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L'ordinamento delle Regioni Pag. 1
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO A.A. 2018/2019 I SEMESTRE
ORDINAMENTO DELLE REGIONI

Principi fondamentali

Art. 5 Cost.: principio del decentramento: il costituente ha individuato il riconoscimento degli enti locali e ne individua l'istituzione di un nuovo ente. "Riconosce e promuove": tale locuzione esprime e assegna allo stato una determinata articolazione territoriale.

Parte II Costituzione

Art. 114 Cost: regioni, province e comuni: si esplicita ciò che è contenuto nell'articolo 5, in pratica stabilisce le tipologie di autonomia (riparto dello stato). Viene assegnato un potere a regioni, comuni e province. Alle regioni viene assegnato il potere legislativo (comuni e province avevano una disciplina statale, puramente burocratici.

Art. 128 Cost: le funzioni degli enti venivano restituiti alle leggi ordinarie: la disciplina dell'autonomia di comuni e province veniva demandata al Parlamento.

Premessa

Le regioni possiedono autonomia legislativa, regolamentare,

amministrativa e statutaria. I comuni e le province: il comune non ha potere legislativo, ma ha autonomia statutaria, regolamentare, svolge funzioni amministrative e ha autonomia finanziaria. Sulle regioni, lo stato contravviene all'VIII disposizione (entro 1 anno doveva aversi la legge sugli enti locali). Fino al 1968 le regioni erano solo suddivisioni territoriali, da allora esse si organizzano per funzionare: i consigli regionali si attenevano alle Commissioni parlamentari per la modifica degli statuti, pur di funzionare, in quanto avevano bisogno della legge di approvazione dello stato. Legge finanziaria 1970: il governo trasferisce funzioni amministrative alle regioni: il governo dà attuazione alla legge di delega attraverso 11 decreto legislativi; lo stato trasferisce parti di materia alle regioni, ma si dovette procedere a un secondo trasferimento con la L.382/1975: il parlamento delega il governo a trasferire funzioni amministrative; nel trasferire funzioni amministrative

Il governo doveva tener conto dei settori organici per materia. Il governo con il DPR 316/1977 procede al trasferimento per settori organici per materia (4) dallo stato alle regioni.

Settore organico per materia: il governo non ha trasmesso solo la materia in modo letterale, ma tutte le funzioni connesse e integrative di quella materia principale (materie collegate, integrative o connesse alla materia principale). Nel 1977 si ha un trasferimento ancora più ampio di quanto disposto a livello costituzionale. Sempre il DPR 316/77 ha previsto che le regioni, a loro volta, potessero demandare l'esercizio delle funzioni ad enti locali minori. La regione doveva essere un ente di indirizzo (programmazione) e non di gestione; le funzioni amministrative dovevano essere delegate a comuni e province. Nell'art. 118 Cost le funzioni amministrative potevano essere svolte dalla regione demandandole agli enti locali, tranne il caso in cui vi era un'esigenza di carattere unitario; negli

Altri casi la regione non doveva gestire le funzioni amministrative, doveva delegare all'esercizio di comuni e province: era un processo di sub delegificazione. La regione, a seguito del trasferimento di funzioni amministrative, a sua volta commette l'errore dello stato: trattiene per sé le funzioni amministrative, che dovevano essere trasferite agli altri enti locali (non svolgeva solo indirizzo politico), le regioni diventano centro di potere. Tale squilibrio porta, nel 1997, ad adottare un terzo trasferimento dallo stato alle regioni ed enti locali (legge Bassanini n. 59/1997), dando nuova adozione all'art.118 Cost. All'interno della legge di delega vengono prescritti dei principi: il trasferimento delle funzioni doveva avvenire attraverso sussidiarietà verticale. Il governo avrebbe dovuto indicare le funzioni amministrative alle regioni e individuare quei settori da
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Publisher
A.A. 2018-2019
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher binnu-- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Fortunato Anna.