Elemento oggettivo
Reato comune che può essere compiuto da chiunque. La condotta è scomponibile in più atti:
Atti della condotta
- Introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora.
- Sottrazione = portar via una cosa altrui (amotio) da chi la detiene.
- Impossessamento = si ha tecnicamente quando si costituisce sulla cosa un nuovo potere di fatto che si esercita in forma autonoma, cioè al di fuori della sfera di sorveglianza di chi ha sulla cosa un potere giuridico maggiore. In pratica, l'impossessamento si realizza quando non è più sotto il controllo del precedente possessore.
Esempio di furto in supermercato: c'è una sottrazione ma non un impossessamento se il soggetto è preso prima che si sia sottratto allo sguardo delle telecamere e al personale di sorveglianza. Integrati gli elementi oggettivi.
Elemento soggettivo
È richiesto il dolo generale della consapevolezza e volontà di entrare nel luogo di privata dimora altrui, di sottrarre e impossessarsi di cose altrui e il dolo specifico di realizzare un indebito profitto.
Circostanze
Utilizzo del mezzo fraudolento = accorgimento atto a sorprendere la vittima e a superarne le eventuali capacità di difesa.
Articolo 640 c.p. (truffa)
Elementi oggettivi
- Artifizi = creazione di una falsa apparenza di una realtà che non sussiste.
- Induzione in errore = le vittime credono di aver bisogno di uno spray.
- Disposizione patrimoniale = requisito non esplicito della norma, ma ritenuto necessario dalla giurisprudenza ed è il discrimine con il furto con mezzo fraudolento. Nella truffa il danno è auto provocato dalla vittima, è la vittima che si cagiona il danno come conseguenza dell'errore in cui è stata indotta.
- Danno ingiusto e profitto ingiusto = risultato dell'atto di disposizione fatto dalla vittima stessa
Elemento soggettivo
Dolo generale che ricomprende tutti gli elementi della fattispecie. Non ricorrono tutti gli elementi perché è dalla disposizione patrimoniale che deve derivare il danno ingiusto in capo alla vittima e l'ingiusto profitto in capo all'autore. Il vero danno patrimoniale non è il prezzo della bomboletta ma il fatto che tutto sia stato sottratto nell'abitazione e questa sottrazione non deriva da un contratto con cui le vittime si sono spogliate della proprietà. L'aver pagato 10 cent è un'induzione in errore che ha causato una perdita patrimoniale ed è un fatto non punibile ex articolo 131bis o radicalmente inoffensivo.
Differenza tra truffa e furto con mezzo fraudolento
Tizio entra in casa fingendosi un impiegato dell'azienda del gas = Tizio chiede di pagare la bolletta e Caio dà i contanti, è una truffa. Se invece Tizio chiede di vedere il contatore e mentre è lasciato solo ruba un gioiello è furto con mezzo fraudolento. Il discrimine è chi compie il danno patrimoniale.
-
Reati contro la PA
-
Diritto Penale II, Reati contro il patrimonio
-
Diritto penale II - Reati contro il patrimonio
-
Diritto penale - reati contro il patrimonio - Appunti