Reati contro il patrimonio
Iniziamo l’analisi dei reati contro il patrimonio. Questo gruppo di reati è organizzato non secondo un criterio di gravità. Abbiamo visto che in tema di tutela della vita umana, si partiva dall’omicidio doloso a scalare, secondo un criterio di logica composizione. Il punto di partenza è offerto dal furto. Nell’ambito del reato previsto dall’art 624 diremo meglio i furti. Perché si inizia con il furto? Compaiono alcuni elementi che rinveniamo anche in reati a struttura più complessa. Come si può vedere dal codice c’è una classificazione discutibile, ma che si po' prendere in considerazione.
Reati contro il patrimonio mediante violenza
La prima parte dei reati contro il patrimonio sono i reati contro il patrimonio mediante violenza. In realtà, la violenza e la minaccia sono componenti di alcuni di questi reati, ma non di tutti. Infatti, il furto comune, previsto dall’art 624, si caratterizza per un’aggressione al patrimonio che però avviene senza violenza o minaccia, perché altrimenti si passerebbe nell’ambito dei reati immediatamente successivi, la rapina del 628, l’estorsione del 629, per non parlare del sequestro estorsivo del 630.
Reati contro il patrimonio mediante frode
D’altra parte, anche il secondo gruppo che poi esamineremo, viene definito reati contro il patrimonio mediante frode, ma la frode chiaramente è soltanto nella truffa, art 640, mentre non c’è una vera e propria frode nell’appropriazione indebita, non c’è una vera e propria frode nella ricettazione. Al di là di questa classificazione, che lascia un po’ il tempo che trova, è importante comprendere che i reati contro il patrimonio hanno subito un’evoluzione legata al maggior o minor allarme sociale che essi suscitano.
In questo ambito si ha avuto un’accettazione per alcune ipotesi di furto e un rigore sanzionatorio crescente nel tempo per le ipotesi di reato caratterizzate da violenza e minaccia, come rapina ed estorsione, fino al massimo raggiunto dall’art 630, in tema di sequestro estorsivo.
Il furto comune
Partendo dal furto, inevitabilmente, perché presenta alcune componenti che influiscono in altri reati, possiamo dire che siamo di fronte ad una fattispecie base, che è il furto comune delineato dall'art 624 e ormai una serie di figure speciali di furto che prendono campo prevalendo sulla figura generale e generica del furto comune dell’art 624.
Infatti, rispetto alla versione originaria del codice, compare, dopo la norma di apertura, l’art 624 bis che contiene alcuni furti autonomi che rappresentano alcune tipologie di furto ritenute più pericolose, maggiormente lesive dei beni anche della persona e che hanno ricevuto, quindi, un’attenzione maggiore da parte del legislatore.
Per quel che riguarda la struttura base, il furto è un reato di pura condotta, una condotta che è descritta in termini di impossessamento. Certo, leggendo bene la norma si coglie che c’è in qualche modo un’interfaccia dell’impossessamento, che è la sottrazione. Il legislatore in più parti incrimina chiunque si impossessa di una cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene. Ma in molti casi, la distinzione tra sottrazione e impossessamento non è facilmente così percepibile.
In altri, invece, indica effettivamente un doppio momento di concretizzazione del furto, in cui prima c’è una sottrazione e poi un impossessamento. Tutto questo deve avvenire con un dolo specifico con il fine di trarre profitto.
Nell’interpretazione di questo reato, pur tradizionale, si sono avvicendate posizioni diverse, sia da parte degli interpreti sia nella giurisprudenza. Sulla nozione di impossessamento c’è stata un’evoluzione. Per decenni ha prevalso un’interpretazione molto leggera di impossessamento, facendolo coincidere con il mettere le mani su una cosa, sfumando, quindi, la differenza rispetto al concetto stesso di sottrazione. Era una posizione, questa, che tendeva ad anticipare il momento consumativo del furto.
Esempi di furto
Facciamo qualche esempio: un soggetto entra in un locale e afferra una borsa e cerca di allontanarsi. Nella visione più risalente, questo era già un furto consumato. Cioè, l’autore del fatto acquisiva un controllo relativo della cosa ma, in qualche modo, instaurando un rapporto materiale con la stessa. Questo bastava per dire che il furto era già realizzato.
