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IL CONTRATTO

Contratto: Accordo tra due o più parti con il quale si costituisce, modifica o estingue un rapporto

giuridico patrimoniale. Il contratto ha sempre carattere patrimoniale.

Il contratto può essere suddiviso anche in:

Tipico (fatto dal legislatore, si indica la forma da utilizzare e quale funzione attribuire alla forma del contratto)

Atipico .

(Non vanno indicate né la forma né la funzione e non sono regolamentati da nessuna legge)

Il contratto atipico, non essendo regolamentato da nessuna legge, prende come riferimento il

contratto tipico che più assomiglia al contratto atipico preso in considerazione.

Il contratto si divide in Forma scritta e Forma orale. La forma scritta possiede due funzioni:

- Funzione di Validità (in alcuni contratti è obbligatoria la forma scritta pena la nullità del contratto),

- Funzione di Prova (può essere impugnato di fronte al giudice)

Vi sono 3 diverse forme di contratto:

Scrittura privata semplice, Atto pubblico (notaio), Scrittura privata autenticata

F AS I DEL CONTRATTO

- Conclusione del contratto (inizio)

- Esecuzione del contratto (le parti eseguono la propria prestazione)

- Estinzione del contratto (fine)

Se una delle due parti non effettua la propria prestazione, o lo fa in parte, il contratto termina e l'altra

parte può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento e risarcimento.

Articolo 1218: il debitore che non esegue, o non esegue correttamente, la prestazione è tenuto al

risarcimento del danno se non dimostra che l'inadempimento è derivato da causa a lui non

imputabile.

Articolo 1229: il debitore risponde anche dei fatti colposi e dolosi del propri dipendenti

Il contratto prevede l'obbligo di eseguire la prestazione, in caso di adempimento vi è l'obbligo di

risarcire la parte lesa e l'unico modo per evitare il risarcimento è dimostrare che la causa di

inadempimento non dipende dalla controparte.

La responsabilità contrattuale, per far valere il proprio diritto al risarcimento, è di 10 anni.

IL CONTRATTO TRA AGENTE E ATLETA

L'agente (o procuratore) è una persona che assiste un atleta nella stipulazione di contratti sportivi e

nei trasferimenti dell'atleta da una società ad un'altra. Il contratto stipulato tra agente e atleta deve

possedere forma scritta e deve essere conforme alle norme stabilite dalla federazione o l'agente non

avrà diritto al compenso. In alcuni regolamenti dicono che l’agente assiste l’atleta nella conclusione

del contratto, in altri che lo sostituisce.

Il contratto stipulato tra agente e atleta è un contratto di mandato. Questo è un contratto in virtù del

quale l'agente (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti per conto dell’atleta (mandante). Alle

norme di questo contratto si aggiungono le norme federali. Il contratto stipulato tra agente e atleta

non è a tempo indeterminato, ma ha la durata di 2 anni. Il contratto concluso va depositato alla

federazione

Quando l’assistito dell’agente è una società, il compenso dell’agente viene stabilito durante la

stipulazione del contratto . Quando

(la federazione stabilisce un minimo e un massimo di retribuzione)

l’assistito invece è un atleta, il compenso dell’agente viene stabilito in percentuale (3-5%) al reddito

annuo lordo dell’atleta.

L’agente, nonostante non sia tesserato, deve rispettare le norme e le regole stabilite dalla

federazione di riferimento per poter tutelare l’atleta assistito. Inoltre l’agente non può essere assistito

ne essere legato (es. essere azionista) alla società assistita (per lo scandalo moggi).

SOGGETTI GIURIDICI

Società: Accordo tra 2 o più persone che perseguono uno scopo comune, lo scopo ultimo è la

ripartizione degli utili, ciò vuol dire che hanno fini di lucro.

Associazioni: Accordo tra 2 o più persone che perseguono uno scopo in comune (nelle

assicurazioni lo scopo ultimo non è la ripartizione degli utili e non hanno fini di lucro).

Società e associazioni sono regolamentate dall’art. 2247 del codice civile.

Legge 289/2002 art.90: Stabilisce le forme dei gruppi sportivi dilettantistici. I gruppi sportivi

dilettantistici si possono costituire come: Associazioni, Spa e Srl, tutti senza scopo di lucro.

Le associazioni sono divise in:

Associazione in possesso della personalità giuridica: gestite da contratto stipulato tramite atto

pubblico, questo tipo di associazione è un soggetto giuridico autonomo distinto dai soggetti che ne

fanno parte. Possiedono autonomia patrimoniale perfetta (ai debiti dell’associazione risponde solo

l'associazione stessa e se non fosse sufficiente, i creditori saranno insoddisfatti).

Gli associasti stabiliscono l’ammontare del patrimonio dell’associazione.

Associazione priva della personalità giuridica, gestite da un contratto in forma scritta, questo tipo

di associazione non è un soggetto giuridico autonomo e non è distinto dai soggetti che ne fanno

parte. Possiedono autonomia patrimoniale imperfetta (il patrimonio non è distinto da quello dei soci e i

debiti dell'associazione vengono spartiti tra i singoli patrimoni di ogni socio.)

È il prefetto che stabilisce se dare o meno la personalità giuridica a un’associazione.

Tutte le associazioni sono composte dai seguenti organi:

Presidente: È a capo del gruppo sportivo

Assemblea: È composta da tutti gli associati. Funzione deliberativa e prende le decisioni importanti.

