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RICICLAGGIO

La posizione centrale, pressoché inattaccabile della ricettazione nel colpire comportamenti collocabili dopo il compimento di reati pregressi, è stata messa in discussione dall'evoluzione subita dal reato di riciclaggio.

ARTICOLO 648 BIS CODICE PENALE – Riciclaggio (ex legge 128 del 1993)

  1. Fuori dei casi di concorso nel reato (clausola di sussidiarietà), chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1032 ad euro 15493.
  2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita

La pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.[4] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. La fattispecie del 648 bis sconta, in virtù del suo nomen iuris, un difetto di origine in quanto riceve la sua denominazione più dal linguaggio giornalistico e dalla sociologia del diritto che dal terreno strettamente normativo. Il concetto di riciclaggio, infatti, evoca l'idea di qualcosa che non può viaggiare con un certo volto e perciò deve essere trasformato in qualcosa di diverso.

A) Prima fase

La fattispecie è stata introdotta nel sistema solo nel 1978 (attraverso il testo del decreto legge 59 del 1978, convertito poi nella legge 191 del 1978) e, in origine, ha avuto un ambito di applicazione decisamente limitato. La disposizione si collocava in un'ottica di repressione di fenomeni di supporto a categorie ben delimitate di reati, anzi, a dire il vero, ancora da delimitare, al di là di quelle che erano le indicazioni.

del legislatore dell'epoca. Il legislatore del 1978, infatti, parlava di "comportamenti diretti a sostituire denaro o beni o valori provenienti dal sequestro estorsivo, dalla rapina aggravata e dall'estorsione aggravata". ARTICOLO 648 BIS CODICE PENALE - Riciclaggio (testo originario) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei suddetti reati ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione a lire ventimilioni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente. In realtà, era ben difficile che si potesse porre in relazione alla rapina, un problema.di solito avveniva in contanti, quindi con banconote che potevano essere facilmente tracciate. In questo caso, il soggetto che riceve il riscatto potrebbe avere difficoltà a utilizzare direttamente il denaro senza destare sospetti. Pertanto, potrebbe essere necessario ricorrere a un intermediario che si occupi di "ripulire" il denaro, ovvero di sostituire le banconote tracciate con altre non riconoscibili. È importante sottolineare che il riciclaggio di denaro è un reato grave e punibile dalla legge. Pertanto, l'ipotesi di ricorrere a un intermediario per ripulire il denaro proveniente da un riscatto è solo un esempio teorico e non deve essere incoraggiata o considerata come una soluzione legale. In conclusione, la rapina in banca e il pagamento di un riscatto sono due situazioni diverse che possono comportare diverse problematiche legate alla gestione del denaro. Tuttavia, in entrambi i casi, è importante ricordare che il riciclaggio di denaro è un reato e che è necessario rispettare la legge.

Era, in genere, effettuato, con banconote di cui veniva annotato il numero di serie, in modo da avere un punto di riferimento per le indagini successive. In questo contesto, poteva avere un senso ipotizzare la condotta di un soggetto, estraneo al sequestro estorsivo, intervenuto per ripulire il denaro proveniente dal sequestro, in quanto quel denaro aveva in sé un'impronta di riconoscimento che poteva portare ad una individuazione. Da qui nacque l'importanza della presenza di un soggetto, il riciclatore, eventualmente incardinato in qualche banca o istituzione finanziaria, in grado di evitare i controlli e di immettere le banconote scottanti nel circuito, senza andare incontro a problemi. Questo soggetto attuava la condotta descritta dalla norma, cioè una condotta di vera e propria sostituzione, perché non potendo immediatamente accreditare, per non sottoporsi a controlli, il denaro a chi gli faceva il versamento, restituiva subito una somma di denaro al soggetto.

collegato allabanda di estorsori, per poi immettere in piccoli quantitativi in circolazione ildenaro "sporco" ottenendo così la non individuazione dei colpevoli. Tuttoquesto rientrava nella logica della condotta di chi si appropria di un bene e losostituisce in modo da consentirne l'ingresso nel circuito finanziario.Questa visione, seppur significativa, risultava assai limitata, al punto da averesporadicissime applicazioni, talvolta perché le operazioni di ripulituravenivano svolte con molta attenzione, senza dar luogo alla possibilità di esserescoperte, talaltra perché, magari, il riciclatore era talmente legato alsequestratore che finiva per rispondere di concorso nel sequestro.85Il reato di rapinaB) Seconda faseLa situazione è incominciata a cambiare quando il problema del riciclaggio haassunto rilevanza a livello internazionale, in chiave più ampia, molto piùarticolata, anche qualitativamente diversa e non

