Giurisdizioni internazionali e controversie
Definizione di controversia
Definizione di controversia: disaccordo teorico + atteggiamento concreto delle parti, concludente ed univoco.
Quando le parti sono Stati o altri soggetti di diritto internazionale → controversia internazionale.
Controversie Stato-privato poi diventano internazionali se lo Stato d'appartenenza interviene a titolo di protezione diplomatica.
Il sorgere della controversia si ha nel manifestarsi di un evento concreto: una rivendicazione, una protesta formale, ecc.
Controversie giuridiche, politiche e miste
C. giuridiche: sono tutte quelle fondate su valutazioni giuridiche, relative a materie già regolate dal diritto internazionale.
C. politiche: o contrasti "tutte le altre", quando le parti fanno prevalere considerazioni politiche. Controversie giuridiche possono assumere carattere politico se ad es. si decide per soluzioni ex bono et aequo.
C. miste: ambito tutti e due gli aspetti sono sollecitati dalle parti (es. USA v. IRAN).
Elenco esecutivo delle controversie giuridiche è art. 36 Statuto Corte Internazionale Giustizia.
Le controversie
Definizione di controversia
Definizione di controversia: disaccordo teorico + atteggiamento concreto delle parti, concludente ed univoco.
Quando le parti sono Stati o altri soggetti di diritto internazionale -> controversia internazionale.
Controversie Stato-privato poi diviene internazionale se lo Stato d'appartenenza interviene a titolo di protezione diplomatica.
Il sorgere della controversia si ha nel manifestarsi di un evento concreto: una rivendicazione, una pretesa formalizzata etc.
Controversie giuridiche, politiche e miste
Giuridiche: sono tutte quelle fondate su valutazioni giuridiche, relative a materie già regolate dal diritto internazionale.
Politiche: o contrasti constano tutte le altre, quando le parti fanno prevalere considerazioni politiche. Controversie giuridiche possono assumere carattere politico se ad es. si decide per soluzioni ex bono et aequo.
Miste: entrambi tutti e due gli aspetti sono sollecitati dalle parti (es. USA v. IRAN).
Elenco esecutivo delle controversie giuridiche è art. 36 Statuto Corte Internazionale Giustizia.
L'estinzione e la soluzione
L'estinzione: è situazione di fatto, nella quale viene meno la materia del contendere.
La soluzione: è conclusione di un procedimento o giudizio costruito in una valutazione dell'efficacia obbligatoria.
Quando sorge controversia giudiziaria, gli Stati hanno l'obbligo di sottomettere a soluzione pacifica.
Metodi di soluzione
- Negoziati diretti tra le parti, con canali diplomatici.
- Buoni uffici - mediazione: intervento di un terzo, (Stato o ogni altra persona fisica) per mediare le posizioni.
- Inchiesta: istituisce commissione ad hoc che accerta i fatti in modo imparziale.
- Conciliazione: commissione ad hoc con compito di raggiungere conciliazione.
- Arbitrato: le parti istituiscono tribunale ad hoc, le cui sentenze hanno valore obbligatorio.
Di solito il mezzo di risoluzione è previsto in un accordo fra clausole finali; oppure può essere oggetto di apposito trattato. All'interno di convenzioni internazionali a carattere universale o regionale sono spesso previsti organi e mezzi per risolvere controversie.
Esigenza di creare stabile mezzo di soluzione a controversie
1928 è istituita la Corte Permanente di arbitrato, e all'interno della Società delle nazioni la Corte Permanente di Giustizia, poi sostituita dalla Corte Internazionale di Giustizia.
Altri organi giurisdizionali sono quelli per diritti umani, che però hanno compito di accertare violazioni degli Stati, non di risolvere controversie.
La Corte internazionale di giustizia
Istituita nel capitolo XIV della Carta ONU, alla quale è allegato lo Statuto della Corte.
Tutti gli Stati membri dell'ONU sono "ipso facto" aderenti allo Statuto (art. 93 par. 1, C. ONU). Stato non ONU può aderire allo Statuto, alle condizioni decise da Assemblea generale e Consiglio di sicurezza.
Adesione allo Statuto è indispensabile per adire la Corte; poi tutti gli Stati sono eguali.
Composizione
15 giudici in carica per 9 anni, rieleggibili. Ogni 3 anni, si eleggono 5 giudici.
3 mesi prima, Segretario Generale ONU invita i membri della Corte Permanente di arbitrato, ed i gruppi nazionali dei membri ONU ma non della C.P.A. a fornire nomi (ogni gruppo nazionale 4 nomi, max 2 della propria nazionalità). Devono avere alte competenze e levatura morale.
Assemblea Generale e Consiglio di sicurezza li eleggono con la maggioranza assoluta. Essi godono di privilegi ed immunità.
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