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La sospensione della esecuzione delle>san

Il compito delle commissioni tributarie

La sospensione deve essere concessa

quando viene prestata adeguata garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria e

assicurativa. Nel caso in cui non sussista la giurisdizione delle commissioni tributarie ed è

stato proposto ricorso amministrativo vale ancora il principio della riscossione frazionata e

quindi la riscossa provvisoria della sanzione per metà dell’ammontare dopo la decisione

dell’organo al quale è stato proposto il ricorso. Se si ricorre all’autorità giudiziaria contro il

provvedimento dell’organo amministrativo l’autorità può disporre la sospensione quando

dall’esecuzione del provvedimento può derivare un danno grave o irreparabile; in caso di

idonea garanzia è invece obbligata, a disporre la sospensione.

L’azione iniziata davanti all’autorità giudiziaria ordinaria comporta che la sanzione

pecuniaria venga riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di

primo grado, salvo diverse disposizioni del giudice. Qualora dalla controversia risulti una

somma corrisposta maggiore di quella dovuta l'ufficio provvederà al rimborso della

differenza entro novanta giorni.

Ed infine la riscossione frazionata in pendenza di giudizio sia per le sanzioni che per i

tributi, fa sì che le sanzioni accessorie siano eseguibili solo se il

provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.

12. LE MISURE CAU TELARI

La riforma non ha risparmiato la disciplina delle misure cautelari; l'ufficio con l’ente

impositore date le valutazioni tratte dall’atto di irrogazione della sanzione o dal processo

verbale di constatazione o dopo notifica, se ha timore di perdere la garanzia del proprio

credito, con istanza motivata, può chiedere al presidente della commissione tributaria

provinciale:

  • L’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido
  • L'autorizzazione a procedere a mezzo di ufficiale giudiziario
  • Il sequestro conservativo dei loro beni

Le misure cautelari sono:

  1. Per i profili soggettivi, richieste dall’ufficio o dall’ente titolari della potestà di

accertamento

  1. Per i profili temporali, richieste dopo la notifica degli atti di contestazione, del

provvedimento di irrogazione della sanzione, del processo verbale di constatazione

(effettiva verifica della violazione)

  1. Per l’organo giudiziario competente, richiesta al presidente della commissione

tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio o l’ente precedente

4. Per l’oggetto della richiesta, richiste l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore

e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere a mezzo di ufficiale

giudiziario.

L’istanza in primo luogo deve essere motivata e deve indicare:

  • Il titolo in base al quale si procede.
  • La somma per la quale si richiede la misura cautelare.
  • La ragione che mette in dubbio la garanzia del credito.
  • La specifica misura cautelare.
  • L’individuazione dei beni per i quali si intende procedere.

Le misure cautelari vengono applicate anche sui beni o sull’azienda dei soggetti obbligati

in solido se richiesto dall’ufficio; i valori dei beni non debbono superare l’importo dovuto

per il pagamento della sanzione.

Solo nei casi di eccezionale urgenza o pericolo nel ritardo il presidente provvede con

decreto motivato e comunque reclamabile entro trenta giorni al collegio.

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La sospensione deve essere concessa quando viene prestata adeguata garanzia, anche a mezzo di fideiussione bancaria e assicurativa. Nel caso in cui non sussista la giurisdizione delle commissioni tributarie ed è stato proposto ricorso amministrativo vale ancora il principio della riscossione frazionata e quindi la riscossa provvisoria della sanzione per metà dell’ammontare dopo la decisione dell’organo al quale è stato proposto il ricorso. Se si ricorre all’autorità giudiziaria contro il provvedimento dell’organo amministrativo l’autorità può disporre la sospensione quando dall’esecuzione del provvedimento può derivare un danno grave o irreparabile; in caso di idonea garanzia è invece obbligata, a disporre la sospensione.

L’azione iniziata davanti all’autorità giudiziaria ordinaria comporta che la sanzione pecuniaria venga riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salvo diverse disposizioni del giudice. Qualora dalla controversia risulti una somma corrisposta maggiore di quella dovuta l’ufficio provvederà al rimborso della differenza entro novanta giorni.

Ed infine la riscossione frazionata in pendenza di giudizio sia per le sanzioni che per i tributi, se prevista fa sì che le sanzioni accessorie siano eseguibili solo se il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.

12. LE MISURE CAUTELARI

La riforma non ha risparmiato la disciplina delle misure cautelari; l’ufficio con l’ente impositore date le valutazioni tratte dall’atto di irrogazione della sanzione o dal processo verbale di constatazione e dopo notifica, se ha timore di perdere la garanzia del proprio credito, con istanza motivata, può chiedere al presidente della commissione tributaria provinciale:

  • L’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido
  • L’autorizzazione a procedere a mezzo d
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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atreyu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Santamaria Baldassarre.
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