Introduzione
Pota come condizione l'adesione allo Statuto, tutti gli Stati sono posti in condizione di uguaglianza.
Capitolo 1 la dichiarazione di accettazione
La dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte è regolata dall'art. 36 & 2 dello Statuto, ha carattere facoltativo e si configura come un atto unilaterale che assume valore a seguito del suo deposito presso il Segretario Generale dell'ONU. (ART 36 & 4)
Analizziamo
La Corte ha così stabilito, nel caso "Dract de Banage su territorio indiano"; nel 1957 la Nigeria ha sostenuto, nel caso "frontiera terrestre e marittima fra Camerun e Nigeria" che sentenze andava rivista a seguito dell'evoluzione del diritto internazionale. La Corte ha rigettato questa richiesta affermando che gli Stati, attraverso le dichiarazioni, devono tenere conto di poter trovarsi in ogni momento vis-a-vis con i loro firmatari, quindi obblighi nei loro confronti. È una offerta permanente degli Stati non depositato.
La dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte è regolato dall'ART.36 §2 dello Statuto, ha carattere facoltativo e si configura come un atto unilaterale che assume valore a seguito del suo deposito presso il Segretario Generale dell'ONU. (ART 36 §4)
La Corte ha così ribadito, nel caso Prat de Pomège su territorio indiano; nel 1957, la Nigeria ha sostenuto, nel caso "frontiere terrestre e marittima fra Camerun e Nigeria" che sentenze europee rifiuto a seguito dell'evoluzione del diritto internazionale. La Corte ha rigettato questo richiesto affermando che gli Stati, attraverso la dichiarazione, devono tenere conto di poter trovarsi in ogni momento vis-a-vis con nazioni firmatari, quindi obblighi nei loro confronti. È una offerta permanente degli stati non depositi.
Lunedì / Monday
L'ART 78 della Convenzione di Vienna stabilisce che una notifica trasmessa a un depositario è considerata ricevuta dallo Stato destinatario solo nel momento in cui il depositario trasmette ad esso l'informazione. Però sembra più adeguato l'ART. 16: strumenti ratifica, accettazione adesione determinano il consenso dello Stato ad essere obbligato da un trattato al momento del loro deposito.
La trasmissione dell'avvenuto deposito agli Stati da parte del Segretario non può essere considerata ricevuta in quanto lo Statuto la considera una mera formalità; inoltre creerebbe difficoltà nello stabilire le giurisdizione della Corte in quanto non ha tempi precisibili.
Giudici dissidenti: ritengono che ART 36 par 9 istituisce un obbligo a carico del Segretario che diviene vincolante perché la Corte possa esercitare sua giurisd.a Ma Statuto non prevede un termine temporale per ciò! => Non vale.
La Nigeria ha anche evocato una comparazione con il preavviso di 6 mesi che uno Stato deve ottenere per ritirare le proprie dichiarazioni. Ma in quel caso provenendo dagli Stati di un loro diritto nel deposito, invece, non li priva di nulla.
Infine, ART 80 della Convenzione di Vienna, distingue fra del deposito e quello della registrazione: lo primo riservato agli Stati, produce effetti giuridici; lo secondo riservato al depositario e indirizzato alla pubblicità dell'atto senza che ciò risulti deciso per la sua validità.
Validità della dichiarazione: quando nel 1999 la FRY ha depositato le sue dichiarazioni, gli altri Stati ex jugoslavi hanno dichiarato di non riconoscerle, perché la FRY non era successore della Jugoslavia quindi non era un membro ONU. Era in realtà avvenuta dato per sfinimento non allo Stato ma all'invalidità della dichiarazione; tuttavia, poteva essere un'azione legittima. La Corte sembra però aver accettato le dichiarazioni poiché prendendo in esame un ricorso della FRY contro Canada, Belgio, Spagna, Portogallo, UK, Bosnia, Unica non era accettabile.
Durata: Stati possono decidere uno Stato di inizio ed uno di termine per la validità della dichiarazione. Ben 19 Stati l'hanno limitato a 5 anni; anche quelle senza limiti temporali possono essere modificate con preavviso di 6 mesi, secondo Convenzione Vienna.
Forma: anche se non è specificato, si deduce scritta.
Interpretazione: deve seguire la volontà dell'atto in sincronie nuclei otto unità le, non criteriotestuale intervistato traduttori.
Capitolo 2 - La dichiarazione e il principio reciprocità
Lo Statuto individua 3 elementi nel rapporto d'accettazione degli Stati:
- Unilaterale. Bilaterale: nel momento del deposito sorgono diritti ed obblighi nei rapporti con altri Stati. Le dichiarazioni vanno a formare quei rapporti tra Stati che, "risultato di volontà reciproche che si combinano", assumono forma di accordi.
- Multilaterale: lega tutti gli Stati dichiaranti e lo sostengono nello Statuto. In esso sono contenuti i criteri che permettono agli Stati di istituire la competenza della Corte.
L'ART 36 par. 2, nota che un "accordo la cui caratteristica consiste nel modo della sua formazione. Questo risulta delle varie dichiarazioni che i singoli Stati possono sottoscrivere. Statuto è un accordo collettivo all'interno del quale vengono inseriti tutti "accordi bilaterali" attraverso le dichiarazioni. Ciò non deve però far pensare che lo Statuto istituisca un obbligo di riconoscere la giurisdizione della Corte, né che esso ne sia istituito dell'art 36 par 2.
Elementi essenziali del rapporto stabilito dalle dichiarazioni sono:
- Uguaglianza
- Reciprocità
Uguaglianza
Non ci sono limiti ratione personae. Stati non membri dell'ONU possono aderire allo Statuto, alle condizioni decise caso per caso dal Consiglio di sicurezza e Assemblea generale (ART 93 &2). Iniziale disuguaglianza che viene meno quando Stato non membro decide accettando condizioni poste dai due organi.
