Il reato di rapina
Parte 8 - I reati contro il patrimonio
I reati contro il patrimonio costituiscono un settore importante soprattutto per la loro frequenza statistica. Si tratta, in ogni caso, di fattispecie con minore allarme sociale rispetto ai reati contro la persona. Nell’ambito dei reati contro il patrimonio, settore che a grandi linee è rimasto quello del 1930 (anche se la riforma del 26/03/2001 ha modificato le carte in tavola, per quanto riguarda alcuni aspetti), si è però creata una frattura tra un gruppo di fattispecie che è rimasto essenzialmente composto da delitti rivolti esclusivamente contro il patrimonio ed un secondo gruppo di fattispecie che oltre ad offendere il patrimonio, coinvolge molto da vicino la persona.
Questo secondo gruppo di fattispecie si è gradualmente distaccato dagli altri reati contro il patrimonio ed ha interessato maggiormente il legislatore. A metà degli anni settanta ha preso piede una tendenza, per lo più non pianificata dal legislatore, che ha distanziato le ipotesi più classiche, ma meno pericolose (furto – appropriazione indebita – truffa), dai reati che coinvolgono anche la persona (rapina – estorsione – sequestro estorsivo), definiti di “maggiore allarme sociale”, che in quanto tali sono diventati più rigorosi in ordine alle conseguenze sanzionatorie. In particolare, il sequestro estorsivo si è trasformato in un reato che tutela maggiormente la persona rispetto al patrimonio.
Il legislatore, in particolare, si è mosso su due fronti. Da un lato, ha inasprito le sanzioni per i reati contro il patrimonio di maggiore allarme sociale, andando ben oltre le scelte effettuate dal codice Rocco ed arrivando all’inizio degli anni novanta ad inasprire le pene dell’estorsione, che è diventato un reato per cui risulta ora assai difficile non finire in galera. Dall’altro lato, gli altri reati meno pericolosi, pur rimanendo formalmente identici sul piano della cornice sanzionatoria, hanno subito di fatto una diminuzione dell’apprezzamento giudiziale in quanto nel 1974 è stato introdotto il bilanciamento a tutto campo delle circostanze, che ha di fatto neutralizzato le numerosissime e pesanti aggravanti del furto (che, in presenza combinata, portavano la cornice edittale da tre a dieci anni).
Per fare un esempio piuttosto semplice, se un soggetto, prima della riforma del 1974, rubava una macchina spaccando il vetro, cioè prelevava una cosa che nel linguaggio del codice viene definita “esposta alla pubblica fede”, partiva da un minimo di pena di tre anni di reclusione, che anche nelle ipotesi di applicazione delle attenuanti generiche, si poneva al limite di tolleranza minimo della sospensione condizionale della pena. Lo stesso fatto, dopo la riforma del 1974, valutato nel quadro di un bilanciamento magari operato generosamente, può determinare la neutralizzazione delle due aggravanti grazie all’applicazione delle attenuanti generiche, con ciò ritornando all’applicazione della pena prevista dall’articolo 624 (15 giorni di reclusione minima).
Attualmente, in un caso come quello evidenziato nell’esempio appena fatto, è facile essere condannati a 6/8 mesi di reclusione, ma ben difficilmente si arriverà a pene superiori ai due anni. Quindi, per quanto riguarda i reati esclusivamente contro il patrimonio, se almeno formalmente non è cambiato nulla (nel senso che le norme sono rimaste quelle scritte dal legislatore del 1930), nel trattamento concreto della prassi giudiziaria la situazione è profondamente cambiata. Se a ciò si aggiunge il fatto che la cornice edittale per i reati aggravati di rapina e di estorsione è diventata più severa risulta facile capire come la distanza tra i reati esclusivamente contro il patrimonio e i reati contro il patrimonio che coinvolgono anche la persona è diventata abissale.
