valori massimi o minimi di riferimento.
Al fine di effettuare un’analisi ambientale approfondita è necessario che gli indicatori tengano conto, oltre alla qualità ambientale, anche delle case che hanno alterato lo stato ambientale e dei provvedimenti correttivi. Si devono quindi scegliere una serie di indicatori che siano esaustivi per la descrizione delle condizioni ambientali, e che aiutino nelle decisioni le scelte politiche in materia di gestione del territorio e di sostenibilità dello sviluppo. Gli obiettivi contribuiscono a definire le politiche e di conseguenza devono essere significativi e misurabili, garantendo il monitoraggio e la verifica periodica dei progressi compiuti.
Nella relazione verranno trattati i soggetti della pianificazione territoriale che a diversi livelli legiferano e mettono in atto i processi di uso degli indicatori, essendo elementi razionali, scientifici e oggettivi. La relazione quindi prevede un inizio con la descrizione delle leggi e gli strumenti più significativi riferiti all’Unione Europea, fino al livello comunale. Essendo che ogni indicatore ha una propria unità di misura, si deve procedere ad una ponderazione, ovvero si attribuisce un peso ad ogni parametro e si confronta con il valore minimo e massimo in riferimento a quell’indicatore, il quale a volte può essere riferito in base alla posizione del Comune nei confronti del valore medio provinciale.
1. Introduzione
Il Comune di San Giovanni Ilarione è situato al centro della valle dell'Alpone, posta a sua volta nella parte più orientale dei Lessini Veronesi, a nord est della provincia di Verona. Il territorio comunale, caratterizzato da vaste estensioni di vigneti e frutteti che spiccano lungo le pendici della valle, comprende le frazioni di Castello e Cattignano. Il comune si estende per circa 25 km e conta una popolazione di circa 5.000 abitanti, chiamati ilarionesi.
Una delle problematiche più frequenti del Comune è il l’accentuato fenomeno di erosione, che si verifica in particolare in occasione degli eventi piovosi di forte intensità, ma in qualche maniera viene attenuato dalla presenza di vegetazione boschiva presente in tali luoghi. Un particolare elemento di pregio del Comune è il sito riferito ai Basalti Colonnari appartenente al Parco Naturale Regionale della Lessinia, che connota l’importante sottosuolo vulcanico presente nella zona ed esalta in particolar modo le caratteristiche dei prodotti agricoli che derivano dalla coltivazione di vigne, ciliegi e castagni. Per riferimenti più specifici si rimanda al seguente capitolo di “Descrizione del territorio”.
2. Descrizione del territorio
San Giovanni Ilarione è un Comune italiano di 5068 abitanti della Provincia di Verona (Veneto). Si estende per 25.4 km2, con un’altitudine di 194 mslm nel centro urbano (variabile dai 150 agli 800 metri, dato che il comune si trova all’interno di una valle). Dista circa 40 km sia da Verona sia da Vicenza e si trova al centro della Val D’Alpone, la quale tende ad essere stretta nella parte nord e si amplia scendendo verso valle ed è attraversata dall’omonimo torrente. Il territorio rientra nel Parco naturale Regionale dei Monti Lessini (sud-est del Parco). Il Comune possiede 2 frazioni (Castello e Cattignano), le quali ospitano quasi 1/3 della popolazione ilarionese, dotate entrambe di chiese rappresentative.
L’economia locale è ancora prevalentemente agricola, con prodotti tipici come ciliegie, uva (da cui deriva il vino Durello) e castagne (presenza di molti castagni secolari, famosa la sagra delle castagne), altro settore è quello delle argille bentonitiche. Non meno importante è il settore calzaturiero, con apice negli anni ’90, e che al giorno d’oggi ospita industrie di fama mondiale.
Dal punto di vista architettonico molto importante è la chiesa di San Zeno del XIII secolo, la chiesa di San Giovanni Battista e la chiesa di Santa Caterina in Villa. Il comune ospita anche Villa Tanara, risalente all’800 e inizialmente ospitava la famiglia Conti, successivamente fu usata come presidio tedesco durante la seconda guerra mondiale.
Costituzione rocciosa importante sono i basalti colonnari, che sorgono principalmente al di sotto dell’ex vulcano, sopra al quale oggigiorno sorge la frazione di Castello; si trovano comunque giacimenti in tutta la parte nord della vallata.
Per quanto riguarda lo stato della pianificazione, il Comune di San Giovanni Ilarione si è adeguato alla nuova Legge Urbanistica Regionale 11/2004; nel sito del comune è possibile consultare il Piano degli Interventi (P.I), mentre il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I) è consultabile nel sito del Comune di Roncà; quest’ultimo comprende i Comuni di San Giovanni Ilarione, Montecchia di Crosara, Vestenanova e Roncà, ai sensi dell’art. 13 e 16 della Legge Regionale 11/2004.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al link: San Giovanni Ilarione
PATI: Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
3. La gerarchia dei soggetti e degli strumenti della pianificazione
Nel capitolo verranno rappresentati in forma gerarchica i principali soggetti che governano il territorio ai fini della sua tutela ambientale, in quanto in esso ogni soggetto ricopre un ruolo ben preciso e fondamentale a livello gerarchico, e ciascuno deve seguire quanto indicato dai livelli superiori. L’Unione Europea rappresenta il massimo livello ed essa detta leggi e prescrizioni agli Stati e alle Regioni, ma non ai Comuni, questo perché ad essi dettano leggi e ordinamenti le Regioni di riferimento.
