Estratto del documento

Regolamentazione internazionale antiriciclaggio

Il reato di riciclaggio

Il reato di riciclaggio si presenta con tre diverse fattispecie come:

  • Il delitto di riciclaggio;
  • Il delitto di ricettazione;
  • Il reimpiego.

Analizzando poi i rapporti che intercorrono tra di esse e le criticità inerenti l’assenza del reato di “auto riciclaggio” nel nostro ordinamento. Il reato di riciclaggio viene definito sia dal d.lgs. 231/2007 che dal codice penale all’art. 648 bis. Tale reato è tipico delle associazioni a delinquere soprattutto di quelle a stampo mafioso o eversive (terrorismo). Tali fenomeni associativi senza l’utilizzo del riciclaggio non riuscirebbero a trovare il loro sostentamento.

Il (cd. Legge antiriciclaggio) ha dettato le norme di del rischio di d.lgs. 231/2007 prevenzione riciclaggio presso il sistema finanziario. L’art. 2 afferma che (i comportamenti sotto citati costituiscono da soli costituisce riciclaggio riciclaggio a differenza del cod. Penale)

  • La conversione (es. da contate ad assegno) o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione (es. colui che accompagna l’estorsore a chiedere il pizzo) a tale attività, allo scopo di occultare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
  • L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, movimento dei beni effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  • L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  • Le partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti.

L’art. 648 bis del codice penale definisce il reato di riciclaggio come segue:

  • “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni provenienti da delitto in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
  • La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
  • Si applica l’ultimo comma dell’art. 648 (ricettazione).

La differenza tra il d.lgs. 231/2007 e l’art 648 bis del codice penale è che per quest’ultimo la formula utilizzata inizia con “salvo i casi di concorso nel reato commette riciclaggio chi...” quindi, ad esempio, se il soggetto A ha commesso usura non potrà essere perseguito per riciclaggio in quanto prenderà sanzione per usura mentre colui che verrà perseguito come riciclatore è il soggetto B che, per esempio, si è recato in banca per effettuare l’operazione di deposito denaro. Dunque la definizione del codice penale prevede che chi concorre nel reato presupposto non può essere accusato di riciclaggio mentre invece nella definizione del d.lgs. 231/2007 (cd. legge antiriciclaggio) i comportamenti di riciclaggio sono comportamenti che può porre in essere anche la stessa persona che ha commesso il delitto presupposto cioè paradossalmente qui è previsto l’auto riciclaggio, ancora non presente nel nostro ordinamento come fattispecie sanzionabile penalmente ma solo nella legge amministrativa (una legge che non sanziona ma prevede dei paletti per evitare che il denaro si infiltri e vada dove non deve andare).

Es. se commetto una rapina e poi porto i soldi in banca per versarli sul mio conto, sarei accusabile di riciclaggio secondo il d.lgs. 231/2007 mentre non lo sarei secondo il codice penale perché ho concorso nel reato presupposto cioè ho commesso la rapina (a meno che il denaro sporco non venga versato da un terzo soggetto estraneo alla rapina).

L’art. 648 del codice penale va a definire il reato di ricettazione affermando che:

  • “Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, è punito con la reclusione da 2 ad 8 anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.
  • Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

La ricettazione, dunque, si presenta con le stesse condotte ma la differenza è che qui la finalità è il profitto “procurare a se o ad altri un profitto”. Il profitto del riciclaggio invece è il “semplice” occultamento che è considerato già un guadagno.

L’art. 648 ter va a definire il reimpiego cioè:

  • Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.
  • La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un'attività professionale.
  • Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

I rapporti tra le fattispecie Le tre fattispecie sono accomunate dalla provenienza dei beni da delitto e si distinguono sotto il profilo soggettivo per il fatto che la ricettazione richiede solo il dolo di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell’origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità dev'essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie (reimpiego). Di conseguenza l'art. 648 ter è in rapporto di specialità con l'art. 648 bis e questo, a sua volta, con l'art. 648 cp. (sono 3 fattispecie concatenate).

C’è da dire che è difficile trovare uno spazio di autonomia per l’art. 648 ter rispetto alle altre due fattispecie. Es. portare dal riciclaggio gioielliere gioielli scippati per scambiarli con denaro.

