Relazione diritti del fanciullo
Convenzione di Strasburgo e legge sulle adozioni n°184/1983
Mettendo in relazione la Convenzione di Strasburgo e la legge sulle adozioni, abbiamo condotto un lavoro di analisi della figura del fanciullo partendo dall’epoca romana Patria Potestas, dove venne istituita la figura della dove il padre aveva la potestà di decidere sulla vita del figlio. Nel Novecento, la figura del fanciullo è stata vista in un’ottica diversa tanto da definirlo il secolo dell’infanzia con un susseguirsi di emendamenti, norme, convenzioni e trattati per tutelare, supportare e diffondere questi diritti partendo dalla Dichiarazione di Ginevra del 1924, alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 e alla Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989.
Gli studi hanno sempre individuato questo periodo dell’essere umano come una fase preziosa da coltivare definita come la “Primavera” della vita, dove il fanciullo pianta i germogli che pian piano cresceranno e diverranno delle solide radici per il futuro. L’infanzia oggi, grazie agli importanti traguardi raggiunti sul piano giuridico internazionale oltre che alle rilevanti scoperte psico-pedagogiche e cognitive, dovrebbe essere considerata una sorta di tesoro prezioso da proteggere e da salvaguardare.
Analisi della convenzione di Strasburgo
Analizzando la Convenzione di Strasburgo del 25/01/1996, citando il Preambolo redatto dalla commissione: “I diritti e gli interessi superiori dei minori debbano essere promossi a tal fine i minori dovrebbero avere la possibilità di esercitare i propri diritti, in particolare nelle procedure in materia di famiglia che li riguardano”. Si valuta la figura del fanciullo non più come adulto incompleto (così definito agli inizi del Novecento) bensì fanciullo al quale può essere dato ascolto come presa d’atto dall’età di 12 anni; anche se minore di suddetta età, purché dotato di discernimento.
Analisi del codice civile
- Art. 145: Nei casi in cui si ricorra al giudice per un confronto tra coniugi, si può richiede, ove necessario, l’intervento dei figli conviventi.
- Art. 155 sexies: (ABROGATO dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) prevedeva i poteri del giudice e l’ascolto del minore. Il D.lgs. prevede in caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.
- Art. 250: L’interesse del minore al riconoscimento deve essere materiale e psicologico, tenuto conto delle condizioni attuali e di quelle in cui verrebbe a trovarsi a seguito del riconoscimento. Nella nuova formulazione dell’articolo viene dato rilievo a tale interesse e alla volontà del minorenne.