3.1 L'Unione europea nel comune di San Giovanni Ilarione
L'Unione europea è un'unione economica e politica, unica nel suo genere, costituita da 28 paesi del continente Europeo. Il predecessore dell’Unione Europea nasce alla fine della seconda guerra mondiale con l’obiettivo primario di promuovere la cooperazione economica. Nel 1958 nasce così la Comunità Economica Europea (CEE), la quale intensifica la collaborazione economica tra sei paesi: Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Da allora, altri 22 membri hanno aderito formando un enorme mercato che continua a svilupparsi per realizzare a pieno le sue potenzialità. Quella che era nata come un'unione puramente economica è diventata col tempo un'organizzazione attiva in tutta una serie di settori che vanno dal clima all'ambiente, alla salute, alle relazioni esterne e alla sicurezza, alla giustizia e all'immigrazione. Per riflettere questo cambiamento, nel 1993 il nome di Comunità Economica Europea (CEE) è stato sostituito da Unione europea (UE).
Conseguentemente, nel 2002, le politiche di unione economica e monetaria dell’UE hanno portato all’introduzione di una moneta unica, l’Euro, attualmente utilizzato da 19 Stati Membri. Nella relazione ci si concentra maggiormente alle leggi/prescrizioni ambientali e territoriali. L’UE svolge la propria funzione attraverso i seguenti strumenti:
- Convenzione: accordo tra due o più soggetti (Stati, enti ecc.) con il quale si va normare condotte giuridicamente vincolanti tra le parti. Prima di arrivare alla conclusione di una convenzione si hanno varie fasi: prima di tutti si ha la negoziazione, ovvero si va a cercare un accordo che possa andare bene ad entrambe le parti; segue la firma da parte di tutti i soggetti che hanno preso parte alla negoziazione. Si ha poi la ratifica del testo, ovvero ci si impegna a rispettare l’accordo preso. La convenzione poi deve trovare specifica e corretta attuazione negli ordinamenti degli Stati interni, i quali agiranno secondo proprie norme interne. Si hanno varie convenzioni redatte durante gli anni:
- Convenzione di Ramsar (1971): sulle zone umide di importanza internazionale
- Convenzione di Parigi (1972): per la protezione del patrimonio culturale e naturale del mondo
- Convenzione di Washington (1973): sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione
- Convenzione di Bonn (1979): sulla conservazione delle specie migratrici
- Convenzione di Berna (1979): sulla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa
- Convenzione di Rio (1992): sulla protezione della diversità biologica
- Regolamento: è un atto di diritto dell’Unione Europea e ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Entra in vigore nello Stato membro in modo diretto, senza alcun atto di ricezione del diritto nazionale. Esso prevale sulla normativa interna e deve essere osservato ai soggetti che operano nello Stato membro o dell’area comunitaria; ad esempio quando l’Unione ha deciso che dovevano esserci garanzie comuni sui beni importati dall’esterno dell’UE, il consiglio ha adottato un regolamento.
- Decisione: essa è vincolante per i suoi destinatari ed è direttamente applicabile; è inoltre individuale cioè obbligatoria in tutti i suoi elementi solamente per lo Stato membro o il singolo soggetto giuridico a cui è destinata. Ad esempio, nel 2010 è stata adottata la decisione relativa alla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo; oppure un’altra relativa alle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla cattura, dal trasporto e dallo stoccaggio geologico della CO2.
- Direttiva: è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell’UE devono realizzare. Tuttavia, spetta ai singoli paesi definire attraverso disposizioni nazionali come tali obiettivi vadano raggiunti; ha un’efficienza immediata attraverso i provvedimenti di attuazione adottati dagli stessi, che infatti devono emanare leggi per regolare gli adempimenti. In questo testo si fanno riferimento a 3 principali direttive, quali:
- Valutazione di impatto ambientale (VIA): definita dalla Direttiva Comunitaria 85/337/CEE e successivamente modificata con la Direttiva 97/11/CE, è il concetto fondamentale di sviluppo sostenibile. Si basa su una struttura preventiva, che consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti. È stata recepita in Italia con la Legge 349/1986. Con “impatto ambientale” si intende l’insieme degli effetti causati da un evento, un’azione o un comportamento sull’ambiente nel suo complesso. Si cerca di stimare i costi e i benefici nel caso in cui si verifichino delle modifiche di uno stato di fatto: si usano di conseguenza degli Indicatori ambientali.
- Direttiva Habitat e Uccelli: Il principale strumento della politica dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità istituita con la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e recepita in Italia nel 1997, indicato sotto la sigla Rete Natura 2000, è una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione, progettata per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La Rete Natura 2000 è costituita dai cosiddetti Siti di Interesse Comunitario (SIC) (inizialmente sono pSIC, ovvero siti di importanza comunitaria proposti, questi dopo essere stati analizzati dalla Commissione Europea diventano SIC) che gli Stati Membri hanno identificato applicando i criteri stabiliti dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati (dopo 6 mesi dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio) quali Zone Speciali di Conservazione (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CEE “Uccelli” concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il cui obiettivo primario è quello di proteggere gli habitat delle specie elencate nell’allegato 1 (117 specie) e di quelle migratorie non elencate, ma che ritornano regolarmente. Le Regioni poi adottano per esse le “misure di conservazione necessarie, che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali” (art. 6) presenti nei siti che compongono la Rete Natura 2000. Le aree che compongono la Rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse, in quanto la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo conto delle “esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali”.
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