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Reati contro il patrimonio

L'obiettivo principale nella previsione di questi reati è la protezione di determinati beni, i quali in genere hanno un valore economico: alcuni di essi presentano però un profilo plurioffensivo, tutelando, accanto ai beni patrimoniali, anche la persona. L'impostazione generale del codice in questo settore è ancora formalmente quella del 1930, a sua volta abbastanza imperniata sulle codificazioni precedenti (cod. Zanardelli e precedenti), anche se occorre evidenziare che il panorama si è modificato e complicato pur essendo rimasta inalterata la successione dei reati (elencati a partire dall'art. 624).

Classificazione discutibile

Si tratta di un pacchetto di disposizioni molto ampio, il quale ancora si presenta con una classificazione che appare estremamente discutibile: è infatti presente una distinzione tra un primo gruppo di disposizioni, inerenti reati contro il patrimonio commessi mediante violenza, ed un secondo, riguardante delitti attuati mediante frode. Tale classificazione però corrisponde alla realtà solamente per alcune delle fattispecie, mentre è fuorviante in relazione ad altre. Ad esempio, quanto al primo settore, nel furto tendenzialmente manca una componente violenta, la quale invece sussiste nella rapina o nell'estorsione; analogamente nel secondo settore troviamo il classico reato caratterizzato da frode, la truffa (art. 640), ma è discutibile che si possa parlare di reato commesso con questa modalità in relazione all'appropriazione indebita (art. 646).

Più giustificato è che il legislatore inizi col disciplinare le norme relative al furto, non perché esso rappresenti il reato contro il patrimonio più grave (e infatti così non è, anche se statisticamente è il più frequente), ma perché alcuni elementi della fattispecie ex art. 624 sono propedeutici all'interpretazione di reati più gravi collocati in disposizioni successive (ad esempio, per capire in cosa consista una rapina è necessario avere le idee chiare su alcune componenti del furto, che peraltro è un reato che non ha più una fisionomia unitaria).

Evoluzione normativa

Ancora sul piano delle considerazioni generali, questa apparente intangibilità dell'impostazione del codice del '30 è messa in crisi anche dall'evoluzione di profili di disciplina relativi a ipotesi estranee a questo settore di reati. Si pensi ad esempio alle importanti modifiche del 1974 in tema di bilanciamento delle circostanze, che presentavano dichiaratamente tra gli obiettivi principali l'alleggerimento della risposta sanzionatoria per le ipotesi di furto: e così quest'ultimo, reato pesante dal punto di vista dell'impianto sanzionatorio nel disegno originario, subì un ridimensionamento sul piano pratico delle conseguenze, soprattutto nelle ipotesi di furto aggravato (si risolve spesso in condanne a pochi mesi di reclusione).

Al contempo alcuni reati hanno visto innalzate le loro cornici edittali, tanto da far parlare di reati di allarme sociale all'interno dei reati contro il patrimonio (quasi fosse una nuova categoria): ad esempio rapina ed estorsione, nonché sequestro estorsivo, assumono una veste ancora più rilevante rispetto alla versione originaria del codice. Perciò, se può stupire che l'impianto sia rimasto, a grandi linee, lo stesso di quasi un secolo fa, è necessario riconoscere che il volto complessivo dei reati contro il patrimonio è stato modificato.

Delitti contro il patrimonio mediante violenza

Furto: momento consumativo

Il furto, come ricordato, è il parametro iniziale di valutazione delle aggressioni patrimoniali, poiché esso presenta elementi che ricorrono anche in altre fattispecie. Quanto al profilo del furto semplice, l'art. 624 si apre descrivendolo come il fatto di chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (c. 1). Con ciò si fa riferimento ad un'aggressione patrimoniale (volta a portare nella propria sfera di possesso il bene su cui si esercita l'azione furtiva) da parte di chi non ha alcun rapporto pregresso con la cosa appartenente al patrimonio altrui, oppure ha con essa un rapporto molto labile.