Lentamente si ha avuto un ammorbidimento di questa interpretazione in giurisprudenza e si è cominciato a dubitare della piena realizzazione quando questo contatto materiale con la cosa avveniva sotto il controllo del proprietario o del soggetto che esercita il controllo per conto del proprietario. Questo è ben evidenziabile nei furti realizzati nelle strutture commerciali più complessi, quali supermercati, alimentari e non: in un primo momento si dice che chi preleva, con l’intenzione di portarlo via, un oggetto e non lo presenta alle casse o cerca comunque di superare il controllo delle casse, si sosteneva che, già in quel momento si era realizzato il furto.
Quando ci si è resi conto, però, che riguardava l’instaurazione di un fatto molto labile perché questo comportamento avveniva sotto il controllo o visivo degli addetti alla vendita, direttamente presenti, o attraverso le telecamere di videosorveglianza, si è cominciato a dubitare che si potesse davvero parlare di impossessamento.
Mentre questa interpretazione velocizzava il momento consumativo e restringeva il campo del tentativo di furto, si è instaurata una interpretazione diversa che, invece, ha dilatato il settore del furto tentato e ha spostato il momento consumativo. Di questo ci si rende conto prendendo in considerazione una sentenza delle sezioni unite che allora ha realizzato una svolta, si parla delle sezioni unite del 2014 (Pag. 431). È un intervento indicativo della presenza di un dibattito.
Interpretazioni giurisprudenziali
In tutta una serie di situazioni che si tendeva a velocizzare la configurazione dell'impossessamento, invece, questa sentenza, prende posizione a favore di un’interpretazione che colloca in un momento successivo dell’impossessamento, come del resto suggeriva la dottrina, che delineava il concetto di impossessamento (tralasciamo il concetto di possesso in campo civilistico), come: insaturazione di un controllo autonomo da parte dell’aspirante ladro al di fuori della possibilità di immediato intervento di chi aveva un controllo giuridico sulla cosa stessa.
Allora, si può vedere che mentre prima si dibatteva se già nell’avvicinamento all’uscita, se nel superamento del perimetro delle casse era già ipotizzabile il furto consumato, adesso prevale l’interpretazione per cui soltanto con l’acquisizione di un controllo autonomo sulla cosa, si può parlare di furto consumato, della effettiva realizzazione dell’impossessamento.
A questo punto riemerge con maggior nitidezza la differenza tra sottrazione e impossessamento: c’è un primo momento in cui il soggetto sottrae la cosa alla disponibilità materiale del proprietario o dell’avente diretto e successivamente instaura quella situazione di possesso che segna il momento consumativo del reato. Questo avviene, per esempio, nel caso degli esercizi commerciali, con il raggiungimento dell’uscita e il superamento delle ultime possibilità di controllo.
Conclusioni sul furto
Certo, si può avere il caso borderline del soggetto che esce dall’esercizio commerciale e viene raggiunto da personale di sorveglianza. Su questo si può ancora discutere se è avvenuto un vero impossessamento e se siamo ancora nella fase del tentativo. Certamente, se il soggetto esce e riesce a svoltare l’angolo e a far perdere il controllo visivo, anche solo momentaneamente da eventuali supervisori, siamo sicuri che a questo punto si è realizzato quanto previsto dalle sezioni unite del 2014.
È importante stabilire se in determinate situazioni c’è una possibilità di controllo sulla cosa da parte del proprietario o degli addetti alla vendita o al controllo del patrimonio, perché se c’è ancora possibilità di controllo, ancora non si è realizzato l’impossessamento, saremo ancora nella fase della sottrazione, acquisita una disponibilità autonoma della cosa, il reato è completato.
Andando a prendere degli esempi del passato: si era sostenuto che un soggetto sorpreso all’uscita di un appartamento con degli oggetti in mano, aveva già realizzato il furto, consumato. Sorpreso all’interno di un locale, di un immobile, in cui aveva cercato di nascondere la refurtiva, era già autore di un furto consumato. Queste situazioni vanno rivisitate, perché solo con la disponibilità autonoma possiamo dire che il reato è consumato.
Dal punto di vista pratico, la differenza consiste in questo: se c’è il furto consumato, si applica la pena prevista dalle norme del codice, se siamo nella fase del tentativo abbiamo quell’abbattimento di pena previsto dall’art 56, da 1/3 a 2/3.