Distinzione nei reati contro il patrimonio
Nei reati contro il patrimonio, pur rimanendo in vigore la distinzione di base, che si trova nei manuali e nel codice stesso, fra i reati contro il patrimonio mediante violenza e reati contro il patrimonio mediante frode, sono presenti in verità realtà profondamente differenziate. Ad esempio, tra i reati contro il patrimonio commessi mediante violenza è collocato il furto (chiaramente ivi collocato per contrapporlo ai comportamenti fraudolenti come la truffa), anche se in realtà la violenza non risulta una componente tipica del furto. Il furto ha un peso complessivamente minore rispetto ad altri reati in cui la componente violenza si esercita nei confronti della persona (rapina, estorsione e sequestro a scopo di estorsione) e nei quali il coefficiente di gravità è indicato dal particolare atteggiamento del legislatore piuttosto che dalla classificazione nel gruppo di reati stabilita dal legislatore del 1930.
È perciò chiaro come la categoria dei reati contro il patrimonio risulti ormai assai eterogenea. Peraltro, sul piano dell’analisi teorica e strutturale, è bene vedere queste fattispecie in una successione che in qualche misura segua l’ordine codicistico, perché, essendo alcune fattispecie costituite da una componente presente nel furto più una componente aggiuntiva costituita da violenza o minaccia, è utile chiarire da subito gli elementi comuni che incrociano il furto con la rapina, per poi passare all’analisi dei reati di maggiore gravità. È opportuno iniziare l’analisi dei reati contro il patrimonio con il furto, saltando il tradizionale capitolo introduttivo in cui si parla in termini molto astratti del patrimonio come oggetto di tutela, della nozione di profitto, di quella di impossessamento, ecc, in quanto questi concetti possono essere direttamente ricollegati alle diverse fattispecie criminose. Quindi, anche se la manualistica preferisce affrontare il tema con trattazioni generali, didatticamente parlando, è più utile partire da ipotesi concrete.
Problematiche comuni per furto ed appropriazione indebita
Per esaminare il furto, fattispecie collocata tra i reati contro il patrimonio commessi mediante violenza, è utile muoversi in parallelo con l’ipotesi di appropriazione indebita che, pur collocandosi nell’ordine codicistico tra i reati contro il patrimonio commessi mediante frode, talvolta, gioca in qualche misura un ruolo alternativo al furto.
Il furto è regolamentato dall’articolo 624 del codice penale (l’articolo 625 contempla le aggravanti mentre il 626 prevede le figure minori di reato), l’appropriazione indebita è regolamentata dall’articolo 646 (l’articolo 647 regola le figure minori). Fino al 1999, il furto, sia semplice che aggravato, era perseguibile d’ufficio e non prevedeva un minimo edittale. Con la legge di riforma numero 205 del 1999, il furto semplice (ma non quello aggravato) è diventato perseguibile a querela della persona offesa ed è stato introdotto un minimo edittale di 6 mesi. L’appropriazione indebita, invece, fin dal 1930 è perseguibile a querela e non prevede un minimo edittale. La previgente differenza in relazione alla procedibilità tra le due fattispecie reato ha fatto sì, come si avrà modo di vedere, che in alcuni casi la giurisprudenza preferisse inquadrare determinate condotte nel furto anziché nell’appropriazione indebita. Oggi, questo problema è venuto meno anche se, in ogni caso, il limite edittale di 6 mesi previsto per il furto (rispetto ai 15 giorni previsti per l’appropriazione indebita) potrebbe favorire una tendenza espansiva del furto.
Articolo 624 codice penale – Furto
- [1] Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a 516.
- [2] Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica ed ogni altra energia che abbia un valore economico.
- [3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n.7 e 625.