In altre parole, l'autore del furto sposta determinati beni dal controllo del proprietario (o di altri soggetti che ne hanno legittimo possesso) nella sua sfera di controllo. È chiaro allora come il furto si presenti con il volto di chi in genere non è nemmeno detentore della cosa e che tende ad impossessarsene spogliando il precedente possessore, e ciò indica una prospettiva molto diversa da quella del reato di appropriazione indebita che, seppur collocato topograficamente distante (art. 646), è necessario analizzare in parallelo:

  • Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a € 1.032.
  • Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
  • Si procede d’ufficio se ricorre la circostanza indicata nel capoverso o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell’art. 61.

Alcune vicende si collocano al confine tra queste due fattispecie, ma la differenza sta nel fatto che la seconda presuppone un soggetto che ha già il possesso della cosa e tende ad espandere la sua attività comportandosi come se essa fosse di sua proprietà. In altre parole, l'art. 646 fotografa la condotta dell’appropriazione partendo dal presupposto dell'esistenza di un possesso, mentre nel furto il soggetto mira a impossessarsi della cosa. Si può quindi affermare che il punto di arrivo del furto è il punto di partenza dell'appropriazione indebita, tenendo però presente che in quest'ultimo caso si tratta di un possesso legittimo.

È quindi evidente come la nozione di possesso abbia un ruolo particolarmente importante nei reati contro il patrimonio. Detta nozione è conosciuta anche in altri settori dell'ordinamento (si pensi all'art. 1140 c.c.), ma è opportuno ricordare che dottrina e giurisprudenza affermano che in ottica penalistica il concetto di possesso non coincide con la definizione datane dal codice civile (anche perché le prospettive sono diverse).

L'impossessamento come punto di arrivo del furto individua un soggetto che, attraverso l'azione furtiva, consegue il controllo della cosa altrui realizzando con essa un rapporto materiale al di fuori della sfera di sorveglianza/vigilanza di chi ha un controllo giuridico sullo stesso bene (il proprietario o un terzo). Si tratta di un'aggressione al patrimonio che nasce completamente dall'esterno, ovvero da un soggetto che non ha alcun rapporto giuridico rilevante con la cosa; viceversa nell'appropriazione indebita chi realizza l'aggressione patrimoniale lo fa dall'interno di un rapporto con il proprietario deviato in maniera illegittima, che si sostanzia infine nella condotta appropriativa.

Più nello specifico, nonostante ci si possa aspettare che la nozione di possesso, la quale gioca due ruoli diversi nel furto (momento consumativo del reato) e nell'appropriazione indebita (presupposto), si presenti con la stessa fisionomia nelle due fattispecie, è da notare che ciò, nella prassi giurisprudenziale, non sempre avviene.

Da un lato infatti la condotta di impossessamento si considera realizzata in situazioni che non sembrano corrispondere alla definizione di possesso data prima: ovvero, spesso si tende ad anticipare la soglia di consumazione del reato accontentandosi di un rapporto con la cosa forse più labile di quello che ci si aspetterebbe sul piano definitorio. Ovviamente stiamo parlando di casi particolari, per i quali c'è qualche incertezza circa il punto che separa il tentativo dalla consumazione: nella giurisprudenza viene considerato aver già realizzato un impossessamento colui che ha prelevato gli oggetti pur essendo sorpreso ancora all'interno dell'immobile in cui stava esercitando l'azione furtiva; altre volte l'impossessamento si considera realizzato con il solo occultamento della cosa in un luogo, con l'intenzione di tornare a prenderla, o sulla propria persona (ovvero su oggetti, quali il cappotto o l'automobile, che accompagnano l'autore del reato).

Quest’ultimo non costituisce però un punto unanime: frequentemente nelle massime si legge che ha già conseguito il possesso chi ha occultato la cosa pur non riuscendo ad allontanarsi dal luogo in cui è tenuto il comportamento, ma c'è anche chi ritiene che, nella medesima situazione, non vi sia ancora un pieno impossessamento perché questo non si realizza finché il soggetto non consegue una completa autonomia.

Si può peraltro notare come la prima interpretazione dilati la consumazione del reato, restringendo al contempo l'area del tentativo: in altre parole si tende qui a far coincidere i momenti di sottrazione e impossessamento, che invece a rigor di logica dovrebbero essere tenuti separati.