Per rimanere ancora sulla struttura del furto prevista dal reato base c’è una caratterizzazione sul piano dell’elemento psicologico, elemento soggettivo, costituito dal fine di trarre profitto. Non va confuso il conseguimento di profitto con il fine di profitto. Vedremo che ci sono alcuni reati contro il patrimonio che richiedono effettivamente il conseguimento del profitto, come l’estorsione.
Nell’ambito del furto, come per la rapina, il legislatore ha costruito questi reati menzionando il profitto come oggetto del dolo specifico. Il che vuol dire che non occorre l’effettivo conseguimento del profitto che il soggetto si proponeva per la consumazione del reato. Quindi uno che abbia acquisito disponibilità autonoma della cosa, ma che non abbia avuto tempo di consumarla, di rivenderla, di utilizzarla, è autore di un furto tentato, e se ha compiuto il fatto con violenza o minaccia, di una rapina tentata, e la consumazione avviene con la disponibilità della cosa, a prescindere dal conseguimento del profitto. Il profitto non influisce sulla consumazione. Il profitto influisce quando è evento del reato. Qui, invece, è oggetto del dolo specifico. Quindi, con la disponibilità detta autonoma, il reato è consumato, non importa se il profitto viene concretamente realizzato.
Furti autonomi e aggravanti
Nell’ambito della categoria ampia dei furti, già il legislatore del 1930 distingueva una serie di ipotesi che collocava nel catalogo delle aggravanti previste dall’art 625. Le due norme fondamentali erano l’art 624, figura del reato base, l’art 625 quale elenco di situazioni di furto ritenute più gravi rispetto all’ipotesi generica. Ad un certo punto, il legislatore come l’opinione pubblica e i media hanno percepito che alcune forme di furto aggravato meritavano un’attenzione particolare.
Allora, abbiamo visto una ventina d’anni fa, la nascita dei furti autonomi del 624 bis, in particolare due ipotesi che prima facevano parte delle aggravanti dell’art 625. All’inizio degli anni 2000 vengono confluite nel 624 bis e danno luogo a due figure autonome di reato, sempre definibili furto, ma autonomi da reato base e dalle aggravanti del 625. Erano fattispecie aggravanti già previste nel 625 che vengono estratte dalla norma che prevedeva le aggravanti e collocate in una norma specifica.
Quali sono queste due ipotesi? Il furto in luogo di privata dimora. La stessa rubrica del 624 bis non è precisa, parla di furto in privata abitazione e poi nel testo fa riferimento al compimento di un furto all’interno di un luogo di privata dimora, che è un concetto molto più ampio rispetto all’abitazione, che è ripresa ma si va al di là del concetto di abitazione. Rientrano come luoghi esercizi commerciali, laboratori artigiani, situazioni in cui il soggetto esercita attività della vita ma non vi abita, come gli studi professionali.
Il luogo di privata dimora che è mutuato nell'art 624, individua una locazione del furto che è oggetto di maggiore attenzione dal legislatore, in quanto viene prevista una pena più elevata rispetto al reato base. Per altro, l’art 624 nel delineare il furto comune avverte che se davvero siamo solo nelle ipotesi previste in quell’articolo il furto è procedibile a querela, ma avverte la norma stessa che se ci sono le aggravanti del 625, determinano la procedibilità d’ufficio. Sono procedibili d’ufficio le ipotesi collocate nell’ambito dell’art 624 bis, che sono reati autonomi.
Non dimentichiamo che la procedibilità d’ufficio o a querela viaggia sotto questo profilo: se il legislatore non parla della procedibilità, si intende che il reato è procedibile d’ufficio, per la procedibilità a querela occorre una specifica precisazione, così come avviene nell’art 624 e non nel 624 bis, che implica la procedibilità d’ufficio.
Con un crescendo di gravità che è arrivato quasi ai giorni nostri, con una pena che si è staccata dalla matrice del 624 e che si è avvicinata alla pena della rapina, che ha subito incrementi nel tempo. C’è una differenza di trattamento notevole tra un furto qualsiasi e un furto aggravato, vedremo perché con le ipotesi del 625, e le ipotesi dei furti autonomi del 624 bis.