È utile visualizzare queste due fattispecie su un piano comune perché si tratta di due forme di aggressione al patrimonio che, in primis, prescindono (salvo ipotesi minimali) da elementi di violenza e, in secondo luogo, sono sanzionate in maniera sufficientemente omogenea. Tuttavia, le due fattispecie partono da situazioni diverse. Commette una condotta tipica di furto chi, non avendo alcun pregresso rapporto qualificato con la res altrui, realizza una condotta di impossessamento. Nell’appropriazione indebita si parte, invece, da una situazione di possesso, che quindi anziché rappresentare il punto di arrivo della fattispecie rappresenta il punto di partenza. Realizza una condotta di appropriazione indebita chi detiene il possesso su una cosa di cui si appropria; in pratica, un po’ tautologicamente l’articolo 646 incrimina di appropriazione indebita chi si sia appropriato della cosa altrui di cui detenga già il possesso, ossia chi trasforma il rapporto che detiene con la cosa (ad esempio, Tizio noleggia una videocassetta ed anziché restituirla se la tiene).
Entrambe le fattispecie sono attualmente procedibili a querela salvo che siano presenti circostanze indicate dalle norme, la competenza è attribuita al tribunale monocratico.
Articolo 646 codice penale – Appropriazione indebita
- 1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032.
- 2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
- 3. Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'art. 61 (l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità).
Consideriamo innanzi tutto che l’appropriazione indebita non è un reato aggravato (se si eccettua la generale aggravante del c. 11 art. 61), è trattato in modo più mite ed è punibile a querela. Dopo il 1974 col bilanciamento delle circostanze la distanza tra i due reati si è assai ridotta. Mentre il furto consiste in un’aggressione patrimoniale proveniente dall’esterno, nell’appropriazione indebita l’aggressione viene dall’interno.
A) La nozione di possesso nel furto
Il concetto di possesso può essere oggetto di due letture in quanto da un lato segna il momento consumativo del furto, condotta volta proprio a realizzare il possesso sulla cosa, mentre dall’altro è il presupposto di partenza dell’appropriazione indebita, su cui si va ad innestare la condotta vietata. È opportuno a questo punto precisare il significato di “impossessarsi” e di “avere il possesso della cosa”. Su questo terreno, malgrado i due reati non siano di recente invenzione, non esiste un grande accordo tra l’indirizzo giurisprudenziale (prevalentemente della Cassazione) e l’ottica in cui si colloca la dottrina prevalente. Si realizza comunque un possesso su una cosa quando si instaura un rapporto materiale autonomo rispetto a chi sulla cosa vantava un rapporto precedente. Nella prassi giurisprudenziale questo concetto appare un po’ più sfumato.
Per la dottrina, la nozione di possesso (che non corrisponde a quella delineata dall’articolo 1140 del codice civile, in quanto si muove in una prospettiva diversa e deve essere ricostruita in un’ottica prettamente penalistica), consiste nella signoria o controllo su una cosa. In questo campo il possesso si può definire come il rapporto materiale con una cosa sviluppato al di fuori della sfera di controllo e di vigilanza del soggetto che su quella cosa detenga un potere giuridico maggiore. Affinché ci possa essere possesso, si deve instaurare un rapporto con la cosa senza che il proprietario tenga sotto controllo la cosa stessa. Ad esempio, se Tizio si avvicina a Caio e consulta il suo codice, Caio non perde il possesso del codice e Tizio non lo acquista; se, invece, Tizio afferra il codice di Caio e si allontana sparendo in pochi istanti, è intuitivo che ad un certo punto Caio perderà il possesso sulla cosa, che verrà acquisito da Tizio (che nel contempo ha commesso un furto).
Per l’indirizzo dottrinale, occorre qualche elemento supplementare, oltre al semplice mettere le mani sulla cosa, per realizzare il possesso in quanto è necessario che si consolidi una situazione in cui non esista più la possibilità di tenere sotto controllo l’oggetto ed in cui chi lo ha sottratto ne acquisti una piena disponibilità. È necessario, quindi, instaurare un dominio sulla res al di fuori della possibilità di controllo sull’oggetto del proprietario. È chiaro che, a differenza del possesso, la proprietà non muta titolare.