La normativa di riferimento internazionale

Il riciclaggio di denaro è un problema internazionale e la cooperazione internazionale è lo strumento per sconfiggerlo. I trattati internazionali hanno, infatti, lo scopo di contrastare il reato di riciclaggio. Sono 3 le convenzioni multilaterali più importanti che nel corso del tempo hanno posto in essere delle misure per contrastare tale reato.

  • La Convenzione di Vienna contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (1988) che:
    • Promuove la cooperazione tra le parti affinché queste possano affrontare i vari aspetti dei traffici internazionali di droga e sostanze psicotrope;
    • Adotta le misure necessarie affinché le autorità competenti possano identificare, rintracciare e congelare (fermare la possibilità di utilizzo) o sequestrare (spogliare della proprietà) i beni connessi al reato;
    • Dà il potere alle autorità competenti di ordinare che le registrazioni bancarie, finanziarie e commerciali siano messe a disposizione o sequestrate. Esclude, dunque, che il segreto bancario possa impedire alcune azioni.
  • La Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (1990) con cui:
    • Le parti si impegnano a criminalizzare il riciclaggio (il riciclaggio diventa un crimine);
    • Confiscare beni e proventi (o beni di valore equivalenti se non è più possibile sequestrare il bene oggetto dell’illecito).
    • La Convenzione prevede anche:
      • Assistenza durante le investigazioni;
      • Congelamento dei conti bancari, sequestro dei beni per impedirne la sparizione;
      • Misure per confiscare i proventi (cioè i guadagni del riciclaggio).
  • La Convenzione di Palermo delle Nazioni Unite (2000) che:
    • Promuove la cooperazione internazionale diretta alla prevenzione e repressione del crimine organizzato;
    • Stabilisce l’obbligo per i paesi aderenti di introdurre nei propri ordinamenti 4 tipi di reato:
      • Partecipazione ad un gruppo criminale organizzato;
      • Riciclaggio di proventi di reato;
      • Corruzione;
      • Intralcio alla giustizia.
    • Previsione di misure di prevenzione della criminalità organizzata.

Il GAFI (gruppo di azione finanziaria internazionale) nasce nel 1989 ed è il fulcro del contrasto internazionale del riciclaggio. È un organismo volto a sviluppare e promuovere le politiche contro il riciclaggio di denaro ed è un organismo di policy volto ad incoraggiare la politica ad introdurre le necessarie riforme in questo settore. Stabilisce gli standard internazionali tramite 40 raccomandazioni (+ 9 contro il finanziamento al terrorismo) e vigila sui progressi degli stati membri nell’applicazione delle misure antiriciclaggio.

Le 40 raccomandazioni sono state scritte nel 1990, riviste nel 1996 e nel 2003.

La Raccomandazione 1 parla di:

  • Come definire i reati presupposti (cioè i reati che stanno a monte e poi a valle c’è il riciclaggio);
  • Lista dei reati applicabili nei vari stati come reati base;
  • Adozione di una soglia minima oltre la quale si potesse ritenere riciclaggio un’azione di conversione di beni o capitali.

Le Raccomandazioni 12, 13, 16 e 24 prevedono:

  • Il coinvolgimento di attività e professioni non finanziarie;
  • Segnalazioni di operazioni sospette come prevenzione;
  • I professionisti sono soggetti agli obblighi di riciclaggio (identificazione, registrazione e segnalazione). Non sono soggetti a tali obblighi quando rappresentano i loro clienti nei provvedimenti giudiziari;
  • Limiti ai privilegi professionali di avvocati e commercialisti.

Le Raccomandazioni 33 e 34 impongono la trasparenza dei veicoli societari tramite:

  • Informazione adeguata sul beneficiario finale;
  • Titoli al portatore, se non si può garantire l’identità del possessore vengono proibiti, pubblici registri o ipotesi intermedie (immobilizzazione);
  • Trust.

Nel 1999 viene creato il Financial Stability Forum, ora Financial Stability Board, che vigila sulla stabilità del sistema finanziario in particolare tramite la vigilanza di:

  • BCBS – Standard Setter intermediari finanziari;
  • IAIS - Standard Setter assicurazioni;
  • IOSCO - Standard Setter borse e mercati;
  • GAFI - Standard Setter riciclaggio.

