Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 113
Oglio - mercato concorrenza e regolamentazione Pag. 1 Oglio - mercato concorrenza e regolamentazione Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 113.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Oglio - mercato concorrenza e regolamentazione Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 113.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Oglio - mercato concorrenza e regolamentazione Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 113.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Oglio - mercato concorrenza e regolamentazione Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 113.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Oglio - mercato concorrenza e regolamentazione Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 113.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Oglio - mercato concorrenza e regolamentazione Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 113.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Oglio - mercato concorrenza e regolamentazione Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 113.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Oglio - mercato concorrenza e regolamentazione Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 113.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Oglio - mercato concorrenza e regolamentazione Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 113.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Oglio - mercato concorrenza e regolamentazione Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 113.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Oglio - mercato concorrenza e regolamentazione Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 113.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Oglio - mercato concorrenza e regolamentazione Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 113.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Oglio - mercato concorrenza e regolamentazione Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 113.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Oglio - mercato concorrenza e regolamentazione Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 113.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Oglio - mercato concorrenza e regolamentazione Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 113.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Oglio - mercato concorrenza e regolamentazione Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 113.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Oglio - mercato concorrenza e regolamentazione Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 113.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Oglio - mercato concorrenza e regolamentazione Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 113.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Oglio - mercato concorrenza e regolamentazione Pag. 91
1 su 113
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

ALTRE FATTISPECIE ABUSIVE: PREZZI PREDATORI

Sono effettivamente altri casi in cui è proprio il livello del prezzo praticato dall'impresa dominante che viene considerato abusivo, come nel caso delle pratiche di vendita sottocosto.

Il sottocosto in realtà può essere in molti settori una pratica accettabile, magari anche solo per brevi periodi, se non che quello che viene rimproverato all'impresa dominante è appunto l'effetto escludente di queste pratiche di prezzi sottocosto nei confronti dei propri concorrenti. Questo soprattutto quando l'impresa, proprio perché è dominante o magari perché è integrata verticalmente o perché gode di diritti di monopolio in un certo campo, con dei sussidi incrociati può sovvenzionare le vendite in perdita con i ricavi che ottiene in altri settori della propria attività per un certo periodo di tempo.

Il tema del dibattito tradizionale nel campo dell'antitrust.

è quello di individuare il livello di prezzo che deve considerarsi predatorio, cioè quando un prezzo è da considerarsi predatorio e quando una pratica di un’impresa dominante che vende i suoi prodotti sottocosto diventa anche un abuso di posizione dominante? L’approccio nel campo del diritto comunitario a queste tipologie di pratiche deriva da un famosissimo caso nei confronti della Akzo, in cui, prima la commissione e poi anche i giudici comunitari, avevano stabilito quale fosse il test della predatorietà, cioè quali fossero i paletti che possono essere imposti all’impresa dominante rispetto alle tipologie di sconto e quindi alla tipologia di pratiche di vendite sottocosto che l'impresa poteva praticare. Questo test si basava sulla verifica della media dei costi totali e della media dei costi variabili dell'impresa con una presunzione di predatorietà nel caso di qualsiasi prezzo che fosse al di sotto della media dei costi.variabili ma al di sotto dei costi totali, potrebbe essere necessario approfondire le intenzioni dell'impresa. Il famoso test del caso Akzo è stato poi aggiornato dalla commissione in quella comunicazione del 2009, nella quale la commissione ha indicato che si considera predatorio un prezzo che sia al di sotto dei costi medi evitabili dell'impresa dominante, che poi equivalgono, in sostanza, alla media dei costi variabili, perché dal punto di vista economico è evidente che un'impresa che vende al di sotto dei suoi costi evitabili medi certamente sta sacrificando i suoi utili a breve termine: non avrebbe nessuna spiegazione economica plausibile che non sia quella di un intento predatorio ed escludente nei confronti dei suoi concorrenti. Se invece il livello dei prezzi dell'impresa dominante è al di sopra dei costi variabili ma al di sotto dei costi totali, potrebbe essere necessario approfondire le intenzioni dell'impresa.medi evitabili, ma aldi sotto dei costi incrementali medi di lungo periodo questo criterio del costo incrementale medio di lungo periodo è l'elemento che la commissione andrà a valutare per capire se quel prezzo è comunque un prezzo che un concorrente altrettanto efficiente potrebbe eventualmente battere, quanto meno per un certo periodo, e chiaramente in questo caso non c'è una presunzione di predatorietà e quindi si vanno a vedere tutte le circostanze del caso: si va a vedere ad esempio anche la durata di questa pratica, la quota di mercato che è interessata ecc. perché spesso le condotte di prezzi predatori non riguardano tutti i clienti dell'impresa dominante, ma riguardano alcuni. I costi incrementali medi nel caso di un'impresa monoprodotto equivalgono ai costi totali medi, ma nel caso di imprese che possono avere più prodotti rappresentano un parametro più preciso per stimare i costi sia variabili chefissiattribuibili a quel singolo prodotto. Dunque, nei casi di pratiche predatorie quello che rileva è il livello dei prezzi che sia certamente ad un livello tale da fare presumere intento predatorio (e quindi l'intento dell'impresa dominante di sopportare delle perdite solo perché poi nel medio periodo, una volta eliminati i propri concorrenti, ha la prospettiva di recuperare totalmente quei profitti rialzando i prezzi). Se invece le pratiche di prezzo non raggiungono, a livello di prezzi bassi, questi valori, ma si tratta sempre di prezzi sottocosto, la pratica verrà ritenuta abusiva solo se viene dimostrato l'intento anti concorrenziale: durante le indagini nel corso dell'istruttoria l'autorità antitrust va a vedere che cosa i funzionari delle varie imprese si sono detti, sì sono scritti e molto spesso trova le prove che dimostrano che queste pratiche commerciali sono state volute dai dirigenti delle imprese proprio per cercare.

