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LE REGIONI
Le regioni sono l’ente territoriale più ampio previsto dalla costituzione e può essere a
statuto speciale o ordinario.
Le regioni a statuto speciale sono state create per contrastare la diffusione di forze
separatiste e per tutelare la minoranza linguistica, sono 5 regioni:
- Friuli-Venezia Giulia
- Sardegna
- Sicilia
- Trentino-Alto Adige
- Valle d’Aosta
X queste regioni la costituzione riconosce forme e condizioni particolari di autonomia e
una competenza legislativa esclusiva nelle materie indicate negli statuti.
Il trentino si divide in 2 regioni autonome: Trento e Bolzano alla quali è attribuita una
potestà anche in materia legislativa.
Le regioni autonome sono regolate da uno statuto speciale che deve essere essere
adottato dal Parlamento con una legge costituzionale. Le disposizioni contenute in
questo tipo di statuti sono norme costituzionali che prevalgono sulle leggi ordinarie e
sugli atti forza di legge e possono derogare le disposizioni costituzionali che
riguardano le Regioni ordinarie.
Anche alle R. ordinarie viene riconosciuta un’autonomia statutaria che deve essere
approvata da una legge regionale che deve essere deliberata a maggioranza assoluta
dei componenti del consiglio regionale.
GLI ORGANI REGIONALI
Gli organi politici della regione sono:
- Il Consiglio regionale
- La Giunta regionale
- Il presidente della giunta regionale
CONSIGLIO REGIONALE è un organo legislativo pk approva le leggi regionali e può
fare proposte di legge alle camere e svolge una funzione di indirizzo e controllo in
quanto delibera gli obiettivi dell’attività della Regione e vigila sugli altri organi
regionali.
è un organo collegiale composto dai consiglieri eletti dai cittadini, il numero è
stabilito dalla legge ed è variabile in base alla popolazione. I consiglieri regionali vanno
da 20 a 80 per le regioni a statuto ordinario invece per le regioni a statuto speciale è
da 35 a 90.
Elezioni del consiglio i consiglieri regionali vengono eletti direttamente dagli
elettori e rimangono x 5 anni.
Art.122 dice che ogni regione è tenuta a dotarsi di una propria legge elettorale e Art.
123 prevede che le regioni possano determinare la propria forma di governo
attraverso norme statutarie.
X evitare i conflitti di interesse la costituzione prevede l’incompatibilità tra la carica
di membro di un consiglio o di una giunta e quella di membro del parlamento ai
consiglieri regionali inoltre viene riconosciuta l’insindacabilità cioè che non sono
perseguibili x le opinioni espresse ma non l’inviolabilità in quanto a differenza dei
parlamentari possono essere arrestati.
ORGANIZZAZIONE
Il Consiglio regionale deve approvare a maggioranza assoluta dei suoi membri un
regolamento interno e deve eleggere al suo interno un presidente e un ufficio di
presidenza che è incaricato di assistere il presidente nell’attività di direzione
coordinamento dei lavori del consiglio.
All’interno operano alcuni gruppi consiliari che sono costituiti da consiglieri dello
stesso partito e alcune commissioni consiliari suddivise per materia. Le leggi regionali
devono essere approvate in assemblea cioè dall’interno consiglio e non possono
essere deliberate in commissione.
FUNZIONE DEL CONSIGLIO : consiste nell’esercizio della potestà legislativa regionale
cioè nella discussione e nell’approvazione delle leggi regionali in quanto la regione è
l’unico ente territoriale che può emanare atti normativi.
GIUNTA REGIONALE : è l’organo esecutivo della Regione cioè che ha il compito di
attuare deliberazioni adottate dal consiglio regionale e svolge un ruolo di iniziativa
politica attraverso la presentazione di disegni di legge al consiglio regionale.
formata dal presidente della giunta e dagli assessori (numero stabilito dallo statuto
è
di ogni regione) e ciascun assessore è preposto a un assessorato cioè all’insieme degli
uffici e degli organi relativi a un determinato settore dell’amministrazione regionale.
nominata dal presidente della giunta che può scegliere i componenti sia tra gli
viene
eletti al consiglio regionale sia tra le persone non elette. Gli assessori sono
responsabile dal punto di vista politico soltanto nei confronti del presidente. Rimane in
carica in base al presidente della regione che normalmente è di 5 anni a meno in caso
di revoca o decadenza del mandato.
La giunta è un organo che deve collaborare con il Presidente eletto dal popolo e non
deve ottenere la fiducia dal consiglio.
La giunta ha un ruolo di proporre nuovi progetti di legge e anche della predisposizione
del bilancio e del conto consuntivo e anche della preparazione e realizzazione dei piani
e programmi economici.
PRESIDENTE DELLA GIUNTA: è un organo individuale eletto direttamente dai
cittadini, il presidente ha il compito di definire l’indirizzo politico della giunta regionale
cioè gli obiettivi di fondo della sua attività, dirigere la sua giunta e coordinare l’attività
amministrativa dei singoli assessori. Il presidente della giunta agli assessori non viene
riconosciuta l’insindacabilità e sono responsabili x ogni atto come i cittadini.