L'accesso alle Corte di Stati non aderenti allo Statuto è regolato dal Consiglio di Sicurezza (ART. 35 par 2) dianzi dette le condizioni ⇒ parte è visitabile quando lo Stato è sottoposto alle norme sulla giurisdizione della Corte. Se Stato estraneo a Statuto vuole ricorrere contro Stato parte deve essere presente un accordo nel quale il primo accetta giurisdizione della Corte. Corte non contesta requisiti di sovranità ed indipendenza degli Stati, ruolo che spetta al Consiglio di Sicurezza.
22 Febbraio, il caso jugoslavo: il Consiglio di Sicurezza ha riconosciuto le non appartenenze della FRY dell'ONU. Ciononostante, la Corte ha accettato il suo accesso in base ad ART IX della convenzione sul genocidio => Violato principio uguaglianza. Infatti, FRY compie atto ingresso nell'ONU; 2 problemi: 1. Velocità procedente dichiarazione di accettazione; 2. Contestazione della sua validità da parte ex Stati jugoslavi. Corte non ha affrontato i problemi.
Reciprocità
Comportamento o trattamento uguale ed equivalente del quale due o più Stati si obbligano vicendevolmente ed altresi. La Corte ha individuato 2 tappe della reciprocità:
- Reciprocità della dichiarazione, formale, automatico: consiste al momento del deposito della dichiarazioni richiamo l'equivalenza tra gli Stati. La formulazione della dichiarazione non conta, poiché tutte si basano su ART 36. Può essere considerato un meccanismo giuridico della creazione del diritto delle obbligazioni che realizza l'istituzione della giurisdizione della Corte. Ad es. le dichiarazioni di Haiti e Nicaragua che non fanno riferimento alla reciprocità non possono essere considerati come "incondizionati" perché per 2 e 3 dell'ART 36 sono in senso e perché la volontà degli Stati non è interpretabile nel senso di obbligare oltre i limiti previsti dallo Statuto senza contro partito da parte degli altri Stati. => Reciprocità soddisfatto anche per Nicaragua ed Haiti e loro dichiarazione è valida.
Caso belga: dichiarazione belga è del 1921; Bulgaria è ammesso all'ONU nel 1955, quindi non è Stato frontiero come il Nicaragua. Ricorso messicano del 1955 (luglio) non può basare sulla dichiarazione belga ex ART 36 per 5 perché Bulgaria avrebbe dovuto esprimere il suo consenso dopo l'ingresso per il mantenimento delle sue dichiarazioni.
Reciprocità materiale
Si esprime davanti alla Corte. Reciprocità nelle dichiarazioni riguarda la determinazione delle controversie che una delle parti può sottoporre alla Corte con ricorso. È una reciprocità ratione materiae. Non ci sono problemi quando le dichiarazioni richiamano l'ART 36 per 2 (elenco controversie). Più complesso dove ci sono delle riserve; l'affermazione delle Corte "nelle pronuncio". Cui le dichiara¬ai coincidono, intende sempre ad ottenere la reciprocità solo alle dichiarazioni identiche? No! Questo sarebbe contrario alla reciprocità ed all'uguaglianza => Bisogna pensare al concetto di reciprocità delle riserve una reciprocità speciale. È una reciprocità "effettiva" che viene ricostituita attraverso la trasposizione delle riserve (riserva di A viene invocata da B).
Capitolo 3 - Reciprocità e riserve alla dichiarazione di accettazione
ART 36 par 3: le dichiarazioni possono essere fatte “sotto condizione di reciprocità” da parte di più Stati o di determinati Stati e per un periodo determinato. Pur se definite spesso “riserve”, queste non sono assimilabili alle riserve ex Convenzione di Vienna (le vere riserve essendo apposte all'atto della firma/ratifica di un trattato e potendo essere sottoscritte dagli altri Stati contraenti, → non hanno natura ricettizia).
La Corte nel caso “sulle competenze in materia di pesca” (Spagna v. Canada) ha stabilito che non possono essere contestate l'ammissibilità delle riserve, né la libertà degli Stati nel porre limiti alle competenze della Corte. Dichiarazione e riserve sono un tuttuno inscindibile; ciò che conta non è il contenuto dello Statuto, ma la volontà dello Stato di stabilire la competenza della Corte.
Reciprocità come condizione: l'espressione “sotto condizione di reciprocità” può essere interpretata come limite ratione materiae, ratione temporis alla competenza della Corte. L’affermazione "nei rapporti con quanto altro Stato che accetti lo stesso obbligo" ART. 36 par. 2 non può considerarsi una "condizione". Questo infatti configura la reciprocità necessaria per attivare la competenza della Corte tra stati interessati: la reciprocità è automatica, applicata anche se non menzionata nelle dichiarazioni. Può sorgere equivoco laddove alcune dichiarazioni riportano le dizioni "nei rapporti con gli altro Stato che accetti il medesimo obbligo", detta condizione di reciprocità. Tuttavia la Corte ha respinto una simile interpretazione avanzata dalla Nigeria, affermando che non emergerà nessuna ulteriore condizione dalla mia dichiarazione.
Le riserve ratione materiae, temporis, personae sono le uniche condizioni ex ART. 36 par. 3 in applicazione par. 2, > non vogliono intendersi ai che limitano giuridizione a dichiarazioni delle dichiarazioni giurisdizionali (cos. Cameroo, Spagna).
R. temporis: se limite di meno che di fine.
R. materiae: controversie territorio, zone marittime e qualunque caso riserva Connally = esclude controversie riguardanti domini riservate dello Stato, o questioni rientranti nello.
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