In sintesi, con "prezzi predatori" si fa riferimento alla vendita, da parte di un'impresa dominante, di prodotti o servizi a prezzi inferiori ai costi quando è finalizzata ad escludere i concorrenti dal mercato.

E' sufficiente provare il "rischio" di eliminazione della concorrenza.

Non occorre accertare se l'impresa dominante ha effettiva possibilità di recupero di perdite.

Quando un prezzo è "predatorio"?
- Al di sotto dei costi medi evitabili (CEM), l'impresa dominante starebbe sacrificando gli utili a breve termine, una presunzione di predatorietà.
- Al di sopra dei costi medi evitabili (CEM) ma al di sotto dei costi incrementali medi di lungo periodo (CIMLP), occorre ampliare l'analisi e identificare riscontri supplementari a sostegno della predatorietà, in particolare verificando sussistenza di volontà predatoria.

L'ART. 102 TFUE LETT.

Un'altra tipologia che leggiamo nella lettera C dell'articolo 102 è quella della discriminazione. La lettera C riguarda la discriminazione a danno dei contraenti dell'impresa dominante: la discriminazione determina per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza.

Quindi testualmente l'articolo 102 lettera C riguarda ad esempio le pratiche di discriminazione di prezzo da parte dell'impresa dominante che abbiano però un effetto di danneggiamento degli interessi dei contraenti dell'impresa dominante.

Pagina 88

C'è un caso anche recente in cui la Corte di giustizia ha spiegato (nel caso MEO) che questo significa che la pratica dell'impresa dominante crea uno svantaggio in termini di maggiori costi o diminuzione di utili o comunque un danno agli interessi delle imprese contraenti tali da creare per queste imprese uno svantaggio rispetto ai propri concorrenti.