L’area in cui è possibile riconoscere un certo spazio al tentativo, oltre al caso di chi non è nemmeno riuscito a toccare la cosa, riguarda le ipotesi di sottrazione di oggetti esposti al pubblico in luoghi quali strutture commerciali nei quali è previsto un sistema di vigilanza (umano o attuato attraverso apparecchiature): in questi casi, se un soggetto preleva un bene e lo occulta, mostrando così chiaramente di non volersi presentare alle casse per il pagamento, ma non riesce ad allontanarsi perché fermato dal personale di vigilanza, si ammette che il furto è tentato perché l’autore ha sottratto la cosa ma non ha realizzato un effettivo impossessamento. Altre volte però, in vicende analoghe, l’interpretazione è differente ed anticipa la soglia di consumazione: il soggetto è incriminato per furto consumato anche se, dopo aver sottratto la cosa, non è riuscito ad allontanarsi.

Questa è una lettura dell’impossessamento che va un po’ aldilà della definizione che tutti sembrano condividere, la quale quindi non è sempre applicata con coerenza. Ciò avviene ad esempio quando nella struttura commerciale vi siano le c.d. barriere antitaccheggio, le quali rendono evidente il momento consumativo: se il soggetto viene fermato a causa dell’allarme si considera realizzato il solo tentativo; viceversa, se ciò accade all’esterno della struttura, l’impossessamento si ritiene avvenuto. Possiamo leggere in tutto ciò una tendenza dilatatoria del furto consumato, la quale poi si riflette anche in certi rapporti con altre figure di reato.

Impossessamento e sistemi di antifurto satellitare

Recentemente si è posto qualche dubbio circa il prelevamento indebito o sottrazione di veicoli dotati di antifurto satellitare. Che l'antifurto ordinario non impedisca l'impossessamento costituisce un dato acquisito, ma si ha incertezza in quelle situazioni in cui il sistema di controllo si traduce in un meccanismo di tipo elettronico che manda segnali ad una centrale e che consente un controllo a distanza dell'oggetto.

In alcune sentenze si è detto che la sussistenza di un sistema di antifurto satellitare, il quale consente di individuare la collocazione del veicolo, non impedisce che si sia di fronte ad un furto consumato; in altre pronunce invece la giurisprudenza è apparsa più possibilista, affermando che nonostante il veicolo sia stato effettivamente spostato, lo stesso è sempre rimasto sotto l'occhio vigile dell'impianto, impedendo ciò che il ladro ottenga una disponibilità autonoma al di fuori della sorveglianza del satellite (ciò sembra apparentemente riconducibile a quella linea interpretativa inerente il controllo effettuato nell'immediatezza dal vigilante, per il quale si è abbastanza sicuri che sia ravvisabile solo un tentativo).

Ciononostante la Cassazione ha comunque ritenuto, nella maggioranza dei casi, che il solo fatto di aver spostato l'auto integri un impossessamento (quindi un reato consumato), sottolineando che l'esistenza di tale antifurto non significa che vi sia un soggetto che controlla visivamente il veicolo protetto (si tratta di un sistema che interviene a richiesta sulla base di un impulso di avvertimento, e che consente di identificare la collocazione attuale del veicolo solo nel momento in cui quest'ultimo è stato ampiamente rimosso dal luogo in cui si trovava; perciò nella fase intermedia, quella tra lo spostamento del veicolo e la sua localizzazione, si sostiene che il soggetto agente sia riuscito a realizzare un impossessamento, seppur di breve durata).

Come ben si capisce, si tratta di situazioni in cui ogni giudice può avere la propria opinione, la quale dipende non tanto dalla definizione di possesso (che abbiamo visto essere tendenzialmente univoca) quanto dalla sua interpretazione (nel caso appena analizzato, ad esempio, si valorizza l'allontanamento della cosa tralasciando il fatto che poi la stessa è recuperabile).

Furto su mezzi pubblici

Ulteriore ipotesi classica di discussione attiene a certe forme di borseggio, quale quello attuato su un mezzo pubblico. Senza dubbio se il borseggiatore riesce a scendere dall'autobus e viene rintracciato quando ormai si è allontanato, il reato è consumato; viceversa, problemi sorgono nel caso in cui la vittima si avveda immediatamente della sparizione del proprio bene, e richiamando su di sé l'attenzione impedisca l’allontanamento dell'agente. In tali casi la Cassazione spesso riconosce la consumazione del furto, ma si sono comunque viste sentenze in cui si è dato il solo tentativo (perché il derubato aveva ancora vigilanza sulla cosa).

