Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
La malafede nelle contrattazioni e il principio di buona fede
La presenza di clausole precontrattuali è indice di malafede e violazione del principio di buona fede nelle contrattazioni, un principio espresso in termini generici nel codice civile. Tuttavia, questa interpretazione sembra essere una forzatura, in quanto è smentita da situazioni in cui una frode in corso è stata commessa da colui che si autodanneggia e non è stata considerata truffa.
Tuttavia, ci sono alcune situazioni in cui anche il silenzio può essere considerato un raggiro. Il caso più convincente è quello che è emerso alcune volte in giurisprudenza, nei casi in cui il mediatore, tra due soggetti, ha mantenuto un silenzio antidoveroso, come previsto anche dall'articolo 316 ter, in situazioni in cui c'è un obbligo da parte di un soggetto che interviene in una vicenda contrattuale di dichiarare la sua conoscenza. La mediazione è un negozio giuridico, un rapporto che si instaura in via triangolare con un intermediario.
essere noto all'acquirente, soprattutto se l'acquirente capisce che il soggetto non vuole solo fare un investimento in un immobile ma vuole andarci ad abitare o utilizzarlo in chiave locativa. A questo punto si ritiene che ci sia un raggiro, consistente nel comportamento antidoveroso da parte del mediatore che occulta aspetti dell'affare che avrebbe indotto l'altra parte o a non concludere il contratto consapevolmente o a concluderlo a condizioni totalmente diverse e questo punto anche queste forme di silenzio, ma possono entrare nell'ambito di solo queste forme di silenzio in contrasto con specifiche norme, condotte incriminate. Ci sono poi le situazioni assolutamente più tranquille: non confondiamo l'esenzione da ticket con altri tipi di truffa a danni di un privato, di enti pubblici attraverso l'assenteismo veicolato con certificazioni mediche ideologicamente false (che comporterebbe un coinvolgimento del medico che attesta una malattia inesistente),
Questo rimanda anche ad altre situazioni come la truffa dei cartellini marcatempo. Abbiamo assistito anche in Liguria a processi per questo tipo di comportamento che rientra nel normale situazione di artificio e raggiro che induce in errore chi eroga la retribuzione in maniera indebita e quindi con ovvio profitto del soggetto che inganna la PA. Quindi abbiamo una normale applicazione del 640 o 640 bis a seconda dei casi.
Segnaliamo il caso delle aggravanti: il 640 bis sono circostanze aggravanti, considerate tali anche dalla giurisprudenza della cassazione. Perché le aggravanti speciali della truffa assieme al danno patrimoniale di rilevante entità, art 61 n. 7, sono le aggravanti che rendono la truffa procedibile d'ufficio. Qui abbiamo avuto un'evoluzione con almeno due passaggi. In origine la truffa era sempre procedibile d'ufficio, poi con l'inizio degli anni '80 il legislatore per contenere la pressione dei processi per truffa sull'apparato.
giudiziario ha introdotto la procedibilità a querela, ma l'aveva mantenuta in presenza di qualsiasi aggravanti. Nelle versioni precedenti, veniva posto il problema se la recidiva era un'aggravante sufficiente a rendere la truffa procedibile d'ufficio in assenza di altre aggravanti. Oggi, il problema è superato perché la recidiva non è in grado di far scattare la procedibilità d'ufficio, perché questa compare nelle ipotesi del c. 2, quelle in cui c'è il danno a carico dello stato, ente pubblico, ovviamente c'è procedibilità d'ufficio nel 640 bis. Poi compare un'ipotesi che pone un problema di rapporti con l'estorsione. È un problema aperto, senza presa di posizione da parte delle sezioni unite. Tra le aggravanti della truffa compare il fatto di aver convinto colui che effettua l'erogazione a dover fronteggiare un pericolo immaginario. È truffatore colui checrea un pericolo immaginario per esercitare una pressione di convincimento sul destinatario e indurlo alla deposizione dell'atto patrimoniale. Allora, l'ipotesi più classica su cui sono d'accordo è la seguente: c'è la fattucchiera, la maga, quella che legge le carte, il guru che lascia indicazioni per il futuro e prospetta l'esistenza del malocchio alla persona che gli si è rivolta e la invita a dare una somma di denaro per rimuovere questo pericolo. Ovviamente, qui siamo di fronte ad un pericolo immaginario. Non esiste nella realtà, a nessun livello, non esiste strutturalmente in natura questo tipo di maledizioni rimovibili con procedure intentate. È un qualcosa che non fotografa un effettivo intervento. Discorso diverso è la figura del mago guaritore, cioè colui che si spaccia per guaritore, somministra determinate sostanze. E là bisogna vedere se questo soggetto è convinto della bontà.Dei suoi preparati, allora non c'è dolo, e quindi non c'è truffa, oppure è perfettamente consapevole di consegnare intrugli che non hanno effetti sulla patologia del paziente, quindi è un truffatore. Qui parliamo di una cosa diversa: viene prospettato un pericolo in forza del quale si ottiene un vantaggio economico con altrui danno. Questa situazione, così come descritta, rientra sicuramente nella nozione di pericolo immaginario. Sembrava fino a qualche anno fa che andasse contenuta in questo ambito: un pericolo che non potesse essere considerato esistente in nessun contesto reale. Invece, da qualche anno a questa parte ogni tanto serpeggia in giurisprudenza un'interpretazione più ampia: sarebbe immaginario anche un pericolo concretamente inesistente nel caso specifico di cui si discute. Allora vengono fuori esempi del tipo: siamo in presenza di una minaccia, minaccia di colpire un soggetto da parte di un'organizzazione criminale.