L'articolo 102 TFUE lettera C "applicare nei rapporti"

commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza".
  1. Vendita a prezzi discriminatori da parte di un'impresa dominante dettata dall'intento di svantaggiare i concorrenti (ad esempio, influisce sui costi, utili o altro interesse di imprese che sono in concorrenza con l'impresa dominante sul mercato a valle) (Caso MEO)
  2. Riduzione selettiva di prezzi a favore di certi clienti o in certe aree geografiche quando essa è chiaramente finalizzata a sottrarre clientela ai concorrenti e a escludere questi ultimi dal mercato
  3. Discriminazione "interno-esterno" da parte di un incumbent
Ci sono anche pratiche discriminatorie che hanno come effetto una discriminazione a danno dei concorrenti dell'impresa dominante: talvolta gli sconti e le riduzioni di prezzo sono fatte magari a favore solo dei clienti che sono clienti dei propri concorrenti percircuiti di vendita. Questo può creare una situazione di svantaggio per i concorrenti che non hanno accesso alle stesse condizioni di prezzo e può portare a una distorsione della concorrenza. Un'altra forma di discriminazione può essere quella basata sulla localizzazione geografica dei clienti. Ad esempio, un'impresa potrebbe offrire prezzi più bassi o condizioni più vantaggiose ai clienti di determinate aree geografiche, escludendo o penalizzando quelli di altre zone. Questo può creare disparità tra i clienti e influenzare la concorrenza tra le imprese. È importante sottolineare che la discriminazione dei clienti può essere illegale in alcuni contesti e può essere soggetta a regolamentazioni specifiche. Le autorità di regolamentazione e le autorità antitrust possono intervenire per prevenire o sanzionare pratiche discriminatorie che danneggiano la concorrenza e i consumatori. In conclusione, la discriminazione dei clienti può assumere diverse forme e può influenzare la concorrenza tra le imprese. È importante che le imprese agiscano in modo trasparente e non discriminatorio nei confronti dei propri clienti, rispettando le regole di concorrenza e tutelando i diritti dei consumatori.

clienti/concorrenti quindi anche senza che ci sia magari un’accusa dicompressione dei margini può esserci un discorso di discriminazione a danno dei clienti che sonoanche concorrenti e a favore invece delle proprie divisioni, o comunque delle società controllatedall' impresa dominante che sono attive nel mercato a valle.

Quindi tutte queste pratiche che consistono nell’applicare condizioni dissimili per prestazioniequivalenti e che hanno come effetto quello di danneggiare o i concorrenti o i contraentidell’impresa concorrente sono considerate abusive.

I PREZZI SELETTIVI

Può esserci questa discriminazione volutamente finalizzata a danneggiare i concorrentiLa differenziazione di prezzo da parte degli operatori telefonici può definirsi un caso di prezzoselettivo? Solitamente dal passare da un operatore all’altro vengono offerti prezzi più bassi.Sono pratiche commerciali, se non vengono operate da imprese dominanti fanno parte

del gioco della concorrenza. Pagina 89 comunque considerato abusivo un comportamento, da parte di un'impresa in posizione dominante, che "subordina la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura, o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi". Sono quelle pratiche che vengono definite pratiche di tying (pratiche eleganti o di abbinamento). Vengono considerate abusive quando sono praticate da un'impresa dominante perché il cliente di un'impresa dominante che per un certo tipo di prodotto è obbligato a rivolgersi a quell'impresa, si trova ad accettare anche un'altra prestazione che non aveva chiesto. Questo tipo di legame tra prodotti, dal punto di vista antitrust, ha naturalmente degli effetti sul mercato del prodotto abbinato, mercato su cui l'impresa non è dominante o perla violazione delle leggi antitrust. In questi casi, Microsoft è stata accusata di utilizzare pratiche commerciali sleali per escludere i concorrenti dal mercato e mantenere il proprio monopolio. Alcuni esempi di queste pratiche includono l'integrazione di software Microsoft nei sistemi operativi Windows, rendendo difficile per i concorrenti competere sullo stesso piano; l'imposizione di accordi di esclusiva con i produttori di computer, impedendo loro di preinstallare software concorrenti; e l'utilizzo di strategie di prezzo predatorie per danneggiare i concorrenti. Tali pratiche possono danneggiare la concorrenza e limitare le scelte dei consumatori, motivo per cui le autorità antitrust intervengono per proteggere il mercato e promuovere la concorrenza.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
113 pagine
6 download
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/01 Economia politica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher emma.r8 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Mercato, concorrenza e regolamentazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Oglio Livia.