La normativa antiriciclaggio in Europa

Le Direttive europee nascono come fonte primaria nella lotta al riciclaggio. La Direttiva 91/308/CEE si predispone come efficace strumento di contrasto alla criminalità organizzata. L’obiettivo è tutelare la solidità del sistema finanziario nonché la fiducia degli attori (quando c’è riciclaggio il sistema finanziario è debole). I suoi principi cardine sono:

  • Collaborazione attiva di banche e intermediari finanziari;
  • Identificazione del cliente;
  • Conservazione della documentazione per almeno 5 anni;
  • Istituzione di un sistema di segnalazione delle operazioni sospette (principio fondamentale per contrastare il riciclaggio);
  • Estensione delle disposizioni alle professioni che possono essere utilizzare a scopo di riciclaggio;
  • Creazione del Comitato di contatto: organo istituito presso la Commissione Europea con il compito di monitorare e valutare l’attuazione della Direttiva.

Essendo la prima direttiva portò con sé alcune lacune come:

  • Generica individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi;
  • Assenza di una disposizione relativa ai paradisi finanziari.

La Direttiva 2001/97/CE va a modificare ed implementare la precedente tramite:

  • Ampliamento della sfera dei reati presupposti:
    • Frode agli interessi finanziari;
    • Criminalità organizzata;
    • Corruzione.
  • Estensioni soggettiva di applicazione:
    • Vengono incluse nella definizione di ente finanziario anche: le imprese di trasferimento fondi, di investimento (cd. SIM), organismi di investimento collettivo (SGR, SICAV).
    • Applicazione della normativa anche alle succursali, situate nella CE, di enti che hanno sede sociale sia all’interno che al di fuori.
  • Introduzione delle categorie dei liberi professionisti come: revisori, contabili, consulenti tributari, agenti immobiliari, notai, case da gioco e commercianti di valore e case d’asta (pagamenti il contanti per importi pari o superiori a 15.000 €).

Tale direttiva ha anche il merito di aver affrontato il problema connesso all’utilizzo di Internet nelle operazioni finanziarie e riformulato l’art. 3 prevedendo un’adeguata identificazione della clientela anche per le operazioni “a distanza”.

La Direttiva 2005/60/CE interviene abrogando la Dir. 91/308/CE ed estendendo gli obblighi antiriciclaggio per allinearsi ai nuovi standard internazionali a seguito dell’ampliamento delle raccomandazioni GAFI del 2003. Le novità introdotte sono:

  • Estensione degli obblighi di identificazione della clientela e di segnalazione a persone se il pagamento dell’operazione è effettuato in contanti per un importo pari a 15.000 € (monitoraggio dell’utilizzo del contante);
  • Obbligo di identificazione anche del titolare o beneficiario effettivo dell’operazione (per arginare il fenomeno dei prestanome);
  • Graduazione delle misure di verifica della clientela in base al rischio;
  • Divieto per gli enti di tenere conti o libretti anonimi;
  • La riservatezza delle segnalazioni per la tutela degli enti e delle persone che le effettuano;
  • Vengono definite le Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) come centri di monitoraggio e raccolta di SOS;
  • Introduzione di norme di cooperazione tra le UIF dell’UE;
  • Allargamento della sfera dei reati.

La Dir. 2005/60/CE viene integrata dalla Dir. 2006/70/CE tramite:

  • Introduce la definizione di “persona politicamente esposta” (soggetti che come clienti vanno valutati in maniera più attenta perché svolgono attività politicamente rilevanti);
  • Professionisti esentati quando rappresentano il cliente in procedimenti legali;
  • Protezione piena da ogni azione legale derivante da una SOS;
  • Possibilità che i professionisti inviino la SOS tramite l’ordine professionale.

La normativa antiriciclaggio in Italia

L’antiriciclaggio è che si deve diffondere e diventa come espressione prima cultura poi normativa di un approccio culturale per garantire l’efficacia delle norme stesse ed il raggiungimento degli obiettivi per i quali sono state emanate. L’antiriciclaggio è il complesso delle regole contenute nel D.lgs. 231/2007 nasce dalla Direttiva (la 3°) per la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 22
Regolamentazione internazionale antiriciclaggio Pag. 1 Regolamentazione internazionale antiriciclaggio Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Regolamentazione internazionale antiriciclaggio Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Regolamentazione internazionale antiriciclaggio Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Regolamentazione internazionale antiriciclaggio Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Regolamentazione internazionale antiriciclaggio Pag. 21
1 su 22
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher BiancaC. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Regolamentazione internazionale antiriciclaggio e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Guglielmo Marconi di Roma o del prof Maimeri Fabrizio.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community