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Relazione diritti del fanciullo
Convenzione di Strasburgo - Legge sulle adozioni n°184/1983
Mettendo in relazione la convenzione di Strasburgo e la legge sulle adozioni abbiamo
condotto un lavoro di analisi della figura del fanciullo partendo dall’epoca romana
Patria Potestas,
dove venne istituita la figura della dove il padre aveva la potestà di
decidere sulla vita del figlio. Nel novecento la figura del fanciullo è stata vista in
un’ottica diversa tanto da definirlo il secolo dell’infanzia con un susseguirsi di
emendamenti, norme, convenzione e trattati per tutelare, supportare e diffondere
questi diritti partendo dalla Dichiarazione di Ginevra del 1924, alla Dichiarazione dei
diritti del fanciullo del 1959 e alla Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989.
Gli studi hanno sempre individuato questo periodo dell’essere umano come una fase
preziosa da coltivare definita come la “Primavera” della vita, dove il fanciullo pianta i
germogli che pian piano cresceranno e diverranno delle solide radici per il futuro.
L’infanzia oggi, grazie agli importanti traguardi raggiunti sul piano giuridico
internazionale oltre che alle rilevanti scoperte psico-pedagogiche e cognitive,
dovrebbe essere considerata una sorta di tesoro prezioso da proteggere e da
salvaguardare.
Analizzando la Convenzione di Strasburgo del 25/01/1996, citando il Preambolo redatto
dalla commissione:
“I diritti e gli interessi superiori dei minori debbano essere promossi a tal fine i
minori dovrebbero avere la possibilità di esercitare i propri diritti, in particolare nelle
procedure in
materia di famiglia che li riguardano”
Si valuta la figura del fanciullo non più come adulto incompleto (così definito agli inizi
del novecento) bensì fanciullo al quale può essere dato ascolto come presa d’atto
dall’età di 12 anni; anche se minore di suddetta età, purché dotato di discernimento.
Analizzando il Codice Civile:
Art. 145: Nei casi in cui si ricorra al giudice per un confronto tra coniugi, si può
richiede, ove necessario, l’intervento dei figli conviventi.
Art. 155 sexies: (ABROGATO dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) prevedeva i poteri
del giudice e l’ascolto del minore. Il D. lgs. prevede in caso di separazione, riguardo ai
figli, si applicano le disposizioni
contenute nel Capo II del titolo IX.
Art. 250: L’interesse del minore al riconoscimento deve essere materiale e psicologico,
tenuto conto delle condizioni attuali e di quelle in cui verrebbe a trovarsi a seguito del
riconoscimento. Nella nuova formulazione dell’articolo viene dato rilievo a tale
interesse e alla volontà del minore. Nota di rilievo al comma terzo di suddetto articolo
“il riconoscimento del figlio quattordicenne non produce effetti senza il suo assenso”.
Art.316:La responsabilità genitoriale sostituisce la potestà genitoriale, accentuando
l’obbligo dei genitori verso i figli. Definendo respirabilità un termine adattabile
all’evoluzione socio-culturale. In tale articolo si afferma il principio della piena
bigenitorialità eliminando la figura del Pater Familia che esercitava un potere di
controllo assoluto sui figli.