Amministrazione: Ha potere esecutivo e mette in pratica le decisioni prese dall'assemblea.

Un socio può decidere di uscire dall’associazione:

- Per causa di morte

- Per recesso, cioè decisione volontaria del socio che non vuol più far parte di quel gruppo sportivo

- Per esclusione, viene espulso dall’associazione. (diritto di opposizione rivolgendosi al giudice in 6 mesi).

In tutti i casi, un socio che esce dall’associazione non ha diritto a ricevere né la propria quota né il

rimborso della somma versata.

Un’associazione cessa di esistere:

- Per recesso di tutti i soci

- Per decorrenza del termine

- Per raggiungimento (o impossibilità del raggiungimento) dello scopo.

Il patrimonio non può essere diviso tra i soci ma deve essere rinvestito in altre attività sportive.

LE ASSOCIAZIONI

Associazioni Sportive: Associazioni aventi un contratto plurilaterale per il perseguimento di uno

scopo comune, ossia promuovere lo svolgimento di una o più pratiche sportive. Il contratto deve

essere stipulato in forma scritta per la validità dello stesso.

Nel contratto deve essere indicato:

- Il nome dell’associazione sportiva ( nel nome deve risultare il fatto che si tratti di una attività dilettantistica)

- Il luogo nel quale si trova la sede dell’associazione.

- Deve risultare il divieto di ripartizione degli utili tra gli associati.

- Deve prevedere la devoluzione del patrimonio e dei beni dell’associazione al momento dello

scioglimento della stessa.

Statuto: Atto con cui i soggetti regolano gli organi e l’organizzazione interna dell’associazione.

Per quanto riguarda la costituzione di un’associazione sportiva priva di personalità giuridica è

sufficiente la stipula di un contratto in forma scritta, mentre se l’associazione è in possesso di tre

personalità è necessario stipulare il contratto tramite atto pubblico (costi maggiori).

LE SOCIETA' DI CAPITALI

Le società di capitali sono suddivise in:

SPA - Società Per Azioni, dove il patrimonio è diviso in azioni (se un soggetto vuole entrare a farne

parte deve comprare almeno un azione),

SRL - Società a responsabilità limitata, dove il patrimonio è diviso in quote (se un soggetto vuole

entrare a farne parte deve conferire la sua quota).

Le SPA e le SRL si costituiscono entrambe tramite atto pubblico, nel quale sono indicati il nome e il

luogo della sede della società e gli amministratori della stessa. La differenza sta nel capitale iniziale,

che nelle SPA è di 10.000€. I creditori possono soddisfarsi solo con il patrimonio della società e non

con quello dei soci. I singoli quindi rischiano solo la quota conferita.

Le società e le associazioni diventano società e associazioni sportive solo quando si iscrivono alla

federazione. L’organo della federazione competente all’affiliazione (iscrizione) è il consiglio federale

Il legislatore, per quanto riguarda gli sport dilettantistici, ha chiarito le discipline dei gruppi sportivi

dilettantistici. L’atto di replicazione possiede una natura pubblicistica (atto pubblico) ed è formale

perché la società deve iscriversi utilizzando i modelli prestampati dalla federazione, senza poter

modificare nulla. L’affiliazione dura 1 anno e per potersi affiliare bisogna avere determinati requisiti

stabiliti da ogni federazione. ORGANIZZAZIONE DELLE GARE

Le gare possono essere organizzate su circuito aperto e chiuso

Aperto: Luoghi pubblici. Necessita l'autorizzazione del prefetto (gare su strada) o della capitaneria di

porto (gare in mare).

Chiuso: pista realizzata appositamente per correre la gara o su una strada chiusa al traffico.

Nel caso in cui manchi l’autorizzazione, l’organizzatore è soggetto a sanzioni.

In ogni caso l’autorizzazione non esonera l’organizzatore da responsabilità.

Per le gare su circuito aperto è necessario rispettare le norme riguardanti l’organizzazione della gara

e del codice della strada . L’organizzatore

(anche i partecipanti alla gara dovranno rispettare queste ultime)

deve rispettare le norme federali e altre norme di sicurezza e dovrà tener conto della pericolosità

dello sport, della tipologia dei partecipanti, della presenza di spettatori.

Art. 2043: Il soggetto che ha subito un danno, per essere risarcito, deve dimostrare che si sono verificati tutti i

presupposti stabiliti da tale articolo.

Art. 2050: Chiunque cagiona dei danni nello svolgimento di attività pericolosa per sua natura o per natura dei

mezzi utilizzati è tenuto al risarcimento dei danni se non dimostra di aver fatto tutto il possibile per

evitarli.

L’organizzatore può essere una società o associazione sportiva: in caso di danno causato da un

dipendente o da un collaboratore, la società incorre nella responsabilità oggettiva (art. 2049 cc)

Responsabilità oggettiva: La società risponde ai danni causati da un dipendente o da un

collaboratore indipendentemente dall’esistenza del dolo o della colpa.

Art.2049: I datori di lavoro sono responsabili del danno cagionato ai propri dipendenti e commessi

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Dettagli
A.A. 2015-2016
14 pagine
6 download
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher R.Frigerio1995 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Regolamentazione Giuridica dell'Evento Sportivo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Agostinis Barbara.