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Il legislatore distingue nei delitti contro il patrimonio: (a) i delitti mediante frode e (b) i delitti
mediante violenza. Distinzione criticata da tutti gli autori, piuttosto la summa divisio dei delitti
contro il patrimonio è quella tra
(a) delitti con cooperazione artificiosa della vittima (truffa): è la vittima cioè il soggetto
passivo stesso che in ragione dell’errore in cui è indotto dalla condotta dell’agente a
compiere un atto di disposizione patrimoniale che è un danno ingiusto per sé e un indebito
profitto per l’agente. Altri delitti contro il patrimonio riconducibili a questo schema sono
l’estorsione: figura di reato speciale rispetto alla violenza privata la cui oggettività giuridica
è tutta imperniata sulla tutela del patrimonio = costringere la vittima a vendere un terreno
dopo aver usato minacce o a consegnare una somma di denaro, in ogni caso è sempre
la vittima che compie il comportamento. Altro reato è l’usura: occorre un comportamento
della vittima altrimenti non si avrebbe il reato. Di fatto siamo in presenza di una fattispecie
plurisoggettiva necessaria con la peculiarità che solo uno dei soggetti deve essere punito.
Altro esempio è la circonvenzione di incapace.
(b) delitti di aggressione unilaterale (furto, appropriazione indebita): il danno patrimoniale
del soggetto passivo è provocato direttamente da un comportamento del soggetto
agente. Si appropria della cosa già posseduta parliamo di appropriazione indebita, si
appropria della cosa altrui si parla di furto.
Differenza rapina/estorsione: tizio che punta una pistola minacciando “o la borsa o la vita”
e Caia dà la borsa. La coartazione è assoluta che non lascia alcuno spazio di libertà alla
vittima agente, la quale diventa uno strumento nelle mani del rapinatore, dunque si parlerà
di rapina e non di estorsione. Invece nel caso di telefonate minatorie che hanno come
effetto la vendita del terreno, si parla di estorsione non di rapina poiché il contributo della
vittima al danno è giuridicamente rilevante poiché liberamente controllabile dall’ agente.
1. Articolo 628 c.p. (rapina)
Sono richiesti gli stessi elementi del furto, cioè la sottrazione e l’impossessamento della cosa
altrui. L’elemento differenziale rispetto al furto è la violenza o la minaccia. Il soggetto attivo
pone in essere un comportamento qualificabile come violenza poiché pone in essere una
catena causale in cui la vittima non ha alcun ruolo consapevole, non c’è una differenza
rilevante rispetto tra l’essersi da soli spruzzati in modo incosciente il narcotico o l’averlo
qualcun altro spruzzato.
Concetto di violenza = manomissione fisica della persona, anche se non raggiunge gli
estremi necessari a configurare una percossa. Tuttavia non sempre è necessario mettere le
mani addosso a una persona per realizzare una violenza, ad esempio la narcotizzazione
integra la violenza, ma anche (1) pacifista sdraiato sulla sede stradale per impedire agli
autocarri di entrare in un quartiere. (2) allevatori portano delle mucche sulla sede stradale
bloccando il traffico = la giurisprudenza qualifica le condotte come violente e punisce per
violenze private poiché la condotta dell’agente costringe altri a fare o tollerare qualche
cosa. Quello che in dottrina si dice è che è condotta violenta non è solo quella che si
estrinseca in una “violenza propria” manomissione del corpo umano quindi forza del corpo
esercitata sul corpo, ma anche qualsiasi condotta, diversa dalla minaccia, idonea a
coartare la libertà umana (violenza impropria). Esempio: voglio costringere un soggetto a
allontanarsi da un immobile che voglio comprare, simulo apparizioni di fantasmi = la
condotta è coartiva rispetto alla libertà del possibile acquirente. Si arriva dunque a
considerare come condotta violenta l’ostacolo alla circolazione stradale poiché produce
un co azione sui soggetti passivi. Queste condotte sono idonee a ledere il bene giuridico
tutelato dall’articolo 610 e dunque sono idonee a ledere la libertà di autodeterminazione.
l’obiezione che però si propone in dottrina è che si elimina il requisito di fattispecie poiché
è come se ci fosse scritto “chiunque costringe taluno a fare tollerare omettere qualche
cosa” si elimina così qualsiasi capacità selettiva del requisito di fattispecie cioè la specificità
della condotta. Divieto di analogia dice che alle espressioni usate dal legislatore non può
essere assegnato un significato non compatibile con il linguaggio comune, sembra allora
un’interpretazione ai limiti della violazione di questo principio.
Nel caso di specie c’è la violenza, ma ci sono anche tutti gli elementi del furto. Si applicherà
il concorso tra furto e rapina? No, in virtù del principio di specialità poiché la rapina è
speciale rispetto al furto, contiene tutti gli elementi del furto più quelli specializzanti della
minaccia e della violenza. Il rapporto tra le due fattispecie può essere disegnato come
rapporto tra cerchi concentrici in cui l’articolo 628 è il sottoinsieme: elementi comuni come
l’impossessamento della cosa altrui al fine di trarne profitto e il sottoinsieme che si
caratterizza per la violenza e la minaccia e il carattere ingiusto del profitto così conseguito.
Articolo 15 = “lex specialis derogat legem generalem”. Erroneo configurare un concorso di
reati, e si può parlare solo della fattispecie speciale e non già di quella generale, salvo farne
menzione nel capo di imputazione.
a) Circostanze
Comma 2: aggravante che si configura anche nei casi in cui la vittima è legata. Si pone il
problema se un simile fatto concorre con il sequestro di persona: se la costrizione fisica è
circoscritta al tempo in cui la rapina si compie non c’è concorso, altrimenti se la costrizione
della libertà trascende il tempo della rapina si configura il concorso.
Quali reati di violenza assorbe la rapina? Percosse ex articolo 581 comma 2 mentre tutta la
violenza che oltrepassa il limite delle percosse non è assorbita e concorre con il reato a
base violenta. Stato di incapacità procurato mediante violenza articolo 613.
Comma 3bis: stessa funzione dell’articolo 624bis.
Comma 1: “più persone riunite”: l’aggravante guarda alla compresenza delle persone sul
luogo dove il fatto è commesso. Il problema nel caso di specie è che la vittima non
percepisce la presenza di entrambi gli autori: la ratio sta nella maggiore pericolosità
connessa alla sinergia tra almeno due soggetti che agiscono contemporaneamente,
dunque ratio che guarda alla maggiore inidoneità della condotta a ledere il bene giuridico
patrimonio, oppure la ratio sta nella maggiore capacità intimidatoria nella vittima dunque
maggiore lesività rispetto alla libertà di autodeterminazione che è bene tutelato
dall’articolo 628? La giurisprudenza ritiene che sia irrilevante la percezione da parte della