più legata ad un fattore nostrano come il sequestro estorsivo con le banconote del riscatto presegnalate. Si è cominciato, infatti, a parlare di riciclaggio con significato più specificamente giornalistico, cioè con riferimento ad operazioni di soggetti (i cosiddetti "colletti bianchi" inseriti in circuiti finanziari), che consentono alla criminalità organizzata di utilizzare i proventi dell'attività illecita senza suscitare particolari sospetti, accertamenti e guai giudiziari. Si tratta di un fenomeno di un certo interesse non soltanto perché coinvolge la criminalità organizzata, ma anche perché rappresenta un'alterazione delle regole del mercato e della concorrenza leale tra operatori finanziari o di altro tipo. L'esistenza di questi ingenti capitali, provenienti da ben note fonti di approvvigionamento (traffico di stupefacenti, traffico di armi, ecc...) ed introdotti nel circuito legale, finisce

per consentire o acquisizioni massicce daparte di determinati soggetti in settori economici importanti o, comunque, diintervenire in un settore senza scontare quelle difficoltà di reperimento dellerisorse finanziarie che affronta ogni normale imprenditore.

Si è cercato, quindi, di punire il fenomeno del riciclaggio per colpirechi non sta alle regole del gioco, individuando i soggetti che, inserendosi in uncircuito di operatori agiscono in modo scorretto. La criminalità organizzata,infatti, tende non soltanto ad impiegare i proventi delle attività nei circuitiillegali, ma cerca anche di trovare collocazioni nel circuito legale al fine diottenere ulteriori introiti per sostenere le attività illecite.

Questo fenomeno dilagante ha suggerito anche ad altri ordinamenti,tendenzialmente permissivi, di intervenire; non a caso, una delle primelegislazioni complete in materia è nata negli USA nel 1986. Questa normativa,tra le altre cose, individuava una

soglia di rilevanza del fenomeno, in origine, fissata in 10.000 dollari. Il discorso ha trovato presto sensibili anche i paesi europei, nei quali il fenomeno è stato preso in considerazione in un momento successivo rispetto al modello statunitense. Anche la Comunità Europea (fine anni '80, primi anni '90) ha iniziato a prendere in considerazione il problema, mentre una convergenza di fattori ha portato il problema del riciclaggio all'attenzione del legislatore, in un'ottica che tende sempre di più a dilatarsi. In Italia, un primo intervento formale è avvenuto nel 1990, quando, dando esecuzione ad un'indicazione proveniente dalla Convenzione ONU di Vienna contro la droga del 1988, è stata esteso il reato di riciclaggio anche ai proventi derivanti dal traffico di stupefacenti. Nel frattempo, è anche maturato un intervento normativo, non direttamente penale, funzionale alla prevenzione del riciclaggio, che in Italia ha

portato all'emanazione della legge 197 del 1991.

Il reato di rapina

Questa normativa viaggia di pari passo con l'adozione di una Direttiva europea in materia di riciclaggio, dove però si parla di riciclaggio in termini generali, perché, ovviamente, non risultano soltanto il sequestro di persona o il traffico di stupefacenti che possono dar luogo alla produzione di capitali di origine illecita. La direttiva vincola i Paesi europei a prendere in considerazione, anche sul piano penale, questo fenomeno.

L'Italia, da parte sua, è approdata alla predisposizione di una normativa di controllo dei flussi finanziari con la funzione di ostacolare le operazioni di riciclaggio.

La legge 197 del 1991 prevede che le operazioni di valore superiore a 20 milioni (ora 10329,14 euro, ex articolo 1) non possano essere compiute liberamente, ma debbano passare attraverso gli intermediari abilitati. Risultano intermediari abilitati tutti quei soggetti che appartengono al circuito

bancario osono operatori finanziari non bancari, che, per agire, devono accreditarsi pressoun albo tenuto dal Ministero del Tesoro. L’intermediazione non è, diconseguenza, una professione libera, ma vincolata da una formalizzazioneidonea ad individuare gli operatori del settore.

Gli operatori, che rappresentano un canale obbligato per compiere questeoperazioni, devono rispettare obblighi ben precisi, posti in funzione ditrasparenza e quindi, in via mediata, di prevenzione da movimenti di soggettiche riversino sul mercato le risorse che hanno prodotto illecitamente.

La legge 197 del 1991 prevede, in primo luogo, obblighi diidentificazione (per transazioni superiori al valore minimo previsto bisognaindicare chi le compie, a favore di chi, la causale, cioè il motivodell’operazione);

In secondo luogo sono previsti obblighi di registrazione, che, una volta aregime, devono essere tutti nella dimensione informatica in modo.
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A.A. 2010-2011
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Pisa Paolo.