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RACCORDI TRA I DIVERSI LIVELLI TERRITORIALI DI GOVERNO
Negli Stati a forte decentramento politico c'è il problema dei raccordi (strumenti di collegamento e coordinamento) tra i diversi livelli territoriali di governo. Infatti nessuno degli enti territoriali opera in piena autonomia e le materie sono sempre collegate tra loro, quindi per risolvere un qualsiasi problema complesso si richiede il coordinamento di tutti i centri di potere pubblico. Anche per questo alcune materie "tagliano" più materie, chiamate quindi materie trasversali.
La commissione bicamerale integrale è un organo bicamerale che svolge compiti consultivi. Infatti con decreto motivato del PDR e dopo aver sentito la commissione, può essere disposto lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta nel momento in cui compiano atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.
Il principio di leale collaborazione è quello in
base a cui i diversi livelli di governo devono cooperare tra loro. Uno dei principali strumenti è il sistema delle conferenze. Il nucleo fondamentale è la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regione e le province autonome di Trento e Bolzano a cui è stata affiancata la Conferenza Stato, città e autonomia locali che si uniscono nella Conferenza unificata per le materie di interesse comune. Sono presiedute dal Presidente del Consiglio o da un ministro da lui delegato; sono formate da alcuni ministri e dai Presidenti delle Regioni (conferenza Stato-Regioni) e dai rappresentanti degli enti locali (conferenza delle autonomie locali). Sono sedi di confronto per l'elaborazione del contenuto di alcuni atti del Governo che incidono sugli interessi delle Regioni. Infatti a volte alcuni atti devono essere preceduti dal parere di una di queste Conferenze. In altri casi è previsto invece lo strumento dell'intesa così che le Regioni sono.chiamate alla codecisione dell'atto.
COMUNI: ente locale rappresentativo della propria comunità. Cura i suoi interessi e promuove il suo sviluppo. I suoi organi sono Sindaco e il consiglio, eletti direttamente dai cittadini. Dotati di autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria.
Unione di comuni: enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni.
PROVINCE: è l'ente intermedio tra Comune e Regione. I suoi organi sono il Presidente e il Consiglio, eletti dai sindaci e dai consiglieri dei comuni ricompresi e l'assemblea che riunisce tutti i sindaci. Ha funzioni di coordinamento (es. ambiente, urbanistica.) ma anche di gestione (es. strade).
CITTÀ METROPOLITANE: istituite alla fine del 2014 solo in alcune città maggiori (es. Torino, Milano, Firenze, Napoli). È governata da un sindaco metropolitano (che solitamente è il sindaco del capoluogo). Si occupa soprattutto dei piani territoriali.
Dei servizi, della mobilità. Tali enti hanno oggi il potere di darsi autonomamente un proprio Statuto nel quale sono stabilite le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente. Inoltre con la legge Bassanini e la riforma costituzionale sono state attribuite ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative (con la sola eccezione di quelle conferite a Province, Città metropolitane, Stato e Regioni).
Per quanto riguarda i raccordi tra Regioni ed enti locali, la Costituzione prevede che lo Statuto delle Regioni debba disciplinare il Consiglio delle autonomie locali.
FINANZA REGIONALE E LOCALE
L'autonomia degli enti territoriali riguarda anche la finanza. L'ART. 119 garantisce l'autonomia finanziaria sia sul versante delle entrate che su quello delle spese, a favore delle Regioni ed enti locali. Inoltre la Costituzione prevede che abbiano una finanza alimentata sia con tributi ed entrate proprie sia con una percentuale del prelievo
tributario realizzato mediante tributi dello Stato. Ovviamente le risorse finanziarie saranno diverse a seconda della ricchezza economica del rispettivo territorio, infatti alcune regioni avranno meno mezzi finanziari altre di più. Per evitare che si creino delle differenze eccessive è previsto un fondo perequativo che ha la funzione di assegnare ad enti territoriali più deboli economicamente, delle risorse aggiuntive.
FORMA DI GOVERNO REGIONALE
Ogni Regione ha il potere di scegliersi la propria forma di governo, che deve essere in armonia con la Costituzione. Più precisamente la legge costituzionale ha previsto una forma di governo transitoria, vigente fino a quando la Regione non approverà il suo nuovo statuto. Si basa su due strutture:
- Consiglio regionale, eletto dagli elettori regionali. È il titolare della funzione legislativa e il potere di fare proposte alle Camere
- Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto dal
Il corpo elettorale regionale rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo, diretta dal Presidente che ha il potere di nominare i suoi componenti, nonché di revocarli.
Il Consiglio regionale da una parte e il Presidente e la Giunta dall'altra sono riconducibili al modello della forma di governo neoparlamentare, infatti il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta attraverso una mozione motivata. Questo determina le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, con la conseguenza che si andrà alle elezioni per il rinnovo di entrambi gli organi.