Per la giurisprudenza la nozione di possesso è sostanzialmente diversa in quanto si ritiene che occorra avere avuto un rapporto di disponibilità materiale della cosa e si sottolinea che è assolutamente irrilevante ogni criterio spaziale e temporale relativamente a questa situazione di fatto che si instaura nei confronti dell’oggetto. In pratica, la nozione della giurisprudenza tende a fondere quelli che nella scansione normativa sembrerebbero due momenti ben distinti, potenzialmente distanziati, ossia il sottrarre la cosa e l’impossessarsi della cosa. I due momenti, infatti, vengono fatti coincidere al punto che si ritiene che si possa realizzare una condotta di furto consumato anche nel caso in cui sia semplicemente presa in mano la cosa togliendola, anche per pochi istanti, al precedente possessore.
La giurisprudenza, come si evince da numerose pronunce della Cassazione, ha considerato consumato il comportamento di chi ha sottratto oggetti da un’abitazione e, quindi, non riuscendo ad allontanarsi, li ha poi gettati perché sorpreso da qualcuno. Rientra nell’impossessamento consumato, anche il comportamento di chi, a bordo di un autobus, ha sottratto il portafoglio ad un passeggero non riuscendo però né a mimetizzarsi né a scendere dal mezzo ed essendo quindi costretto a mollare la presa immediatamente perché bloccato. In queste due situazioni delineate, si tende ad anticipare il momento dell’impossessamento sfuggendo dalla definizione di possesso che la dottrina normalmente offre sul piano descrittivo. Nella visione, improntata su un certo rigore, data dalla giurisprudenza, per realizzare l’impossessamento basta, in definitiva, avere messo le mani sulla cosa, da cui si evince che il semplice fatto di aver preso un oggetto ed esserselo infilato in tasca è considerato impossessamento.
Nella tipologia classica di questo tipo di micro-fatti esiste un settore rimasto quasi indenne dal rigore interpretativo, come è chiaramente evidenziato in una pronuncia della Cassazione, che ha ravvisato un tentativo di furto e non una condotta consumata (ossia un tentato impossessamento e non un impossessamento compiuto) nel fatto di chi preleva in un supermercato oggetti offerti alla clientela su un bancone e cerca di occultarseli addosso, ma rimanendo sotto il controllo del personale di sorveglianza, viene bloccato immediatamente senza neanche il bisogno di scomodare la segnaletica acustica di allarme. Solo in questo caso, si ritiene che, se fin dall’inizio il comportamento, volto a sottrarre una cosa, è compiuto sotto la vigilanza del derubato o di personale che ad esso faccia riferimento, non si consolidi il possesso e sia configurabile solamente un tentativo di reato. Secondo la giurisprudenza se il furto viene, invece, scoperto durante il passaggio attraverso la barriera di controllo rientra senza ombra di dubbio nella condotta consumata. In pratica, in tutti i casi, differenti da quello illustrato, la giurisprudenza tende a considerare il furto consumato e non tentato. In una recente pronuncia della Cassazione è stato affermato che il fatto compiuto eludendo la vigilanza dei commessi risulta anche aggravato dalla destrezza, con conseguente spostamento della procedibilità che diventa d’ufficio.
La giurisprudenza dei gradi inferiori si è spesso discostata dalla Cassazione. Infatti, dalle poche pronunce relative pubblicate, emerge che alcuni giudici reputano realizzato l’impossessamento solo quando il soggetto autore del fatto sia riuscito a sganciarsi da chi poteva immediatamente rimettere le mani sulla cosa, fatto che sta a significare che in un supermercato solamente con il superamento della barriera sonora di controllo il furto può considerarsi consumato. In un caso, in cui un soggetto stava occultando la merce all’interno del supermercato, il fatto è stato considerato come tentato furto perché non si era ancora consolidato il possesso. Il discorso sarebbe stato diverso se il soggetto avesse caricato la refurtiva su un veicolo, ma fosse stato fermato ad un posto di blocco a 200 metri di distanza.
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Reati contro il patrimonio, diritto penale parte speciale
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Diritto Penale II, Reati contro il patrimonio
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Diritto penale 2 parte speciale