realmente esistente, ma a cui non appartiene colui che formula laminaccia. Il soggetto si spaccia per esponente dell'organizzazione e ottiene il pagamento di un pizzo che la vittima eroga pensando di sottrarsi ad un pericolo che è realistico, perché se ci fosse davvero l'organizzazione criminale alle spalle, la vittima correrebbe dei rischi, quindi lo vive come un'estorsione, ma in quel caso concretamente il pericolo non c'è, perché il presunto imbroglione interviene facendo credere che ci sia questo pericolo che in realtà non si concretizzerà. Altra situazione che è al confine più per concussione: soggetto che si spaccia per pubblico ufficiale, prospetta delle possibili conseguenze giuridiche anche penali ad una persona e ottiene il pagamento di una tangente per evitare guai. A questo punto il soggetto si sente minacciato magari a fronte di una situazione di perfetta eventualità del suo comportamento chelo induce a pagare il prepotente, che in realtà non è un soggetto qualificato. Non si può contestare la concussione. Rimane il problema: siamo di fronte ad una truffa o a un'estorsione? Il concetto di pericolo immaginario non è definito dal legislatore. Però è anche vero che se si fosse voluta ampliare il concetto di pericolo che innesca solo la incriminazione per truffa, il legislatore avrebbe potuto prevederlo direttamente, parlando non di pericolo immaginario, ma di pericolo concretamente inesistente. Io minaccio uno di farlo saltare in aria con l'esplosivo, quando in realtà non ho l'esplosivo e non saprei neanche dove trovarlo, lo convinco a pagarmi per evitare un danno che è concretamente inattuabile da quel soggetto, ma è un danno che di per sé potrebbe essere attuato da altri in altri contesti. Ora, come fa la vittima ad avere la percezione precisa del pericolo che sta correndo? Se è un pericolorealisticamente configurabile, non si vede perché non si debba proteggere, realizzando estorsione e relegando la truffa all'ipotesi in cui siamo solo di fronte ad un atteggiamento opposte. C'è comunque credulone. È un problema suscettibile di diverse risposte, diametralmente una somma di sentenze che hanno ravvisato truffa aggravata laddove sarebbe ravvisabile un'estorsione, minaccia da danno ingiusto anche se non concretamente realizzabile da parte di quel soggetto agente. Discorso diverso quando uno casca in una trappola legata a fantomatici pericoli, davanti ai quali la stragrande maggioranza della popolazione comprenderebbe che non sono reali pericoli, che si tratta di parole al vento, la vittima invece ci crede, l'ha vissuto come pericolo, anche se assolutamente inesistente nella realtà. Qui è più corretto dire che siamo di fronte al pericolo immaginario dell'art 640. È comunque un problema aperto.cassazione ha sostenuto posizionidiverse a seconda dei casi. Sarebbe forse il caso di rimettere la questione alle sezioni unite.
Condotte in alcune zone grigie di artifici e raggiri e induzione in errore. Chi è viene indotto in errore? L'uomo della strada pensa che ci sia una conseguenza diretta tra persona ingannata e vittima dellatruffa. A volte l'attività di artifici e raggiri si rivolge a un soggetto che non è colui che subisce ildanno finale. A volte ci sono equivoci, non tanto in giurisprudenza, quanto nella percezione collettivamediatica. Possiamo avere un soggetto che viene effettivamente ingannato e tiene un comportamentoche comporta danni ad altri. Forse abbiamo già fatto l'esempio di un falso addetto dell'aziendaerogatrice del gas che prospettando una possibile perdita di gas nel condominio si rivolge a undell'appartamento accanto, ben consapevole dell'assenza deisoggetto ben sapendo che ha le chiaviproprietari.
E si fa aprire l'appartamento per verificare che non ci sia la fuga di gas. Guarda caso, la fuga di gas non c'è e mancano anche i soldi che il proprietario nascondeva nel cassetto. C'è un soggetto ingannato.