Quindi: tendenzialmente vi è un’interpretazione dell'impossessamento che tende a sovrapporsi alla mera sottrazione della cosa; in casi particolari vi è però una linea interpretativa, molto forte in dottrina e debole in giurisprudenza, che fa coincidere l'impossessamento con l'effettiva disponibilità autonoma della cosa stessa da parte del soggetto agente.

Furto vs appropriazione indebita

Ci si può chiedere se ravvisare il possesso in situazioni ancora labili, ovvero nelle quali può apparire dubbio che vi sia stato un impossessamento, si rifletta anche nell'individuazione del presupposto dell'appropriazione indebita. In realtà la risposta è negativa, poiché in riferimento all'art. 646 si dà una lettura più rigida del concetto di possesso: per riconoscerlo quale presupposto dell'appropriazione indebita la giurisprudenza tende a richiedere un rapporto particolarmente qualificato con la cosa, che si sviluppi all'interno di uno schema contrattuale o comunque di un rapporto giuridicamente strutturato.

Ad esempio: se un soggetto, per effettuare un trasloco, stipula un contratto di trasporto con il titolare di una ditta specializzata, e quest'ultimo sottrae qualcuno degli oggetti che sta trasportando, si vedrà probabilmente incriminato per appropriazione indebita, in quanto tiene un comportamento incompatibile con il titolo del possesso. Infatti i beni sono stati a lui affidati sulla base di un contratto, a seguito del quale il proprietario perde temporaneamente il possesso degli oggetti a favore della controparte contrattuale (si tratta comunque di un possesso finalizzato e delimitato).

Cosa dire invece se la stessa condotta è tenuta non dal titolare della ditta di traslochi, ma da uno dei suoi dipendenti? Alcune pronunce affermano che quest'ultimo debba rispondere del reato di furto. Ancora di recente una sentenza ha sottolineato che l'autista di un tir, qualora sia un dipendente, è autore di un furto perché non ha il possesso delle cose altrui: è vero che egli le trasporta in una situazione in cui non compare un'altra persona che ha il controllo e la vigilanza sulle stesse, così da sembrare una situazione in cui si muove in una certa autonomia, ma nonostante ciò la giurisprudenza (nelle non frequentissime sentenze in materia) afferma che l'autista non ha il possesso della cosa e quindi risponde di furto.

Forse un po' di anni fa si sarebbe potuta leggere la questione in un'ottica particolare: il fatto di insistere sul furto, preferendolo all'appropriazione indebita, era giustificabile sulla base del fatto che questo era punito molto più gravemente rispetto ad oggi grazie al gioco pesante delle aggravanti speciali non bilanciabili, e che era procedibile, in ogni sua ipotesi, d'ufficio. Viceversa l'appropriazione indebita è sempre stata procedibile a querela, salvo i casi di aggravante relativa alla prestazione d'opera e ai rapporti in cui c'è violazione di un dovere contrattuale. Occorre però tenere presente che, con il passare degli anni, la prospettiva è cambiata: il furto è stato alleggerito a causa del bilanciamento, senza contare che la sua ipotesi semplice è ora procedibile a querela.

Dato ciò, ora può essere problematico perseguire l'autore di un furto: infatti, se la vittima non ha presentato querela, e non viene trovata un'aggravante, il reato è improcedibile. Si nota quindi che nella fase attuale la distanza tra furto e appropriazione indebita si è accorciata (la differenza è meno vistosa e le pene non sono distanti) e allora tenere così ferma questa interpretazione riduttiva dell'appropriazione indebita per lasciare campo al furto non ha più tanto senso (ma come al solito, sul piano formale, è bene inquadrare correttamente le diverse fattispecie).

Quindi: il concetto di possesso è diverso a seconda dei contesti in cui ci si muove. Inoltre quanto all'appropriazione indebita si riconosce con maggior difficoltà il possesso come suo punto di partenza rispetto alla facilità con cui invece lo si considera punto di arrivo nel furto.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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