In questo contesto infatti, i due organi sono retti dal principio "simul stabunt, simul cadent", per cui il venir meno di uno determinata la scadenza anticipata dell'altro e il ricorso a nuove elezioni.
Le Regioni
però potrebbero anche discostarsi da questa forma di governo transitoria, in quanto secondo l'ART. 123 ognuna di esse ha uno Statuto in cui può determinare la forma di governo che vuole (purché sia in armonia con la Costituzione), stabilendo i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
FORMA DI GOVERNO DEGLI ENTI LOCALI
La forma di governo dei Comuni si basa sull'elezione popolare diretta dal Sindaco.
Il Sindaco dura in carica cinque anni e non può ricoprire più di due mandati.
Nei Comuni fino a 15.000 abitanti, ogni candidato a Sindaco deve essere collegato ad una lista di candidati a consigliere comunale. È eletto Sindaco quello che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti.
Invece nei Comuni con più di 15.000 abitanti, il candidato a Sindaco deve essere collegato ad una o più liste di candidati.
A consigliere comunale. È eletto Sindaco colui che ha ottenuto la metà più uno dei voti (maggioranza assoluta). Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede ad un secondo turno elettorale di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Per tutte le elezioni comunali è prevista una clausola di sbarramento per scoraggiare la frammentazione del sistema politico. Non sono infatti ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti.
LE FONTI DELLE AUTONOMIE (cap. X)
Le fonti dell'ordinamento regionale sono: lo statuto, la legge regionale e il regolamento regionale.
STATUTO: tutte le regioni hanno uno statuto che possono essere di tipo diverso, infatti ci sono le Regioni a "statuto ordinario" e le Regioni a "statuto speciale" (adottati con legge costituzionale). Le Regioni ordinarie sono sottoposte ad una disciplina comune dettata
della Regione stessa, per poi essere inviata al Parlamento per l'approvazione definitiva. Ora, invece, la procedura è semplificata: lo Statuto regionale può essere modificato direttamente dalla Regione stessa, senza passare per il Parlamento. Tuttavia, le modifiche apportate devono essere conformi alla Costituzione e non possono ledere i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Inoltre, le Regioni possono anche adottare leggi regionali che disciplinano la materia delle autonomie locali, come ad esempio l'organizzazione e il funzionamento dei comuni e delle province. Queste leggi devono essere conformi alla Costituzione e non possono contrastare con le leggi statali in materia.regioni sono le leggi fondamentali che regolano l'organizzazione e il funzionamento delle regioni italiane. Essi stabiliscono i poteri e le competenze delle regioni, nonché i diritti e i doveri dei cittadini. In passato, lo Statuto veniva approvato dal consiglio regionale con maggioranza assoluta e successivamente trasmesso al Governo, che lo trasformava in una iniziativa legislativa senza poter intervenire in merito. Spettava poi alle Camere l'approvazione della legge. Oggi invece lo Statuto deve essere approvato e modificato dal consiglio regionale con legge approvata per maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive con un intervallo non minore di due mesi. Il Governo ha la possibilità di impugnarlo davanti alla Corte Costituzionale entro 30 giorni dalla pubblicazione. Invece entro 3 mesi, cinquanta elettori della Regione o 1/5 dei componenti del consiglio regionale possono proporre un referendum. È un referendum approvativo quindi lo statuto non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza. Decorsi i termini per l'impugnazione o per la richiesta di referendum, avviene la promulgazione da parte del Presidente della Regione e la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale. Gli Statuti delle regioni sono quindi strumenti fondamentali per l'autonomia e l'autogoverno delle regioni italiane.Regioni ordinarie sono quindi leggi regionali rinforzate nelle quali vengono disciplinati: la forma di governo regionale, i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, il diritto di iniziativa legislativa e di referendum su leggi e provvedimenti amministrativi regionali. Gli unici limiti sono quelli derivanti dal rispetto di ogni disposizione della Costituzione e del suo spirito.
LEGGI REGIONALI: è una legge ordinaria formale. La sua "forma" è data dal procedimento che rispecchia il procedimento di formazione delle leggi statali. Il procedimento di formazione è disciplinato in minima parte dal Costituzione, in parte dallo Statuto (per quanto riguarda l'iniziativa e la promulgazione) e per il resto dal regolamento interno del Consiglio regionale. Il procedimento è formato da tre fasi:
- Iniziativa. Questa spetta alla Giunta, ai consiglieri regionali e anche agli altri soggetti individuati dagli Statuti (generalmente corpo elettorale ed
1. Proposta di legge presentata da enti locali.
2. Approvazione in Consiglio regionale. Generalmente è previsto il ruolo delle Commissioni consiliari in sede referen