Abbiamo menzionato l’ipotesi del furto in privata dimora. La seconda parte della norma prende in considerazione il furto con strappo, quello che volgarmente viene definito scippo. Strappare la cosa dalla persona che viene derubata fa entrare il furto pur essendo assente una violenza diretta sulla persona, altrimenti saremmo già nella rapina, ma anche solo con questa manovra di strappare di dosso la cosa alla persona (non cambia l’oggetto, borsa, borsello, ma anche orologio), entriamo nella seconda ipotesi del furto con strappo.
Anche questo viene preso in considerazione come ipotesi qualitativamente più grave. In entrambi i casi la persona destinataria dell’azione aggressiva del patrimonio subisce anche un pregiudizio ulteriore: il furto in privata dimora tutela certo il patrimonio contenuto in un’abitazione, in un ufficio, in uno studio professionale, ma abbiamo un elemento in più che va a incidere sulla realtà domiciliare in senso lato.
Essere aggrediti patrimonialmente in un luogo in cui si dimora e non quindi genericamente per strada, scippo a parte, viene considerato un fatto più grave che merita un’attenzione maggiore. Gli inasprimenti previsti dalla Legge Orlando e con un ulteriore incremento recente segnalano che non siamo di fronte ad una guerra ai ladri, ma siamo di fronte a risposte nei confronti di azioni di aggressione al patrimonio che toccano molto più da vicino la persona colpita dal reato.
Perché subire un furto nella propria abitazione destabilizza anche psicologicamente, ha dei riflessi anche sui comportamenti futuri, introduce elementi di insicurezza. Il furto con strappo, che non prevede il furto in privata dimora, è pur sempre una situazione di contatto immediato con il ladro che turba di più la vittima, specie se è una persona anziana e sensibile, perché c'è una violenza che ha dei riflessi anche sulla persona.
Critiche e ragionevolezza
Questa differenziazione, anche se ci sono state critiche dalla dottrina, ha una sua ragionevolezza. Si capisce l’importanza di certe discussioni. Per esempio, la corretta delimitazione nell’ambito dei due furti autonomi. Partiamo dal primo: c’è il riferimento ad una nozione a portata più generale ma che va a toccare un concetto ancora non pienamente consolidato.
Allora sul furto in luogo di privata dimora la cassazione si è pronunciata (Pag. 445) nel 2017. Le sezioni unite sono intervenute su un caso classico: furto in un ristorante durante l’orario di chiusura. Questo furto era avvenuto molto banalmente prelevando i pochi spiccioli presenti nella sala comune del ristorante. Siccome la giurisprudenza aveva oscillato talvolta distinguendo gli esercizi commerciali durante l’apertura rispetto la chiusura, e altre volte guardando la localizzazione della condotta furtiva, la cassazione prende una posizione diciamo tendenzialmente più restrittiva rispetto a quello che era la parte giurisprudenziale più ampliativa nei casi di 624 bis.
Le sezioni unite rifiutano la rilevanza di apertura e chiusura di un determinato luogo e valutano, invece, il fatto che il prevalentemente di oggetti avvenga in luoghi riservati che il proprietario o il gestore rivolge a se stesso, a differenza di luoghi di frequenza comune, durante l’orario di apertura ma che è indicativo di minor necessità di tutela. Per capirci: se uno entra in un esercizio commerciale e preleva dalla cassa lasciata momentaneamente incustodita del denaro o qualcosa sui tavoli, si ha un furto non in privata dimora. Ma se il ladro penetra nell’ufficio del gestore, luogo in cui era escluso l’accesso ai clienti, a questo punto anche quella parte del locale diventa tutelato come luogo di privata dimora, quindi scatta l’ipotesi del 624 bis.
Abbiamo delle applicazioni forse discutibili. È intuibile che l’abitazione porta con sé le pertinenze, un furto direttamente nel luogo in cui uno abita equivale al furto che si può subire in cantina, in soffitta o nel box, luoghi riservati in cui il soggetto pensa di agire senza intromissione di terzi. Allora l’ingresso in questi luoghi, la penetrazione anche in giardino, è un’introduzione in privata dimora.
Ma cosa si fa allora in un parcheggio condominiale? Dobbiamo valutare la natura pertinenziale in sé o dobbiamo valutare qualcos'altro? Allora c’è stata anche su questa un pronuncia, non delle sezioni unite, che ha distinta l’ipotesi in cui la collocazione dei vicoli avviene in un luogo recintato, quindi vicino al concetto al giardino attinente alla abitazione, e allora scatta il 624 bis, o all’ester
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