Regioni e governo locale (Cap. VI)
La Costituzione ha previsto che accanto allo Stato centrale, la Repubblica sia articolata in Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni.
Autonomia delle regioni
La Costituzione del 1948 aveva infatti previsto uno Stato regionale basato su Regioni dotate di:
- Autonomia politica (capacità di darsi un indirizzo politico anche diverso da quello dello Stato)
- Autonomia legislativa e amministrativa (nelle materie indicate nella Costituzione)
- Autonomia finanziaria (attribuzione di risorse finanziarie necessarie a svolgere le loro funzioni e anche la libertà di stabilire come e in quali settori spenderle)
Questa disciplina è applicata alle 15 Regioni a statuto ordinario, alle quali se ne affiancano altre 5 a statuto speciale, dotate cioè di una autonomia differenziata (più ampia di quelle delle altre Regioni).
Le Regioni sono dotate di potestà legislativa (potere di fare leggi) e la loro autonomia è definita appunto dalla Costituzione, a differenza dei Comuni e delle Province che hanno solamente la potestà regolamentare (potere di emanare regolamenti) e la loro autonomia viene definita da leggi generali dello Stato.
Nonostante le Regioni fossero già previste nella Costituzione del 1948, vennero effettivamente istituite nel 1970 e il trasferimento delle loro funzioni da parte dello Stato avvenne qualche anno dopo e si trattò comunque di un trasferimento parziale (in quanto i ministeri hanno conservato molte competenze che spettavano di norma alle Regioni).
Riforma del 2001
Nel 2001 il Parlamento ha approvato una legge costituzionale di riforma che ha profondamente cambiato l’assetto dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali realizzando un forte decentramento politico. Lo Stato ha quindi perduto la potestà legislativa generale e può legiferare solo nelle materie a lui riservate, indicate dalla Costituzione. Inoltre, legge statale e legge regionale sono sottoposte agli stessi limiti: rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.
Raccordi tra i diversi livelli territoriali di governo
Negli Stati a forte decentramento politico c’è il problema dei raccordi (strumenti di collegamento e coordinamento) tra i diversi livelli territoriali di governo. Infatti, nessuno degli enti territoriali opera in piena autonomia e le materie sono sempre collegate tra loro; quindi, per risolvere qualsiasi problema complesso si richiede il coordinamento di tutti i centri di potere pubblico. Anche per questo alcune materie "tagliano" più materie, chiamate quindi materie trasversali.
La commissione bicamerale integrale è un organo bicamerale che svolge compiti consultivi. Infatti, con decreto motivato del PDR e dopo aver sentito la commissione, può essere disposto lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta nel momento in cui compiano atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.
Il principio di leale collaborazione è quello in base a cui i diversi livelli di governo devono cooperare tra loro. Uno dei principali strumenti è il sistema delle conferenze. Il nucleo fondamentale è la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regione e le province autonome di Trento e Bolzano, a cui è stata affiancata la Conferenza Stato, città e autonomia locali che si uniscono nella Conferenza unificata per le materie di interesse comune. Sono presiedute dal Presidente del Consiglio o da un ministro da lui delegato; sono formate da alcuni ministri e dai Presidenti delle Regioni (conferenza Stato-Regioni) e dai rappresentanti degli enti locali (conferenza delle autonomie locali).
Sono sedi di confronto per l’elaborazione del contenuto di alcuni atti del Governo che incidono sugli interessi delle Regioni. Infatti, a volte alcuni atti devono essere preceduti dal parere di una di queste Conferenze. In altri casi è previsto invece lo strumento dell’intesa, così che le Regioni sono chiamate alla codecisione dell’atto.
Comuni
I comuni sono enti locali rappresentativi della propria comunità. Curano i propri interessi e promuovono il loro sviluppo. I suoi organi sono il Sindaco e il consiglio, eletti direttamente dai cittadini. Dotati di autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria. Unione di comuni: enti locali costituiti da due o più comuni per l’esercizio associato di funzioni.
Province
Le province sono l’ente intermedio tra Comune e Regione. I loro organi sono il Presidente e il Consiglio, eletti dai sindaci e dai consiglieri dei comuni ricompresi, e l’assemblea che riunisce tutti i sindaci. Ha funzioni di coordinamento (es. ambiente, urbanistica) ma anche di gestione (es. strade).
Città metropolitane
Le città metropolitane sono state istituite alla fine del 2014 solo in alcune città.
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