LE FUNZIONI DELLO STATO
La costituzione attribuisce alle regioni una potestà legislativa, una potestà
regolamentare, una potestà amministrativa e un’autonomia finanziaria.
Potestà legislativa consiste nel poter emanare vere e proprie leggi regionali cioè
fonti primarie di diritto in determinate materie indicate della costituzione.
Lo stato ha una competenza legislativa esclusiva su materie d’interesse generale
come la politica estera, l’immigrazione, difesa, moneta, dogane…
L’art.16 dice che alle regioni ordinarie possono essere attribuite ulteriori forme di
autonomia nelle materie in cui esiste una competenza legislativa concorrente tra Stato
regioni come l’organizzazione della giustizia di pace.
LIMITI ALLE LEGGI REGIONALI
Le leggi regionali non possono essere in contrasto con la costituzione con i vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi di natura internazionale e con i
principi generali stabiliti dalla legislazione statale nella materia in cui esiste una
legislazione concorrente tra lo stato e regioni.
FORMAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI —> possono essere presentate al consiglio
x l’approvazione da parte della giunta, dei consiglieri regionali dagli elettori e dei
consigli provinciali e comunali. —> sono approvate dal consiglio regionale e
promulgate dal presidente della giunta ed entrano in vigore 15 giorni dopo dalla
bollettino ufficiale
pubblicazione nel (possono essere abrogate da un referendum
popolare)
Le regioni hanno il potere di emanare regolamenti in tutte le materie che non sono
riservate in modo esclusivo alla legislazione statale.
POTESTÀ REGOLAMENTARE —> consiste nell’ emanare regolamenti regionali cioè
fonti secondarie che contengono norme di attuazione e di integrazione delle leggi
.
regionali o nel caso di delega da parte dello stato
regolamenti regionali
i sono approvati dalla giunta regionale ed emanati dal presidente
della giunta e alle regioni viene attribuita anche una potestà amministrativa o
esecutiva.
POTESTÀ AMMINISTRATIVA —> consiste nel realizzare in concreto gli interessi
pubblici o collettivi dei soggetti che risiedono o operano nel territorio.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni come ente territoriale più vicino ai
cittadini e vengono conferite alle province, alle città metropolitane, regioni e allo stato
sussidiarietà,
sono se è necessario garantirne l’esercizio unitario in base ai principi di
differenziazione ed adeguatezza. Le imprese e i privati non devono rivolgersi alla
regione e agli enti locali ma al comune in quale risiedono o dove svolgono la loro
attività o professione.
Art 119 riconosce alle regioni e agli enti territoriali in autonomia finanziaria che
consiste nello stabilire e gestire in modo autonomo le risorse finanziarie cioè entrate e
spese necessarie x realizzare i propri compiti.
Le entrate delle regioni comprendono:
- Le risorse autonome cioè le entrate derivanti dai beni e dai servizi regionali
- I tributi propri cioè le imposte e le tasse
- La compartecipazione al gettito di tributi dello stato riferibili al territorio
regionale
- l’accessione al cosiddetto fondo perequativo
- ricorso all’indebitamento COMUNI
E l’ente pubblico più antico ha un proprio statuto comunale e deve essere approvato
dal consiglio comunale e contiene le forme fondamentali relative all’organizzazione e
all’attività del comune. I principali organi politici di un comune sono:
- consiglio comunale
- giunta comunale
- sindaco
CONSIGLIO COMUNALE
il è un l’organo di indirizzo e di controllo politico
amministrativo dell’attività del comune. —> è un organo collegiale formato dai
consiglieri e il numero è stabilito dalla popolazione del comune e presieduto da un
presidente
i consiglieri comunali vengono eletti direttamente dai cittadini a suffragio universale e
rimangono per 5 anni. l’elezione del consiglio comunale avviene con diverse modalità
in base alla popolazione se maggiore o inferiore a 15.000 abitanti.
Se la popolazione è INFERIORE e eletto il sindaco il candidato che ottiene il maggior
numero di voti e alla sua lista sono assegnati i due terzi dei seggi (sistema
maggioritario).
Nei comuni più GRANDI se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta è
prevista un secondo turno elettorale tra i due candidati più votati che si deve svolgere
due settimane dopo il primo voto.
COMPETENZE
Consiglio comunale NON ha una competenza decisionale di carattere generale ma
delibera solo alcuni atti fondamentali che riguardano:
- l’ordinamento è il funzionamento del comune
- programmazione dell’attività comunale
- la gestione contabile e finanziaria
- i cosiddetti atti di alta amministrazione
GIUNTA COMUNALE
È l’organo esecutivo e deliberativo del comune.
E un organo collegiale presieduto dal sindaco e formato da un numero di assessori
stabilito nello statuto comunale. Ciascun assessorato è incaricato di uno specifico
settore dell’amministrazione comunale ed è a capo di un assessorato (complesso di
uffici e di organi comunali che si occupano in modo specifico di una determinata
materia). —> assessori nominati dal sindaco e sono responsabili dal punto d